CASS
Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2024, n. 15354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15354 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16864/2021 R.G. proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro DE VO NN, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Mauriello e IO LL con procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC dei suddetti difensori iscritti nel REGINDE;
– controricorrente– avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno n. cronol. 6677/2020, depositata il 22 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore DO RR;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alberto Cardino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
R.G.N. 16864/2021 P.U. 11/04/2024 EQUA RIPARAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 15354 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 31/05/2024 2 di 10 udito l’Avv. Alberto Giovanni Angelo D’Onofrio, per il ricorrente Ministero della Giustizia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, depositato in data 29 maggio 2020 presso la Corte di appello di Salerno, De IV NA chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo instaurato a seguito degli eventi franosi verificatisi in Sarno il 5 maggio 1998 e che cagionarono la morte dei suoi genitori e della sorella. A tale proposito la ricorrente faceva presente di essersi costituita parte civile nel relativo processo penale in data 13 aprile 2000, il cui primo grado si concludeva con sentenza del 3 giugno 2004, a cui seguiva quello di appello definito con sentenza del 19 febbraio 2009, che veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione, all’esito del cui giudizio questa Corte emetteva sentenza di annullamento con rinvio in data 20 dicembre 2011. Il giudizio di rinvio si concludeva con sentenza di condanna depositata il 16 marzo 2012, confermata all’esito del successivo giudizio di cassazione con sentenza del 7 maggio 2013. Quindi, la ricorrente introduceva giudizio civile, dinanzi al Tribunale di Salerno, per l’ottenimento del risarcimento dei danni con citazione notificata il 5 marzo 2019, la cui domanda veniva accolta con sentenza del 16 maggio 2019. Decidendo sul citato ricorso formulato ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice designato della Corte di appello di Salerno, con decreto n. 4218 del 23 giugno 2020, comunicato il 1° luglio 2020, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità di euro 800,00 per un solo anno di ritardo maturato nel corso del giudizio civile, oltre alle spese. 2. Decidendo sull’opposizione ex art.
5-ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dalla medesima ricorrente in relazione al ritardo maturato anche nel processo penale, la Corte di appello di Salerno, in composizione collegiale, nella resistenza del Ministero della giustizia, che proponeva anche opposizione incidentale, con ordinanza (in effetti da considerarsi un 3 di 10 decreto, ai sensi del citato art.
5-ter, ultimo comma, l. n. 89/2001) n. cronol. 6677 del 2020, accoglieva l’opposizione “principale”, condannando il Ministero al pagamento, in favore della De IV, della somma di euro 4.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del procedimento, compensate solo per un quarto. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte salernitana riteneva fondate le doglianze della De IV con riferimento alla prospettata inesattezza del computo operato dal consigliere designato per stabilire la durata del complessivo giudizio presupposto nelle sue varie articolazioni e per gradi, e segnatamente di quelli relativi al giudizio di secondo grado, al primo giudizio di legittimità e a quello di rinvio del giudizio penale, oltre a quello di primo grado del giudizio civile. Pertanto, a seguito della rivalutazione complessiva della durata dei vari giudizi (da considerarsi in un quadro unitario), la Corte distrettuale riteneva indennizzabile un periodo di eccessiva durata di anni quattro e mesi sette, respingendo l’opposizione incidentale del Ministero della Giustizia relativa al mancato esperimento dei rimedi preventivi. 3. Avverso il menzionato decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, il Ministero della giustizia, cui ha resistito la De IV con controricorso. Formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c. (come sostituito dall’art. 3, comma 28, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ritualmente comunicata alle parti, il Ministero ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso con conseguente fissazione dell’adunanza in camera di consiglio ai sensi del terzo comma dello stesso art. 380-bis.1 c.p.c., all’esito della quale il designato collegio, con ordinanza interlocutoria n. 1522/2024 (alla stregua della problematicità della questione, per l’eventualità della conferma della suddetta proposta di definizione anticipata, sull’adottabilità, anche nei confronti delle P.A., delle pronunce previste dall’art. 96, ai commi 3 e 4, c.p.c. come richiamate dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c.), ha disposto rimettersi la trattazione della causa in pubblica udienza, fissata per 4 di 10 la data odierna, in prossimità della quale il P.G. ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso e l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Anche la difesa erariale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico formulato motivo il Ministero della Giustizia denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001 contestando la legittimità del calcolo compiuto dalla Corte salernitana nell’impugnato provvedimento in relazione al computo della durata irragionevole del processo in caso di costituzione di parte civile nel giudizio penale e di successiva instaurazione di giudizio civile per la quantificazione dei danni (nell’ipotesi di accertata responsabilità definitiva dell’imputato). Il ricorrente Ministero deduce che la Corte di merito ha illegittimamente ritenuto l’unitarietà, ai fini dell’equa riparazione, del processo penale e del successivo giudizio civile instaurato per la liquidazione del danno alla De IV, costituitasi parte civile nel pregresso processo penale. Si evidenzia che la Corte di appello salernitana ha ritenuto che la ragionevole durata – e, quindi, quella correlativamente eccessiva rispetto agli standard normativi – avrebbe dovuto essere individuata prima fase per fase, per poi essere le stesse complessivamente riconsiderate entro il limite dei sei anni, senza tenere in alcun conto il comportamento concretamente osservato in sede processuale dalla parte civile in sede penale, rendendosi necessario che quest’ultima faccia tutto quanto in suo potere per ottenere la quantificazione del danno direttamente in sede penale, perché solo in siffatta ipotesi appare corretto considerare unitariamente il processo ai fini della ragionevole durata. Di converso – ad avviso del ricorrente Ministero - nella specie la De IV si era limitata a richiedere un importo meramente simbolico, senza fornire adeguato supporto alla propria richiesta, per cui il giudice penale era stato costretto a rimettere al giudice civile l’attività di quantificazione e di liquidazione del danno. 5 di 10 2. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria (Cass. n. 22356/2023; già in questi termini Cass n. 4436/2015). Il ricorrente Ministero invoca l’obiter contenuto nel precedente di cui a Cass. n. 11493/2006 (difforme dall’orientamento successivo a cui ha aderito questa Corte, circostanza che lo stesso ricorrente attesta di non ignorare), secondo il quale nella valutazione complessiva delle vicenda processuale il Giudice dell'equa riparazione dovrà tenere conto della complessità della controversia derivante dalla sua articolazione in giudizi diversi svoltisi l'uno dinnanzi al giudice penale, l'altro dinnanzi al giudice civile, apprezzando altresì se la conclusione del processo penale con sentenza di condanna generica al risarcimento del danno consegua ad una esplicita domanda in tal senso della persona offesa costituita parte civile ovvero se sul punto della quantificazione del danno siano state articolate richieste istruttorie non accolte dal giudice penale. Senonché, il richiamato precedente non ancorava affatto la valutazione unitaria dei due giudizi alla qualitas dell’attività assertiva e probatoria svota dalla parte civile in sede penale, ma al contrario, nel confermare detta “valutazione complessiva della vicenda processuale”, si era limitato a prescrivere la necessità di procedere ad un tale accertamento di fatto, la cui omissione avrebbe dovuto ritenersi censurabile unicamente nei termini e nei limiti di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. (nella versione all’epoca vigente) e risultare decisiva, di regola, solo ai fini della determinazione del quantum debeatur, ma non anche dell’an. 6 di 10 Nel caso che viene qui in rilievo la persona offesa – costituitasi parte civile - formulò, peraltro, una domanda di risarcimento dei danni non di carattere generico e nemmeno simbolica, mentre non si riesce a comprendere quale particolare attività istruttoria la stessa avrebbe avuto l’onere di svolgere nel processo penale relativo al disastro (al di là delle allegazioni poste a fondamento della costituzione di parte civile), essendo tale attività propriamente demandata alle parti principali di siffatto processo, ovvero al P.M. e all’imputato (solo per completezza va detto che nemmeno le asserzioni del ricorrente sulla inerzia della parte civile a fronte delle sentenze di assoluzione colgono nel segno: v. provvedimento impugnato a pag. 7, lett. b). In conclusione, deve essere riaffermato in questa sede il principio secondo cui, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e quest’ultimo si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria, al conseguente fine di addivenire al computo della durata da considerarsi irragionevole e, quindi, indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001 (come ha fatto correttamente la Corte salernitana nel caso di specie). 