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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. La “sorte” dell’autovettura del debitore nella liquidazione controllata.Di Veronica Valeria Loi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 30 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 17-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da UC AN (C.F.: [...]), nato a [...] il
21/12/1951 e OR TE (C.F.: [...]), nata a [...] il
9/11/1957, entrambi residenti in [...], rappresentati dall'Avv.
FRANCESCA PENTERICCI e con l'ausilio dell'OCC nominato Avv. Daniele DISCEPOLO esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 5/02/2025 i ricorrenti hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII nonché ex art. 66 medesimo codice in considerazione della cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
Pagina 1 liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i ricorrenti, percettori di redditi da pensione che sommati ammontano ad € 1.930,00 circa, integralmente assorbiti per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, non riescono a far fronte alle obbligazioni assunte sia nei confronti dei creditori ipotecari (in relazione a finanziamenti richiesti per fornire liquidità alla ditta individuale in passato facente capo al
Sig. AT sia per eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile ove i coniugi risiedono) che nei confronti degli istituti finanziari che hanno successivamente concesso credito al agli istanti previa cessione del quinto dello stipendio, senza adeguatamente valutarne la capacità di onorare gli impegni assunti ed anzi contribuendo – secondo le risultanze della relazione particolareggiata – all'aggravamento delle condizioni di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte in cui attualmente versano i ricorrenti.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni immobili i seguenti beni:
i. quota di ½ ciascuno dell'immobile sito in Staffolo Via Aldo Moro 29 - Foglio 15 particelle 277 sub 5, cat. A/2, sub. 7 cat. C/3, sub. 8 cat. C/6, il cui valore è indicato in circa € 70.000,00, al lordo delle spese di ristrutturazione ritenute necessarie;
ii. quota di 1/12 di un immobile abitativo sito a Staffolo di proprietà di TI
DO, il cui valore è stato indicato in circa € 3.500;
Pagina 2 iii. autovettura Fiat TO tg. AE630NC del 2010; iv. Fiat Doblo' Tg. DM497LC del 2008
Con riferimento ai beni mobili registrati, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo Fiat TO è necessaria per soddisfare l'esigenza dei debitori di organizzare la propria vita quotidiana, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dai debitori e dai loro familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Del pari, ritiene il Tribunale come debba essere demandata al liquidatore analoga valutazione di convenienza economica in relazione al presumibile valore di realizzo dell'apprensione alla procedura del veicolo Fiat Doblo' Tg. DM497LC oltre che della quota di comproprietà riconducibile alla Sig.ra TI in considerazione delle presumibili difficoltà di realizzo insite nella proprietà pro quota oltre che nelle caratteristiche tipologiche e di ubicazione dell'immobile.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai ricorrenti per il sostentamento del proprio nucleo familiare ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può ritenersi ritiene il Tribunale non sussistano i presupposti per acquisire all'attivo della procedura somme costituite da redditi da pensione dei ricorrenti, dovendosi considerare l'intero importo dai medesimi percepito (pari ad €1.930,00 circa) integralmente assorbito dalle spese necessarie ad assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, anche in considerazione della necessità di reperire un immobile in affitto a seguito della cessione dell'immobile di proprietà ove attualmente risiedono.
Ogni ulteriore somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura si dovrà considerare appresa alla procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere
Pagina 3 regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore UC
AN (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] e OR
TE (C.F.: [...]), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Daniele DISCEPOLO
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile sito in Staffolo Via Aldo Moro 29 - Foglio 15 particelle 277 sub 5, cat. A/2, sub. 7 cat. C/3, sub. 8 cat. C/6 attesa l'intrinseca antieconomicità della liquidazione, nonché dei veicoli Fiat TO tg. AE630NC e Fiat Doblo' Tg. DM497LC che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con
Pagina 4 riferimento a tutti gli altri beni Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.930,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da UC AN (C.F.: [...]), nato a [...] il
21/12/1951 e OR TE (C.F.: [...]), nata a [...] il
9/11/1957, entrambi residenti in [...], rappresentati dall'Avv.
FRANCESCA PENTERICCI e con l'ausilio dell'OCC nominato Avv. Daniele DISCEPOLO esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 5/02/2025 i ricorrenti hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII nonché ex art. 66 medesimo codice in considerazione della cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
Pagina 1 liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i ricorrenti, percettori di redditi da pensione che sommati ammontano ad € 1.930,00 circa, integralmente assorbiti per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, non riescono a far fronte alle obbligazioni assunte sia nei confronti dei creditori ipotecari (in relazione a finanziamenti richiesti per fornire liquidità alla ditta individuale in passato facente capo al
Sig. AT sia per eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile ove i coniugi risiedono) che nei confronti degli istituti finanziari che hanno successivamente concesso credito al agli istanti previa cessione del quinto dello stipendio, senza adeguatamente valutarne la capacità di onorare gli impegni assunti ed anzi contribuendo – secondo le risultanze della relazione particolareggiata – all'aggravamento delle condizioni di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte in cui attualmente versano i ricorrenti.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni immobili i seguenti beni:
i. quota di ½ ciascuno dell'immobile sito in Staffolo Via Aldo Moro 29 - Foglio 15 particelle 277 sub 5, cat. A/2, sub. 7 cat. C/3, sub. 8 cat. C/6, il cui valore è indicato in circa € 70.000,00, al lordo delle spese di ristrutturazione ritenute necessarie;
ii. quota di 1/12 di un immobile abitativo sito a Staffolo di proprietà di TI
DO, il cui valore è stato indicato in circa € 3.500;
Pagina 2 iii. autovettura Fiat TO tg. AE630NC del 2010; iv. Fiat Doblo' Tg. DM497LC del 2008
Con riferimento ai beni mobili registrati, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo Fiat TO è necessaria per soddisfare l'esigenza dei debitori di organizzare la propria vita quotidiana, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dai debitori e dai loro familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Del pari, ritiene il Tribunale come debba essere demandata al liquidatore analoga valutazione di convenienza economica in relazione al presumibile valore di realizzo dell'apprensione alla procedura del veicolo Fiat Doblo' Tg. DM497LC oltre che della quota di comproprietà riconducibile alla Sig.ra TI in considerazione delle presumibili difficoltà di realizzo insite nella proprietà pro quota oltre che nelle caratteristiche tipologiche e di ubicazione dell'immobile.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai ricorrenti per il sostentamento del proprio nucleo familiare ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può ritenersi ritiene il Tribunale non sussistano i presupposti per acquisire all'attivo della procedura somme costituite da redditi da pensione dei ricorrenti, dovendosi considerare l'intero importo dai medesimi percepito (pari ad €1.930,00 circa) integralmente assorbito dalle spese necessarie ad assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, anche in considerazione della necessità di reperire un immobile in affitto a seguito della cessione dell'immobile di proprietà ove attualmente risiedono.
Ogni ulteriore somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura si dovrà considerare appresa alla procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere
Pagina 3 regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore UC
AN (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] e OR
TE (C.F.: [...]), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Daniele DISCEPOLO
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile sito in Staffolo Via Aldo Moro 29 - Foglio 15 particelle 277 sub 5, cat. A/2, sub. 7 cat. C/3, sub. 8 cat. C/6 attesa l'intrinseca antieconomicità della liquidazione, nonché dei veicoli Fiat TO tg. AE630NC e Fiat Doblo' Tg. DM497LC che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con
Pagina 4 riferimento a tutti gli altri beni Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.930,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
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