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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) in persona del Consigliere AO LE, designato dal Presidente della Corte, ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo semplificato di cognizione iscritto al n. 1100/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto l'opposizione proposta, ai sensi del comb. disp. degli artt. 116, 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con un ricorso depositato il 13 marzo 2025,
DA
l'avv. (codice fiscale , nata a [...] il [...] e rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'avv. Rosario Dursio (codice fiscale , C.F._2
CONTRO il (codice fiscale ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1
E il , rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Controparte_2
Corte d'Appello di Napoli,
NONCHÉ
(codice fiscale , nata a [...] il 22 gennaio Controparte_3 C.F._3
1981 e residente in [...],
AVVERSO il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, in data 11/12 febbraio 2025 (n. 90/19 RSP/SIAMM 331/25), con il quale è stato liquidato quanto spettante alla medesima opponente per l'attività professionale prestata quale difensore d'ufficio di
[...]
nel procedimento per il riconoscimento della decisione di un'autorità stra- Controparte_3
niera che aveva a costei applicato una sanzione pecuniaria di 162,00 €, iscritto al n. 90/19 RSP.
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con il decreto nella specie opposto, all'avv. Sasso, a titolo di onorario per l'attività espletata nel suindicato procedimento, il complessivo importo di 722,00 €, «oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso forfettario spese in misura del 15%».
I.2.1. L'avv. Sasso però, con il ricorso in esame, se ne è lamentata, sostenendo che la liquidazione nell'importo di 722,00 €, anziché in quello di 1.380,00 € da lei richiesto, a titolo di compenso per la suindicata attività non è sufficientemente motivata e che, inoltre, avrebbe do- vuto esserle riconosciuto anche l'importo di 400,00 € da lei richiesto per l'attività infruttuosa- mente svolta per ottenere il pagamento delle proprie spettanze dalla , nonché il rim- CP_3
borso forfettario delle spese generali.
Ha quindi chiesto che, in riforma del decreto opposto, le sia liquidato il complessivo im- porto di 1.851,20 €.
I.2.2. Il , il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Controparte_1
Corte e la , pur essendo stati ritualmente e tempestivamente posti in grado di costi- CP_3
tuirsi nel processo introdotto dall'avv. Sasso con il suddetto ricorso, non lo hanno fatto, sicché ne va dichiarata la contumacia.
I.2.3. Infine, l'avv. Sasso, con le note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dell'udienza del 21 ottobre 2025 depositate dal proprio difensore il 2 ottobre 2025, ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e la decisione della causa o il suo rinvio ai sensi dell'art. 350 c.p.c.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va osservato che l'avv. Sasso, chiedendo, dopo aver formulato le pro- prie conclusioni, la decisione della causa, ha evidentemente per implicito rinunciato a discu- terla oralmente secondo quanto previsto dal comb. disp. degli artt. 281-terdecies, co. 1, p.1, e
281-sexies, co. 1, c.p.c. e che pertanto, considerato anche che le altre parti sono rimaste con- tumaci, la causa può essere immediatamente decisa.
II.2.1. Ciò premesso, il ricorso in esame va solo in parte accolto.
II.2.2. L'avv. Sasso ha infatti ragione di dolersi del mancato riconoscimento in suo favore
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'importo di 400,00 € da lei richiesto a titolo di onorario per l'attività professionale personal- mente espletata per ottenere dalla il pagamento di quanto spettantele per l'attività CP_3
svolta quale difensore d'ufficio di quest'ultima nel suindicato procedimento, a tanto non ostando il fatto che ella, nello svolgimento dell'attività volta alla riscossione delle sue spet- tanze, si sia avvalsa della facoltà di agire personalmente accordatale dall'art. 86 c.p.c., anziché di un altro avvocato, spendendo competenze ed energie professionali che avrebbe potuto de- dicare ad altro.