2. Per effetto della decisione qui adottata risultante pienamente conforme alla proposta formulata - in data 27 marzo 2023 - ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., come richiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis. Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 27433/2023 e 28540/2023) hanno, infatti, stabilito il principio per cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3 7 di 10 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione – come quello in questione - delle disposizioni di cui all’art. 96, terzo e anche quarto comma, c.p.c., per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c. nel testo riformato, v. Cass. SU n. 27195/2023). Diversamente da quanto obiettato dal Ministero della Giustizia, l’applicazione delle “sanzioni” previste dal citato art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. (per le quali non possono sussistere dubbi che scattino anche nei confronti della soccombente P.A.), le Sezioni unite non hanno – condivisibilmente - avallato una interpretazione predicatrice della sua applicabilità in termini di automatismo, propendendo, invece, per la sua univoca applicabilità – ovvero in modo certo e rispondente alla ratio di garantire l’effettività della sua funzione dissuasiva, senza possibilità, quindi, di procedere ad una valutazione discrezionale - nei casi di piena conformità della decisione presa all’esito della richiesta di giudizio rispetto al contenuto motivazionale e conclusivo della suddetta proposta contemplata dal primo comma del citato art. 380-bis c.p.c. (v. Cass. SU, ord. n. 36039/2023). Nel caso di specie la conformità è integrale: riguarda non solo l’esito del ricorso, inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione (nel senso della infondatezza), ma anche le ragioni che tale esito hanno sostenuto, che hanno fatto leva, per l’appunto, sulla necessità della valutazione unitaria dei due giudizi - penale e civile - al fine di determinare la durata irragionevole indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001, in favore del soggetto costituitosi parte civile in quello penale (e che abbia dovuto, poi, introdurre la causa civile per vedersi liquidato il danno conseguente 8 di 10 all’affermazione, in via definitiva, della responsabilità penale dell’imputato). 3. Quanto all’obbligo di pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, di cui al citato comma 4 (pure – di regola – conseguente in caso di piena conformità della decisione alla proposta anticipata), si evidenzia, innanzitutto, che si tratta di un istituto introdotto dall’art. 3, comma 6 d.lgs. 10.10.2022 n. 149. Ritiene il collegio che – ancora in senso contrario a quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia nella sua memoria finale - nulla osta alla sua applicazione nella causa in questione, posto che il beneficiario della sanzione, la Cassa delle Ammende, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del Ministero obbligato (come, del resto, riconosce lo stesso Ministero nella richiamata memoria, laddove si discorre di “alterità soggettiva che si traduce in una reciproca autonomia finanziaria e contabile”), il quale esercita solo una funzione di vigilanza, e non può, quindi, discorrersi di confusione della relativa obbligazione. La Cassa delle Ammende – come opportunamente posto in risalto dal PG nelle sue conclusioni - è dotata di una propria contabilità (art. 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932 n. 547) e di un proprio bilancio (art. 7, comma 1 lett. h), Allegato al DPCM del 10 aprile 2017, n. 102), con fondi destinati a funzioni specifiche (art. 2, comma 2 Allegato). Quindi, la Cassa in questione è – a tutti gli effetti - un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito con la richiamata legge 9 maggio 1932 n. 547, che ha autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto, emanato con il citato DPCM 10 Aprile 2017 n. 102. Essa finanzia programmi e progetti finalizzati al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e cura la gestione del patrimonio e dei depositi cauzionali. La sua dotazione finanziaria è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme 9 di 10 ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L’entrata che rileva, in particolare, in questa sede è quella, di carattere corrente, prevista dall’art. 20, comma 2 lett. c), del citato Allegato, destinata a confluire nella gestione separata di cui all’art. 22, comma 1 dello stesso Allegato. 4. In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari della controricorrente. Va, inoltre, disposta – non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, come posto in risalto - l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-bis c.p.c. (all’ultimo comma), nei termini di cui in dispositivo. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente. Condanna, altresì, lo stesso Ministero ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.500,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 500,00. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 aprile 2024. 10 di 10 Il Consigliere estensore La Presidente DO RR NA SC
