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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/07/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2024
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria CIVILE
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
NELLA CAUSA n. r.g. 1367/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
, per essa, Controparte_1 Controparte_2 CONVENUTA
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza fissata in data 18.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che le parti hanno ritualmente depositato le note sostitutive dell'udienza;
all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
R.G. n. 1367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona della Giudice dott.ssa Antonia
Palombella, letti gli artt. 281 bis e ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1367 dell'anno 2024 e vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Putzolu (C.F. ) e dall'Avv. Aurora C.F._2
Masu (C.F. ), presso il cui studio, sito in Tempio Pausania alla Via Vittorio C.F._3
Veneto, n.19, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in atti ATTRICE - opponente contro
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1 iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA CCIAA Venezia – P.IVA_2
420580), con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63 e, per essa, Controparte_2
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese
[...] P.IVA_3 di Milano: numero , REA 420580), con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Rossi (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._4 presso il cui studio, sito in Milano al Corso Matteotti n. 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in atti CONVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: come rispettivamente rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento della fase cautelare (R.G.E. 18/2001 sub 1)
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 18/2001 R.G.E. dell'intestato Tribunale, con ricorso di data 01.02.2024, la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II, c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sussistendo il rischio di grave ed irreparabile danno nei confronti della sig.ra sospendere la procedura esecutiva iscritta al n. RG E. 18/01. Parte_1
Nel merito: 2) Accertare e dichiarare che, il credito nei confronti della sig.ra non rientra nell' operazione di Parte_1 cessione di crediti in “ Blocco” conclusi in data 27.06.2002 tra la Banca e la 3) CP_3 Parte_2
Conseguentemente, in accoglimento dei motivi di opposizione dichiarare che, la CF E_
E , con sede legale in Milano via Siusi n.7, creditore intervenuto nella suddetta procedure P.IVA_4 P.IVA_3 esecutiva immobiliare, è carente di legittimazione ad causam per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto. 4)
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La società opposta nonostante la regolarità della notificazione Controparte_2 effettuata nei suoi confronti, non si costituiva nel sub-procedimento di opposizione, limitandosi a comparire all'udienza del 18.06.2025 per contestare la fondatezza della spiegata opposizione e chiedere termine per memorie.
Con ordinanza resa e depositata in data 20.08.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha così provveduto:
“RIGETTA l'istanza di sospensione dell'esecuzione. NULLA sulle spese. FISSA in giorni trenta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini
a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. Si comunichi”.
Svolgimento del giudizio di merito (R.G.A.C. 1367/2024)
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.., iscritto a ruolo in data 26.09.2024 e notificato in data 20.01.2025,
ha introdotto il presente giudizio di merito, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1 il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, in via preliminare e cautelare, sussistendo il fumus bonis iuris ed il periculum in mora, sospendere la procedura esecutiva n. 18/2001 RGE e NEL
MERITO - Accogliere il presente Ricorso e per l'effetto dichiarare che, la con sede legale in Milano Controparte_2 via Siusi n. 7 P.I. E CF , REA 1260400 non ha alcuna legittimazione ad agire ed intervenire quale P.IVA_4 creditore cessionario nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 18/2001 presso il Tribunale di Tempio Pausania.
- dichiarare che la è carente della Titolarità del credito azionato nella procedura Controparte_2 esecutiva iscritta al n. 18/2001 RGE pendente presso il Tribunale di Tempio Pausania.
- Per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di intervento, di tutti gli atti depositati e delle istanze presentate, delle note depositate nel fascicolo nella procedura in epigrafe indicata da parte della on la Controparte_2 conseguente invalidazione degli atti compiuti e del potere di proseguire nel processo esecutivo iscritto al n. RG 18/2001per le ragioni sopra esposte per quanto argomentato nella parte espositiva. - Condannare la ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore della Controparte_5 sig.ra di una somma equitativamente determinata. Parte_1
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno delle domande così formulate, parte attrice opponente ha addotto che: 1) con atto di pignoramento immobiliare, fondato su decreto ingiuntivo (n. 870/2000 – Tribunale di Sassari) ed iscritto al n. 18/2001 R.G.E. dell'Intestato Tribunale, la ha sottoposto ad Parte_3 espropriazione forzata i beni di proprietà della società PI LT GR di PA AL & c., in solido con i fideiussori (tra cui l'odierna opponente, ), per un complessivo importo di Lire Parte_1
99.042.314; 2) con atto di intervento di data 04.12.2002, il in forza del decreto Controparte_6 ingiuntivo n. 46/1999 del Tribunale di Sassari, è intervenuto nella predetta procedura esecutiva (n.
18/2001 R.G.E.) per il complessivo importo di € 75.003,62, somma residualmente dovuta dalla società esecutata all'Istituto di credito interveniente all'esito di pagamento parziale e garantita da ipoteca giudiziale iscritta in data 27.10.2000 sul bene immobile di proprietà del fideiussore , Parte_1 catastalmente censito al Foglio 85, mappale 2445, Categoria A/3, 6 vani, mq 173; 3) a fronte di rinuncia parziale, formulata dal creditore procedente in data 21.08.2010, la procedura esecutiva in esame, originariamente relativa ai lotti A, B, C, D, E, F e G, è proseguita per i soli lotti A e B, con consequenziale riduzione del pignoramento;
4) a seguito dell'aggiudicazione del Lotto A in data 29.04.2014, la procedura esecutiva è continuata per il solo Lotto B, costituito dal bene immobile di proprietà del fideiussore odierno opponente;
5) con istanza del 19.11.2021, il creditore intervenuto Controparte_6 ha chiesto, ex art. 624 bis c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva n. 18/2001 R.G.E. al fine
[...] di consentire al fideiussore il pagamento della somma “ a saldo e stralcio” con lo stesso Parte_1 concordata (€ 30.000,00); 6) con atto del 25.11.2021, anche il creditore procedente Parte_3 ha prestato il proprio assenso alla sospensione richiesta e, con ordinanza del 13.12.2021, il Giudice
[...] ha disposto la sospensione concordemente invocata sino alla data del 13.06.2022; 7) Avuto il saldo della somma oggetto di transazione da parte dell'odierna opponente, il ,. con Controparte_6
l'assenso del creditore procedente e sul presupposto di non vantare più Parte_3 alcun credito nei confronti dei debitori esecutati, ha rinunciato agli atti esecutivi, con particolare riferimento all'atto di intervento del 04.12.2002; 8) con istanza del 01.02.2022, il
[...] previa conferma (unitamente al creditore procedente Controparte_6 Parte_3 dell'intervenuta rinuncia alla prosecuzione della procedura esecutiva, ha chiesto al G.E. la fissazione di nuova udienza meramente finalizzata alla distribuzione “delle somme depositate sul libretto di Cc/ Intestato alla
Procedura costituenti le cauzioni versate nelle precedenti vendite del lotto B, ai fini di vedersi assegnare le somme ivi depositate, da parte degli aggiudicatari inadempienti”; 9) in data 28.02.2022, ha depositato istanza volta a Parte_1 sollecitare l'estinzione della procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, stante l'intervenuto pagamento della somma concordata con i creditori Controparte_6 10) con nota telematica del marzo 2022, la Parte_3 Controparte_2 nella Qualità di Banca Popolare dell' Emilia Romagna agente in nome di , ha formulato
[...] Parte_2 istanza di prosecuzione della procedura quale cessionario del credito della Parte_3 pur non fornendo idonea prova certa che il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 870/2000 del
Tribunale di Sassari fosse effettivamente ricompreso fra i crediti ceduti “in blocco” in suo favore dalla x art. 58 TUB;
11) all'udienza del 27.06.2023, svoltasi mediante lo scambio Parte_3 di note scritte, l'odierna opposta ha dato atto di non aver aderito all'istanza di estinzione avanzata dalle parti “evidenziando di dissociarsi dall'assenso prestato dalla Banca di Sassari e per l'estinzione della Controparte_6 procedura esecutiva de qua”. Ha chiesto, pertanto, che il Giudice disponesse la prosecuzione delle operazioni di vendita ai fini del recupero del credito vantato;
12) con ordinanza del 17.10.2023, il G.E. ha fissato udienza di comparizione parti al 06.02.2024, onerando l'odierna opposta della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza a;
13) che, contrariamente a quanto sostenuto dal G.E., Parte_1 il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso da non poteva Parte_1 considerarsi tardivo per essere stato proposto a seguito della disposizione della vendita dei beni assoggettati a pignoramento, atteso che “il provvedimento del 17.09.2021 richiamato dal G.E. nella Ordinanza del 20.08.2024, era, stata in ogni caso, assorbita dalla sospensione della procedura avvenuta nel mese di dicembre 2021”;
14) il creditore intervenuto non ha provato in giudizio l'avvenuta Controparte_2 cessione del credito da parte della non avendo mai prodotto in atti copia del contratto Parte_3 di cessione, ma solo l'Estratto della Gazzetta Ufficiale, di per sé inidoneo a dimostrare la titolarità del rapporto fatto valere. Da qui, la consequenziale carenza di legitimatio ad causam, rilevabile d'ufficio dal
Giudice in ogni stato e grado del giudizio;
15) in ogni caso, il credito asseritamente vantato dall'opposta nei confronti di non rientra nei criteri elencati nell'avviso di cessione di cui all'estratto Parte_1 della Gazzetta Ufficiale. “In particolare, il preteso credito non è quantificato In “euro” come previsto nell' avviso pubblicato in Gazzetta, né risulta che, la o, la Banca popolare dell'Emilia-Romagna, per la quale Parte_3
l'odierna opposta ritiene di essere subentrata nella procedura esecutiva de qua, risulti nell' elenco delle “banche cedenti” di crediti in Blocco alla SPV menzionata dalla nell'atto di intervento del 05.08.2019”; 16) parte Controparte_2 opposta, non costituitasi in giudizio nella fase cautelare dell'opposizione, non ha spiegato alcuna difesa in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dall'opponente; 17) che sussistono i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, potendo subire un grave ed irreparabile Parte_1 danno dal prosieguo della procedura esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2025, si è costituita in giudizio la società opposta concludendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Controparte_2
e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta: IN VIA PRELIMINARE - dichiarare inammissibile la domanda di sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente avanti codesto Tribunale n. 18/2001 R.G.E. per le motivazioni dedotte in narrativa e in ogni caso rigettarla;
NEL MERITO - respingere in toto l'opposizione, le domande, eccezioni ed istanze tutte proposte dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni Parte_1 indicate in narrativa, confermando la legittimità della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti codesto Ill.mo
Tribunale n. 18/2001 R.G.E.; IN VIA ISTRUTTORIA - in tutti i casi, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre, indicare testi e chiedere interrogatorio formale anche in relazione alle difese future di controparte e/o di quanto dovesse venir da essa prodotto;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A tal fine, parte resistente ha dedotto ed eccepito: 1) che dinanzi all'intestato Tribunale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 18/2001 R.G.E., promossa dalla ai danni, tra gli altri, Parte_3 dell'opponente , con riguardo alle seguenti posizioni: a) posizione denominata Parte_1 [...]
, oggetto del decreto ingiuntivo n. 870/2000, emesso dal Tribunale di Sassari Controparte_7 in data 09.10.2000 “ai danni della e dei fideiussori Parte_4
, PA AL, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_1 Controparte_8
e , in forza del quale ha dato avvio all'esecuzione immobiliare de qua”; b) posizione Controparte_9 Parte_3 denominata “FRASPAN S.R.L.”, garantita da fideiussione prestata, tra gli altri, dall'opponente Pt_1
, “oggetto dell'atto di intervento depositato da nell'esecuzione immobiliare de qua in data
[...] Parte_3
19.10.2001”; 2) che del compendio pignorato – inizialmente costituito dai lotti A-B-C-D-E-F-G – resta ad oggi invenduto il solo lotto B (di proprietà dell'opponente ) a seguito della decadenza Parte_1 dell'aggiudicazione del 29.11.2019, dichiarata in data 16.09.2021 e della revoca della vendita fissata per il
13.01.2022; 3) l'infondatezza dell'avversa opposizione per avere il ricorso introduttivo della presente fase di merito un contenuto difforme da quello dell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in seno alla procedura esecutiva n. 18/2001 R.G.E., con articolazione di nuove argomentazioni e conclusioni, da dichiararsi per tale ragione inammissibili;
4) l'inconsistenza dell'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta, stante la “ampia prova della legittimazione sostanziale (…) in ragione di plurimi elementi probatori offerti per dimostrare l'esistenza del contratto e l'inclusione nel novero dei crediti ceduti anche delle posizioni dell'odierno debitore esecutato”, così come espressamente riconosciuto dal Collegio dell'intestato Tribunale nell'ordinanza di rigetto del reclamo proposto dalla (R.G. 1313/2024); 5) Pt_1 che in data 27.06.2002, con contratto sottoscritto in Londra (autenticato nelle firme e apostillato come previsto dall'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
20.12.1966) la ha ceduto a crediti in blocco (tra cui quello oggetto Parte_3 Parte_2 dell'odierna procedura) da cartolarizzare ai sensi della L. 130/1999. Il contratto di cessione in esame è stato depositato agli atti del Notaio di Modena con verbale del 27.09.2002 (Rep. 2776) Persona_1
e di esso è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 01.08.2002, parte seconda;
6) che, in particolare, la ha incaricato della gestione, amministrazione, recupero e Parte_2 riscossione dei crediti ceduti la Nettuno Gestione Crediti s.p.a. (atto pubblico Notaio Persona_1
Rep. 4390 Racc. 945 del 12.05.2003). A seguire, ha conferito a Parte_2 Controparte_10
l'incarico di svolgere, “in qualità di l'attività di gestione, amministrazione,
[...] CP_11 recupero e riscossione dei crediti in sostituzione della Nettuno Gestione Crediti s.p.a.”. Con delibera assembleare del
16.11.2016 Rep. 45534/13940, iscritta nel Registro delle Impresa in data 28.11.2016, la
[...] si è trasformata in In data 04.12.2018 la Controparte_12 Controparte_13 Parte_2 ha ceduto all'odierna opposta fra gli altri, il credito oggetto della Controparte_2 procedura esecutiva n. 18/2001, riconducibile all'opposta “in ragione della garanzia Parte_1 fideiussoria che quest'ultima ha prestato in favore delle società e Fraspan s.r.l., entrambe azionate Controparte_7 nell'esecuzione immobiliare de qua dalla mediante atto di pignoramento e successivo atto di intervento Parte_3 depositato in data 19.10.2001”. Anche di questa cessione è stato dato avviso mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n.148 del 22.01.2018; 7) che il subentro di nella Controparte_2 procedura esecutiva n. 18/2001 R.G.E. è stato formalizzato, con intervento ex art. 111 c.p.c., in data
06.08.2019; 8) che in data 04.10.2022, è stata realizzata la scissione parziale di Controparte_2
Contr
con trasferimento a el ramo d'azienda della società scindenda (atto
[...] CP_14 iscritto in pari data nel Registro delle Imprese e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17.01.2023, parte seconda). Con atto del 17.02.2023 (iscritto nel Registro delle Imprese il 20.02.2023), CP_14 ha nominato propria procuratrice. Il subentro di Controparte_2 CP_14 nell'esecuzione n. 18/2001 dell'intestato Tribunale è stato formalizzato con intervento ex art 111 c.p.c. del 24.10.2023; 9) con atto Rep. 88912 Racc. 19863 del 31.10.2024, si è fusa per CP_14
CP incorporazione in società appartenente al Gruppo Banca , con Controparte_1 subentro “in continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione, facenti capo a . Con atto pubblico del 26.11.2024, a nominato CP_14 Controparte_1 propria procuratrice, formalizzando il proprio intervento nella Controparte_2 procedura esecutiva n. 18/2001 con intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 17.02.2025; 10) che, stante la acclarata titolarità del credito oggetto di causa sin dal 2019, l'odierna opponente aveva piena legittimazione, da un lato, a dissociarsi dagli atti di assenso prestati dalla nel 2022 (ossia Parte_3 quando la stessa già non era più titolare del credito) e, dall'altro, a non aderire all'istanza di estinzione della procedura. L'opponente, infatti, “ha discrezionalmente avanzato una proposta di accordo nei confronti del solo creditore , con riguardo alla posizione debitoria oggetto dell'atto di intervento Controparte_6 spiegato in data 04.12.2002, che nulla ha a che vedere con il credito vantato dalla creditrice procedente odierna opposta. Da qui l'immutato interesse processuale di veder Controparte_2 soddisfatto il proprio credito, peraltro ipotecario, e a recuperare le spese sostenute;
11) l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione, reiterata dall'opponente nella presente fase di merito in contrasto con quanto sul punto disposto dall'art. 623 c.p.c.; 12) l'inammissibilità ed infondatezza della domanda formulata da ex art. 96, comma 3, c.p.c., stante la piena legittimità dell'operato Parte_1 processuale di e, in ogni caso, l'omessa allegazione da parte Controparte_2 dell'opponente di “alcun elemento utile a identificare concretamente l'esistenza del danno asseritamente subito e a consentire al Giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”.
Alla prima udienza di comparizione del 23.04.2025, la Giudice, su istanza delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., riservando, all'esito del deposito delle stesse, ogni decisione sulla prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza di data 03.06.2025, il Giudice, rilevata d'ufficio una causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio - per essere lo stesso tardivo, in quanto depositato in data successiva allo spirare del termine perentorio a tal fine stabilito dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza conclusiva della fase cautelare (RGE 18/2001 sub 1 - 20.08.2024) - ha sottoposto la relativa questione al contraddittorio tra le parti, fissando per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del
18.06.2025.
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità c.d. cartolare, in qualità di Controparte_2 procuratrice di ha insistito affinché “l'avversa opposizione sia dichiarata Controparte_1 inammissibile per mancato deposito del ricorso introduttivo entro il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione n. 18/2001 R.G.E.”, chiedendo, in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.
Parte opponente, per contro, sul presupposto dell'intervenuta composizione del dibattito giurisprudenziale “in ordine alla “mancata consegna di un atto per casella piena del destinatario” per opera della
Suprema Corte di Cassazione, intervenuta, a Sezioni Unite, sulla questione con la sentenza del 05.11.2024
n. 28452, ha rassegnato le conclusioni di cui alle memorie autorizzate del 13.05.2025 e 23.05.2025, insistendo per il rigetto delle avverse conclusioni per tutte le ragioni esposte in atti ed instando affinché il Giudice volesse fissare, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., altra udienza per la discussione orale della causa o concedere termine per il deposito di memorie conclusionali.
*** *** ***
L'opposizione promossa dalla IG.ra deve qualificarsi tardiva e, per l'effetto, Parte_1 inammissibile.
Non possono che trovare conferma, anche in questa sede e per le ragioni di seguito illustrate, le argomentazioni sul punto già prospettate da questa Giudice e sottoposte al contraddittorio tra le parti con ordinanza del 03.06.2025.
Per esigenze di completezza, giova ripercorrere, per quanto di rilevanza ai fini della presente decisione,
l'iter processuale che ha condotto all'odierna fase di merito.
Nell'ambito della procedura esecutiva n. 18/2001 R.G.E. pendente dinanzi all'intestato Tribunale, Pt_1
ha spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
[...]
Con ordinanza del 20.08.2024, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente, fissando “in giorni trenta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti alla metà”.
In data 21.08.2024, il predetto provvedimento è stato notificato dalla EL all'Avv. Aurora Masu, procuratrice costituita ai fini dell'opposizione, unitamente all'Avv. Domenico Putzolu, nell'interesse della
IG.ra . Parte_1
La comunicazione di EL aveva esito di mancata consegna per “casella PEC del destinatario piena”.
