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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2023 promossa da:
, in qualità di titolare della ditta ECO SERVICES DI NI IU Parte_1
( rappresentato e difeso dall'avv. GIORGI FABIO giusta procura in atti;
C.F._1
opponente contro
( ) e per essa la mandataria (p. IVA Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
ANDREANI ANDREA giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare della impresa Parte_1 individuale “ECOSERVICES DI NI IU”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 203/2023 R.G. n. 544/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.3.2023, con formula provvisoriamente esecutiva, con il quale la società quale mandataria della CP_2
gli intimava il pagamento di € 332.578,61. Controparte_1
La pretesa creditoria scaturiva dal debito maturato dalla ditta individuale per il saldo negativo di conto corrente ipotecario n. 0002/028/250744 acceso dalla ditta Eco Services di RA PE con l'allora in data 27.2.2011. Controparte_3
A fondamento dell'opposizione affermava l'odierno opponente l'assenza di prova in ordine alla titolarità del credito che ci occupa in capo all'odierna opposta, non avendo la stessa adeguatamente dimostrato l'intervenuta cessione. Sosteneva, poi, come il contratto di affidamento in conto corrente fosse stato, in realtà, stipulato al fine di ripianare il debito derivante dal precedente rapporto di conto pagina 1 di 6 corrente di natura chirografaria n. 2131, già aperto sin dal 1990. Pertanto, in base alla ricostruzione dell'opponente, essendo i due rapporti in continuità tra loro, incombeva sull'opposta la prova dell'effettiva esistenza del credito, mediante produzione anche del contratto e degli estratti del conto corrente n. 2131. Eccepiva, poi, l'illeggibilità dei documenti prodotti da controparte a fondamento della propria pretesa creditoria, rimanendo oscure le condizioni concretamente applicate, con conseguente necessità di ricostruire il saldo del conto corrente al netto degli interessi ultralegali, sostituiti con i tassi ex art. 117 del TUB. Sosteneva, poi, la necessità di escludere “tutte le spese non pattuite, unitamente agli oneri ed al gioco valute” oltre che alla necessità di non considerare “le variazioni unilaterali peggiorative”. Eccepiva, poi, l'applicazione di interessi anatocistici, riservando la valutazione dell'esistenza di condizioni usurarie applicate. Concludeva, dunque, chiedendo “in via preliminare:
SOSPENDERE, ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo attesi tutti i gravi motivi illustrati in narrativa. In via preliminare: ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla Nel merito, in via principale: ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE la totale infondatezza della richiesta di pagamento con conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo. Nel merito, in via subordinata: ACCERTARE E DICHIARARE che sul rapporto di conto corrente n. 50744 e su quello collegato n. 2131 sono stati applicati: a) tassi d'interesse ultralegali, ovvero in violazione degli artt. 116 e 117 del TUB e art. 1284 III° co. c.c. poiché non pattuiti in forma scritta e/o comunque non correttamente predeterminati;
b)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; c)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge
108/96, anche a mezzo dell'utilizzo abnorme delle commissioni, spese ed oneri;
d)= commissioni di massimo scoperto, commissione servizio affidamento, Commissione fuori fido, Commissione di
Istruttoria Veloce non concordate e/o comunque indeterminate e prive di causa;
e)= addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o prive di causa, così come una variazione di condizioni peggiorative in violazione dell'art. 118 del TUB;
f)= valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto, ACCERTARE E
DICHIARARE, il reale saldo dei rapporti di conto corrente, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 1 e 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del TUB, per ciò che concerne gli interessi ultralegali, senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le Commissioni di , le commissioni per disponibilità fondi ed ogni altra Parte_2
commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della per le c.d. CP_3
pagina 2 di 6 valute fittizie e per le variazioni di tasso peggiorative, con esclusione ed eliminazione di ogni altro addebito che non risulti provato, con rivalutazioni delle somme a credito del correntista, effettuate le eventuali compensazioni. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c., salvo ed illimitato ogni più ampio diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Salvezze illimitate”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto tutte le ragioni poste dall'opponente a fondamento dell'opposizione. Affermava la piena legittimità e trasparenza delle condizioni applicate al contratto e concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, per tutte le motivazioni esposte, ogni avversa domanda e richiesta disattesa: in via preliminare, respingere
l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.203/2023, emesso dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 22/03/2023, provvisoriamente esecutivo e notificato a
[...] in data 27/04/2023; nel merito respingere l'opposizione promossa da , nella Pt_1 Parte_1 qualità di titolare della impresa individuale “ECO SERVICES DI NI IU”, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.203/2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data
22/03/2023, provvisoriamente esecutivo e notificato a in data 27/04/2023; in Parte_1 subordine, ed in ogni caso, condannare l'opponente quale titolare della ditta Parte_1 individuale “ECO SERVICES DI NI IU”, al pagamento in favore della opposta
[...] dell'importo di Euro 332.578,61 o di quelle somme che saranno riconosciute di CP_1
giustizia, oltre gli interessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e le spese di procedura successive ed occorrende;
in ogni caso, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria in ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie Controparte_1 derivanti da condotte che sono state tenute dall'originaria titolare del credito Banca del Piceno
Credito Cooperativo. Con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria”.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione in assenza di necessità istruttorie – e rigettata la richiesta di CTU in quanto esplorativa - era chiamato all'udienza del 21.3.2025 per la discussione ex art. 281 sexies – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, definito con la presente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Principiando con l'eccezione relativa all'assenza di prova dell'intervenuta cessione e, dunque, di titolarità attiva del rapporto in capo all'odierna opposta si ritiene che la stessa sia infondata.
A supporto della sussistenza della cessione del credito e della titolarità dello stesso in capo a
[...]
infatti, parte opposta produceva, innanzitutto, l'avviso di cessione ex art. 58 TUB, CP_1
pagina 3 di 6 pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28 novembre 2020, con cui la cessionaria comunicava l'acquisto di una serie di crediti (all.3) aventi caratteristiche del tutto compatibili con quello che ci occupa, trattandosi di un contratto di apertura di credito garantita da ipoteca. D'altro canto, sul punto, parte opponente non contestava in alcun modo, in relazione al credito, l'assenza di alcuna tra le caratteristiche indicate nell'avviso pubblico, con la conseguenza che tale circostanza può dirsi definitivamente acquisita al presente procedimento ex art. 115 c.p.c. Sempre a supporto dell'intervenuta cessione e, dunque, della propria titolarità del credito,
l'opposta depositava, poi, la dichiarazione della cedente Banca del Piceno Credito Cooperativo S.C., attestante che il rapporto azionato (NDG CEDENTE 235455 – NDG CESSIONARIA 4252908 – relativo al rapporto debitore del conto corrente ipotecario 0002/028/250744 – ID post sofferenza:
9060990044411, saldo passivo conto corrente 1342028250744, ID post sofferenza: 9060990044412) vantato nei confronti del debitore principale – NAG 235455, rientra nella Parte_1
specifica cessione che ci occupa (all. 4).
D'altro canto, nella stessa gazzetta ufficiale era indicato il link all'interno del quale è possibile rinvenire l'elenco dei debitori ceduti tra i quali è possibile trovare il numero NDG 235455, ossia il medesimo numero indicato nella citata dichiarazione di cessione (cfr. all. 5).
Si tratta, ad avviso di chi scrive, di elementi univoci nel confermare che la posizione del debitore principale Eco Services di RA, ceduta unitamente a tutti gli accessori del credito quali sono le garanzie personali ed ipotecarie, rientra nella cessione BCC NPLS 2020 Srl/Banca del Piceno Credito
Cooperativo S.C.
Sul punto, non è fuor d'opera rilevare che, come noto, il contratto di cessione è un contratto bilaterale ove non è richiesto, per il perfezionamento della stessa, il consenso del debitore ceduto, essendo irrilevante per il debitore pagare all'uno o all'altro creditore. Unico interesse del debitore e quello di
“pagare bene”, ossia di pagare al soggetto effettivamente titolato con la conseguenza che qualora la stessa cedente confermavi al debitore l'intervenuta cessione e, dunque, che la titolarità del credito è stata trasferita in capo alla cessionaria, non si vede quale timore potrebbe nutrire il debitore ceduto, essendo certamente al riparo dal pericolo di dover pagare anche alla cedente.