– controricorrente– avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno n. cronol. 6677/2020, depositata il 22 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore DO RR;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alberto Cardino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
R.G.N. 16864/2021 P.U. 11/04/2024 EQUA RIPARAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 15354 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 31/05/2024 2 di 10 udito l’Avv. Alberto Giovanni Angelo D’Onofrio, per il ricorrente Ministero della Giustizia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, depositato in data 29 maggio 2020 presso la Corte di appello di Salerno, De IV NA chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo instaurato a seguito degli eventi franosi verificatisi in Sarno il 5 maggio 1998 e che cagionarono la morte dei suoi genitori e della sorella. A tale proposito la ricorrente faceva presente di essersi costituita parte civile nel relativo processo penale in data 13 aprile 2000, il cui primo grado si concludeva con sentenza del 3 giugno 2004, a cui seguiva quello di appello definito con sentenza del 19 febbraio 2009, che veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione, all’esito del cui giudizio questa Corte emetteva sentenza di annullamento con rinvio in data 20 dicembre 2011. Il giudizio di rinvio si concludeva con sentenza di condanna depositata il 16 marzo 2012, confermata all’esito del successivo giudizio di cassazione con sentenza del 7 maggio 2013. Quindi, la ricorrente introduceva giudizio civile, dinanzi al Tribunale di Salerno, per l’ottenimento del risarcimento dei danni con citazione notificata il 5 marzo 2019, la cui domanda veniva accolta con sentenza del 16 maggio 2019. Decidendo sul citato ricorso formulato ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice designato della Corte di appello di Salerno, con decreto n. 4218 del 23 giugno 2020, comunicato il 1° luglio 2020, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità di euro 800,00 per un solo anno di ritardo maturato nel corso del giudizio civile, oltre alle spese. 2. Decidendo sull’opposizione ex art.
5-ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dalla medesima ricorrente in relazione al ritardo maturato anche nel processo penale, la Corte di appello di Salerno, in composizione collegiale, nella resistenza del Ministero della giustizia, che proponeva anche opposizione incidentale, con ordinanza (in effetti da considerarsi un 3 di 10 decreto, ai sensi del citato art.
5-ter, ultimo comma, l. n. 89/2001) n. cronol. 6677 del 2020, accoglieva l’opposizione “principale”, condannando il Ministero al pagamento, in favore della De IV, della somma di euro 4.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del procedimento, compensate solo per un quarto. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte salernitana riteneva fondate le doglianze della De IV con riferimento alla prospettata inesattezza del computo operato dal consigliere designato per stabilire la durata del complessivo giudizio presupposto nelle sue varie articolazioni e per gradi, e segnatamente di quelli relativi al giudizio di secondo grado, al primo giudizio di legittimità e a quello di rinvio del giudizio penale, oltre a quello di primo grado del giudizio civile. Pertanto, a seguito della rivalutazione complessiva della durata dei vari giudizi (da considerarsi in un quadro unitario), la Corte distrettuale riteneva indennizzabile un periodo di eccessiva durata di anni quattro e mesi sette, respingendo l’opposizione incidentale del Ministero della Giustizia relativa al mancato esperimento dei rimedi preventivi. 3. Avverso il menzionato decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, il Ministero della giustizia, cui ha resistito la De IV con controricorso. Formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c. (come sostituito dall’art. 3, comma 28, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ritualmente comunicata alle parti, il Ministero ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso con conseguente fissazione dell’adunanza in camera di consiglio ai sensi del terzo comma dello stesso art. 380-bis.1 c.p.c., all’esito della quale il designato collegio, con ordinanza interlocutoria n. 1522/2024 (alla stregua della problematicità della questione, per l’eventualità della conferma della suddetta proposta di definizione anticipata, sull’adottabilità, anche nei confronti delle P.A., delle pronunce previste dall’art. 96, ai commi 3 e 4, c.p.c. come richiamate dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c.), ha disposto rimettersi la trattazione della causa in pubblica udienza, fissata per 4 di 10 la data odierna, in prossimità della quale il P.G. ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso e l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Anche la difesa erariale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico formulato motivo il Ministero della Giustizia denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001 contestando la legittimità del calcolo compiuto dalla Corte salernitana nell’impugnato provvedimento in relazione al computo della durata irragionevole del processo in caso di costituzione di parte civile nel giudizio penale e di successiva instaurazione di giudizio civile per la quantificazione dei danni (nell’ipotesi di accertata responsabilità definitiva dell’imputato). Il ricorrente Ministero deduce che la Corte di merito ha illegittimamente ritenuto l’unitarietà, ai fini dell’equa riparazione, del processo penale e del successivo giudizio civile instaurato per la liquidazione del danno alla De IV, costituitasi parte civile nel pregresso processo penale. Si evidenzia che la Corte di appello salernitana ha ritenuto che la ragionevole durata – e, quindi, quella correlativamente eccessiva rispetto agli standard normativi – avrebbe dovuto essere individuata prima fase per fase, per poi essere le stesse complessivamente riconsiderate entro il limite dei sei anni, senza tenere in alcun conto il comportamento concretamente osservato in sede processuale dalla parte civile in sede penale, rendendosi necessario che quest’ultima faccia tutto quanto in suo potere per ottenere la quantificazione del danno direttamente in sede penale, perché solo in siffatta ipotesi appare corretto considerare unitariamente il processo ai fini della ragionevole durata. Di converso – ad avviso del ricorrente Ministero - nella specie la De IV si era limitata a richiedere un importo meramente simbolico, senza fornire adeguato supporto alla propria richiesta, per cui il giudice penale era stato costretto a rimettere al giudice civile l’attività di quantificazione e di liquidazione del danno. 5 di 10 2. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria (Cass. n. 22356/2023; già in questi termini Cass n. 4436/2015). Il ricorrente Ministero invoca l’obiter contenuto nel precedente di cui a Cass. n. 11493/2006 (difforme dall’orientamento successivo a cui ha aderito questa Corte, circostanza che lo stesso ricorrente attesta di non ignorare), secondo il quale nella valutazione complessiva delle vicenda processuale il Giudice dell'equa riparazione dovrà tenere conto della complessità della controversia derivante dalla sua articolazione in giudizi diversi svoltisi l'uno dinnanzi al giudice penale, l'altro dinnanzi al giudice civile, apprezzando altresì se la conclusione del processo penale con sentenza di condanna generica al risarcimento del danno consegua ad una esplicita domanda in tal senso della persona offesa costituita parte civile ovvero se sul punto della quantificazione del danno siano state articolate richieste istruttorie non accolte dal giudice penale. Senonché, il richiamato precedente non ancorava affatto la valutazione unitaria dei due giudizi alla qualitas dell’attività assertiva e probatoria svota dalla parte civile in sede penale, ma al contrario, nel confermare detta “valutazione complessiva della vicenda processuale”, si era limitato a prescrivere la necessità di procedere ad un tale accertamento di fatto, la cui omissione avrebbe dovuto ritenersi censurabile unicamente nei termini e nei limiti di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. (nella versione all’epoca vigente) e risultare decisiva, di regola, solo ai fini della determinazione del quantum debeatur, ma non anche dell’an. 6 di 10 Nel caso che viene qui in rilievo la persona offesa – costituitasi parte civile - formulò, peraltro, una domanda di risarcimento dei danni non di carattere generico e nemmeno simbolica, mentre non si riesce a comprendere quale particolare attività istruttoria la stessa avrebbe avuto l’onere di svolgere nel processo penale relativo al disastro (al di là delle allegazioni poste a fondamento della costituzione di parte civile), essendo tale attività propriamente demandata alle parti principali di siffatto processo, ovvero al P.M. e all’imputato (solo per completezza va detto che nemmeno le asserzioni del ricorrente sulla inerzia della parte civile a fronte delle sentenze di assoluzione colgono nel segno: v. provvedimento impugnato a pag. 7, lett. b). In conclusione, deve essere riaffermato in questa sede il principio secondo cui, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e quest’ultimo si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria, al conseguente fine di addivenire al computo della durata da considerarsi irragionevole e, quindi, indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001 (come ha fatto correttamente la Corte salernitana nel caso di specie). 2. Per effetto della decisione qui adottata risultante pienamente conforme alla proposta formulata - in data 27 marzo 2023 - ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., come richiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis. Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 27433/2023 e 28540/2023) hanno, infatti, stabilito il principio per cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3 7 di 10 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione – come quello in questione - delle disposizioni di cui all’art. 96, terzo e anche quarto comma, c.p.c., per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c. nel testo riformato, v. Cass. SU n. 27195/2023). Diversamente da quanto obiettato dal Ministero della Giustizia, l’applicazione delle “sanzioni” previste dal citato art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. (per le quali non possono sussistere dubbi che scattino anche nei confronti della soccombente P.A.), le Sezioni unite non hanno – condivisibilmente - avallato una interpretazione predicatrice della sua applicabilità in termini di automatismo, propendendo, invece, per la sua univoca applicabilità – ovvero in modo certo e rispondente alla ratio di garantire l’effettività della sua funzione dissuasiva, senza possibilità, quindi, di procedere ad una valutazione discrezionale - nei casi di piena conformità della decisione presa all’esito della richiesta di giudizio rispetto al contenuto motivazionale e conclusivo della suddetta proposta contemplata dal primo comma del citato art. 380-bis c.p.c. (v. Cass. SU, ord. n. 36039/2023). Nel caso di specie la conformità è integrale: riguarda non solo l’esito del ricorso, inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione (nel senso della infondatezza), ma anche le ragioni che tale esito hanno sostenuto, che hanno fatto leva, per l’appunto, sulla necessità della valutazione unitaria dei due giudizi - penale e civile - al fine di determinare la durata irragionevole indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001, in favore del soggetto costituitosi parte civile in quello penale (e che abbia dovuto, poi, introdurre la causa civile per vedersi liquidato il danno conseguente 8 di 10 all’affermazione, in via definitiva, della responsabilità penale dell’imputato). 3. Quanto all’obbligo di pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, di cui al citato comma 4 (pure – di regola – conseguente in caso di piena conformità della decisione alla proposta anticipata), si evidenzia, innanzitutto, che si tratta di un istituto introdotto dall’art. 3, comma 6 d.lgs. 10.10.2022 n. 149. Ritiene il collegio che – ancora in senso contrario a quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia nella sua memoria finale - nulla osta alla sua applicazione nella causa in questione, posto che il beneficiario della sanzione, la Cassa delle Ammende, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del Ministero obbligato (come, del resto, riconosce lo stesso Ministero nella richiamata memoria, laddove si discorre di “alterità soggettiva che si traduce in una reciproca autonomia finanziaria e contabile”), il quale esercita solo una funzione di vigilanza, e non può, quindi, discorrersi di confusione della relativa obbligazione. La Cassa delle Ammende – come opportunamente posto in risalto dal PG nelle sue conclusioni - è dotata di una propria contabilità (art. 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932 n. 547) e di un proprio bilancio (art. 7, comma 1 lett. h), Allegato al DPCM del 10 aprile 2017, n. 102), con fondi destinati a funzioni specifiche (art. 2, comma 2 Allegato). Quindi, la Cassa in questione è – a tutti gli effetti - un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito con la richiamata legge 9 maggio 1932 n. 547, che ha autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto, emanato con il citato DPCM 10 Aprile 2017 n. 102. Essa finanzia programmi e progetti finalizzati al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e cura la gestione del patrimonio e dei depositi cauzionali. La sua dotazione finanziaria è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme 9 di 10 ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L’entrata che rileva, in particolare, in questa sede è quella, di carattere corrente, prevista dall’art. 20, comma 2 lett. c), del citato Allegato, destinata a confluire nella gestione separata di cui all’art. 22, comma 1 dello stesso Allegato. 4. In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari della controricorrente. Va, inoltre, disposta – non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, come posto in risalto - l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-bis c.p.c. (all’ultimo comma), nei termini di cui in dispositivo. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente. Condanna, altresì, lo stesso Ministero ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.500,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 500,00. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 aprile 2024. 10 di 10 Il Consigliere estensore La Presidente DO RR NA SC