Sul presupposto di aver ricevuto in data 30.08.2024 la comunicazione dell'ordinanza di rigetto emessa dal
G.E. il 20.08.2024 e di agire, quindi, nel rispetto del termine ivi stabilito dal Giudice per l'introduzione della fase di merito, parte attrice opponente ha introdotto il presente giudizio con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 26.09.2024.
Invitata da questa Giudice a prendere posizione in merito alla tardività del predetto ricorso – per essere stato lo stesso depositato oltre l'inutile spirare del termine perentorio di trenta giorni all'uopo assegnato dal G.E. e decorrente dal 21.08.2024 - parte opponente ha articolato le proprie difese su un duplice piano.
In primo luogo, ha sostenuto la tempestività del ricorso introduttivo del giudizio di merito richiamando il principio giurisprudenziale per il quale “la notifica non può considerarsi perfezionata anche se la mancata consegna
è imputabile al destinatario per casella piena, in sostanza la notifica non si perfeziona e non si esime il notificante dall' obbligo di ripetere la notifica secondo le modalità ordinarie per completare validamente il procedimento notificatorio” (Corte di Cassazione, SS. UU. n. 28452 del 05.11.2024).
Per altra parte, ha sostenuto che “ove la parte sia assistita da due difensori costituiti, la notifica al codifensore deve essere eseguita anche ai sensi dell'art. 170 c. 1 cpc, tenuto conto che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno ai procuratori costituiti, l'elezione di domicilio presso un difensore non è esclusiva” (cfr. pag. 3 note scritte udienza 18.06.2025).
Le argomentazioni sopra richiamate appaiono prive di pregio per le ragioni di seguito illustrate.
Deve innanzitutto osservarsi come l'autorevole arresto giurisprudenziale invocato dall'opponente non possa trovare applicazione nel caso di specie, in quanto pronunciato su questione di diritto relativa ad un'ipotesi difforme da quella oggetto di causa. Così come espressamente indicato alla pag. 5 della richiamata sentenza, infatti, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: “se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge
21 gennaio 1994, n.53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di casella piena” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. n. 28452 del 05.11.2024 - grassetto e sottolineato della redattrice).
Il dato letterale così richiamato, già di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità dei principi richiamati dalla pronuncia in esame al caso di specie – riguardante, come noto, la comunicazione di un'ordinanza del Giudice a cura della EL - trova ulteriore conferma nelle puntuali argomentazioni addotte dalla Suprema Corte nell'articolazione delle motivazioni fondanti il principio di diritto invocato dalla odierna opponente.
Nella pronuncia richiamata è possibile leggere: “(…) il principio anzidetto, che l'ordinamento fa proprio per le notificazioni a mezzo PEC ad “istanza di parte”, trova ulteriore seguito nella disciplina che l'art. 16 del d.l. n. 179/2012 detta, specificamente, per il distinto ambito delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria. In linea più generale,
l'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 prevede che, nei procedimenti civili, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Il comma 6 dello stesso art. 16 stabilisce, quindi, che “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. n. 28452 del
05.11.2024 pag. 18).
Sulla base di tali presupposti, la Corte approda ad affermare che “(…) diversamente da quanto previsto per le notificazioni “ad istanza di parte” ai sensi della legge n. 53/1994 (…), nel caso delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria è la stessa legge ad imporre che esse avvengano “esclusivamente” a mezzo PEC nei confronti dei soggetti obbligati
a munirsene, con la conseguenza che un tale obbligo non è surrogabile altrimenti, salvo che la notificazione sia impedita per ragioni oggettive, ossia per causa non imputabile al destinatario o in caso di notificazione da eseguirsi nei confronti di soggetto non tenuto a munirsi di PEC, dovendosi, quindi, fare ricorso, in siffatte ipotesi, alle forme ordinarie (art. 136 c.p.c. per le comunicazioni e artt. 137 e ss. c.p.c. per le notificazioni. Risulta, pertanto, coerente con la regola della
“esclusività” la previsione del citato comma 6 dell'art. 16, secondo cui, in caso di mancata consegna del messaggio di PEC per causa imputabile al destinatario, la comunicazione/notificazione si perfeziona con il deposito in cancelleria (e cioè, presso l'indirizzo
PEC della cancelleria” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. n. 28452 del 05.11.2024 pag. 19- grassetto e sottolineato della redattrice).
Rapportando le disposizioni normative e i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie concreta oggetto di giudizio, emerge chiaramente che la notificazione eseguita in data 21.08.2024 dalla
EL (in quanto tale assoggettata alla disciplina di cui al richiamato art. 16 D.L. 179/2012) con esito di mancata consegna per “casella PEC del destinatario piena” (quindi configurante un'ipotesi di causa imputabile al destinatario, soggetto obbligato a munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata) debba considerarsi regolarmente perfezionata mediante deposito dell'atto in cancelleria, in ossequio al disposto di cui all'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012.
Ne deriva il regolare perfezionamento della notificazione effettuata dalla EL in data 21.08.2024 e la conseguente tardività - e, dunque, inammissibilità - del ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 26.09.2024, e, quindi, una volta decorso inutilmente il termine perentorio di trenta giorni a tal fine assegnato dal Giudice.
In senso contrario alla conclusione così raggiunta, non possono del resto deporre neppure le ulteriori considerazioni svolte dall'opponente con riguardo all'obbligatorietà della notifica al codifensore costituito in forza del dettato dell'art. 170 c.p.c., atteso che per costante orientamento giurisprudenziale “pur essendo nel processo civile senz'altro consentita la nomina di una pluralità di procuratori, nondimeno la rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei procuratori nominati, operando l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore” (Cass. SS.UU. n. 12924 del 2014). Per l'effetto “qualora la parte si sia costituita in giudizio con più procuratori, la notificazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi” (Cass. SS.SU. n. 12924 del 2014; conf.: Cass. Civ. Sez. VI, 22/09/2016, n. 18622; Cass. Civ.
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, n.1076).
Anche sotto tale aspetto, pertanto, la notificazione effettuata dalla EL ad uno solo dei procuratori costituiti nell'interesse dell'opponente deve considerarsi regolarmente eseguita, con Parte_1 consequenziale decorrenza del termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del giudizio di merito dal giorno 21.08.2024 ed altrettanto consequenziale tardività del ricorso introduttivo del presente procedimento.
La pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso introduttivo preclude l'esame della domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. spiegata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), per lo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, con applicazione dei valori minimi in considerazione della definizione del giudizio con pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione promossa da nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 18/2001 R.G.E. Parte_1 dell'intestato Tribunale:
- DICHIARA inammissibile il ricorso introduttivo;
- CONDANNA parte opponente in favore di al rimborso Controparte_2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA, come per legge, se dovute.
