Decreto cautelare 28 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 18 novembre 2020
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 18/11/2020, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2020
N. 01835/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2020, proposto da
F.Lli Redaelli Giochi S.r.l., Bulmar di IO LU, Funplay S.r.l., Mexico e Nuvole di RR Cristian, Nolmatic Sas, Trigames S.r.l., Amp Service S.r.l., Golden Game Snc di RI ND & C., Royal Games S.r.l., Edera S.r.l., Spazio Game S.r.l.s, Martinelli Claudio, Mac S.r.l., Sala Mario Vittorio, Sicem Giochi S.r.l., Verderio Beniamino e Giordano Sas di O. OM e R. Verderio & C., Fedelgiochi S.r.l., Fg Sas di EL P. & C., Sergiochi Snc di Travagliati e Pigoli, Molinari Carlo, Elettronica 3 C Snc di R. RT e M. RT, F.Lli HI Giochi Snc di HI AS e ER, Novo Video di NI IZ, LI Snc di LI NA AT e LI IC, Gamefree S.r.l., Start Group S.r.l., Musik Box S.r.l., Eurogiochi Snc di RL G., NI ID, Bluejoker Games S.r.l., S.G. Games Snc, Novarmatica S.r.l., Videostar S.r.l., Oscar S.r.l., IDo di NO ID Fausto, Marecor S.r.l., Marzolo di Marzolo Oscar & C. Sas, A.M.S. S.r.l., Valcamonica Giochi S.r.l., Sicur Game S.r.l., ES ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Ferrari, Vincenzo Sapone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Ferrari in Milano, Segreteria Tar Lombardia Milano;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia,1;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'Ordinanza Regionale n. 620 del 16.10.2020, identificativo Atto n. 4532, avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da VI -19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1, comma 16 del Decreto Legge 16 marzo 2020, n. 33” ”, in parte qua e con riferimento in particolare all'art. 1.2, n. 2, rubricato come “Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio”, con il quale [..] 2. E' sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machine”, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita dei monopoli [..], nonché e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, antecedente, conseguente e connesso, ancorché conosciuto;
dell'Ordinanza Regionale n. 623 del 21.10.2020, identificativo Atto n. 4600, (doc. 2) avente ad oggetto“ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da VI -19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1, comma 16 del Decreto Legge 16 marzo 2020, n. 33” ”, in parte qua e con riferimento all'art. 6 (Disposizioni Finali), ove è stato previsto, quale nuovo termine di efficacia della OPGR n. 620/2020, la data del 13.11.2020, e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, antecedente, conseguente e connesso, ancorché conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 il dott. Ugo Di Benedetto , svolta da remoto, come specificato nel verbale;
Rilevato che i provvedimenti impugnati sono stati superati, dalla successiva decisione del Governo assunta con dPCM del 24/10/20, confermata con il dPCM del 03/11/20 e che, come evidenziato dalla difesa regionale, le impugnate ordinanze n. 620 e 623 sono state revocate con DPGR n. 624 del 27/10/20;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
ER Lombardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO