Art. 1373. Rinnovazione del procedimento disciplinare 1. Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela ((, anche contenziosa)) , di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non e' esclusa la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono gia' decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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- 1. breve chicane attorno all'oggetto socialeGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
Giurisprudenza • 96
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 08/06/2026, n. 10577Provvedimento: […] Il ricorrente ha dedotto che in data 28 luglio 2022 – nella quale gli è stato notificato il provvedimento di annullamento in autotutela degli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti in data 4 marzo 2022 – sarebbe inutilmente decorso il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 1046, comma 1, lett. h) , n. 6), del d.P.R. n. 90/2010 ai fini della conclusione del procedimento disciplinare e sarebbe stato violato l'articolo 1373 del codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui prevede che la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare il procedimento disciplinare in seguito all'esercizio del potere di autotutela può essere esercitata solo se non sono già decorsi i termini perentori previsti dalla legge.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- violazione di legge·
- art. 1046 d.p.r. 90/2010·
- autotutela·
- art. 713 d.p.r. 90/2010·
- codice dell'ordinamento militare·
- ricorso gerarchico·
- art. 748 d.p.r. 90/2010·
- spese di lite·
- art. 87 cod.proc.amm.·
- procedimento disciplinare·
- art. 732 d.p.r. 90/2010·
- eccesso di potere·
- art. 1373 codice ordinamento militare