Detto importo è peraltro stato determinato dalla medesima avv. Sasso forfettariamente, in conformità con le, pur non vincolanti, indicazioni in proposito del «Protocollo per la liquida- zione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, nei procedimenti penali (L. 27.12.2013 n. 147 e D.M. 10.3.2014, n. 55), e procedure as- similate (artt. 116 e 117 d.p.r. 115/2002)», e risulta addirittura inferiore ai costi che ella avrebbe dovuto presumibilmente sopportare se si fosse avvalsa di un altro avvocato ai fini del procedi- mento monitorio e del conseguente procedimento esecutivo esperiti per tentare di ottenere il pagamento di quanto dovutole dalla . CP_3
Non v'era e non v'è pertanto alcuna valida ragione per non riconoscerglielo, aggiungen- dovi i consueti accessori, come il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% previsto dall'art. 2, co. 2, del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
II.2.3. Invece, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, il decreto nella specie opposto appare sufficientemente motivato nella parte concernente la liquidazione nel com- plessivo importo di 772,00 € del totale dei compensi liquidati in favore dell'avv. Sasso per l'at- tività professionale dalla stessa espletata quale difensore d'ufficio della . CP_3
La decisione sul punto risulta infatti spiegata facendo riferimento alle disposizioni det- tate dagli artt. 82 e 106-bis del d.P.R. 115/2002 ed ai parametri indicati dalla tariffa professio- nale e facendone applicazione nel caso concreto sulla base dell'attività difensiva, invero di dif- ficoltà e importanza davvero minime, effettivamente espletata dall'avv. . Pt_1
Né, d'altronde, quest'ultima ha svolto censure di tale decisione diverse da quella, del tutto generica e comunque certamente infondata, della sua insufficiente motivazione.
II.2.4. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso in esame, il decreto opposto va mo- dificato dovendo essere in definitiva liquidato in favore dell'avv. Sasso il complessivo importo
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di 1.347,80 €, di cui 772,00 € per il totale dei compensi e 115,80 € per il rimborso forfettario delle spese generali relativi all'attività dalla stessa espletata quale difensore d'ufficio della e 400,00 € per i compensi e 60,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali CP_3
relativi all'attività dalla stessa infruttuosamente espletata per ottenere dalla il paga- CP_3
mento di quanto da questa dovutole per la precedente attività, oltre agli eventuali ulteriori ac- cessori, che non è possibile (né peraltro necessario) liquidare in questa sede dipendendo da eventi futuri e incerti.
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna solidale del Controparte_1
e della , ad entrambi i quali va in definitiva ascritta la responsabilità della controversia, CP_3
a rifondere alla ricorrente le spese del presente processo, che, in mancanza della relativa par- cella, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza rappor- tando alle risultanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, ragguagliato al quantum decisum
e dunque a 460,00 €) ed applicando al totale dei compensi determinati ai sensi del primo comma dell'art. 4 del suddetto decreto ministeriale, pari a 400,00 €, un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis (per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione), una riduzione del 30% ai sensi del comma 4 (poiché la difesa dell'opponente non ha comportato l'esame di questioni di fatto o di diritto riguardanti solo al- cune delle controparti) e un aumento del 60% ai sensi del comma 2 (considerato il numero delle controparti dell'opponente) dello stesso articolo, per un totale di (400 x 1,05 x 0,7 x 1,6 =)
470,40 €, cui devono aggiungersi il relativo 15%, pari a 70,56 €, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, e l'importo di 174,00 €, a titolo di rimborso delle spese vive che risultano debitamente documentate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando:
A) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. avverso il Parte_1
decreto (n. 90/19 RSP/SIAMM 331/25) emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione della stessa Corte in data 11/12 febbraio 2025 nel procedimento iscritto al n. 90/19 RSP, liquida in
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
favore dell'opponente il complessivo importo, comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali, di 1.347,80 €, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
B) condanna il e in solido a rifondere Controparte_1 Controparte_3
all'opponente le spese del presente processo, che liquida nel complessivo importo di 714,96
€, di cui 470,40 € per il totale dei compensi, 70,56 € per il rimborso forfettario delle spese ge- nerali e 174,00 € per il rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Napoli, il 22 ottobre 2025.
