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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 635/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 06/08/2021 Da
(C.F.:) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, 6, Parte appellante Contro (C.F.: ) CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Pantano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Padova, Viale dell'Industria, 21, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 269/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 01.07.2021, pubblicata in pari data, non notificata,
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro. Eccezione prescrizione crediti per contributi previdenziali.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: IN VIA PRELIMINARE: respingere l'avversa eccezione di primo grado di prescrizione;
NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado. Accertarsi la legittimità delle somme risultanti dall'Avviso di addebito, e di conseguenza condannarsi la parte appellata al pagamento dei contributi e somme aggiuntive così come quantificati nell'Avviso di addebito o/a quelli che saranno dovuti all'esito del presente procedimento. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
1 Per parte appellata: In via principale: rigettare l'appello proposto per tutti i motivi esposti in narrativa e confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e condanna ex art. 96 3 comma c.p.c.
*
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso accoglieva il ricorso presentato da – titolare dell'impresa IC e NI di CP_1
Peloso Monia” – avverso l'avviso di addebito n. 41320180002242501000 di € 44.955,38 notificato in data 13.11.2018 a titolo di contributi relativi al periodo dal 03/1988 al 12/1988.
A seguito del mancato pagamento dei contributi suddetti, in data 02.02.1993 veniva infatti emesso decreto ingiuntivo n. 272/1993, a cui seguiva, inoltre, la notifica di un atto di precetto in data 29.09.1997 e di un altro precetto in data 30.10.2004.
Schematicamente:
anno 1988 : Contributi non versati anno 1993 : Decreto ingiuntivo anno 1997 : Precetto
anno 2004 : Precetto
anno 2018 : Avviso di addebito qui opposto
1.1. In particolare, il giudice di prime cure riconosceva le ragioni della CP_1 ritenendo prescritto il credito vantato dall' affermando, sul presupposto Pt_1 che la parte appellata avesse avanzato una qualche istanza di rateazione ed avesse poi anche effettuato dei pagamenti fino all'anno 2009 inoltrato, che non vi era alcun collegamento tra i versamenti effettuati dalla e il CP_1 decreto ingiuntivo n. 272/1993 da cui derivava poi l'avviso di addebito.
1.2. In termini più analitici, il Tribunale di Treviso:
a) riconosceva che la prescrizione (vista la normativa antecedente all'entrata in vigore della Legge 335/1995 e quanto affermato da Cass. civ. 46/20091) avesse carattere decennale;
2 b) attribuiva valenza di riconoscimento di debito alla richiesta avanzata dalla di rateazione del proprio debito e così pure ai pagamenti CP_1 effettuati;
c) riteneva, vista anche la negatoria della , che solo un CP_1 pagamento, collocabile peraltro in data antecedente all'anno 2004, fosse imputabile al credito oggetto di lite e come, pertanto, la prescrizione fosse maturata all'atto di notifica dell'avviso di addebito nel corso dell'anno 2018 (dal 2004 al 2018 trascorrono, infatti, 14 anni).
1.3. In conclusione, il Tribunale di Treviso accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla annullando l'avviso di addebito oggetto CP_1 dell'opposizione, dichiarando, conseguentemente, non dovute le somme pretese dall' condannava inoltre l' alla rifusione delle spese di lite Pt_1 Pt_1 in favore della . CP_1
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con un unico Pt_1 articolato motivo di appello instando per la riforma della pronuncia di primo grado.
2.1 Con l'unico motivo di appello contestava la sentenza impugnata
Pt_1 nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il credito vantato dall' sostenendo che non vi fosse collegamento tra i versamenti
Pt_1 effettuati dalla ricorrente e il decreto ingiuntivo da cui è derivato l'avviso di addebito de quo: “non vi sono evidenze documentali a comprova del collegamento tra i versamenti sub. Doc. 4 prodotto dall' e la posizione che ha portato alla notifica
Pt_1 dell'AVA qui opposto. Il doc. 4 predetto raccoglie al proprio interno sia bollettini postali che atti interni dell' denominati modello Vig14/ auto. Ma non si scorge in essi alcun
Pt_1 riferimento intelligibile al decreto ingiuntivo del 1993 al quale si riferisce l'AVA portato all'attenzione di questo GL” [in questi esatti termini si è infatti espresso il Tribunale di Treviso].
Evidenziava che l'odierna appellata era a conoscenza che il numero Pt_1
469/93/E – causale dei versamenti mensili di euro 100,00 dal 20.10.2004 al 18.02.2009 – facesse riferimento alla pratica (decreto ingiuntivo n. 272/93) che aveva dato origine all'avviso di addebito oggetto di causa. Richiamava, a tal proposito, missiva datata il 15.05.1995 [non prodotta in primo grado ma solo in atto di appello] avente ad oggetto tale numero di pratica, precisando
assoggettati al termine decennale di prescrizione, rimanendo così esclusa l'estinzione del debito relativo ai premi dovuti afferenti al decennio antecedente alla data del verbale>>.
