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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9720 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 68270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento dell'11.04.2025, vertente tra:
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Carlo Conti Rossini n. 13, presso lo studio dell'avv. Ivan
Canelli, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pampaloni giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: domanda ex art. 292 comma primo d.lgs. n. 209/2005.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Parte_1
della strada, ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di euro 346.123,29, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla notificazione dell'atto di citazione
A fondamento della pretesa l'attrice ha dedotto di aver corrisposto tale complessivo importo in favore di e nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_2 Controparte_3
per le Vittime della strada, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro avvenuto in data 01.07.1996 in Roma, sulla SS2 Cassia.
L'attrice ha dedotto che in data 01.07.1996 la Fiat Uno condotta da , priva della Controparte_1
necessaria copertura assicurativa, cagionava un sinistro nel quale perdeva la vita . Persona_1
Con sentenza del Tribunale di Roma n. 48272/2002 la nella qualità di impresa Parte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, veniva condannata, in solido con CP_1
al pagamento in favore moglie di , della somma di
[...] Controparte_3 Persona_1
euro 218.682,00, e in favore di figlia di , della somma di Parte_2 Persona_1
euro 102.046,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto della perdita del congiunto.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna di alla restituzione della somma complessiva Controparte_1 di euro 346.123,29, oltre interessi al tasso legale dalla data della notificazione dell'atto di citazione.
è rimasto contumace. Controparte_1
2. La domanda dell'attrice è fondata.
La ha agito ai sensi dell'art. 292 comma primo d.lgs. 209/2005, in base al quale Parte_1
l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nel caso di circolazione di veicolo privo di copertura assicurativa ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
La responsabilità di è stata accertata con sentenza 48272/2002 del Tribunale di Roma, Controparte_1
dalla quale è emerso che in data 01.07.1996 a bordo della Fiat Uno targata Controparte_1
CN773236, priva di copertura assicurativa, mentre percorreva a forte velocità la strada SS 2 Cassia, entrava in collisione con la motozappatrice condotta da che, provenendo da una Persona_1 stradina laterale, stava immettendosi su via Cassia. Per effetto dell'urto veniva Persona_1 sbalzato sul parabrezza dell'auto e, causa delle lesioni subite, il 4.07.1996 decedeva.
pagina 2 di 3 Con la medesima sentenza la nella qualità di impresa designata dal Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, veniva condannata, in solido con , al pagamento Controparte_1
in favore moglie di , della somma di euro 218.682,00, e in Controparte_3 Persona_1
favore di figlia di , la somma di euro 102.046,00, a titolo di Parte_2 Persona_1
risarcimento del danno subito per effetto del decesso del congiunto, oltre al rimborso delle spese di lite, in favore dei procuratori antistatari, avv. Paola Antonini e avv. Claudio Antonini, quantificate in complessivi euro 6.884,00 oltre accessori.
La ha documentato di aver corrisposto a la somma complessiva Parte_1 Controparte_3
di euro 220.937,67, in favore di la somma di euro 103.123,85 e in favore del Persona_2
procuratore antistatario la somma di euro 8.835,32, oltre ad euro 1.687,85 a saldo delle somme dovute per un importo complessivo di euro 334.584,69.
Gli importi corrisposti sono comprensivi degli interessi maturati e delle spese sostenute dopo la sentenza n. 48272/2002
In conclusione, la domanda dell'attrice deve essere accolta e il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della della somma di euro 334.584,69., oltre interessi al Parte_1
tasso legale con decorrenza dalla data della domanda, come richiesto.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri fissati dal
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in misura compresa tra il parametro minimo e il parametro medio, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della natura documentale della controversia, con conseguente semplificazione della fase istruttoria, segue la soccombenza del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei confronti di , ogni diversa istanza, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede: condanna , al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1 Parte_1
334.584,69, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda;
condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 1.214,00 per esborsi e in euro 12.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge
Roma, 29.06.2025. Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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