Il Magistrato designato
AO LE
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1
SENTENZA il processo semplificato di cognizione iscritto al n. 1100/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto l'opposizione proposta, ai sensi del comb. disp. degli artt. 116, 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con un ricorso depositato il 13 marzo 2025,
DA
l'avv. (codice fiscale , nata a [...] il [...] e rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'avv. Rosario Dursio (codice fiscale , C.F._2
CONTRO il (codice fiscale ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1
E il , rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Controparte_2
Corte d'Appello di Napoli,
NONCHÉ
(codice fiscale , nata a [...] il 22 gennaio Controparte_3 C.F._3
1981 e residente in [...],
AVVERSO il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, in data 11/12 febbraio 2025 (n. 90/19 RSP/SIAMM 331/25), con il quale è stato liquidato quanto spettante alla medesima opponente per l'attività professionale prestata quale difensore d'ufficio di
[...]
nel procedimento per il riconoscimento della decisione di un'autorità stra- Controparte_3
niera che aveva a costei applicato una sanzione pecuniaria di 162,00 €, iscritto al n. 90/19 RSP.
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con il decreto nella specie opposto, all'avv. Sasso, a titolo di onorario per l'attività espletata nel suindicato procedimento, il complessivo importo di 722,00 €, «oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso forfettario spese in misura del 15%».
I.2.1. L'avv. Sasso però, con il ricorso in esame, se ne è lamentata, sostenendo che la liquidazione nell'importo di 722,00 €, anziché in quello di 1.380,00 € da lei richiesto, a titolo di compenso per la suindicata attività non è sufficientemente motivata e che, inoltre, avrebbe do- vuto esserle riconosciuto anche l'importo di 400,00 € da lei richiesto per l'attività infruttuosa- mente svolta per ottenere il pagamento delle proprie spettanze dalla , nonché il rim- CP_3
borso forfettario delle spese generali.
Ha quindi chiesto che, in riforma del decreto opposto, le sia liquidato il complessivo im- porto di 1.851,20 €.
I.2.2. Il , il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Controparte_1
Corte e la , pur essendo stati ritualmente e tempestivamente posti in grado di costi- CP_3
tuirsi nel processo introdotto dall'avv. Sasso con il suddetto ricorso, non lo hanno fatto, sicché ne va dichiarata la contumacia.
I.2.3. Infine, l'avv. Sasso, con le note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dell'udienza del 21 ottobre 2025 depositate dal proprio difensore il 2 ottobre 2025, ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e la decisione della causa o il suo rinvio ai sensi dell'art. 350 c.p.c.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va osservato che l'avv. Sasso, chiedendo, dopo aver formulato le pro- prie conclusioni, la decisione della causa, ha evidentemente per implicito rinunciato a discu- terla oralmente secondo quanto previsto dal comb. disp. degli artt. 281-terdecies, co. 1, p.1, e
281-sexies, co. 1, c.p.c. e che pertanto, considerato anche che le altre parti sono rimaste con- tumaci, la causa può essere immediatamente decisa.
II.2.1. Ciò premesso, il ricorso in esame va solo in parte accolto.
II.2.2. L'avv. Sasso ha infatti ragione di dolersi del mancato riconoscimento in suo favore
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'importo di 400,00 € da lei richiesto a titolo di onorario per l'attività professionale personal- mente espletata per ottenere dalla il pagamento di quanto spettantele per l'attività CP_3
svolta quale difensore d'ufficio di quest'ultima nel suindicato procedimento, a tanto non ostando il fatto che ella, nello svolgimento dell'attività volta alla riscossione delle sue spet- tanze, si sia avvalsa della facoltà di agire personalmente accordatale dall'art. 86 c.p.c., anziché di un altro avvocato, spendendo competenze ed energie professionali che avrebbe potuto de- dicare ad altro.