Così deciso in Tempio Pausania il 17.07.2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria CIVILE
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
NELLA CAUSA n. r.g. 1367/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
, per essa, Controparte_1 Controparte_2 CONVENUTA
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza fissata in data 18.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che le parti hanno ritualmente depositato le note sostitutive dell'udienza;
all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
R.G. n. 1367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona della Giudice dott.ssa Antonia
Palombella, letti gli artt. 281 bis e ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1367 dell'anno 2024 e vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Putzolu (C.F. ) e dall'Avv. Aurora C.F._2
Masu (C.F. ), presso il cui studio, sito in Tempio Pausania alla Via Vittorio C.F._3
Veneto, n.19, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in atti ATTRICE - opponente contro
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1 iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA CCIAA Venezia – P.IVA_2
420580), con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63 e, per essa, Controparte_2
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese
[...] P.IVA_3 di Milano: numero , REA 420580), con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Rossi (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._4 presso il cui studio, sito in Milano al Corso Matteotti n. 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in atti CONVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: come rispettivamente rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento della fase cautelare (R.G.E. 18/2001 sub 1)
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 18/2001 R.G.E. dell'intestato Tribunale, con ricorso di data 01.02.2024, la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II, c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sussistendo il rischio di grave ed irreparabile danno nei confronti della sig.ra sospendere la procedura esecutiva iscritta al n. RG E. 18/01. Parte_1
Nel merito: 2) Accertare e dichiarare che, il credito nei confronti della sig.ra non rientra nell' operazione di Parte_1 cessione di crediti in “ Blocco” conclusi in data 27.06.2002 tra la Banca e la 3) CP_3 Parte_2
Conseguentemente, in accoglimento dei motivi di opposizione dichiarare che, la CF E_
E , con sede legale in Milano via Siusi n.7, creditore intervenuto nella suddetta procedure P.IVA_4 P.IVA_3 esecutiva immobiliare, è carente di legittimazione ad causam per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto. 4)
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La società opposta nonostante la regolarità della notificazione Controparte_2 effettuata nei suoi confronti, non si costituiva nel sub-procedimento di opposizione, limitandosi a comparire all'udienza del 18.06.2025 per contestare la fondatezza della spiegata opposizione e chiedere termine per memorie.
Con ordinanza resa e depositata in data 20.08.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha così provveduto:
“RIGETTA l'istanza di sospensione dell'esecuzione. NULLA sulle spese. FISSA in giorni trenta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini
a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. Si comunichi”.
Svolgimento del giudizio di merito (R.G.A.C. 1367/2024)
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.., iscritto a ruolo in data 26.09.2024 e notificato in data 20.01.2025,
ha introdotto il presente giudizio di merito, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1 il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, in via preliminare e cautelare, sussistendo il fumus bonis iuris ed il periculum in mora, sospendere la procedura esecutiva n. 18/2001 RGE e NEL
MERITO - Accogliere il presente Ricorso e per l'effetto dichiarare che, la con sede legale in Milano Controparte_2 via Siusi n. 7 P.I. E CF , REA 1260400 non ha alcuna legittimazione ad agire ed intervenire quale P.IVA_4 creditore cessionario nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 18/2001 presso il Tribunale di Tempio Pausania.
- dichiarare che la è carente della Titolarità del credito azionato nella procedura Controparte_2 esecutiva iscritta al n. 18/2001 RGE pendente presso il Tribunale di Tempio Pausania.
- Per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di intervento, di tutti gli atti depositati e delle istanze presentate, delle note depositate nel fascicolo nella procedura in epigrafe indicata da parte della on la Controparte_2 conseguente invalidazione degli atti compiuti e del potere di proseguire nel processo esecutivo iscritto al n. RG 18/2001per le ragioni sopra esposte per quanto argomentato nella parte espositiva. - Condannare la ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore della Controparte_5 sig.ra di una somma equitativamente determinata. Parte_1
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno delle domande così formulate, parte attrice opponente ha addotto che: 1) con atto di pignoramento immobiliare, fondato su decreto ingiuntivo (n. 870/2000 – Tribunale di Sassari) ed iscritto al n. 18/2001 R.G.E. dell'Intestato Tribunale, la ha sottoposto ad Parte_3 espropriazione forzata i beni di proprietà della società PI LT GR di PA AL & c., in solido con i fideiussori (tra cui l'odierna opponente, ), per un complessivo importo di Lire Parte_1
99.042.314; 2) con atto di intervento di data 04.12.2002, il in forza del decreto Controparte_6 ingiuntivo n. 46/1999 del Tribunale di Sassari, è intervenuto nella predetta procedura esecutiva (n.
18/2001 R.G.E.) per il complessivo importo di € 75.003,62, somma residualmente dovuta dalla società esecutata all'Istituto di credito interveniente all'esito di pagamento parziale e garantita da ipoteca giudiziale iscritta in data 27.10.2000 sul bene immobile di proprietà del fideiussore , Parte_1 catastalmente censito al Foglio 85, mappale 2445, Categoria A/3, 6 vani, mq 173; 3) a fronte di rinuncia parziale, formulata dal creditore procedente in data 21.08.2010, la procedura esecutiva in esame, originariamente relativa ai lotti A, B, C, D, E, F e G, è proseguita per i soli lotti A e B, con consequenziale riduzione del pignoramento;
4) a seguito dell'aggiudicazione del Lotto A in data 29.04.2014, la procedura esecutiva è continuata per il solo Lotto B, costituito dal bene immobile di proprietà del fideiussore odierno opponente;
5) con istanza del 19.11.2021, il creditore intervenuto Controparte_6 ha chiesto, ex art. 624 bis c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva n. 18/2001 R.G.E. al fine
[...] di consentire al fideiussore il pagamento della somma “ a saldo e stralcio” con lo stesso Parte_1 concordata (€ 30.000,00); 6) con atto del 25.11.2021, anche il creditore procedente Parte_3 ha prestato il proprio assenso alla sospensione richiesta e, con ordinanza del 13.12.2021, il Giudice
[...] ha disposto la sospensione concordemente invocata sino alla data del 13.06.2022; 7) Avuto il saldo della somma oggetto di transazione da parte dell'odierna opponente, il ,. con Controparte_6
l'assenso del creditore procedente e sul presupposto di non vantare più Parte_3 alcun credito nei confronti dei debitori esecutati, ha rinunciato agli atti esecutivi, con particolare riferimento all'atto di intervento del 04.12.2002; 8) con istanza del 01.02.2022, il
[...] previa conferma (unitamente al creditore procedente Controparte_6 Parte_3 dell'intervenuta rinuncia alla prosecuzione della procedura esecutiva, ha chiesto al G.E. la fissazione di nuova udienza meramente finalizzata alla distribuzione “delle somme depositate sul libretto di Cc/ Intestato alla
Procedura costituenti le cauzioni versate nelle precedenti vendite del lotto B, ai fini di vedersi assegnare le somme ivi depositate, da parte degli aggiudicatari inadempienti”; 9) in data 28.02.2022, ha depositato istanza volta a Parte_1 sollecitare l'estinzione della procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, stante l'intervenuto pagamento della somma concordata con i creditori Controparte_6 10) con nota telematica del marzo 2022, la Parte_3 Controparte_2 nella Qualità di Banca Popolare dell' Emilia Romagna agente in nome di , ha formulato
[...] Parte_2 istanza di prosecuzione della procedura quale cessionario del credito della Parte_3 pur non fornendo idonea prova certa che il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 870/2000 del
Tribunale di Sassari fosse effettivamente ricompreso fra i crediti ceduti “in blocco” in suo favore dalla x art. 58 TUB;
11) all'udienza del 27.06.2023, svoltasi mediante lo scambio Parte_3 di note scritte, l'odierna opposta ha dato atto di non aver aderito all'istanza di estinzione avanzata dalle parti “evidenziando di dissociarsi dall'assenso prestato dalla Banca di Sassari e per l'estinzione della Controparte_6 procedura esecutiva de qua”. Ha chiesto, pertanto, che il Giudice disponesse la prosecuzione delle operazioni di vendita ai fini del recupero del credito vantato;
12) con ordinanza del 17.10.2023, il G.E. ha fissato udienza di comparizione parti al 06.02.2024, onerando l'odierna opposta della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza a;
13) che, contrariamente a quanto sostenuto dal G.E., Parte_1 il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso da non poteva Parte_1 considerarsi tardivo per essere stato proposto a seguito della disposizione della vendita dei beni assoggettati a pignoramento, atteso che “il provvedimento del 17.09.2021 richiamato dal G.E. nella Ordinanza del 20.08.2024, era, stata in ogni caso, assorbita dalla sospensione della procedura avvenuta nel mese di dicembre 2021”;
14) il creditore intervenuto non ha provato in giudizio l'avvenuta Controparte_2 cessione del credito da parte della non avendo mai prodotto in atti copia del contratto Parte_3 di cessione, ma solo l'Estratto della Gazzetta Ufficiale, di per sé inidoneo a dimostrare la titolarità del rapporto fatto valere. Da qui, la consequenziale carenza di legitimatio ad causam, rilevabile d'ufficio dal
Giudice in ogni stato e grado del giudizio;
15) in ogni caso, il credito asseritamente vantato dall'opposta nei confronti di non rientra nei criteri elencati nell'avviso di cessione di cui all'estratto Parte_1 della Gazzetta Ufficiale. “In particolare, il preteso credito non è quantificato In “euro” come previsto nell' avviso pubblicato in Gazzetta, né risulta che, la o, la Banca popolare dell'Emilia-Romagna, per la quale Parte_3
l'odierna opposta ritiene di essere subentrata nella procedura esecutiva de qua, risulti nell' elenco delle “banche cedenti” di crediti in Blocco alla SPV menzionata dalla nell'atto di intervento del 05.08.2019”; 16) parte Controparte_2 opposta, non costituitasi in giudizio nella fase cautelare dell'opposizione, non ha spiegato alcuna difesa in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dall'opponente; 17) che sussistono i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, potendo subire un grave ed irreparabile Parte_1 danno dal prosieguo della procedura esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2025, si è costituita in giudizio la società opposta concludendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Controparte_2
e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta: IN VIA PRELIMINARE - dichiarare inammissibile la domanda di sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente avanti codesto Tribunale n. 18/2001 R.G.E. per le motivazioni dedotte in narrativa e in ogni caso rigettarla;
NEL MERITO - respingere in toto l'opposizione, le domande, eccezioni ed istanze tutte proposte dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni Parte_1 indicate in narrativa, confermando la legittimità della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti codesto Ill.mo
Tribunale n. 18/2001 R.G.E.; IN VIA ISTRUTTORIA - in tutti i casi, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre, indicare testi e chiedere interrogatorio formale anche in relazione alle difese future di controparte e/o di quanto dovesse venir da essa prodotto;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A tal fine, parte resistente ha dedotto ed eccepito: 1) che dinanzi all'intestato Tribunale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 18/2001 R.G.E., promossa dalla ai danni, tra gli altri, Parte_3 dell'opponente , con riguardo alle seguenti posizioni: a) posizione denominata Parte_1 [...]
, oggetto del decreto ingiuntivo n. 870/2000, emesso dal Tribunale di Sassari Controparte_7 in data 09.10.2000 “ai danni della e dei fideiussori Parte_4
, PA AL, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_1 Controparte_8
e , in forza del quale ha dato avvio all'esecuzione immobiliare de qua”; b) posizione Controparte_9 Parte_3 denominata “FRASPAN S.R.L.”, garantita da fideiussione prestata, tra gli altri, dall'opponente Pt_1
, “oggetto dell'atto di intervento depositato da nell'esecuzione immobiliare de qua in data
[...] Parte_3
19.10.2001”; 2) che del compendio pignorato – inizialmente costituito dai lotti A-B-C-D-E-F-G – resta ad oggi invenduto il solo lotto B (di proprietà dell'opponente ) a seguito della decadenza Parte_1 dell'aggiudicazione del 29.11.2019, dichiarata in data 16.09.2021 e della revoca della vendita fissata per il
13.01.2022; 3) l'infondatezza dell'avversa opposizione per avere il ricorso introduttivo della presente fase di merito un contenuto difforme da quello dell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in seno alla procedura esecutiva n. 18/2001 R.G.E., con articolazione di nuove argomentazioni e conclusioni, da dichiararsi per tale ragione inammissibili;
4) l'inconsistenza dell'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta, stante la “ampia prova della legittimazione sostanziale (…) in ragione di plurimi elementi probatori offerti per dimostrare l'esistenza del contratto e l'inclusione nel novero dei crediti ceduti anche delle posizioni dell'odierno debitore esecutato”, così come espressamente riconosciuto dal Collegio dell'intestato Tribunale nell'ordinanza di rigetto del reclamo proposto dalla (R.G. 1313/2024); 5) Pt_1 che in data 27.06.2002, con contratto sottoscritto in Londra (autenticato nelle firme e apostillato come previsto dall'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
