Articolo 1 della Legge 28 giugno 1955, n. 635
Articolo 2
Versione
24 agosto 1955
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.
Entrata in vigore il 24 agosto 1955