Detto importo è peraltro stato determinato dalla medesima avv. Sasso forfettariamente, in conformità con le, pur non vincolanti, indicazioni in proposito del «Protocollo per la liquida- zione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, nei procedimenti penali (L. 27.12.2013 n. 147 e D.M. 10.3.2014, n. 55), e procedure as- similate (artt. 116 e 117 d.p.r. 115/2002)», e risulta addirittura inferiore ai costi che ella avrebbe dovuto presumibilmente sopportare se si fosse avvalsa di un altro avvocato ai fini del procedi- mento monitorio e del conseguente procedimento esecutivo esperiti per tentare di ottenere il pagamento di quanto dovutole dalla . CP_3
Non v'era e non v'è pertanto alcuna valida ragione per non riconoscerglielo, aggiungen- dovi i consueti accessori, come il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% previsto dall'art. 2, co. 2, del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
II.2.3. Invece, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, il decreto nella specie opposto appare sufficientemente motivato nella parte concernente la liquidazione nel com- plessivo importo di 772,00 € del totale dei compensi liquidati in favore dell'avv. Sasso per l'at- tività professionale dalla stessa espletata quale difensore d'ufficio della . CP_3
La decisione sul punto risulta infatti spiegata facendo riferimento alle disposizioni det- tate dagli artt. 82 e 106-bis del d.P.R. 115/2002 ed ai parametri indicati dalla tariffa professio- nale e facendone applicazione nel caso concreto sulla base dell'attività difensiva, invero di dif- ficoltà e importanza davvero minime, effettivamente espletata dall'avv. . Pt_1
Né, d'altronde, quest'ultima ha svolto censure di tale decisione diverse da quella, del tutto generica e comunque certamente infondata, della sua insufficiente motivazione.
II.2.4. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso in esame, il decreto opposto va mo- dificato dovendo essere in definitiva liquidato in favore dell'avv. Sasso il complessivo importo
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di 1.347,80 €, di cui 772,00 € per il totale dei compensi e 115,80 € per il rimborso forfettario delle spese generali relativi all'attività dalla stessa espletata quale difensore d'ufficio della e 400,00 € per i compensi e 60,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali CP_3
relativi all'attività dalla stessa infruttuosamente espletata per ottenere dalla il paga- CP_3
mento di quanto da questa dovutole per la precedente attività, oltre agli eventuali ulteriori ac- cessori, che non è possibile (né peraltro necessario) liquidare in questa sede dipendendo da eventi futuri e incerti.
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna solidale del Controparte_1
e della , ad entrambi i quali va in definitiva ascritta la responsabilità della controversia, CP_3
a rifondere alla ricorrente le spese del presente processo, che, in mancanza della relativa par- cella, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza rappor- tando alle risultanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, ragguagliato al quantum decisum
e dunque a 460,00 €) ed applicando al totale dei compensi determinati ai sensi del primo comma dell'art. 4 del suddetto decreto ministeriale, pari a 400,00 €, un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis (per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione), una riduzione del 30% ai sensi del comma 4 (poiché la difesa dell'opponente non ha comportato l'esame di questioni di fatto o di diritto riguardanti solo al- cune delle controparti) e un aumento del 60% ai sensi del comma 2 (considerato il numero delle controparti dell'opponente) dello stesso articolo, per un totale di (400 x 1,05 x 0,7 x 1,6 =)
470,40 €, cui devono aggiungersi il relativo 15%, pari a 70,56 €, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, e l'importo di 174,00 €, a titolo di rimborso delle spese vive che risultano debitamente documentate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando:
A) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. avverso il Parte_1
decreto (n. 90/19 RSP/SIAMM 331/25) emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione della stessa Corte in data 11/12 febbraio 2025 nel procedimento iscritto al n. 90/19 RSP, liquida in
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
favore dell'opponente il complessivo importo, comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali, di 1.347,80 €, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
B) condanna il e in solido a rifondere Controparte_1 Controparte_3
all'opponente le spese del presente processo, che liquida nel complessivo importo di 714,96
€, di cui 470,40 € per il totale dei compensi, 70,56 € per il rimborso forfettario delle spese ge- nerali e 174,00 € per il rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Napoli, il 22 ottobre 2025.
Il Magistrato designato
AO LE
N. 1100/2025 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1