20.12.1966) la ha ceduto a crediti in blocco (tra cui quello oggetto Parte_3 Parte_2 dell'odierna procedura) da cartolarizzare ai sensi della L. 130/1999. Il contratto di cessione in esame è stato depositato agli atti del Notaio di Modena con verbale del 27.09.2002 (Rep. 2776) Persona_1
e di esso è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 01.08.2002, parte seconda;
6) che, in particolare, la ha incaricato della gestione, amministrazione, recupero e Parte_2 riscossione dei crediti ceduti la Nettuno Gestione Crediti s.p.a. (atto pubblico Notaio Persona_1
Rep. 4390 Racc. 945 del 12.05.2003). A seguire, ha conferito a Parte_2 Controparte_10
l'incarico di svolgere, “in qualità di l'attività di gestione, amministrazione,
[...] CP_11 recupero e riscossione dei crediti in sostituzione della Nettuno Gestione Crediti s.p.a.”. Con delibera assembleare del
16.11.2016 Rep. 45534/13940, iscritta nel Registro delle Impresa in data 28.11.2016, la
[...] si è trasformata in In data 04.12.2018 la Controparte_12 Controparte_13 Parte_2 ha ceduto all'odierna opposta fra gli altri, il credito oggetto della Controparte_2 procedura esecutiva n. 18/2001, riconducibile all'opposta “in ragione della garanzia Parte_1 fideiussoria che quest'ultima ha prestato in favore delle società e Fraspan s.r.l., entrambe azionate Controparte_7 nell'esecuzione immobiliare de qua dalla mediante atto di pignoramento e successivo atto di intervento Parte_3 depositato in data 19.10.2001”. Anche di questa cessione è stato dato avviso mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n.148 del 22.01.2018; 7) che il subentro di nella Controparte_2 procedura esecutiva n. 18/2001 R.G.E. è stato formalizzato, con intervento ex art. 111 c.p.c., in data
06.08.2019; 8) che in data 04.10.2022, è stata realizzata la scissione parziale di Controparte_2
Contr
con trasferimento a el ramo d'azienda della società scindenda (atto
[...] CP_14 iscritto in pari data nel Registro delle Imprese e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17.01.2023, parte seconda). Con atto del 17.02.2023 (iscritto nel Registro delle Imprese il 20.02.2023), CP_14 ha nominato propria procuratrice. Il subentro di Controparte_2 CP_14 nell'esecuzione n. 18/2001 dell'intestato Tribunale è stato formalizzato con intervento ex art 111 c.p.c. del 24.10.2023; 9) con atto Rep. 88912 Racc. 19863 del 31.10.2024, si è fusa per CP_14
CP incorporazione in società appartenente al Gruppo Banca , con Controparte_1 subentro “in continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione, facenti capo a . Con atto pubblico del 26.11.2024, a nominato CP_14 Controparte_1 propria procuratrice, formalizzando il proprio intervento nella Controparte_2 procedura esecutiva n. 18/2001 con intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 17.02.2025; 10) che, stante la acclarata titolarità del credito oggetto di causa sin dal 2019, l'odierna opponente aveva piena legittimazione, da un lato, a dissociarsi dagli atti di assenso prestati dalla nel 2022 (ossia Parte_3 quando la stessa già non era più titolare del credito) e, dall'altro, a non aderire all'istanza di estinzione della procedura. L'opponente, infatti, “ha discrezionalmente avanzato una proposta di accordo nei confronti del solo creditore , con riguardo alla posizione debitoria oggetto dell'atto di intervento Controparte_6 spiegato in data 04.12.2002, che nulla ha a che vedere con il credito vantato dalla creditrice procedente odierna opposta. Da qui l'immutato interesse processuale di veder Controparte_2 soddisfatto il proprio credito, peraltro ipotecario, e a recuperare le spese sostenute;
11) l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione, reiterata dall'opponente nella presente fase di merito in contrasto con quanto sul punto disposto dall'art. 623 c.p.c.; 12) l'inammissibilità ed infondatezza della domanda formulata da ex art. 96, comma 3, c.p.c., stante la piena legittimità dell'operato Parte_1 processuale di e, in ogni caso, l'omessa allegazione da parte Controparte_2 dell'opponente di “alcun elemento utile a identificare concretamente l'esistenza del danno asseritamente subito e a consentire al Giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”.
Alla prima udienza di comparizione del 23.04.2025, la Giudice, su istanza delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., riservando, all'esito del deposito delle stesse, ogni decisione sulla prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza di data 03.06.2025, il Giudice, rilevata d'ufficio una causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio - per essere lo stesso tardivo, in quanto depositato in data successiva allo spirare del termine perentorio a tal fine stabilito dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza conclusiva della fase cautelare (RGE 18/2001 sub 1 - 20.08.2024) - ha sottoposto la relativa questione al contraddittorio tra le parti, fissando per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del
18.06.2025.
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità c.d. cartolare, in qualità di Controparte_2 procuratrice di ha insistito affinché “l'avversa opposizione sia dichiarata Controparte_1 inammissibile per mancato deposito del ricorso introduttivo entro il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione n. 18/2001 R.G.E.”, chiedendo, in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.
Parte opponente, per contro, sul presupposto dell'intervenuta composizione del dibattito giurisprudenziale “in ordine alla “mancata consegna di un atto per casella piena del destinatario” per opera della
Suprema Corte di Cassazione, intervenuta, a Sezioni Unite, sulla questione con la sentenza del 05.11.2024
n. 28452, ha rassegnato le conclusioni di cui alle memorie autorizzate del 13.05.2025 e 23.05.2025, insistendo per il rigetto delle avverse conclusioni per tutte le ragioni esposte in atti ed instando affinché il Giudice volesse fissare, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., altra udienza per la discussione orale della causa o concedere termine per il deposito di memorie conclusionali.
*** *** ***
L'opposizione promossa dalla IG.ra deve qualificarsi tardiva e, per l'effetto, Parte_1 inammissibile.
Non possono che trovare conferma, anche in questa sede e per le ragioni di seguito illustrate, le argomentazioni sul punto già prospettate da questa Giudice e sottoposte al contraddittorio tra le parti con ordinanza del 03.06.2025.
Per esigenze di completezza, giova ripercorrere, per quanto di rilevanza ai fini della presente decisione,
l'iter processuale che ha condotto all'odierna fase di merito.
Nell'ambito della procedura esecutiva n. 18/2001 R.G.E. pendente dinanzi all'intestato Tribunale, Pt_1
ha spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
[...]
Con ordinanza del 20.08.2024, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente, fissando “in giorni trenta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti alla metà”.
In data 21.08.2024, il predetto provvedimento è stato notificato dalla EL all'Avv. Aurora Masu, procuratrice costituita ai fini dell'opposizione, unitamente all'Avv. Domenico Putzolu, nell'interesse della
IG.ra . Parte_1
La comunicazione di EL aveva esito di mancata consegna per “casella PEC del destinatario piena”.
Sul presupposto di aver ricevuto in data 30.08.2024 la comunicazione dell'ordinanza di rigetto emessa dal
G.E. il 20.08.2024 e di agire, quindi, nel rispetto del termine ivi stabilito dal Giudice per l'introduzione della fase di merito, parte attrice opponente ha introdotto il presente giudizio con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 26.09.2024.
Invitata da questa Giudice a prendere posizione in merito alla tardività del predetto ricorso – per essere stato lo stesso depositato oltre l'inutile spirare del termine perentorio di trenta giorni all'uopo assegnato dal G.E. e decorrente dal 21.08.2024 - parte opponente ha articolato le proprie difese su un duplice piano.
In primo luogo, ha sostenuto la tempestività del ricorso introduttivo del giudizio di merito richiamando il principio giurisprudenziale per il quale “la notifica non può considerarsi perfezionata anche se la mancata consegna
è imputabile al destinatario per casella piena, in sostanza la notifica non si perfeziona e non si esime il notificante dall' obbligo di ripetere la notifica secondo le modalità ordinarie per completare validamente il procedimento notificatorio” (Corte di Cassazione, SS. UU. n. 28452 del 05.11.2024).
Per altra parte, ha sostenuto che “ove la parte sia assistita da due difensori costituiti, la notifica al codifensore deve essere eseguita anche ai sensi dell'art. 170 c. 1 cpc, tenuto conto che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno ai procuratori costituiti, l'elezione di domicilio presso un difensore non è esclusiva” (cfr. pag. 3 note scritte udienza 18.06.2025).
Le argomentazioni sopra richiamate appaiono prive di pregio per le ragioni di seguito illustrate.
Deve innanzitutto osservarsi come l'autorevole arresto giurisprudenziale invocato dall'opponente non possa trovare applicazione nel caso di specie, in quanto pronunciato su questione di diritto relativa ad un'ipotesi difforme da quella oggetto di causa. Così come espressamente indicato alla pag. 5 della richiamata sentenza, infatti, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: “se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge
21 gennaio 1994, n.53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di casella piena” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. n. 28452 del 05.11.2024 - grassetto e sottolineato della redattrice).
Il dato letterale così richiamato, già di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità dei principi richiamati dalla pronuncia in esame al caso di specie – riguardante, come noto, la comunicazione di un'ordinanza del Giudice a cura della EL - trova ulteriore conferma nelle puntuali argomentazioni addotte dalla Suprema Corte nell'articolazione delle motivazioni fondanti il principio di diritto invocato dalla odierna opponente.
Nella pronuncia richiamata è possibile leggere: “(…) il principio anzidetto, che l'ordinamento fa proprio per le notificazioni a mezzo PEC ad “istanza di parte”, trova ulteriore seguito nella disciplina che l'art. 16 del d.l. n. 179/2012 detta, specificamente, per il distinto ambito delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria. In linea più generale,
l'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 prevede che, nei procedimenti civili, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Il comma 6 dello stesso art. 16 stabilisce, quindi, che “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. n. 28452 del
05.11.2024 pag. 18).
Sulla base di tali presupposti, la Corte approda ad affermare che “(…) diversamente da quanto previsto per le notificazioni “ad istanza di parte” ai sensi della legge n. 53/1994 (…), nel caso delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria è la stessa legge ad imporre che esse avvengano “esclusivamente” a mezzo PEC nei confronti dei soggetti obbligati
a munirsene, con la conseguenza che un tale obbligo non è surrogabile altrimenti, salvo che la notificazione sia impedita per ragioni oggettive, ossia per causa non imputabile al destinatario o in caso di notificazione da eseguirsi nei confronti di soggetto non tenuto a munirsi di PEC, dovendosi, quindi, fare ricorso, in siffatte ipotesi, alle forme ordinarie (art. 136 c.p.c. per le comunicazioni e artt. 137 e ss. c.p.c. per le notificazioni. Risulta, pertanto, coerente con la regola della
“esclusività” la previsione del citato comma 6 dell'art. 16, secondo cui, in caso di mancata consegna del messaggio di PEC per causa imputabile al destinatario, la comunicazione/notificazione si perfeziona con il deposito in cancelleria (e cioè, presso l'indirizzo
PEC della cancelleria” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. n. 28452 del 05.11.2024 pag. 19- grassetto e sottolineato della redattrice).
Rapportando le disposizioni normative e i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie concreta oggetto di giudizio, emerge chiaramente che la notificazione eseguita in data 21.08.2024 dalla
EL (in quanto tale assoggettata alla disciplina di cui al richiamato art. 16 D.L. 179/2012) con esito di mancata consegna per “casella PEC del destinatario piena” (quindi configurante un'ipotesi di causa imputabile al destinatario, soggetto obbligato a munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata) debba considerarsi regolarmente perfezionata mediante deposito dell'atto in cancelleria, in ossequio al disposto di cui all'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012.
Ne deriva il regolare perfezionamento della notificazione effettuata dalla EL in data 21.08.2024 e la conseguente tardività - e, dunque, inammissibilità - del ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 26.09.2024, e, quindi, una volta decorso inutilmente il termine perentorio di trenta giorni a tal fine assegnato dal Giudice.
In senso contrario alla conclusione così raggiunta, non possono del resto deporre neppure le ulteriori considerazioni svolte dall'opponente con riguardo all'obbligatorietà della notifica al codifensore costituito in forza del dettato dell'art. 170 c.p.c., atteso che per costante orientamento giurisprudenziale “pur essendo nel processo civile senz'altro consentita la nomina di una pluralità di procuratori, nondimeno la rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei procuratori nominati, operando l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore” (Cass. SS.UU. n. 12924 del 2014). Per l'effetto “qualora la parte si sia costituita in giudizio con più procuratori, la notificazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi” (Cass. SS.SU. n. 12924 del 2014; conf.: Cass. Civ. Sez. VI, 22/09/2016, n. 18622; Cass. Civ.
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, n.1076).
Anche sotto tale aspetto, pertanto, la notificazione effettuata dalla EL ad uno solo dei procuratori costituiti nell'interesse dell'opponente deve considerarsi regolarmente eseguita, con Parte_1 consequenziale decorrenza del termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del giudizio di merito dal giorno 21.08.2024 ed altrettanto consequenziale tardività del ricorso introduttivo del presente procedimento.
La pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso introduttivo preclude l'esame della domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. spiegata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), per lo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, con applicazione dei valori minimi in considerazione della definizione del giudizio con pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione promossa da nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 18/2001 R.G.E. Parte_1 dell'intestato Tribunale:
- DICHIARA inammissibile il ricorso introduttivo;
- CONDANNA parte opponente in favore di al rimborso Controparte_2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA, come per legge, se dovute.
Così deciso in Tempio Pausania il 17.07.2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella