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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 31/07/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 19 novembre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 281/2021 R.G., vertente TRA
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luca Amendola, che la Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo CP_1 studio dell'avv. Armando Valeri, che rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore CP_1 della ricorrente, della somma di €.1.577,68 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per due terzi le spese del giudizio, ponendo a carico della ricorrente la rifusione, in favore della resistente, del restante terzo delle stesse, che, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, si liquidano complessivamente, in €.3.809,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di ciascuna delle parti, in solido tra loro, in misura pari alla metà;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2021, la ricorrente, , dopo aver premesso di aver Parte_1 prestato la propria opera lavorativa dal 5.7.2016 al 29.2.2020 alle dipendenze della presso la CP_1 residenza per gli anziani denominata Sant'Ubaldo sita in Corfinio (AQ) e di aver sempre osservato – sin dal
5.7.2016 - un orario full-time (pari a 40 ore settimanali), ripartito secondo turni prestabiliti: la mattina dalle ore 6,00 alle 14,00 oppure dalle 6,00 alle 13,00, il pomeriggio dalle ore 14,00 alle 22,00 ovvero dalle ore 14,00 alle 20,00; la notte dalle 22,00 alle 6,00 ed in estate dalle ore 21,00 alle ore 6,00, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e CP_1 dichiarare, in mancanza della forma scritta della limitazione oraria operata dalla società resistente, la sussistenza tra le Parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno dal 5.7.2016 al 29.2.2020; • per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CP_1
1 sig.ra delle differenze retributive maturate in ragione del diverso orario lavorativo (full time) Parte_1 per un importo pari ad Euro 31.802,87, ovvero al pagamento dell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia;
• condannare, inoltre la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della sig.ra dell'ulteriore importo lordo di Euro 4.591,03 titolo di TFR, ovvero al Parte_1 pagamento dell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia;
• condannare, altresì, la parte resistente
a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, a norma degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c., dalla data di maturazione dei diritti.”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.11.2021 si è costituita in giudizio la la quale, CP_1 contestando le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
La domanda è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
Risulta per tabulas che in data 04.07.2016, la ricorrente sottoscriveva la comunicazione di assunzione corredata di apposito contratto di lavoro a tempo parziale, con indicazione della tipologia contrattuale – ovvero contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato – del trattamento normativo e retributivo, dell'inquadramento, della qualifica, nonché dell'orario di lavoro stabilito in 24 ore settimanali e della distribuzione dello stesso. Nel richiamato contratto veniva stabilito tra le parti che l'orario di lavoro di complessive 24 ore avrebbe avuto in linea di massima distribuzione settimanale di mattina (dalle 08:00 alle
12:00) e di pomeriggio (dalle 14:00 alle 18:00).
Dalla Comunicazione Obbligatoria Unificato - UniLav risulta infatti che la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato (così come da rettifica) a decorrere dal 05.07.2016 - con CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione - con tipo orario “tempo parziale orizzontale” di 24 ore settimanali medie.
Risultano pertanto adeguatamente soddisfatti i requisiti ex art. 5 del D.lgs. n.81 del 2015 della forma scritta ad probationem del contratto di lavoro a tempo parziale e della relativa clausola riguardante l'indicazione della collocazione temporale dell'orario lavorativo.
Assume, inoltre, la ricorrente di aver osservato un orario full-time (pari a 40 ore settimanali), ripartito secondo turni prestabiliti: la mattina dalle ore 6,00 alle 14,00 oppure dalle 6,00 alle 13,00, il pomeriggio dalle ore 14,00 alle 22,00 ovvero dalle ore 14,00 alle 20,00; la notte dalle 22,00 alle 6,00 ed in estate dalle ore 21,00 alle ore 6,00.