3 che spettava alla dimostrare che i versamenti mensili recanti la CP_1 causale n. 469/93/E si riferivano ad altro credito anziché al credito oggetto del presente giudizio.
A conclusione della sua tesi, l' sosteneva che i pagamenti effettuati Pt_1 negli anni dalla (2004-2009) avevano efficacemente costituito un CP_1 riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione.
Tuttavia il giudice di primo grado riteneva, ad avviso dell'appellante, erroneamente, che non vi fosse un nesso tra i pagamenti e posizione debitoria della con conseguente mancato riconoscimento all'efficacia CP_1 interruttiva della prescrizione, pur se da intendersi decennale, essendo i crediti in parola anteriori all'entrata in vigore della normativa che aveva stabilito, ora, la prescrizione quinquennale dei relativi crediti previdenziali.
3. Si costituiva ritualmente instando per il rigetto CP_1 dell'appello proposta dall'Istituto.
Preliminarmente osservava che la notifica dell'appello era da ritenersi nulla in quanto diretta al legale difensore anziché alla parte appellata.
3.1. Evidenziava come l' , nel contestare la sentenza impugnata, nella Pt_1 parte in cui riteneva che la fosse a conoscenza del fatto che il n. CP_1
469/93/E era riferito alla pratica e, di conseguenza, al decreto ingiuntivo n. 272/91, richiamava documentazione mai formulata e allegata in atti in primo grado, da ritenersi, pertanto, inammissibile. Sottolineava come la nuova documentazione fosse nella piena disponibilità dell' e, pertanto, non Pt_1 sopravvenuta.
3.2. Poneva l'attenzione sul fatto che il numero di riferimento n. 469/93/E veniva richiamato, nel procedimento monitorio, sia nell'atto di precetto del 1997 che nell'atto di precetto del 2004, ma che entrambi gli atti non si riferivano soltanto al decreto ingiuntivo n. 272/93, che aveva dato origine dell'avviso per cui è causa, ma anche ad un altro precedente decreto ingiuntivo, il n. 271/93.
3.3. Quanto all'unico versamento effettuato dalla , in data CP_1
20.10.2004, ribadiva come lo stesso fosse stato evidenziato dalla stessa parte nel giudizio di primo grado e mai contestato dall' , sottolineando, Pt_1 pertanto come non potesse essere attribuito alcun rilievo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, ai versamenti menzionati dall' ovvero Pt_1
4 alla documentazione dimessa dallo stesso nel fascicolo di primo grado, in quanto concernenti somme non decurtate dal credito in questione;
nell'avviso di addebito che richiamava il decreto ingiuntivo n. 272/93, veniva riportata invero soltanto la somma di euro 100 come somma versata dalla , CP_1 non considerando, se effettivamente riferite allo stesso credito vantato dall' , le ulteriori somme versate dal 2004 al 2009. Pt_1
In conclusione, riteneva il comportamento dell' , temerario non Pt_1 risultando essere intervenuta alcun atto interruttivo della prescrizione.
3.4. Richiamava excursus normativo sul termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali, dapprima decennale e dopo quinquennale.
Richiamava altresì giurisprudenza di legittimità sull'efficacia di giudicato formale e sostanziale del d.i. in tema di conversione del termine prescrizionale, evidenziando come, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 272/1993, non risultava aver mai acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale, né prima dell'entrata in vigore della L. 335/1995, né alla data di notifica (13.11.2018) dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, non risultando essere intervenuta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Ne derivava, ad avviso dell'appellata, che non poteva ritenersi un atto interruttivo idoneo ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 3 comma 10, legge n. 335/1995 ovvero tale da consentire la permanenza del termine prescrizionale ordinario decennale, non essendo, sufficiente, in quanto il decreto ingiuntivo n. 272/1993 solo provvisoriamente esecutivo, a provare il diritto sostanziale alla base del decreto.
3.4. Sulla mancata risposta dell' all'istanza di autotutela presentata in Pt_1 data 20.11.2018 evidenziava come non veniva data risposta alla suddetta istanza a dispetto di quanto affermato da parte appellante nell'atto di appello, sottolineando come la risposta che veniva fornita dall' (allegata in atti) Pt_1 riguardava una diversa istanza riferita a date ed oggetti diversi da quelli dell'istanza in autotutela per annullamento avviso di addebito del 13.11.2018.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 10.01.2023 e 06.03.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 08/05/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
5 *
5. L'appello, dovendo essere rideterminato (in riduzione) il credito portato dall'opposto avviso di addebito, è parzialmente fondato e, come tale, deve essere parzialmente accolto.
