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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1508/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 2443/2020 pubblicata l'11.02.2020
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Bologna, Via Oberdan 18/B, nello studio dell'avv. ADAMO
GIOVANNI (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2
per mandato in calce all'atto di appello
E (c. f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli, Via Gen. G. ORSINI, 40, nello studio dell'Avv.
CHIANESE MICHELE (c.f. , che la rappresenta e C.F._3
difende per mandato a margine della comparsa
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Napoli, nel giudizio dallo stesso promosso nei confronti della ora aveva CP_2 Controparte_1
respinto sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale,
compensando interamente le spese di lite tra le parti, ed ha pertanto chiesto che questa Corte, dichiarata la nullità di alcune clausole del contratto intercorso tra le parti, condannasse la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, rigettando comunque le avverse domande riconvenzionali.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
principale e, in accoglimento di quello incidentale spiegato, la riforma della sentenza con la condanna dell'appellante al pagamento in proprio favore della somma di € 212.642,30 oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese del doppio grado.
La causa, trasmessa dalla VII sezione civile a questa sezione a seguito di provvedimento della presidenza della Corte d'Appello di parziale riequilibrio dei ruoli finalizzato allo smaltimento dell'arretrato, è stata chiamata per la decisione all'udienza del 2.7.2025, in cui, non essendo
2 comparse le parti, è stata rinviata all'udienza del 9.7.2025 di cui è stata data rituale comunicazione ai procuratori costituiti.
Anche a tale ultima udienza le parti non sono comparse ed il Collegio ha pertanto trattenuto la causa in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
3 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 9/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1508/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 2443/2020 pubblicata l'11.02.2020
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Bologna, Via Oberdan 18/B, nello studio dell'avv. ADAMO
GIOVANNI (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2
per mandato in calce all'atto di appello
E (c. f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli, Via Gen. G. ORSINI, 40, nello studio dell'Avv.
CHIANESE MICHELE (c.f. , che la rappresenta e C.F._3
difende per mandato a margine della comparsa
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Napoli, nel giudizio dallo stesso promosso nei confronti della ora aveva CP_2 Controparte_1
respinto sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale,
compensando interamente le spese di lite tra le parti, ed ha pertanto chiesto che questa Corte, dichiarata la nullità di alcune clausole del contratto intercorso tra le parti, condannasse la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, rigettando comunque le avverse domande riconvenzionali.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
principale e, in accoglimento di quello incidentale spiegato, la riforma della sentenza con la condanna dell'appellante al pagamento in proprio favore della somma di € 212.642,30 oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese del doppio grado.
La causa, trasmessa dalla VII sezione civile a questa sezione a seguito di provvedimento della presidenza della Corte d'Appello di parziale riequilibrio dei ruoli finalizzato allo smaltimento dell'arretrato, è stata chiamata per la decisione all'udienza del 2.7.2025, in cui, non essendo
2 comparse le parti, è stata rinviata all'udienza del 9.7.2025 di cui è stata data rituale comunicazione ai procuratori costituiti.
Anche a tale ultima udienza le parti non sono comparse ed il Collegio ha pertanto trattenuto la causa in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
3 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 9/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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