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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1767/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv.CLEMENTE LORENZO
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.GAGLIANO LAILA JESSICA
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv.Nadia Perego
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio avanti al Giudice del lavoro la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE: - accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dal 1.12.2021 al 19.04.2023 intercorrente fra la società in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore e la sig.ra Parte_1
accertare e dichiarare il diritto sig.ra all'inquadramento nel Parte_1
quinto livello del CCNL Pubblici Servizi Ristorazione e Turismo e per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma di Euro 18.195,33 risultante dai conteggi allegati a titolo di retribuzione, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, contributi previdenziali ed assistenziali, TFR e ferie/rol maturati non riconosciuti e non percepiti durante il rapporto di lavoro e comunque della maggiore o minore somma che sarà accertata secondo le risultanze di causa o delle presunzioni che ne deriveranno ad istruttoria esperita;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo;
- IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dal 1.12.2021 al 19.04.2023 intercorrente fra la società in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore e la sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto sig.ra all'inquadramento nel Parte_1
settimo livello del CCNL Pubblici Servizi Ristorazione e Turismo e conseguentemente condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
in favore della ricorrente della somma di Euro 9.878,49 risultante dai conteggi allegati a titolo di differenze retribuzione, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, contributi previdenziali ed assistenziali, TFR e ferie/rol maturati non riconosciuti e non percepiti durante il rapporto di lavoro intercorso rispetto alle ore effettivamente lavorate e comunque della maggiore o minore somma che sarà accertata secondo le risultanze di causa o delle presunzioni che ne deriveranno ad istruttoria esperita;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'assunzione all'effettivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compenso professionale”.
Si costituiva la convenuta contestando le domande di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, si dichiarava disponibile alla corresponsione degli importi relativi al mese di aprile e le spettanze di fine rapporto e TFR, per un ammontare complessivo di € 1.946,56 (€ 1.322,06 netti e € 624,50 netti per TFR
(DOC.4 memoria).
Le richieste di parte ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'odierna ricorrente in prima istanza chiede il riconoscimento della qualifica di operaia V livello CCNL Pubblici Esercizi, dichiarando di aver svolto mansioni diverse da quella di lavapiatti in quanto “serviva ai tavoli come cameriera sia all'interno sia all'esterno, prendeva le comande, faceva accomodare i clienti e sparecchiavi i tavoli”. In via subordinata, il riconoscimento del VII livello.
Nella determinazione della categoria o qualifica da attribuirsi al lavoratore, il giudice deve osservare un procedimento logico che si articola in tre fasi: (i) la prima rivolta all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti dalla normativa di legge e collettiva applicabile al caso di specie, (ii) la seconda diretta all'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta dal lavoratore, e (iii) la terza consistente nella determinazione, attraverso il raffronto tra (i) e (ii), della qualifica applicabile alle mansioni nel caso specifico.
Ai fini di tale analisi assume particolare rilievo l'effettivo grado di autonomia assunto nello svolgimento concreto della prestazione. Grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza, indicando esplicitamente quali siano i profìli caratterizzanti le mansioni di detta qualifica raffrontandoli con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto.
“Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che
l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che abbia comportato
l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano
15/2/2013).
La difesa di parte ricorrente non soddisfa i requisiti suddetti.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore debba allegare e offrire “la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato”, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
Il lavoratore deve dimostrare in maniera prevalente e non episodica le mansioni superiori svolte e rivendicate (Trib. di Milano, sez. lav., n. 199/2020; Cass. n.
8529/2006 e Cass. n. 2537/2000): dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. “caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” ( Ex multis Trib. Milano, 197/2020;
Milano, 53/2020; Roma, 11327/2019).
Anche a voler prescindere dalle considerazioni suddette, l'istruttoria orale non ha colmato le lacune allegatorie e probatorie: le testimonianze assunte non hanno fornito la prova di quanto sostenuto dalla ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro: la teste ha lavorato con la Testimone_1
ricorrente “per circa due mesi. Mi sembra fosse nel 2020 o 2021”; il periodo temporale di soli due mesi non soddisfa i requisiti di prevalenza e continuità dell'attività superiore, né testimoniano una presenza di lavoro supplementare certo e con certezza quantificabile.
Il teste compagno convivente della ricorrente, ha fornito Testimone_2
indicazioni inevitabilmente frammentarie sull'attività lavorativa della ricorrente.
Alla mancata prova in merito allo svolgimento delle mansioni superiori e del lavoro supplementare, stante la totale inidoneità, a tal fine, dei documenti prodotti da controparte, consegue il rigetto delle relative domande di parte ricorrente.
La ricorrente lamenta, inoltre, la circostanza di non aver fruito di ferie e permessi “tra dicembre 2021 e giugno 2022” e poi “tra settembre 2022 e novembre 2022” ed ancora tra “gennaio 2023 e marzo 2023”.
La suddetta rivendicazione è smentita dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente. Analizzando i cedolini paga emerge chiaramente da un lato che la ricorrente ha fruito di ferie nei periodi agosto 2022, dicembre 2022, aprile
2023; dall'altra emerge che con il cedolino paga di aprile 2023 sono state quantificate e liquidate le ferie e i permessi non goduti. La domanda relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali, segue necessariamente la sorta della domanda di pagamento di differenze retributive.
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione fra tutte le parti in causa, avendo parte ricorrente aderito alla proposta del
Giudice in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione e avendo la resistente riconosciuto la debenza degli importi relativi al mese di aprile e le spettanze di fine rapporto e TFR, per un ammontare complessivo di € 1.946,56, pur non risultando che gli importi siano stati corrisposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate fra le parti in causa.