6. Deve essere innanzitutto evidenziato come parte appellata, dopo aver sostenuto la correttezza della pronuncia gravata in ordine all'impossibilità di collocare nel tempo il pagamento delle rate inerenti alla somma portata dal decreto ingiuntivo n. 272/1993, abbia nella sostanza limitato le proprie difese all'affermazione di intervenuta prescrizione del credito azionato da Pt_1 credito che, pertanto, non è contestato quanto al suo fatto genetico ed alla sua entità, essendo stata invero come dalla stessa ammesso in sede di Pt_1 discussione nell'udienza dell'8/5/2025, ad autolimitarne la misura.
7. Ciò detto, occorre premettere come del tutto condivisibile sia la decisione di primo grado allorquando il Tribunale di Treviso ha affermato che la prescrizione ha, nel caso in esame, carattere decennale e che la richiesta di rateizzazione ed i conseguenti pagamenti integrano atti di riconoscimento del debito aventi quindi incidenza, ai sensi dell'art. 2944 cc., sul decorso della prescrizione.
7.1. Quanto al secondo aspetto – a dir il vero incontroverso tra le parti – è sufficiente richiamare l'ormai consolidato insegnamento della Cassazione a mente del quale <La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito>> (Cass. civ. 9221/2024).
7.2. In ordine al primo aspetto sopra rilevato, posta l'evidente attività da parte di volta al recupero della contribuzione non versata nel corso dell'anno Pt_1
1988, condivisibile è il richiamato effettuato dalla pronuncia gravata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui <L'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva
6 iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocamente al conseguimento della pretesa creditoria. Ne consegue che tra le "procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente" rientra il verbale di accertamento per il recupero dell'evasione contributiva, sicché, in relazione a tale iniziativa dell i crediti azionati restano assoggettati al Pt_1 termine decennale di prescrizione, rimanendo così esclusa l'estinzione del debito relativo ai premi dovuti afferenti al decennio antecedente alla data del verbale>> (Cass. civ. 46/2009). Principio poi ribadito da Cass. civ. 11529/20132 ed infine ripetuto da cass. civ. 31281/2019 che ha condivisibilmente escluso che atti meramente interni all'Ente previdenziale, dalla valenza generica e per nulla individualizzata rispetto al soggetto ritenuto debitore, possano produrre l'effetto di congelare, mantenendone la natura decennale, il termine prescrizionale. Ha infatti a tal riguardo il Supremo collegio avuto modo di chiarire che <Deve però trattarsi di atti univocamente finalizzati al recupero dell'evasione contributiva, proprio in virtù dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti (valorizzato da Cass. 06/07/2015, n. 13831). Non è idonea dunque allo scopo, difettando degli indicati requisiti, una richiesta quale quella in esame, rivolta all'amministrazione finanziaria e finalizzata ad ottenere informazioni, riferita alla generalità degli iscritti e dei pensionati e con riserva di indicare i soggetti per i quali sussiste l'interesse informativo, che si risolve in un atto interno, meramente prodromico ad una futura ed eventuale procedura di recupero del credito (v. in fattispecie analoga Cass. n. 29664 del 18/12/2008)>> (cass. civ. 31281/2019).
7.2. Con riferimento alle suddette pronunce e, in particolare, al principio ispiratore delle stesse, che questo Collegio condivide e che qui intende applicare, non si rinviene in atto di appello alcun profilo di contestazione. In ogni caso è un dato di fatto che la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, il conseguimento dello stesso e, poi, la sua notifica (perfezionatasi nel corso dell'anno 1993) alla parte debitrice, inequivocabilmente integrano atti che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, sono finalizzati inequivocamente – tanto da essere poi condivisi con
7 il debitore in quanto allo stesso resi noti - al conseguimento della pretesa creditoria.
8. Ciò detto, rileva il Collegio come a fronte di un credito portato inizialmente da un decreto ingiuntivo – il n. 272/2013 – abbia una prima volta ed Pt_1 una seconda volta interrotto la prescrizione (il fatto è incontestato) per il tramite della notifica alla di due atti di precetto rispettivamente nel CP_1 corso dell'anno 1997 e poi (entro 10 anni decorrenti dal 1997) dell'anno 2004.
Tali atti di precetto, il dato è parimenti incontroverso, sono afferenti a crediti portati da due decreti ingiuntivi, uno dei quali è certamente il decreto ingiuntivo n. 272/2013 (confluito nell'opposto avviso di addebito) mentre l'altro è il decreto ingiuntivo n. 271/2013 (è la stessa a rilevarlo). CP_1
Tali atti di precetto riportano il riferimento – interno all – Controparte_2 alla pratica 496/93-E.
Risulta poi, il dato è sempre incontroverso tra le parti, che la ha, nel CP_1 corso dell'anno 2004, in relazione al complessivo credito portato dai suddetti atti di precetto (riassumenti in sé i crediti di cui ai suddetti decreti ingiuntivi), chiesto di accedere al beneficio del pagamento rateale.
Risulta quindi che la , senza che la stessa abbia ritenuto di imputare i CP_1 pagamenti fatti ad uno decreto ingiuntivo piuttosto che ad un altro, ha effettuato pagamenti – riferendoli in modo generico alla pratica 496/93-E - che solo come si evince dalla lettura dell'opposto avviso di addebito, ha Pt_1 ritenuto di impure in misura pari a soli € 100,00 al credito portato – in linea capitale - dal decreto ingiuntivo n. 272/1993.
Tali generici – non nominati – pagamenti rateali – seppur tutti riferiti alla pratica 496/93-E - sono stati effettuati dalla fino all'anno 2009 (fino CP_1 al 14/2/2009, per la precisione) quindi, entro i 10 anni decorrenti a ritroso dall'anno 2018 di notificazione dell'avviso di addebito.
8.1. Ora, posto il fatto come sopra ricostruito e riaffermata la valenza interruttiva della prescrizione del pagamento rateale, rileva il Collegio come la mera imputazione del pagamento fatta dal creditore ad un credito piuttosto che ad un altro non consenta di escludere l'operatività dell'art. 2944 cc atteso che ciò che rileva al fine di affermare l'intervenuto riconoscimento del debito per il tramite di un pagamento rateale da parte del debitore non è certo l'imputazione fatta dal creditore bensì l'atteggiamento soggettivo del debitore.
8 Ed infatti, nel caso di specie, la condotta della , allorquando ha CP_1 effettuato pagamenti rateali in modo indistinto, a copertura del generale proprio debito portato dagli atti di precetto di cui si è sopra detto (e che si riferiscono, indistintamente, a due decreti ingiuntivi tra cui quello qui in discussione), ha nella sostanza reiterato, all'atto di ogni pagamento, il riconoscimento di tale indistinto e generico debito.
Pertanto, l'ultimo pagamento, pacificamente collocabile nell'anno 2009, associato alla richiesta di rateizzazione che è a propria volta afferente anche al decreto ingiuntivo n. 272/2013, è atto interruttivo del decorso della prescrizione.
Ed allora, dal momento che la prescrizione è decennale ed il pagamento delle rate è atto ricognitivo del debito, e poiché l'ultimo pagamento è del 2009, ne consegue che la prescrizione non era maturata all'atto di notificazione – nell'anno 2018 – dell'avviso di addebito conglobante il credito originariamente portato dal decreto ingiuntivo n. 272/2013.
9. L'appello deve conseguentemente essere accolto con rideterminazione, tuttavia, del credito di avendo il detto Ente Previdenziale precisato nel Pt_1 corso dell'udienza di finale discussione, a vantaggio della parte appellata, di avere imputato porzione limitata dei pagamenti effettuati ratealmente della a pagamento delle spese legali portate dal suddetto decreto CP_1 ingiuntivo e, quindi, con riferimento alle somme che nell'opposto avviso di addebito risultano annotate ai progressivi nn. 24 e 25 del dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti per un totale di € 563,36 che dovranno quindi essere scomputati dal totale dovuto (€ 44.955,38).
10. Quanto alle spese di lite, data la necessità di liquidazione unitaria delle stesse e, con ciò, vista la più che prevalente soccombenza della che CP_1 viene infatti riconosciuta debitrice di per somma di poco inferiore a Pt_1 quella indicata nell'opposto avviso di addebito, le stesse possono essere liquidate a favore della parte appellante con riferimento ad entrambe i gradi di giudizio e quindi essere regolate secondo valori medi di scaglione secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto in ogni caso conto del non svolgimento nel presente grado di giudizio di attività istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o
9 assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, annulla l'opposto avviso di addebito n. 41320180002242501000 formato il 24 ottobre 2018 e ridetermina il credito di in € 44.392,02 condannando la parte Pt_1 appellata al pagamento di tale somma in favore dell'appellante con maggiorazione di interessi e somme aggiuntive dal dovuto al saldo;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese in favore della parte appellante a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 6.580,00 e quanto al secondo grado di giudizio la complessiva somma di € 6.946,00, il tutto oltre a spese in misura pari ad € 64,50 ed a spese generali.
