Art. 1373. Rinnovazione del procedimento disciplinare 1. Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela ((, anche contenziosa)) , di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non e' esclusa la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono gia' decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Giurisprudenza • 93
- 1. TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 371Provvedimento: […] - del decreto del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 12 ottobre 2022, nella parte in cui, all'art. 2, stabilisce che il procedimento disciplinare di stato avviato con atto del 9 febbraio 2022 in relazione ai fatti sottesi alla sentenza-OMISSIS-del Tribunale militare di -OMISSIS- “ verrà rinnovato, ai sensi dell'art. 1373 del codice dell'ordinamento militare, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'Amministrazione avrà piena conoscenza dell'eventuale annullamento del Decreto -OMISSIS- ”;Leggi di più...
- perdita del grado per rimozione·
- art. 1398 cod. ord. militare·
- art. 1373 cod. ord. militare·
- art. 1392 cod. ord. militare·
- art. 3 l. 241/1990·
- giurisdizione amministrativa·
- sanzione disciplinare di stato·
- art. 1041 d.p.r. 90/2010·
- art. 1362 cod. ord. militare·
- art. 1393 cod. ord. militare·
- procedimento disciplinare militare·
- proporzionalità sanzione disciplinare·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione
- 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/07/2016, n. 751Provvedimento: […] Dalle considerazioni che precedono discende, ulteriormente, l'insussistenza della violazione del principio del ne bis in idem , di cui si duole il ricorrente, tenuto anche conto che l'art. 1373 del codice dell'Ordinamento Militare prevede espressamente la consumazione, in capo all'amministrazione procedente, del potere disciplinare solo a seguito del compiuto, valido esercizio del potere stesso.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- giudicato esterno·
- compensazione delle spese processuali·
- violazione del termine di durata massima della sospensione·
- ne bis in idem·
- eccesso di potere·
- proporzionalità della sanzione·
- sospensione precauzionale dal servizio·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse
- 3. CGARS, sez. I, sentenza 05/02/2015, n. 104Provvedimento: […] A seguito di tale decisione, l'Amministrazione – dopo avere reintegrato l'interessato nel grado ed averlo riammesso in servizio – ha rinnovato, ai sensi dell'art. 1373 del Codice dell'Ordinamento Militare (decr. leg.vo n. 66/2010), il procedimento disciplinare, emanando il provvedimento impugnato in questa sede, in quanto asseritamente adottato in violazione del giudicato formatosi sulla ricordata decisione n. 435/2013.Leggi di più...
- Motivazione provvedimento·
- Art. 1373 D.Lgs. 66/2010·
- Proporzionalità sanzione·
- Rinnovazione procedimento disciplinare·
- Ottemperanza·
- Violazione doveri d'ufficio·
- Giudicato·
- Principi di ragionevolezza ed equità·
- Coerenza sanzione-motivazione·
- Concussione
- 4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 50Provvedimento: […] -) il successivo -OMISSIS- veniva riavviato il procedimento disciplinare che, a norma dell'art. 1373 del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), proseguiva dal primo degli atti annullati dal Giudice; all'esito di tale procedimento, il successivo -OMISSIS-, il Comando Interregionale dell'Italia Sud-occidentale emetteva la determina n. prot. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui veniva comminata la sospensione disciplinare dall'impiego del ricorrente per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS-.Leggi di più...
- riedizione del potere·
- art. 1358 C.O.M.·
- principio di proporzionalità·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 87 cod.proc.amm.·
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- art. 10 Regolamento UE 2016/679·
- art. 1357 C.O.M.·
- eccesso di potere
- 5. TAR Bari, sez. I, sentenza 21/03/2019, n. 426Provvedimento: […] Né vale rilevare, come fatto dall'Amministrazione con la propria relazione depositata telematicamente in data 20.11.2018, che “ai sensi dell'art. 1373 del Codice dell'Ordinamento Militare, il dies a quo per esercitare l'azione disciplinare deve identificarsi nel 31 ottobre 2017, data di annullamento in autotutela del primo atto destitutorio (citato Allegato 8), dalla quale decorre il “termine perentorio di sessanta giorni” per “riprendere” il procedimento disciplinare. […]Leggi di più...
- proporzionalità della sanzione disciplinare·
- perdita del grado·
- tutela della privacy·
- annullamento in autotutela·
- interdizione temporanea dai pubblici uffici·
- condanna penale·
- procedimento disciplinare·
- art. 1392 D.Lgs. n. 66/2010·
- art. 1373 D.Lgs. n. 66/2010·
- termini perentori