Chiarito tale aspetto, va subito detto come, a fondamento della propria pretesa creditoria, parte opposta produceva, in questa sede, il contratto notarile di apertura di conto corrente e gli estratti conto completi dall'apertura del conto fino alla sua estinzione dai quali desumere l'andamento del rapporto da cui è stato generato il saldo negativo di conto corrente azionato in via monitoria. E con ciò, può dirsi, che l'opposta abbia assolto al proprio onere probatorio. Sarebbe stato onere dell'opponente allegare e, poi, provare, che la pretesa di pagamento avanzata dalla creditrice è illegittima sulla base della regola per pagina 4 di 6 cui, da un lato, “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e, dall'altro, “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (così art. 2697 c.c.).
In particolare, parte opponente eccepiva, innanzitutto, il collegamento del contratto di conto corrente
Contr ipotecario con il conto corrente n. 2131 - pure aperto presso la dalla medesima ditta oggi opponente –. Affermava che il conto corrente ipotecario 250744 era stato acceso al fine di ripianare le passività del conto corrente 2131, in essere sin dagli anni 90, passività che erano scaturite dall'applicazione di condizioni illegittime, con la conseguenza che l'effettiva prova del credito nel giudizio che ci occupa avrebbe dovuto essere fornita solo con la produzione in giudizio, oltre che del contratto di conto corrente n. 2131, anche di tutti gli estratti conto del citato conto corrente, sin dalla sua apertura.
L'eccezione si palesa del tutto destituita di fondamento dal momento che non si comprende – e parte attrice nemmeno allega – sulla base di quali elementi ritenere la sussistenza di una connessione o, come sostenuto da parte opponente, di una successione tra il rapporto 2131 e il rapporto di conto corrente ipotecario che ci occupa. Di certo, pare ovvio, tale prova non potrebbe essere fornita mediante la dimostrazione dell'esistenza di un bonifico da un conto all'altro, circostanza del tutto neutra a tali fini.
Si palesano, infatti, del tutto inconferenti le numerose sentenze citate dalla parte opponente, in quanto relative tutte a casi in alcun modo attinenti con quello che ci occupa, ossia relative a casi di successione di conti correnti (mentre nel nostro caso non vi è nemmeno la prova che il conto corrente 2131 sia stato chiuso).
Passando oltre, l'opponente eccepiva l'assenza di sottoscrizione del contratto e la mancata consegna di una copia al correntista. Si tratta, invero, di contestazione smentita documentalmente dal contratto notarile depositato in atti, ovviamente firmato dal correntista in ogni sua pagina.
Eccepiva, poi, l'illeggibilità delle condizioni contrattuali applicate al rapporto, con conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
L'eccezione è evidentemente infondata posto che, come è facile evincere dallo stesso contratto depositato dalla parte opponente, le condizioni pattuite sono tutte sufficientemente leggibili (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Dalla lettura del contratto, poi, risultano chiaramente pattuite le spese del conto corrente, le commissioni e il tasso degli interessi attivi (con rimando alla sezione “remunerazione delle giacenze) e passivi previsti nella misura variabile del 3,777% entro fido - determinato come meglio specificato al comma II del contratto di apertura di conto corrente ipotecario notarile, pari a 2 punti in più dell'Euribor a sei mesi lettera, puntuale, base 360 - mentre extrafido era previsto un tasso debitore pagina 5 di 6 annuo nominale sulle somme utilizzate 13,2770 e un tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate 13,9528 con un TAEG pattuito pari al 4,86%. Le parti convenivano, altresì, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con conseguente esclusione di qualunque forma di anatocismo illegittimo la cui esistenza, peraltro, era solo genericamente allegata dalla parte opponente ma in alcun modo dimostrata.