Trattandosi di rapporto di lavoro part-time, l'onere probatorio è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c.c.)
e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi
2 ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza. Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, quindi, non è sufficiente una generica affermazione circa lo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario, ma è necessario specificare, anche mediante presunzioni, il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio temporali utili ai fini della quantificazione delle stesse. La valutazione equitativa, rimessa al giudice del merito dall'art. 432 c.p.c., riguarda infatti la determinazione del valore economico della prestazione stessa e non anche l'esistenza o la quantità di essa. Il criterio della valutazione equitativa previsto dall'art. 432 c.p.c. non può di conseguenza essere utilizzato per stabilire la misura o la quantità delle prestazioni per le quali sia richiesto il compenso, dovendo tali elementi essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, nè ha la funzione di supplire a deficienze delle parti nello svolgimento dell'attività processuale e probatoria, quando le prove sul quantum siano oggettivamente acquisibili (Cass. civ., 14 ottobre 1988, n. 5584).
In altri termini, è pacifico al riguardo che la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783,
19299 del 12.9.2014 rv. 632795).
Tanto premesso, ai fini della prova del lavoro supplementare e straordinario è necessaria la rigorosa dimostrazione sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa. Deve essere pertanto provato dal lavoratore il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio-temporali utili ai fini della quantificazione delle stesse.
Nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa secondo l'articolazione oraria indicata da parte ricorrente nel ricorso non può ritenersi congruamente e sufficientemente dimostrato.
Tutti i testi escussi hanno confermato che l'orario di lavoro presso la struttura Sant'Ubaldo di Corfinio era articolata in turni giornalieri che venivano eseguiti o la mattina, o il pomeriggio o in orario notturno.
Più nello specifico, quanto ai turni volti dalla ricorrente, la teste all'epoca collega della Tes_1 ricorrente con qualifica di operatore socio-sanitario, attualmente con qualifica di coordinatore assistente sociale, ha riferito che: “…l'attività era svolta dalla per 24 ore settimanali in quanto erano turni Parte_1 ridotti per I suoi motivi personali, di salute. Confermo che l'organizzazione del lavoro era articolata in turni differenti a seconda delle esigenze e/o necessità sia dell'operatrice che interveniva sia degli ospiti della
Struttura”, aggiungendo che “I turni erano diurni, o di mattina o di pomeriggio e come ho detto più brevi. …”.
Quanto ai turni notturni, ha riferito: “No, non li svolgeva in quanto, per quello che noi colleghe sapevamo, proprio per la sua problematica personale, la non faceva turni serali. Io stessa ho svolto Parte_1 turni serali per un periodo e non ho mai incontrato la inoltre sono a conoscenza che il turno serale Parte_1 che la non svolgeva veniva svolto in sostituzione da altre colleghe”. Parte_1
Dello stesso tenore, le dichiarazioni della teste , dipendente della con Testimone_2 CP_2 qualifica di Educatore e Coordinatore Socio Sanitario, la quale ha riferito: “… In ogni caso quando sono stata
3 presente nella struttura Sant'Ubaldo tali turni serali o notturni non sono stati svolti dalla Sono al Parte_1 corrente perché era notorio al lavoro, che la non effettuava turni notturni;
non conosco le Parte_1 motivazioni ..”.
Risulta inoltre accertato che dal marzo 2018 al novembre 2018 la ricorrente è stata assente per malattia e ferie ed è stata in aspettativa non retribuita, come richiesto dalla stessa dal novembre 2018 al dicembre 2019.
Ne consegue dunque che, non avendo la ricorrente fornito la prova dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente previsti, non sono dovute le differenze retributive rivendicate a detto titolo. Tuttavia, alla luce di quanto accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, la ricorrente, inquadrata al livello A del CCNL AIOP case di cura e di riposo con mansioni di operatore socio sanitario, pur essendo stata regolarmente retribuita mensilmente, tenuto conto dell'osservanza di un orario di lavoro di 24 ore settimanali, come accertato nel corso del presente giudizio, risulta tuttavia creditrice nei confronti della società convenuta, la quale nulla ha dimostrato in merito a fatti estintivi della suddetta pretesa, la somma di €.1.577,68 a titolo di
TFR, alla quale va condannata al pagamento in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali CP_1 sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio vanno compensate per due terzi, ponendo a carico della ricorrente la rifusione, in favore della resistente, del restante terzo delle stesse, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano complessivamente come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna delle parti in misura pari alla metà.
Sulmona, 19 novembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
4
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 19 novembre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 281/2021 R.G., vertente TRA
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luca Amendola, che la Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo CP_1 studio dell'avv. Armando Valeri, che rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore CP_1 della ricorrente, della somma di €.1.577,68 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per due terzi le spese del giudizio, ponendo a carico della ricorrente la rifusione, in favore della resistente, del restante terzo delle stesse, che, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, si liquidano complessivamente, in €.3.809,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di ciascuna delle parti, in solido tra loro, in misura pari alla metà;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2021, la ricorrente, , dopo aver premesso di aver Parte_1 prestato la propria opera lavorativa dal 5.7.2016 al 29.2.2020 alle dipendenze della presso la CP_1 residenza per gli anziani denominata Sant'Ubaldo sita in Corfinio (AQ) e di aver sempre osservato – sin dal
5.7.2016 - un orario full-time (pari a 40 ore settimanali), ripartito secondo turni prestabiliti: la mattina dalle ore 6,00 alle 14,00 oppure dalle 6,00 alle 13,00, il pomeriggio dalle ore 14,00 alle 22,00 ovvero dalle ore 14,00 alle 20,00; la notte dalle 22,00 alle 6,00 ed in estate dalle ore 21,00 alle ore 6,00, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e CP_1 dichiarare, in mancanza della forma scritta della limitazione oraria operata dalla società resistente, la sussistenza tra le Parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno dal 5.7.2016 al 29.2.2020; • per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CP_1
1 sig.ra delle differenze retributive maturate in ragione del diverso orario lavorativo (full time) Parte_1 per un importo pari ad Euro 31.802,87, ovvero al pagamento dell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia;
• condannare, inoltre la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della sig.ra dell'ulteriore importo lordo di Euro 4.591,03 titolo di TFR, ovvero al Parte_1 pagamento dell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia;
• condannare, altresì, la parte resistente
a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, a norma degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c., dalla data di maturazione dei diritti.”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.11.2021 si è costituita in giudizio la la quale, CP_1 contestando le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
La domanda è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
Risulta per tabulas che in data 04.07.2016, la ricorrente sottoscriveva la comunicazione di assunzione corredata di apposito contratto di lavoro a tempo parziale, con indicazione della tipologia contrattuale – ovvero contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato – del trattamento normativo e retributivo, dell'inquadramento, della qualifica, nonché dell'orario di lavoro stabilito in 24 ore settimanali e della distribuzione dello stesso. Nel richiamato contratto veniva stabilito tra le parti che l'orario di lavoro di complessive 24 ore avrebbe avuto in linea di massima distribuzione settimanale di mattina (dalle 08:00 alle
12:00) e di pomeriggio (dalle 14:00 alle 18:00).
Dalla Comunicazione Obbligatoria Unificato - UniLav risulta infatti che la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato (così come da rettifica) a decorrere dal 05.07.2016 - con CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione - con tipo orario “tempo parziale orizzontale” di 24 ore settimanali medie.
Risultano pertanto adeguatamente soddisfatti i requisiti ex art. 5 del D.lgs. n.81 del 2015 della forma scritta ad probationem del contratto di lavoro a tempo parziale e della relativa clausola riguardante l'indicazione della collocazione temporale dell'orario lavorativo.
Assume, inoltre, la ricorrente di aver osservato un orario full-time (pari a 40 ore settimanali), ripartito secondo turni prestabiliti: la mattina dalle ore 6,00 alle 14,00 oppure dalle 6,00 alle 13,00, il pomeriggio dalle ore 14,00 alle 22,00 ovvero dalle ore 14,00 alle 20,00; la notte dalle 22,00 alle 6,00 ed in estate dalle ore 21,00 alle ore 6,00.