Venezia, 8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <L'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocamente al conseguimento della pretesa creditoria. Ne consegue che tra le "procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente" rientra il verbale di accertamento per il recupero dell'evasione contributiva, sicché, in relazione a tale iniziativa dell i crediti azionati restano Pt_1 2 <L'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore, sicché anche la redazione di verbali di accertamento meramente interni consente l'applicazione del più lungo termine prescrizionale>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 06/08/2021 Da
(C.F.:) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, 6, Parte appellante Contro (C.F.: ) CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Pantano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Padova, Viale dell'Industria, 21, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 269/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 01.07.2021, pubblicata in pari data, non notificata,
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro. Eccezione prescrizione crediti per contributi previdenziali.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: IN VIA PRELIMINARE: respingere l'avversa eccezione di primo grado di prescrizione;
NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado. Accertarsi la legittimità delle somme risultanti dall'Avviso di addebito, e di conseguenza condannarsi la parte appellata al pagamento dei contributi e somme aggiuntive così come quantificati nell'Avviso di addebito o/a quelli che saranno dovuti all'esito del presente procedimento. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
1 Per parte appellata: In via principale: rigettare l'appello proposto per tutti i motivi esposti in narrativa e confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e condanna ex art. 96 3 comma c.p.c.
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MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso accoglieva il ricorso presentato da – titolare dell'impresa IC e NI di CP_1
Peloso Monia” – avverso l'avviso di addebito n. 41320180002242501000 di € 44.955,38 notificato in data 13.11.2018 a titolo di contributi relativi al periodo dal 03/1988 al 12/1988.
A seguito del mancato pagamento dei contributi suddetti, in data 02.02.1993 veniva infatti emesso decreto ingiuntivo n. 272/1993, a cui seguiva, inoltre, la notifica di un atto di precetto in data 29.09.1997 e di un altro precetto in data 30.10.2004.
Schematicamente:
anno 1988 : Contributi non versati anno 1993 : Decreto ingiuntivo anno 1997 : Precetto
anno 2004 : Precetto
anno 2018 : Avviso di addebito qui opposto
1.1. In particolare, il giudice di prime cure riconosceva le ragioni della CP_1 ritenendo prescritto il credito vantato dall' affermando, sul presupposto Pt_1 che la parte appellata avesse avanzato una qualche istanza di rateazione ed avesse poi anche effettuato dei pagamenti fino all'anno 2009 inoltrato, che non vi era alcun collegamento tra i versamenti effettuati dalla e il CP_1 decreto ingiuntivo n. 272/1993 da cui derivava poi l'avviso di addebito.
1.2. In termini più analitici, il Tribunale di Treviso:
a) riconosceva che la prescrizione (vista la normativa antecedente all'entrata in vigore della Legge 335/1995 e quanto affermato da Cass. civ. 46/20091) avesse carattere decennale;
2 b) attribuiva valenza di riconoscimento di debito alla richiesta avanzata dalla di rateazione del proprio debito e così pure ai pagamenti CP_1 effettuati;
c) riteneva, vista anche la negatoria della , che solo un CP_1 pagamento, collocabile peraltro in data antecedente all'anno 2004, fosse imputabile al credito oggetto di lite e come, pertanto, la prescrizione fosse maturata all'atto di notifica dell'avviso di addebito nel corso dell'anno 2018 (dal 2004 al 2018 trascorrono, infatti, 14 anni).
1.3. In conclusione, il Tribunale di Treviso accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla annullando l'avviso di addebito oggetto CP_1 dell'opposizione, dichiarando, conseguentemente, non dovute le somme pretese dall' condannava inoltre l' alla rifusione delle spese di lite Pt_1 Pt_1 in favore della . CP_1
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con un unico Pt_1 articolato motivo di appello instando per la riforma della pronuncia di primo grado.
2.1 Con l'unico motivo di appello contestava la sentenza impugnata
Pt_1 nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il credito vantato dall' sostenendo che non vi fosse collegamento tra i versamenti
Pt_1 effettuati dalla ricorrente e il decreto ingiuntivo da cui è derivato l'avviso di addebito de quo: “non vi sono evidenze documentali a comprova del collegamento tra i versamenti sub. Doc. 4 prodotto dall' e la posizione che ha portato alla notifica
Pt_1 dell'AVA qui opposto. Il doc. 4 predetto raccoglie al proprio interno sia bollettini postali che atti interni dell' denominati modello Vig14/ auto. Ma non si scorge in essi alcun
Pt_1 riferimento intelligibile al decreto ingiuntivo del 1993 al quale si riferisce l'AVA portato all'attenzione di questo GL” [in questi esatti termini si è infatti espresso il Tribunale di Treviso].
Evidenziava che l'odierna appellata era a conoscenza che il numero Pt_1
469/93/E – causale dei versamenti mensili di euro 100,00 dal 20.10.2004 al 18.02.2009 – facesse riferimento alla pratica (decreto ingiuntivo n. 272/93) che aveva dato origine all'avviso di addebito oggetto di causa. Richiamava, a tal proposito, missiva datata il 15.05.1995 [non prodotta in primo grado ma solo in atto di appello] avente ad oggetto tale numero di pratica, precisando
assoggettati al termine decennale di prescrizione, rimanendo così esclusa l'estinzione del debito relativo ai premi dovuti afferenti al decennio antecedente alla data del verbale>>.
