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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2024 promossa da:
LL NT, elett.te domiciliato in Gravina in Puglia (Ba), via Federico Meninni n. 54, presso lo studio dell'avv. Filippo Mascellaro, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Ricorrente
contro
TA NT
Resistente-Contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai fini d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e Diritto
LL NT conveniva in giudizio TA NT, per ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, sito in Gravina in Puglia alla via Albinoni n. 21/c (in catasto urbano al foglio 104, p.lla
2690 sub 7, cat. A3) e detenuto dal resistente in forza del contratto di comodato gratuito precario con quest'ultimo stipulato in data 06.06.2023 e registrato in data 09.06.2023.
All'uopo precisava che il resistente, in violazione degli accordi contrattuali e disattendendo la richiesta di restituzione prevista per il 31.08.2023, aveva continuato ad occupare l'immobile. Nel corso del giudizio, veniva disposto il mutamento del rito, mentre il procedimento di mediazione,
esperito su ordine del giudice, si era concluso con esito negativo.
La causa poi, istruita, nella dichiarata contumacia del resistente, con la produzione documentale offerta dal ricorrente, viene rimessa in sede decisoria all'udienza odierna, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
****
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, la storicità dei fatti di cui al ricorso trova idoneo riscontro probatorio collegando le emergenze documentali acquisite al processo (contratto di comodato stipulato in data 06.06.2023, ritualmente registrato in data 09.06.2023) con il contegno processuale del resistente, il quale ha disertato, senza allegare alcuna giustificazione, l'incontro fissato in sede di mediazione ed è rimasto contumace in giudizio.
Pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato in data 06.06.2023
e disposto il rilascio dell'immobile in favore del proprietario.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato inter partes e, per l'effetto,
ordina a TA NT il rilascio dell'immobile di proprietà del ricorrente (sito in Gravina in Puglia
alla via Albinoni n. 21/c, in catasto urbano al foglio 104, p.lla 2690 sub 7, cat. A3), libero da persone e cose, fissando il termine per l'esecuzione al 30.03.2025;
2) Condanna TA NT al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidandole in € 145,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
Così deciso in Bari, 04.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2024 promossa da:
LL NT, elett.te domiciliato in Gravina in Puglia (Ba), via Federico Meninni n. 54, presso lo studio dell'avv. Filippo Mascellaro, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Ricorrente
contro
TA NT
Resistente-Contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai fini d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e Diritto
LL NT conveniva in giudizio TA NT, per ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, sito in Gravina in Puglia alla via Albinoni n. 21/c (in catasto urbano al foglio 104, p.lla
2690 sub 7, cat. A3) e detenuto dal resistente in forza del contratto di comodato gratuito precario con quest'ultimo stipulato in data 06.06.2023 e registrato in data 09.06.2023.
All'uopo precisava che il resistente, in violazione degli accordi contrattuali e disattendendo la richiesta di restituzione prevista per il 31.08.2023, aveva continuato ad occupare l'immobile. Nel corso del giudizio, veniva disposto il mutamento del rito, mentre il procedimento di mediazione,
esperito su ordine del giudice, si era concluso con esito negativo.
La causa poi, istruita, nella dichiarata contumacia del resistente, con la produzione documentale offerta dal ricorrente, viene rimessa in sede decisoria all'udienza odierna, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
****
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, la storicità dei fatti di cui al ricorso trova idoneo riscontro probatorio collegando le emergenze documentali acquisite al processo (contratto di comodato stipulato in data 06.06.2023, ritualmente registrato in data 09.06.2023) con il contegno processuale del resistente, il quale ha disertato, senza allegare alcuna giustificazione, l'incontro fissato in sede di mediazione ed è rimasto contumace in giudizio.
Pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato in data 06.06.2023
e disposto il rilascio dell'immobile in favore del proprietario.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato inter partes e, per l'effetto,
ordina a TA NT il rilascio dell'immobile di proprietà del ricorrente (sito in Gravina in Puglia
alla via Albinoni n. 21/c, in catasto urbano al foglio 104, p.lla 2690 sub 7, cat. A3), libero da persone e cose, fissando il termine per l'esecuzione al 30.03.2025;
2) Condanna TA NT al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidandole in € 145,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
Così deciso in Bari, 04.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo