CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ALBERTINI BRUNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4057/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259030168053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna un'intimazione di pagamento (numero 068 2025 9 030168053 000) notificata al ricorrente in data 27.06.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il ricorrente deduce la omessa/ irregolare notificazione della cartella di pagamento sottesa alla intimazione opposta e la intervenuta prescrizione del credito portato tributario. Chiede annullarsi l'intimazione opposta in riferimento alla cartella oggetto di ricorso e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate riscossione facendo rilevare e documentando la regolarità della notifica il fatto che la parte quindi non ha tempestivamente impugnato la cartella che quindi il diritto sottostanmte non si prescritto;
che successivamente alla notificazione della stessa sono stati al medesimo notificati altri atti da parte dell'Agente della Riscossione, atti non opposti.
Nelle more dell'udienza parte ricorrente depositava istanza di rateizzazione della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto di quanto sopra dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendete.
Si ritiene altresì di compensare le spese tra le parti stante la lieve entità del fatto.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ALBERTINI BRUNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4057/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259030168053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna un'intimazione di pagamento (numero 068 2025 9 030168053 000) notificata al ricorrente in data 27.06.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il ricorrente deduce la omessa/ irregolare notificazione della cartella di pagamento sottesa alla intimazione opposta e la intervenuta prescrizione del credito portato tributario. Chiede annullarsi l'intimazione opposta in riferimento alla cartella oggetto di ricorso e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate riscossione facendo rilevare e documentando la regolarità della notifica il fatto che la parte quindi non ha tempestivamente impugnato la cartella che quindi il diritto sottostanmte non si prescritto;
che successivamente alla notificazione della stessa sono stati al medesimo notificati altri atti da parte dell'Agente della Riscossione, atti non opposti.
Nelle more dell'udienza parte ricorrente depositava istanza di rateizzazione della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto di quanto sopra dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendete.
Si ritiene altresì di compensare le spese tra le parti stante la lieve entità del fatto.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.