Dal contratto, poi, è possibile comprendere come le parti convenivano, all'art. 9 bis delle condizioni generali di contratto, (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio) la facoltà per la Banca di variare i tassi e le condizioni, clausola espressamente accettata dal correntista.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione andrà rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 889 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 2 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2023 promossa da:
, in qualità di titolare della ditta ECO SERVICES DI NI IU Parte_1
( rappresentato e difeso dall'avv. GIORGI FABIO giusta procura in atti;
C.F._1
opponente contro
( ) e per essa la mandataria (p. IVA Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
ANDREANI ANDREA giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare della impresa Parte_1 individuale “ECOSERVICES DI NI IU”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 203/2023 R.G. n. 544/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.3.2023, con formula provvisoriamente esecutiva, con il quale la società quale mandataria della CP_2
gli intimava il pagamento di € 332.578,61. Controparte_1
La pretesa creditoria scaturiva dal debito maturato dalla ditta individuale per il saldo negativo di conto corrente ipotecario n. 0002/028/250744 acceso dalla ditta Eco Services di RA PE con l'allora in data 27.2.2011. Controparte_3
A fondamento dell'opposizione affermava l'odierno opponente l'assenza di prova in ordine alla titolarità del credito che ci occupa in capo all'odierna opposta, non avendo la stessa adeguatamente dimostrato l'intervenuta cessione. Sosteneva, poi, come il contratto di affidamento in conto corrente fosse stato, in realtà, stipulato al fine di ripianare il debito derivante dal precedente rapporto di conto pagina 1 di 6 corrente di natura chirografaria n. 2131, già aperto sin dal 1990. Pertanto, in base alla ricostruzione dell'opponente, essendo i due rapporti in continuità tra loro, incombeva sull'opposta la prova dell'effettiva esistenza del credito, mediante produzione anche del contratto e degli estratti del conto corrente n. 2131. Eccepiva, poi, l'illeggibilità dei documenti prodotti da controparte a fondamento della propria pretesa creditoria, rimanendo oscure le condizioni concretamente applicate, con conseguente necessità di ricostruire il saldo del conto corrente al netto degli interessi ultralegali, sostituiti con i tassi ex art. 117 del TUB. Sosteneva, poi, la necessità di escludere “tutte le spese non pattuite, unitamente agli oneri ed al gioco valute” oltre che alla necessità di non considerare “le variazioni unilaterali peggiorative”. Eccepiva, poi, l'applicazione di interessi anatocistici, riservando la valutazione dell'esistenza di condizioni usurarie applicate. Concludeva, dunque, chiedendo “in via preliminare:
SOSPENDERE, ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo attesi tutti i gravi motivi illustrati in narrativa. In via preliminare: ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla Nel merito, in via principale: ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE la totale infondatezza della richiesta di pagamento con conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo. Nel merito, in via subordinata: ACCERTARE E DICHIARARE che sul rapporto di conto corrente n. 50744 e su quello collegato n. 2131 sono stati applicati: a) tassi d'interesse ultralegali, ovvero in violazione degli artt. 116 e 117 del TUB e art. 1284 III° co. c.c. poiché non pattuiti in forma scritta e/o comunque non correttamente predeterminati;
b)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; c)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge
108/96, anche a mezzo dell'utilizzo abnorme delle commissioni, spese ed oneri;
d)= commissioni di massimo scoperto, commissione servizio affidamento, Commissione fuori fido, Commissione di
Istruttoria Veloce non concordate e/o comunque indeterminate e prive di causa;
e)= addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o prive di causa, così come una variazione di condizioni peggiorative in violazione dell'art. 118 del TUB;
f)= valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto, ACCERTARE E
DICHIARARE, il reale saldo dei rapporti di conto corrente, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 1 e 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del TUB, per ciò che concerne gli interessi ultralegali, senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le Commissioni di , le commissioni per disponibilità fondi ed ogni altra Parte_2
commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della per le c.d. CP_3
pagina 2 di 6 valute fittizie e per le variazioni di tasso peggiorative, con esclusione ed eliminazione di ogni altro addebito che non risulti provato, con rivalutazioni delle somme a credito del correntista, effettuate le eventuali compensazioni. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c., salvo ed illimitato ogni più ampio diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Salvezze illimitate”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto tutte le ragioni poste dall'opponente a fondamento dell'opposizione. Affermava la piena legittimità e trasparenza delle condizioni applicate al contratto e concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, per tutte le motivazioni esposte, ogni avversa domanda e richiesta disattesa: in via preliminare, respingere
l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.203/2023, emesso dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 22/03/2023, provvisoriamente esecutivo e notificato a
[...] in data 27/04/2023; nel merito respingere l'opposizione promossa da , nella Pt_1 Parte_1 qualità di titolare della impresa individuale “ECO SERVICES DI NI IU”, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.203/2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data
22/03/2023, provvisoriamente esecutivo e notificato a in data 27/04/2023; in Parte_1 subordine, ed in ogni caso, condannare l'opponente quale titolare della ditta Parte_1 individuale “ECO SERVICES DI NI IU”, al pagamento in favore della opposta
[...] dell'importo di Euro 332.578,61 o di quelle somme che saranno riconosciute di CP_1
giustizia, oltre gli interessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e le spese di procedura successive ed occorrende;
in ogni caso, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria in ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie Controparte_1 derivanti da condotte che sono state tenute dall'originaria titolare del credito Banca del Piceno
Credito Cooperativo. Con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria”.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione in assenza di necessità istruttorie – e rigettata la richiesta di CTU in quanto esplorativa - era chiamato all'udienza del 21.3.2025 per la discussione ex art. 281 sexies – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, definito con la presente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Principiando con l'eccezione relativa all'assenza di prova dell'intervenuta cessione e, dunque, di titolarità attiva del rapporto in capo all'odierna opposta si ritiene che la stessa sia infondata.
A supporto della sussistenza della cessione del credito e della titolarità dello stesso in capo a
[...]
infatti, parte opposta produceva, innanzitutto, l'avviso di cessione ex art. 58 TUB, CP_1
pagina 3 di 6 pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28 novembre 2020, con cui la cessionaria comunicava l'acquisto di una serie di crediti (all.3) aventi caratteristiche del tutto compatibili con quello che ci occupa, trattandosi di un contratto di apertura di credito garantita da ipoteca. D'altro canto, sul punto, parte opponente non contestava in alcun modo, in relazione al credito, l'assenza di alcuna tra le caratteristiche indicate nell'avviso pubblico, con la conseguenza che tale circostanza può dirsi definitivamente acquisita al presente procedimento ex art. 115 c.p.c. Sempre a supporto dell'intervenuta cessione e, dunque, della propria titolarità del credito,
l'opposta depositava, poi, la dichiarazione della cedente Banca del Piceno Credito Cooperativo S.C., attestante che il rapporto azionato (NDG CEDENTE 235455 – NDG CESSIONARIA 4252908 – relativo al rapporto debitore del conto corrente ipotecario 0002/028/250744 – ID post sofferenza:
9060990044411, saldo passivo conto corrente 1342028250744, ID post sofferenza: 9060990044412) vantato nei confronti del debitore principale – NAG 235455, rientra nella Parte_1
specifica cessione che ci occupa (all. 4).
D'altro canto, nella stessa gazzetta ufficiale era indicato il link all'interno del quale è possibile rinvenire l'elenco dei debitori ceduti tra i quali è possibile trovare il numero NDG 235455, ossia il medesimo numero indicato nella citata dichiarazione di cessione (cfr. all. 5).
Si tratta, ad avviso di chi scrive, di elementi univoci nel confermare che la posizione del debitore principale Eco Services di RA, ceduta unitamente a tutti gli accessori del credito quali sono le garanzie personali ed ipotecarie, rientra nella cessione BCC NPLS 2020 Srl/Banca del Piceno Credito
Cooperativo S.C.
Sul punto, non è fuor d'opera rilevare che, come noto, il contratto di cessione è un contratto bilaterale ove non è richiesto, per il perfezionamento della stessa, il consenso del debitore ceduto, essendo irrilevante per il debitore pagare all'uno o all'altro creditore. Unico interesse del debitore e quello di
“pagare bene”, ossia di pagare al soggetto effettivamente titolato con la conseguenza che qualora la stessa cedente confermavi al debitore l'intervenuta cessione e, dunque, che la titolarità del credito è stata trasferita in capo alla cessionaria, non si vede quale timore potrebbe nutrire il debitore ceduto, essendo certamente al riparo dal pericolo di dover pagare anche alla cedente.