3 che spettava alla dimostrare che i versamenti mensili recanti la CP_1 causale n. 469/93/E si riferivano ad altro credito anziché al credito oggetto del presente giudizio.
A conclusione della sua tesi, l' sosteneva che i pagamenti effettuati Pt_1 negli anni dalla (2004-2009) avevano efficacemente costituito un CP_1 riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione.
Tuttavia il giudice di primo grado riteneva, ad avviso dell'appellante, erroneamente, che non vi fosse un nesso tra i pagamenti e posizione debitoria della con conseguente mancato riconoscimento all'efficacia CP_1 interruttiva della prescrizione, pur se da intendersi decennale, essendo i crediti in parola anteriori all'entrata in vigore della normativa che aveva stabilito, ora, la prescrizione quinquennale dei relativi crediti previdenziali.
3. Si costituiva ritualmente instando per il rigetto CP_1 dell'appello proposta dall'Istituto.
Preliminarmente osservava che la notifica dell'appello era da ritenersi nulla in quanto diretta al legale difensore anziché alla parte appellata.
3.1. Evidenziava come l' , nel contestare la sentenza impugnata, nella Pt_1 parte in cui riteneva che la fosse a conoscenza del fatto che il n. CP_1
469/93/E era riferito alla pratica e, di conseguenza, al decreto ingiuntivo n. 272/91, richiamava documentazione mai formulata e allegata in atti in primo grado, da ritenersi, pertanto, inammissibile. Sottolineava come la nuova documentazione fosse nella piena disponibilità dell' e, pertanto, non Pt_1 sopravvenuta.
3.2. Poneva l'attenzione sul fatto che il numero di riferimento n. 469/93/E veniva richiamato, nel procedimento monitorio, sia nell'atto di precetto del 1997 che nell'atto di precetto del 2004, ma che entrambi gli atti non si riferivano soltanto al decreto ingiuntivo n. 272/93, che aveva dato origine dell'avviso per cui è causa, ma anche ad un altro precedente decreto ingiuntivo, il n. 271/93.
3.3. Quanto all'unico versamento effettuato dalla , in data CP_1
20.10.2004, ribadiva come lo stesso fosse stato evidenziato dalla stessa parte nel giudizio di primo grado e mai contestato dall' , sottolineando, Pt_1 pertanto come non potesse essere attribuito alcun rilievo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, ai versamenti menzionati dall' ovvero Pt_1
4 alla documentazione dimessa dallo stesso nel fascicolo di primo grado, in quanto concernenti somme non decurtate dal credito in questione;
nell'avviso di addebito che richiamava il decreto ingiuntivo n. 272/93, veniva riportata invero soltanto la somma di euro 100 come somma versata dalla , CP_1 non considerando, se effettivamente riferite allo stesso credito vantato dall' , le ulteriori somme versate dal 2004 al 2009. Pt_1
In conclusione, riteneva il comportamento dell' , temerario non Pt_1 risultando essere intervenuta alcun atto interruttivo della prescrizione.
3.4. Richiamava excursus normativo sul termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali, dapprima decennale e dopo quinquennale.
Richiamava altresì giurisprudenza di legittimità sull'efficacia di giudicato formale e sostanziale del d.i. in tema di conversione del termine prescrizionale, evidenziando come, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 272/1993, non risultava aver mai acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale, né prima dell'entrata in vigore della L. 335/1995, né alla data di notifica (13.11.2018) dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, non risultando essere intervenuta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Ne derivava, ad avviso dell'appellata, che non poteva ritenersi un atto interruttivo idoneo ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 3 comma 10, legge n. 335/1995 ovvero tale da consentire la permanenza del termine prescrizionale ordinario decennale, non essendo, sufficiente, in quanto il decreto ingiuntivo n. 272/1993 solo provvisoriamente esecutivo, a provare il diritto sostanziale alla base del decreto.
3.4. Sulla mancata risposta dell' all'istanza di autotutela presentata in Pt_1 data 20.11.2018 evidenziava come non veniva data risposta alla suddetta istanza a dispetto di quanto affermato da parte appellante nell'atto di appello, sottolineando come la risposta che veniva fornita dall' (allegata in atti) Pt_1 riguardava una diversa istanza riferita a date ed oggetti diversi da quelli dell'istanza in autotutela per annullamento avviso di addebito del 13.11.2018.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 10.01.2023 e 06.03.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 08/05/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5. L'appello, dovendo essere rideterminato (in riduzione) il credito portato dall'opposto avviso di addebito, è parzialmente fondato e, come tale, deve essere parzialmente accolto.
