Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1103/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 25 febbraio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1103 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Via Ugo De Carolis n. Parte_1 C.F._1
144 a Taranto presso lo studio dell' Avv. Giannattasio Antonio (c.f. e dell'Avv. C.F._2
Giannattasio Cataldo (c.f. ) dai quali è rappresentato e difeso come da C.F._3
documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
(c.f. ) corrente in Via Stalingrado n. 45 a Bologna in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in Via Giovinazzi n. 91 a Taranto presso lo studio dell' Avv. Claudio Petrone (c.f. dal quale è rappresentata e difesa come C.F._4
da documentazione in atti;
(c.f. ); (c.f. ; entrambi Parte_2 C.F._5 Parte_3 C.F._6
elettivamente domiciliati in Via Cesare Battisti n. 218 a Taranto presso lo studio dell'Avv. Daniela
Quero (c.f. ) dalla quale sono rappresentati e difesi come da documentazione C.F._7
in atti;
1
Ove all'udienza del 20 settembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 12
novembre 2024 e del 02 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
la sig.ra ed il sig. , deducendo: 1) che alle ore 17,40 circa del CP_1 Parte_2 Parte_3
03 gennaio 2019, mentre percorreva la Via IV Novembre in abitato di Taranto conducendo il proprio 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 ciclomotore Apii tg. X4DYGV in direzione sud nord, giunto alla intersezione col Viale della
Liberazione veniva attinto dalla Fiat AN tg. EL254GL di proprietà di ed assicurata Parte_2
presso e condotta da;
2) che il fatto si verificava per colpa esclusiva di CP_1 Parte_3
che, immettendosi nella intersezione proveniendo dal Viale della Liberazione, Parte_3
ometteva di adempiere all'obbligo di concedere la precedenza ad esso attore;
3) che a seguito dell'impatto cadeva e veniva spostato al suolo di circa 15 metri subendo lesioni gravissime per le quali era ricoverato presso l'Ospedale S.S.Annunziata di Taranto e presso la poi;
Controparte_2
4) che a seguito dell'incidente pativa una invalidità totale permanente pari al 37% della totale, ed una invalidità temporanea assoluta di gg 56, parziale al 75% di gg 20, parziale al 50% di gg 40; 5) che la richiesta risarcitoria inoltrata era rigettata dalla . CP_1
Concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro
300.000,00 per il ristoro di tutti i danni sofferti a seguito dell'incidente de quo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di lite.
Co Si costituiva con comparsa di risposta la Unipolsai rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) rigettare la domanda svolta dall'attore in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e,
comunque, infondata in fatto ed in diritto;
2) rigettare la domanda svolta dall'attore stante la propria esclusiva responsabilità nella causazione
del sinistro per cui è causa;
3) Condannare l'attore al pagamento di spese e competenze del giudizio.”
A sostegno di tali richieste deduceva: 1) la totale infondatezza della pretesa costruita su una narrazione dei fatti alterata rispetto alla verità fattuale che vedeva esso attore effettuare una azzardata manovra di cambio corsia e/o inversione di marcia del tutto imprevedibile per il sig. Pt_3
che nulla poteva fare per evitare l'incidente, come peraltro ritenuto dalla Polizia Municipale intervenuta sui luoghi e come ritenuto dal P.M. presso il Tribunale di Taranto che aveva archiviato il procedimento sorto a carico del sig. ; 2) l'assenza di contestazioni amministrative a carico Pt_3
del sig. che venivano invece irrogate al sig. per guida in stato di inebriamento per Pt_3 Parte_1
5 uso di stupefacenti, utilizzo di veicolo non coperto da polizza assicuratrice e in condizioni non idonee alla circolazione, ritiro della patente;
3) in via subordinata l'infondatezza della pretesa risarcitoria manifestamente sovradimensionata nel quantum debeatur.
Si costituivano con unica comparsa di risposta la convenuta ed il convenuto Parte_2 Pt_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) rigettare ogni avversa pretesa poiché non provata ed infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare l''attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre alla condanna per lite
temeraria.”
A sostegno di tali richieste deduceva l'infondatezza della narrazione fattuale esposta dall'attore, e l'accertamento dell'assenza di ogni colpa del sig. sia ad opera della Polizia Locale intervenuta Pt_3
ad effettuare i rilievi con i mezzi coinvolti fermi nel loro stato di quiete sia ad opera del P.M. che aveva richiesto l'archiviazione della querela sporta dall'attore contro il sig. . Pt_3
III.- Dalle allegazioni e documenti prodotti dalle parti si apprende che il sig. al momento Parte_1
del fatto aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, tant'è che nei di lui confronti sarebbe stato elevato verbale di accertamento della relativa infrazione e gli sarebbe stata ritirata la patente.
Egli pertanto era in colpa in quanto avrebbe dovuto prevedere che guidando sotto l'influsso di sostanze stupefacenti avrebbe potuto risentire alterazioni delle senso percezioni indispensabili per mantenere il controllo del veicolo come imposto dall'art. 141 del Codice della Strada.
E' così legittimo ipotizzare che il racconto dei fatti da egli esposto possa aver risentito di una percezione erronea delle circostanze e modalità con cui il suo ciclomotore Ape avrebbe colliso ed impattato con la Fiat AN condotta da . Parte_3
Scarsa l'utilità processuale della deposizione della sig.ra CP_3
Al momento dell'accesso della Polizia Locale né costei né altri testi oculari erano presenti sui luoghi.
L'informatrice non riferisce di aver assistito all'impatto e, pertanto, nulla ella ha potuto e potrebbe riferire, essendosi limitata a scorgere l'arrivo della Fiat AN che, afferma la dichiarante, procedeva
6 a velocità sostenuta.
In disparte il relativismo soggettivistico insito in siffatte valutazioni, dalla disamina della relazione di servizio sembra che la Polizia Locale non abbia rinvenuto sul fondo stradale tracce di frenata o scarrocciamento, particolari che connotano ordinariamente gli impatti tra veicoli che collidono a velocità sostenuta.
Tanto la ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale quanto quella del CTU nominato dal P.M. nel procedimento penale n. sorto a seguito della querela sporta da contro Parte_1 Pt_3
, appaiono concordi nel ritenere che l'Ape condotto dall'attore avesse posto in essere una
[...]
manovra non conforme al Codice della Strada e, segnatamente, una inversione di marcia con la quale avrebbe imboccato controsenso il Viale della Liberazione da cui sopravveniva la Fiat AN
condotta da . Parte_3
Come rilevato dall'ordinanza di archiviazione emessa dal G.I.P. all'esito della opposizione proposta da avverso la conforme richiesta del P.M., la circostanza che il conducente della Parte_1
Fiat AN non indossasse le cinture di sicurezza e che procedesse al centro di una carreggiata a due corsie e ad unico senso di marcia, se integra la trasgressione di norme del Codice della Strada o di comune prudenza, non sembra avere efficacia etiologica preventiva rispetto alla concretizzazione di quella particolare tipologia di rischio connesso con l'esecuzione da parte di altro utente della strada di una manovra azzardata in tempi che non consentono normalmente la possibilità di reagire ad una persona di normale capacità.
Inoltre dalle fotografie prodotte che ritraggono la posizione di quiete assunta dai veicoli incidentati si evince una apprezzabile distanza dalla rotonda destinata a far defluire il traffico nelle arterie latistanti, onde appare scarsamente comprensibile l'assunto attoreo secondo cui il conducente della
Fiat AN avrebbe omesso di concedere al motociclo Ape la precedenza.
Seguendo la logica sottesa alle allegazioni attoree se il motociclo Ape fosse stato trascinato lungo l'asfalto per un tratto di strada tanto avrebbe dovuto innanzitutto lasciare quelle tracce di scarrocciamento o strisciamento che la Polizia Locale non sembra aver riscontrato.
7 Inoltre la distanza non proprio esigua tra il punto di quiete a la rotonda imporrebbe di ritenere il supposto trascinamento come provocato da un impatto ad elevata forza cinetica impressa dalla Fiat
AN e, se così fosse stato, i due veicoli avrebbero riportato danni assai più consistenti di quelli che appaiono riprodotti in fotografia ed anche le persone coinvolte ( i sig. ed il sig. Parte_1
) avrebbero subito lesioni della propria integrità fisica ben maggiori di quelle patite Parte_3
in concreto.
Deve così ritenersi che l'impatto non si verificò nell'ambito della intersezione, ma nel tratto immediatamente ad essa prossimo sulla strada Viale della Liberazione.
Il motociclo Ape condotto dal sig. , come riprodotto nelle 29 fotografie allegate alla Parte_1
Relazione di Servizio della Polizia Locale, non presenta danni nella parte posteriore;
deve pertanto escludersi che l'impatto sia avvenuto con le modalità del cd tamponamento di cui all'art. 149 del
C.d.S..
Gravemente danneggiata appare la portiera sinistra dell'Ape che, inoltre, nella sua parte inferiore presenta una significativa inflessione all'interno, segno evidente dell'impatto subito col paraurti della Fiat AN, ubicato alla medesima altezza dal piano stradale rispetto alla predetta lesione presenta nella portiera sinistra dell'Ape, e che, realizzato in materiale plastico ABS verniciato,
appare completamente divelto dalla scocca a causa dell'urto.
Deve così ritenersi che la collisione si verificò tra il frontale della Fiat AN condotta da Pt_3
e la fiancata laterale sinistra dell'Ape condotto da , e che fu dovuta ad
[...] Parte_1
una manovra azzardata quale una inversione di marcia ad “U” che l'Ape pose in essere verosimilmente in modo repentino e senza azionare i segnalatori luminosi ( cd freccia ), anche a causa delle sostanze stupefacenti che aveva assunto, rendendo pressocchè impossibile ogni manovra d'emergenza al veicolo sopravveniente.
IV.- La domanda deve così essere rigettata in quanto il fatto si è verificato per autoresponsabilità dell'attore che si è posto alla guida in condizioni psico-fisiche menomate dalle sostanze psicotrope che aveva assunto ed ha compiuto una manovra vietata dalla Legge e comunque azzardata, senza
8 verosimilmente neppure segnalarla con i dispositivi appositi che sarebbero dovuti essere presenti sul motociclo Ape.
V.- Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) condanna a rifondere spese e competenze di lite in favore di , Parte_1 CP_1
liquidandole in euro 3800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre al
50% delle spese di registrazione della sentenza;
c) condanna a rifondere spese e competenze di lite in favore dei sigg.ri Parte_1 Pt_2
e , liquidandole in euro 4600,00 per compensi professionali, già computato
[...] Parte_3
l'incremento per la parte ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre al 50%
delle spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 08 dicembre 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).
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