Chiarito tale aspetto, va subito detto come, a fondamento della propria pretesa creditoria, parte opposta produceva, in questa sede, il contratto notarile di apertura di conto corrente e gli estratti conto completi dall'apertura del conto fino alla sua estinzione dai quali desumere l'andamento del rapporto da cui è stato generato il saldo negativo di conto corrente azionato in via monitoria. E con ciò, può dirsi, che l'opposta abbia assolto al proprio onere probatorio. Sarebbe stato onere dell'opponente allegare e, poi, provare, che la pretesa di pagamento avanzata dalla creditrice è illegittima sulla base della regola per pagina 4 di 6 cui, da un lato, “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e, dall'altro, “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (così art. 2697 c.c.).
In particolare, parte opponente eccepiva, innanzitutto, il collegamento del contratto di conto corrente
Contr ipotecario con il conto corrente n. 2131 - pure aperto presso la dalla medesima ditta oggi opponente –. Affermava che il conto corrente ipotecario 250744 era stato acceso al fine di ripianare le passività del conto corrente 2131, in essere sin dagli anni 90, passività che erano scaturite dall'applicazione di condizioni illegittime, con la conseguenza che l'effettiva prova del credito nel giudizio che ci occupa avrebbe dovuto essere fornita solo con la produzione in giudizio, oltre che del contratto di conto corrente n. 2131, anche di tutti gli estratti conto del citato conto corrente, sin dalla sua apertura.
L'eccezione si palesa del tutto destituita di fondamento dal momento che non si comprende – e parte attrice nemmeno allega – sulla base di quali elementi ritenere la sussistenza di una connessione o, come sostenuto da parte opponente, di una successione tra il rapporto 2131 e il rapporto di conto corrente ipotecario che ci occupa. Di certo, pare ovvio, tale prova non potrebbe essere fornita mediante la dimostrazione dell'esistenza di un bonifico da un conto all'altro, circostanza del tutto neutra a tali fini.
Si palesano, infatti, del tutto inconferenti le numerose sentenze citate dalla parte opponente, in quanto relative tutte a casi in alcun modo attinenti con quello che ci occupa, ossia relative a casi di successione di conti correnti (mentre nel nostro caso non vi è nemmeno la prova che il conto corrente 2131 sia stato chiuso).
Passando oltre, l'opponente eccepiva l'assenza di sottoscrizione del contratto e la mancata consegna di una copia al correntista. Si tratta, invero, di contestazione smentita documentalmente dal contratto notarile depositato in atti, ovviamente firmato dal correntista in ogni sua pagina.
Eccepiva, poi, l'illeggibilità delle condizioni contrattuali applicate al rapporto, con conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
L'eccezione è evidentemente infondata posto che, come è facile evincere dallo stesso contratto depositato dalla parte opponente, le condizioni pattuite sono tutte sufficientemente leggibili (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Dalla lettura del contratto, poi, risultano chiaramente pattuite le spese del conto corrente, le commissioni e il tasso degli interessi attivi (con rimando alla sezione “remunerazione delle giacenze) e passivi previsti nella misura variabile del 3,777% entro fido - determinato come meglio specificato al comma II del contratto di apertura di conto corrente ipotecario notarile, pari a 2 punti in più dell'Euribor a sei mesi lettera, puntuale, base 360 - mentre extrafido era previsto un tasso debitore pagina 5 di 6 annuo nominale sulle somme utilizzate 13,2770 e un tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate 13,9528 con un TAEG pattuito pari al 4,86%. Le parti convenivano, altresì, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con conseguente esclusione di qualunque forma di anatocismo illegittimo la cui esistenza, peraltro, era solo genericamente allegata dalla parte opponente ma in alcun modo dimostrata.
Dal contratto, poi, è possibile comprendere come le parti convenivano, all'art. 9 bis delle condizioni generali di contratto, (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio) la facoltà per la Banca di variare i tassi e le condizioni, clausola espressamente accettata dal correntista.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione andrà rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 889 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 2 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
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