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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
n. 1372/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 14/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(CF: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Maria (indirizzo PEC:
; Email_1
e
(CF: ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Maria (indirizzo PEC:
; Email_1
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 16.10.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bovalino (RC) il 18/06/2005;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 14.11.2024, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 06.11.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bovalino (RC), anno 2005, n. 10, parte II, serie A, i ricorrenti il 18/06/2005 hanno contratto
1 matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] Persona_1
Salvo il 04.05.2007, , nato a [...] il [...], e nata Persona_2 Persona_3
a Locri il 31.12.2016, ancora minorenni;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 871/2022 depositata il 10.02.2022 dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 01.02.2022;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minori, in particolare risulta adeguatamente disciplinato il loro affidamento congiunto, la collocazione presso la madre, gli incontri con il padre ed il mantenimento a carico di quest'ultimo;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 16.10.2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bovalino (RC) il 18/06/2005 tra nata a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...], il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Bovalino (RC), anno 2005, n. 10, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovalino (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 14/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(CF: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Maria (indirizzo PEC:
; Email_1
e
(CF: ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Maria (indirizzo PEC:
; Email_1
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 16.10.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bovalino (RC) il 18/06/2005;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 14.11.2024, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 06.11.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bovalino (RC), anno 2005, n. 10, parte II, serie A, i ricorrenti il 18/06/2005 hanno contratto
1 matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] Persona_1
Salvo il 04.05.2007, , nato a [...] il [...], e nata Persona_2 Persona_3
a Locri il 31.12.2016, ancora minorenni;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 871/2022 depositata il 10.02.2022 dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 01.02.2022;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minori, in particolare risulta adeguatamente disciplinato il loro affidamento congiunto, la collocazione presso la madre, gli incontri con il padre ed il mantenimento a carico di quest'ultimo;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 16.10.2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bovalino (RC) il 18/06/2005 tra nata a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...], il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Bovalino (RC), anno 2005, n. 10, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovalino (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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