Così deciso in data 3.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1767/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv.CLEMENTE LORENZO
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.GAGLIANO LAILA JESSICA
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv.Nadia Perego
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio avanti al Giudice del lavoro la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE: - accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dal 1.12.2021 al 19.04.2023 intercorrente fra la società in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore e la sig.ra Parte_1
accertare e dichiarare il diritto sig.ra all'inquadramento nel Parte_1
quinto livello del CCNL Pubblici Servizi Ristorazione e Turismo e per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma di Euro 18.195,33 risultante dai conteggi allegati a titolo di retribuzione, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, contributi previdenziali ed assistenziali, TFR e ferie/rol maturati non riconosciuti e non percepiti durante il rapporto di lavoro e comunque della maggiore o minore somma che sarà accertata secondo le risultanze di causa o delle presunzioni che ne deriveranno ad istruttoria esperita;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo;
- IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dal 1.12.2021 al 19.04.2023 intercorrente fra la società in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore e la sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto sig.ra all'inquadramento nel Parte_1
settimo livello del CCNL Pubblici Servizi Ristorazione e Turismo e conseguentemente condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
in favore della ricorrente della somma di Euro 9.878,49 risultante dai conteggi allegati a titolo di differenze retribuzione, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, contributi previdenziali ed assistenziali, TFR e ferie/rol maturati non riconosciuti e non percepiti durante il rapporto di lavoro intercorso rispetto alle ore effettivamente lavorate e comunque della maggiore o minore somma che sarà accertata secondo le risultanze di causa o delle presunzioni che ne deriveranno ad istruttoria esperita;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'assunzione all'effettivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compenso professionale”.
Si costituiva la convenuta contestando le domande di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, si dichiarava disponibile alla corresponsione degli importi relativi al mese di aprile e le spettanze di fine rapporto e TFR, per un ammontare complessivo di € 1.946,56 (€ 1.322,06 netti e € 624,50 netti per TFR
(DOC.4 memoria).
Le richieste di parte ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'odierna ricorrente in prima istanza chiede il riconoscimento della qualifica di operaia V livello CCNL Pubblici Esercizi, dichiarando di aver svolto mansioni diverse da quella di lavapiatti in quanto “serviva ai tavoli come cameriera sia all'interno sia all'esterno, prendeva le comande, faceva accomodare i clienti e sparecchiavi i tavoli”. In via subordinata, il riconoscimento del VII livello.
Nella determinazione della categoria o qualifica da attribuirsi al lavoratore, il giudice deve osservare un procedimento logico che si articola in tre fasi: (i) la prima rivolta all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti dalla normativa di legge e collettiva applicabile al caso di specie, (ii) la seconda diretta all'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta dal lavoratore, e (iii) la terza consistente nella determinazione, attraverso il raffronto tra (i) e (ii), della qualifica applicabile alle mansioni nel caso specifico.
Ai fini di tale analisi assume particolare rilievo l'effettivo grado di autonomia assunto nello svolgimento concreto della prestazione. Grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza, indicando esplicitamente quali siano i profìli caratterizzanti le mansioni di detta qualifica raffrontandoli con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto.
“Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che
l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che abbia comportato
l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano
15/2/2013).
La difesa di parte ricorrente non soddisfa i requisiti suddetti.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore debba allegare e offrire “la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato”, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
Il lavoratore deve dimostrare in maniera prevalente e non episodica le mansioni superiori svolte e rivendicate (Trib. di Milano, sez. lav., n. 199/2020; Cass. n.
8529/2006 e Cass. n. 2537/2000): dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. “caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” ( Ex multis Trib. Milano, 197/2020;
Milano, 53/2020; Roma, 11327/2019).
Anche a voler prescindere dalle considerazioni suddette, l'istruttoria orale non ha colmato le lacune allegatorie e probatorie: le testimonianze assunte non hanno fornito la prova di quanto sostenuto dalla ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro: la teste ha lavorato con la Testimone_1
ricorrente “per circa due mesi. Mi sembra fosse nel 2020 o 2021”; il periodo temporale di soli due mesi non soddisfa i requisiti di prevalenza e continuità dell'attività superiore, né testimoniano una presenza di lavoro supplementare certo e con certezza quantificabile.
Il teste compagno convivente della ricorrente, ha fornito Testimone_2
indicazioni inevitabilmente frammentarie sull'attività lavorativa della ricorrente.
Alla mancata prova in merito allo svolgimento delle mansioni superiori e del lavoro supplementare, stante la totale inidoneità, a tal fine, dei documenti prodotti da controparte, consegue il rigetto delle relative domande di parte ricorrente.
La ricorrente lamenta, inoltre, la circostanza di non aver fruito di ferie e permessi “tra dicembre 2021 e giugno 2022” e poi “tra settembre 2022 e novembre 2022” ed ancora tra “gennaio 2023 e marzo 2023”.
La suddetta rivendicazione è smentita dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente. Analizzando i cedolini paga emerge chiaramente da un lato che la ricorrente ha fruito di ferie nei periodi agosto 2022, dicembre 2022, aprile
2023; dall'altra emerge che con il cedolino paga di aprile 2023 sono state quantificate e liquidate le ferie e i permessi non goduti. La domanda relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali, segue necessariamente la sorta della domanda di pagamento di differenze retributive.
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione fra tutte le parti in causa, avendo parte ricorrente aderito alla proposta del
Giudice in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione e avendo la resistente riconosciuto la debenza degli importi relativi al mese di aprile e le spettanze di fine rapporto e TFR, per un ammontare complessivo di € 1.946,56, pur non risultando che gli importi siano stati corrisposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate fra le parti in causa.
Così deciso in data 3.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari