TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 26.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 2649, vertente
tra
, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Cortina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Largo Aonio
Paleario n. 7
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo e/o rendita per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1
dal 1979 aveva svolto l'attività di coltivatrice e/o bracciante agricola alle dipendenze di aziende agricole, lavorando per più di otto ore al giorno;
2) si era occupata della svasatura e della rinvasatura di piante, tra cui le canne di bambù, nonché della messa a dimora nel terreno di bulbi dei fiori e della raccolta degli stessi;
si era occupata altresì della raccolta di ortaggi e frutta che dovevano essere messi nelle cassette e caricati sui rimorchi dei trattori;
3) durante l'attività lavorativa era stata soggetta all'assunzione di posizioni incongrue e faticose, costantemente piegata sulle ginocchia o anche in ginocchio, ed era stata costretta al ripetuto sollevamento di pesi;
4) aveva così contratto la malattia professionale della gonartrosi bilaterale con condropatia e meniscopatia, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, CP_1
chiedendo il riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico del 9%.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo o della rendita, nella misura predetta, da unificare al già riconosciuto 9% per altra malattia professionale, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
I testi escussi hanno confermato che l'attrice ha lavorato nel periodo oggetto di causa come bracciante agricola, eseguendo tutte le mansioni inerenti a tale attività, svolgendo quindi attività che comportavano il mantenimento di posture incongrue a danno delle ginocchia, nonché lo spostamento e sollevamento di pesi. Di contro, non può essere accolta la tesi di parte convenuta, secondo cui il documento di anamnesi lavorativa del 07.05.2021, sottoscritto dalla ricorrente, rappresenterebbe una confessione stragiudiziale circa l'attività dalla stessa svolta, sempre in piedi e flessa in avanti. Le risultanze di detto documento, infatti, devono ritenersi superate da quanto
2 affermato, in sede di interrogatorio del 26.02.2025, dalla la quale – in conformità con le Pt_1 risultanze della prova per testi - ha, appunto, dichiarato: “Escludo di aver detto che svolgevo il mio lavoro in piedi o utilizzando una vanga a zappa, perché le carote dovevano essere raccolte a mano per non rovinarle, stando in ginocchio;
anche le piantine dovevano essere piantate stando in ginocchio”.
L'attività svolta dalla ricorrente ha quindi determinato l'insorgenza a suo carico della malattia professionale dell'artrosi bilaterale di ginocchio con meniscosi di medio grado, come approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. In particolare, il perito ha sottolineato che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente per oltre 40 anni, così come confermata dai testi e dai principi di comune esperienza, è stata idonea a causare il quadro disfunzionale accertato. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente in misura pari al 6% il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 275 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attore, tenendo conto anche di altra malattia professionale già riconosciuta dall' con una CP_1
percentuale del 9%, quantificandolo in misura del 15%.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3, tenuto conto del mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre la residua parte va posta a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale dell'artrosi bilaterale di ginocchio con meniscosi di medio grado, la ricorrente presenta un danno biologico in misura del 6%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 9%, già riconosciuti dall'Istituto per altra malattia professionale, condanna l' a liquidare in suo favore CP_1
3 l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000 tenuto conto di un danno complessivo pari al 15% e detratto l'indennizzo già liquidato, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1
la residua parte, liquidata in € 1.200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 27/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
4