6. Deve essere innanzitutto evidenziato come parte appellata, dopo aver sostenuto la correttezza della pronuncia gravata in ordine all'impossibilità di collocare nel tempo il pagamento delle rate inerenti alla somma portata dal decreto ingiuntivo n. 272/1993, abbia nella sostanza limitato le proprie difese all'affermazione di intervenuta prescrizione del credito azionato da Pt_1 credito che, pertanto, non è contestato quanto al suo fatto genetico ed alla sua entità, essendo stata invero come dalla stessa ammesso in sede di Pt_1 discussione nell'udienza dell'8/5/2025, ad autolimitarne la misura.
7. Ciò detto, occorre premettere come del tutto condivisibile sia la decisione di primo grado allorquando il Tribunale di Treviso ha affermato che la prescrizione ha, nel caso in esame, carattere decennale e che la richiesta di rateizzazione ed i conseguenti pagamenti integrano atti di riconoscimento del debito aventi quindi incidenza, ai sensi dell'art. 2944 cc., sul decorso della prescrizione.
7.1. Quanto al secondo aspetto – a dir il vero incontroverso tra le parti – è sufficiente richiamare l'ormai consolidato insegnamento della Cassazione a mente del quale <La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito>> (Cass. civ. 9221/2024).
7.2. In ordine al primo aspetto sopra rilevato, posta l'evidente attività da parte di volta al recupero della contribuzione non versata nel corso dell'anno Pt_1
1988, condivisibile è il richiamato effettuato dalla pronuncia gravata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui <L'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva
6 iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocamente al conseguimento della pretesa creditoria. Ne consegue che tra le "procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente" rientra il verbale di accertamento per il recupero dell'evasione contributiva, sicché, in relazione a tale iniziativa dell i crediti azionati restano assoggettati al Pt_1 termine decennale di prescrizione, rimanendo così esclusa l'estinzione del debito relativo ai premi dovuti afferenti al decennio antecedente alla data del verbale>> (Cass. civ. 46/2009). Principio poi ribadito da Cass. civ. 11529/20132 ed infine ripetuto da cass. civ. 31281/2019 che ha condivisibilmente escluso che atti meramente interni all'Ente previdenziale, dalla valenza generica e per nulla individualizzata rispetto al soggetto ritenuto debitore, possano produrre l'effetto di congelare, mantenendone la natura decennale, il termine prescrizionale. Ha infatti a tal riguardo il Supremo collegio avuto modo di chiarire che <Deve però trattarsi di atti univocamente finalizzati al recupero dell'evasione contributiva, proprio in virtù dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti (valorizzato da Cass. 06/07/2015, n. 13831). Non è idonea dunque allo scopo, difettando degli indicati requisiti, una richiesta quale quella in esame, rivolta all'amministrazione finanziaria e finalizzata ad ottenere informazioni, riferita alla generalità degli iscritti e dei pensionati e con riserva di indicare i soggetti per i quali sussiste l'interesse informativo, che si risolve in un atto interno, meramente prodromico ad una futura ed eventuale procedura di recupero del credito (v. in fattispecie analoga Cass. n. 29664 del 18/12/2008)>> (cass. civ. 31281/2019).
7.2. Con riferimento alle suddette pronunce e, in particolare, al principio ispiratore delle stesse, che questo Collegio condivide e che qui intende applicare, non si rinviene in atto di appello alcun profilo di contestazione. In ogni caso è un dato di fatto che la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, il conseguimento dello stesso e, poi, la sua notifica (perfezionatasi nel corso dell'anno 1993) alla parte debitrice, inequivocabilmente integrano atti che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, sono finalizzati inequivocamente – tanto da essere poi condivisi con
7 il debitore in quanto allo stesso resi noti - al conseguimento della pretesa creditoria.
8. Ciò detto, rileva il Collegio come a fronte di un credito portato inizialmente da un decreto ingiuntivo – il n. 272/2013 – abbia una prima volta ed Pt_1 una seconda volta interrotto la prescrizione (il fatto è incontestato) per il tramite della notifica alla di due atti di precetto rispettivamente nel CP_1 corso dell'anno 1997 e poi (entro 10 anni decorrenti dal 1997) dell'anno 2004.
Tali atti di precetto, il dato è parimenti incontroverso, sono afferenti a crediti portati da due decreti ingiuntivi, uno dei quali è certamente il decreto ingiuntivo n. 272/2013 (confluito nell'opposto avviso di addebito) mentre l'altro è il decreto ingiuntivo n. 271/2013 (è la stessa a rilevarlo). CP_1
Tali atti di precetto riportano il riferimento – interno all – Controparte_2 alla pratica 496/93-E.
Risulta poi, il dato è sempre incontroverso tra le parti, che la ha, nel CP_1 corso dell'anno 2004, in relazione al complessivo credito portato dai suddetti atti di precetto (riassumenti in sé i crediti di cui ai suddetti decreti ingiuntivi), chiesto di accedere al beneficio del pagamento rateale.
Risulta quindi che la , senza che la stessa abbia ritenuto di imputare i CP_1 pagamenti fatti ad uno decreto ingiuntivo piuttosto che ad un altro, ha effettuato pagamenti – riferendoli in modo generico alla pratica 496/93-E - che solo come si evince dalla lettura dell'opposto avviso di addebito, ha Pt_1 ritenuto di impure in misura pari a soli € 100,00 al credito portato – in linea capitale - dal decreto ingiuntivo n. 272/1993.
Tali generici – non nominati – pagamenti rateali – seppur tutti riferiti alla pratica 496/93-E - sono stati effettuati dalla fino all'anno 2009 (fino CP_1 al 14/2/2009, per la precisione) quindi, entro i 10 anni decorrenti a ritroso dall'anno 2018 di notificazione dell'avviso di addebito.
8.1. Ora, posto il fatto come sopra ricostruito e riaffermata la valenza interruttiva della prescrizione del pagamento rateale, rileva il Collegio come la mera imputazione del pagamento fatta dal creditore ad un credito piuttosto che ad un altro non consenta di escludere l'operatività dell'art. 2944 cc atteso che ciò che rileva al fine di affermare l'intervenuto riconoscimento del debito per il tramite di un pagamento rateale da parte del debitore non è certo l'imputazione fatta dal creditore bensì l'atteggiamento soggettivo del debitore.
8 Ed infatti, nel caso di specie, la condotta della , allorquando ha CP_1 effettuato pagamenti rateali in modo indistinto, a copertura del generale proprio debito portato dagli atti di precetto di cui si è sopra detto (e che si riferiscono, indistintamente, a due decreti ingiuntivi tra cui quello qui in discussione), ha nella sostanza reiterato, all'atto di ogni pagamento, il riconoscimento di tale indistinto e generico debito.
Pertanto, l'ultimo pagamento, pacificamente collocabile nell'anno 2009, associato alla richiesta di rateizzazione che è a propria volta afferente anche al decreto ingiuntivo n. 272/2013, è atto interruttivo del decorso della prescrizione.
Ed allora, dal momento che la prescrizione è decennale ed il pagamento delle rate è atto ricognitivo del debito, e poiché l'ultimo pagamento è del 2009, ne consegue che la prescrizione non era maturata all'atto di notificazione – nell'anno 2018 – dell'avviso di addebito conglobante il credito originariamente portato dal decreto ingiuntivo n. 272/2013.
9. L'appello deve conseguentemente essere accolto con rideterminazione, tuttavia, del credito di avendo il detto Ente Previdenziale precisato nel Pt_1 corso dell'udienza di finale discussione, a vantaggio della parte appellata, di avere imputato porzione limitata dei pagamenti effettuati ratealmente della a pagamento delle spese legali portate dal suddetto decreto CP_1 ingiuntivo e, quindi, con riferimento alle somme che nell'opposto avviso di addebito risultano annotate ai progressivi nn. 24 e 25 del dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti per un totale di € 563,36 che dovranno quindi essere scomputati dal totale dovuto (€ 44.955,38).
10. Quanto alle spese di lite, data la necessità di liquidazione unitaria delle stesse e, con ciò, vista la più che prevalente soccombenza della che CP_1 viene infatti riconosciuta debitrice di per somma di poco inferiore a Pt_1 quella indicata nell'opposto avviso di addebito, le stesse possono essere liquidate a favore della parte appellante con riferimento ad entrambe i gradi di giudizio e quindi essere regolate secondo valori medi di scaglione secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto in ogni caso conto del non svolgimento nel presente grado di giudizio di attività istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o
9 assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, annulla l'opposto avviso di addebito n. 41320180002242501000 formato il 24 ottobre 2018 e ridetermina il credito di in € 44.392,02 condannando la parte Pt_1 appellata al pagamento di tale somma in favore dell'appellante con maggiorazione di interessi e somme aggiuntive dal dovuto al saldo;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese in favore della parte appellante a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 6.580,00 e quanto al secondo grado di giudizio la complessiva somma di € 6.946,00, il tutto oltre a spese in misura pari ad € 64,50 ed a spese generali.
Venezia, 8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <L'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocamente al conseguimento della pretesa creditoria. Ne consegue che tra le "procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente" rientra il verbale di accertamento per il recupero dell'evasione contributiva, sicché, in relazione a tale iniziativa dell i crediti azionati restano Pt_1 2 <L'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore, sicché anche la redazione di verbali di accertamento meramente interni consente l'applicazione del più lungo termine prescrizionale>>.