Trattandosi di rapporto di lavoro part-time, l'onere probatorio è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c.c.)
e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi
2 ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza. Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, quindi, non è sufficiente una generica affermazione circa lo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario, ma è necessario specificare, anche mediante presunzioni, il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio temporali utili ai fini della quantificazione delle stesse. La valutazione equitativa, rimessa al giudice del merito dall'art. 432 c.p.c., riguarda infatti la determinazione del valore economico della prestazione stessa e non anche l'esistenza o la quantità di essa. Il criterio della valutazione equitativa previsto dall'art. 432 c.p.c. non può di conseguenza essere utilizzato per stabilire la misura o la quantità delle prestazioni per le quali sia richiesto il compenso, dovendo tali elementi essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, nè ha la funzione di supplire a deficienze delle parti nello svolgimento dell'attività processuale e probatoria, quando le prove sul quantum siano oggettivamente acquisibili (Cass. civ., 14 ottobre 1988, n. 5584).
In altri termini, è pacifico al riguardo che la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783,
19299 del 12.9.2014 rv. 632795).
Tanto premesso, ai fini della prova del lavoro supplementare e straordinario è necessaria la rigorosa dimostrazione sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa. Deve essere pertanto provato dal lavoratore il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio-temporali utili ai fini della quantificazione delle stesse.
Nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa secondo l'articolazione oraria indicata da parte ricorrente nel ricorso non può ritenersi congruamente e sufficientemente dimostrato.
Tutti i testi escussi hanno confermato che l'orario di lavoro presso la struttura Sant'Ubaldo di Corfinio era articolata in turni giornalieri che venivano eseguiti o la mattina, o il pomeriggio o in orario notturno.
Più nello specifico, quanto ai turni volti dalla ricorrente, la teste all'epoca collega della Tes_1 ricorrente con qualifica di operatore socio-sanitario, attualmente con qualifica di coordinatore assistente sociale, ha riferito che: “…l'attività era svolta dalla per 24 ore settimanali in quanto erano turni Parte_1 ridotti per I suoi motivi personali, di salute. Confermo che l'organizzazione del lavoro era articolata in turni differenti a seconda delle esigenze e/o necessità sia dell'operatrice che interveniva sia degli ospiti della
Struttura”, aggiungendo che “I turni erano diurni, o di mattina o di pomeriggio e come ho detto più brevi. …”.
Quanto ai turni notturni, ha riferito: “No, non li svolgeva in quanto, per quello che noi colleghe sapevamo, proprio per la sua problematica personale, la non faceva turni serali. Io stessa ho svolto Parte_1 turni serali per un periodo e non ho mai incontrato la inoltre sono a conoscenza che il turno serale Parte_1 che la non svolgeva veniva svolto in sostituzione da altre colleghe”. Parte_1
Dello stesso tenore, le dichiarazioni della teste , dipendente della con Testimone_2 CP_2 qualifica di Educatore e Coordinatore Socio Sanitario, la quale ha riferito: “… In ogni caso quando sono stata
3 presente nella struttura Sant'Ubaldo tali turni serali o notturni non sono stati svolti dalla Sono al Parte_1 corrente perché era notorio al lavoro, che la non effettuava turni notturni;
non conosco le Parte_1 motivazioni ..”.
Risulta inoltre accertato che dal marzo 2018 al novembre 2018 la ricorrente è stata assente per malattia e ferie ed è stata in aspettativa non retribuita, come richiesto dalla stessa dal novembre 2018 al dicembre 2019.
Ne consegue dunque che, non avendo la ricorrente fornito la prova dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente previsti, non sono dovute le differenze retributive rivendicate a detto titolo. Tuttavia, alla luce di quanto accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, la ricorrente, inquadrata al livello A del CCNL AIOP case di cura e di riposo con mansioni di operatore socio sanitario, pur essendo stata regolarmente retribuita mensilmente, tenuto conto dell'osservanza di un orario di lavoro di 24 ore settimanali, come accertato nel corso del presente giudizio, risulta tuttavia creditrice nei confronti della società convenuta, la quale nulla ha dimostrato in merito a fatti estintivi della suddetta pretesa, la somma di €.1.577,68 a titolo di
TFR, alla quale va condannata al pagamento in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali CP_1 sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio vanno compensate per due terzi, ponendo a carico della ricorrente la rifusione, in favore della resistente, del restante terzo delle stesse, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano complessivamente come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna delle parti in misura pari alla metà.
Sulmona, 19 novembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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