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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. IL Lo PR, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della camera di consiglio odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle Parti nell'udienza di discussione del 21 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 8640 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1 CodiceFiscale_1 nello studio dell'Avv. Salvatore Catalano che la rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente allegata in atti.
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Trabia Controparte_1 C.F._2 nello studio dell'Avv. IL Cordone che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Sanfilippo come da procura a margine della comparsa di costituzione depositata in copia informatica autentica della comparsa di costituzione e prodotta telematicamente con quella digitale.
OGGETTO: azione di impugnazione di contratto di donazione.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riferito che nell'anno Parte_1
2023 aveva accettato la proposta del fratello di vendergli, per il prezzo di Controparte_1 euro 30.000,00, la piena proprietà della quota di ½ del locale commerciale sito in Capaci contrada Moletta snc (Foglio 3, particelle 1096 sub 3 e 1096 sub 7) ma che attraverso un successivo messaggio inviato con il canale WhatsApp l'11 maggio 2023, lo stesso la esortava, facendo leva su ragioni di convenienza fiscale, a dissimulare la vendita mediante la stipula di Per_ una donazione: <Ciao , scusami ma la s***a mi perseguita. mi ha comunicato Tes_1 che per il momento, la finanziaria gli ha accettato solo 20.000 € (probabilmente, perché adesso prende la disoccupazione, ma, a luglio, verrà riassunta). Per cui, dato che con tale
1 somma, ci devo fare tutto (ivi compreso le spese notarili), devo prodigarmi ad ottimizzare i costi. Poi fra qualche mese(quando verrà riassunta), definiremo i conteggi e mi darà il Tes_1 saldo(da subito, mi ha garantito che richiederà un mutuo bancario che sicuramente, con la busta paga dell'azienda di , la banca con cui lavora "Isola Azzurra", sarà approvato). Per_2
Quindi, premesso che il costo dell'atto di donazione è molto più economico se fatto tra fratelli, le ho prospettato, x risparmiare al massimo (nelle mie condizioni attuali, anche 1 € diventa prezioso), che il donatario, in questa prima fase, fossi direttamente io, in cambio di una mia scrittura privata (per garanzia, a suo favore)che si trasformerà in atto di donazione
o vendita totale(quindi compreso la quota di , nel momento in cui, grazie al mutuo che Pt_2 si concretizzerà fra qualche mese, potrà pagare anche il 50% della quota di Cmq. per Pt_2 te, non cambia niente. Tu riceverei sempre i 30.000 € pattuiti. Appena rintraccio il notaio, ti dico a che ora vederci>>.
Così con atto ai rogiti del Notaio Dr.ssa in Capaci (Rep. Repertorio N° Persona_3
7424 Raccolta N° 4855) del 16/05/2023 veniva stipulata la donazione dissimulata.
Tanto premesso, con l'atto di citazione, ha lamentato che, nonostante Parte_1 le reiterate richieste, anche formali, e nonostante il tentativo di mediazione, il fratello non ha più voluto sottoscrivere l'accordo simulatorio.
Perciò, segnalando che il messaggio di posta elettronica sopra trascritto costituisce valida rappresentazione probatoria (art. 2712 c.c.) della reale natura dell'accordo, l'attrice ha chiesto, in via principale, che si accerti la simulazione relativa, condannando il convenuto al pagamento del prezzo;
in subordine, che si disponga l'annullamento del contratto per vizio del consenso a causa del dolo determinante consumato dal convenuto proprio con l'invio del messaggio in questione;
ha chiesto, in ogni caso, che lo si condanni al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
In via istruttoria, l'attrice ha formalizzato deferito giuramento decisorio, mediante formulazione dei seguenti quesiti:
A.1) “giuro e giurando affermo che la dichiarazione - inviata via WhatsApp a mia sorella
e da quest'ultima prodotta come documento 1/a prodotto da controparte e Parte_1 che mi viene esibita ed allegata al verbale di giuramento – proviene dal sottoscritto assumendone la paternità”
A.2) “giuro e giurando affermo che con la detta dichiarazione ho confermato a mia sorella
che l'atto di donazione Rep. N° 7424 Raccolta N° 4855 del 16/05/2023 in Parte_1
Notaio avente ad oggetto il trasferimento a titolo di donazione della piena Persona_3
2 proprietà del seguente bene: quota pari ad 1/2 (un mezzo) di locale adibito ad attività commerciale sito in Capaci catastalmente contrada Moletta snc, posto al terra da un lato ed al piano seminterrato dall'altro, della superficie catastale di metri quadrati duecentoventiquattro, consistenza 184 mq, con corte circostante di pertinenza estesa circa metri quadrati centotrentasette, in Catasto al Foglio 3, particelle 1096 sub 3 e 1096 sub 7
(graffate), contrada Moletta snc, piano T-S1, categoria C/1, Classe 1, consistenza mq. 184,
R.C. Euro 2.480,23 è simulato in quanto in realtà abbiamo voluto un contratto di compravendita in virtù del quale ho acquistato il medesimo bene per il prezzo di Euro
30.000,00”
A.3) “giuro e giurando affermo che con la detta dichiarazione riconosco di essere debitore nei confronti di mia sorella della complessiva somma di Euro 30.000,00 e Parte_1 che tale debito non l'ho ancora estinto”.
Con rituale comparsa di costituzione, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda, contestando integralmente la prospettazione dell'attrice.
Ha riferito che, invero, avendo egli manifestato apertamente l'intenzione di impugnare i testamenti della madre e del padre rispettivamente pubblicati il 25 Persona_4 Per_5 maggio 2021 e il 14 giugno 2022, in quanto non autentici e comunque lesivi delle sue prerogative, la sorella aveva espresso il proposito, poi attuato, di donargli la quota di immobile sopra denotato.
Il convenuto ha negato di aver mai inviato il messaggio trascritto dall'attrice e di aver concluso con lei un accordo simulatorio e ha negato anche di essersi impegnato a sottoscrivere una successiva scrittura in tal senso.
Con la memoria assertiva di precisazione, l'attrice, preso atto delle argomentazioni difensive, ha osservato che in base alla versione del fratello convenuto, la donazione altro non
“sarebbe che il corrispettivo riconosciuto al convenuto per la rinuncia ad impugnare i testamenti nella parte in cui il testatore attribuisce a soggetti diversi dall'attrice beni facenti parte della massa ereditaria ledendo i suoi diritti di erede. Tale ipotesi farebbe venire meno, con ogni conseguenza giuridica, lo spirito di liberalità che, come è noto, consiste nel realizzare un trasferimento patrimoniale senza corrispettivo”
Muovendo da tale considerazione, l'attrice ha proposto “domanda nuova” in via alternativa e cioè subordinata (e non aggiuntiva) dal contenuto “complanare”, chiedendo che si accerti che la donazione dissimula una rinuncia all'impugnazione dei testamenti;
rinuncia che va dichiarata nulla, per difetto di forma scritta, sia per mancanza di causa, dal momento
3 che i testamenti non riconoscono neppure a lei alcun diritto, pretermettendola, sia per indeterminatezza dell'oggetto.
Non ha depositato memorie il convenuto.
Con ordinanza del 24 aprile 2025 è stato ammesso il giuramento decisorio deferito al convenuto.
Il successivo 19 luglio il convenuto ha negato tutte le circostanze oggetto delle domande rivoltegli ex art. 2739 c.c. Indi alla successiva udienza del 21 novembre 2025, i Difensori hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
L'attore ha insistito in tutte le domande, prospettando ancora la carenza di spirito di liberalità e perciò, in ogni caso, la nullità dell'atto impugnato rilevabile d'ufficio.
Il convenuto ha concluso ribadendo le precedenti difese.
***
Tutte le domande vanno respinte perché, in base agli atti non vi sono elementi né ragioni per ritenere che l'atto di donazione impugnato non corrisponda alla valida ed efficace volontà delle parti.
L'attrice ha chiesto che si dichiari la natura simulata della donazione fatta al fratello il 16 maggio 2023 dissimulante una vendita concordata al prezzo di 30.000,00 euro;
si duole del fatto che il convenuto, venendo meno agli accordi, non abbia sottoscritto il successivo accordo simulatorio.
Sul punto, premesso che l'accordo simulatorio è veramente tale soltanto se precedente o contestuale all'accordo che si assume dissimulato, trattandosi, diversamente, di un successivo accordo di mutuo dissenso o di un contratto di mero accertamento con funzione confessoria, si deve rilevare che nel caso di specie non è stato prodotto dall'attrice alcun elemento probatorio a sostegno della prospettazione originaria.
Il messaggio WhatsApp indicato in premessa, infatti, non risulta comunicato agli atti, non essendo evidentemente tale la mera trascrizione del relativo contenuto confezionata unilateralmente dall'attrice. Né ha avuto alcun esito favorevole il giuramento deferito al convenuto.
E così non vi è neppure prova neppure del raggiro che secondo l'attrice il convenuto avrebbe macchiato sfruttando proprio il messaggio sopra ipotizzato.
Anche la prospettazione sottesa a tutte le domande introdotto con la memoria del primo termine dell'art. 171-bis c.p.c. non è fondata.
Secondo l'attrice, per stessa amissione del convenuto, l'atto di donazione costituirebbe il corrispettivo (e non perciò la liberalità) da lei pagata per ottenere dal fratello la rinuncia
4 all'azione di impugnazione dei testamenti olografi dei genitori. Sempre secondo l'attrice, tale accordo sarebbe nullo per difetto di forma, per difetto di causa, essendo pure lei pretermessa con i due testamenti, nonchè per indeterminatezza dell'oggetto; in ogni caso, anche a ritenere che non vi sia stato un accordo sulla rinunzia alle azioni di impugnazione, la donazione risulterebbe nulla per difetto di spirito di liberalità, non essendo giustificata dalla volontà di arricchire il fratello ma dall'intenzione di evitare l'impugnazione dei testamenti.
Senonchè, proprio il fatto che anche risulti estromessa dall'eredità dei Parte_1 genitori a causa delle disposizioni testamentarie (cfr. testamenti allegati con i nn. 3 e 4 della produzione del convenuto) rende del tutto inverosimile la ricostruzione alternativa secondo cui la donazione costituirebbe, invero, il corrispettivo per la rinuncia alle azioni testamentarie.
L'attrice, infatti, al momento della stipula non aveva alcun interesse a preservare l'efficacia delle volontà testamentarie dei genitori;
tanto è vero che, in modo suggestivo -ed autoreferenziale- la stessa attrice rileva che, accogliendo la tesi della rinuncia alle azioni testamentarie, l'accordo difetterebbe di causa, proprio in considerazione di quanto appena indicato.
Il fatto che l'attrice abbia deciso di stipulare la donazione dopo aver raccolto lo sfogo del fratello a causa della scelta testamentaria dei genitori di non indicarlo nelle relative disposizioni testamentarie e per assecondare la sua pretesa di partecipare al patrimonio di provenienza familiare (com'è anche il bene oggetto della donazione che, infatti, la stessa attrice aveva a propria volta ricevuto dallo zio -erede testamentario di Persona_6
genitore delle parti in causa) non è in contrasto con l'animus donandi Persona_7 dichiarato nell'atto impugnato, costituendo un mero motivo dell'atto.
In definitiva, tutte le domanda vanno respinte.
Le spese seguono la soccombenza e di liquidano in euro 3.809,00, secondo i parametri medi stabiliti dal DM n. 55 del 2014 e ss.mm., per le causa del valore di euro 30.000,00.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, respinge tutte le domande proposte dall'attrice e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto in misura di euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso a Palermo il 6 dicembre 2025 Il giudice
IL Lo PR
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
IL Lo PR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. IL Lo PR, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della camera di consiglio odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle Parti nell'udienza di discussione del 21 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 8640 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1 CodiceFiscale_1 nello studio dell'Avv. Salvatore Catalano che la rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente allegata in atti.
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Trabia Controparte_1 C.F._2 nello studio dell'Avv. IL Cordone che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Sanfilippo come da procura a margine della comparsa di costituzione depositata in copia informatica autentica della comparsa di costituzione e prodotta telematicamente con quella digitale.
OGGETTO: azione di impugnazione di contratto di donazione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riferito che nell'anno Parte_1
2023 aveva accettato la proposta del fratello di vendergli, per il prezzo di Controparte_1 euro 30.000,00, la piena proprietà della quota di ½ del locale commerciale sito in Capaci contrada Moletta snc (Foglio 3, particelle 1096 sub 3 e 1096 sub 7) ma che attraverso un successivo messaggio inviato con il canale WhatsApp l'11 maggio 2023, lo stesso la esortava, facendo leva su ragioni di convenienza fiscale, a dissimulare la vendita mediante la stipula di Per_ una donazione: <Ciao , scusami ma la s***a mi perseguita. mi ha comunicato Tes_1 che per il momento, la finanziaria gli ha accettato solo 20.000 € (probabilmente, perché adesso prende la disoccupazione, ma, a luglio, verrà riassunta). Per cui, dato che con tale
1 somma, ci devo fare tutto (ivi compreso le spese notarili), devo prodigarmi ad ottimizzare i costi. Poi fra qualche mese(quando verrà riassunta), definiremo i conteggi e mi darà il Tes_1 saldo(da subito, mi ha garantito che richiederà un mutuo bancario che sicuramente, con la busta paga dell'azienda di , la banca con cui lavora "Isola Azzurra", sarà approvato). Per_2
Quindi, premesso che il costo dell'atto di donazione è molto più economico se fatto tra fratelli, le ho prospettato, x risparmiare al massimo (nelle mie condizioni attuali, anche 1 € diventa prezioso), che il donatario, in questa prima fase, fossi direttamente io, in cambio di una mia scrittura privata (per garanzia, a suo favore)che si trasformerà in atto di donazione
o vendita totale(quindi compreso la quota di , nel momento in cui, grazie al mutuo che Pt_2 si concretizzerà fra qualche mese, potrà pagare anche il 50% della quota di Cmq. per Pt_2 te, non cambia niente. Tu riceverei sempre i 30.000 € pattuiti. Appena rintraccio il notaio, ti dico a che ora vederci>>.
Così con atto ai rogiti del Notaio Dr.ssa in Capaci (Rep. Repertorio N° Persona_3
7424 Raccolta N° 4855) del 16/05/2023 veniva stipulata la donazione dissimulata.
Tanto premesso, con l'atto di citazione, ha lamentato che, nonostante Parte_1 le reiterate richieste, anche formali, e nonostante il tentativo di mediazione, il fratello non ha più voluto sottoscrivere l'accordo simulatorio.
Perciò, segnalando che il messaggio di posta elettronica sopra trascritto costituisce valida rappresentazione probatoria (art. 2712 c.c.) della reale natura dell'accordo, l'attrice ha chiesto, in via principale, che si accerti la simulazione relativa, condannando il convenuto al pagamento del prezzo;
in subordine, che si disponga l'annullamento del contratto per vizio del consenso a causa del dolo determinante consumato dal convenuto proprio con l'invio del messaggio in questione;
ha chiesto, in ogni caso, che lo si condanni al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
In via istruttoria, l'attrice ha formalizzato deferito giuramento decisorio, mediante formulazione dei seguenti quesiti:
A.1) “giuro e giurando affermo che la dichiarazione - inviata via WhatsApp a mia sorella
e da quest'ultima prodotta come documento 1/a prodotto da controparte e Parte_1 che mi viene esibita ed allegata al verbale di giuramento – proviene dal sottoscritto assumendone la paternità”
A.2) “giuro e giurando affermo che con la detta dichiarazione ho confermato a mia sorella
che l'atto di donazione Rep. N° 7424 Raccolta N° 4855 del 16/05/2023 in Parte_1
Notaio avente ad oggetto il trasferimento a titolo di donazione della piena Persona_3
2 proprietà del seguente bene: quota pari ad 1/2 (un mezzo) di locale adibito ad attività commerciale sito in Capaci catastalmente contrada Moletta snc, posto al terra da un lato ed al piano seminterrato dall'altro, della superficie catastale di metri quadrati duecentoventiquattro, consistenza 184 mq, con corte circostante di pertinenza estesa circa metri quadrati centotrentasette, in Catasto al Foglio 3, particelle 1096 sub 3 e 1096 sub 7
(graffate), contrada Moletta snc, piano T-S1, categoria C/1, Classe 1, consistenza mq. 184,
R.C. Euro 2.480,23 è simulato in quanto in realtà abbiamo voluto un contratto di compravendita in virtù del quale ho acquistato il medesimo bene per il prezzo di Euro
30.000,00”
A.3) “giuro e giurando affermo che con la detta dichiarazione riconosco di essere debitore nei confronti di mia sorella della complessiva somma di Euro 30.000,00 e Parte_1 che tale debito non l'ho ancora estinto”.
Con rituale comparsa di costituzione, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda, contestando integralmente la prospettazione dell'attrice.
Ha riferito che, invero, avendo egli manifestato apertamente l'intenzione di impugnare i testamenti della madre e del padre rispettivamente pubblicati il 25 Persona_4 Per_5 maggio 2021 e il 14 giugno 2022, in quanto non autentici e comunque lesivi delle sue prerogative, la sorella aveva espresso il proposito, poi attuato, di donargli la quota di immobile sopra denotato.
Il convenuto ha negato di aver mai inviato il messaggio trascritto dall'attrice e di aver concluso con lei un accordo simulatorio e ha negato anche di essersi impegnato a sottoscrivere una successiva scrittura in tal senso.
Con la memoria assertiva di precisazione, l'attrice, preso atto delle argomentazioni difensive, ha osservato che in base alla versione del fratello convenuto, la donazione altro non
“sarebbe che il corrispettivo riconosciuto al convenuto per la rinuncia ad impugnare i testamenti nella parte in cui il testatore attribuisce a soggetti diversi dall'attrice beni facenti parte della massa ereditaria ledendo i suoi diritti di erede. Tale ipotesi farebbe venire meno, con ogni conseguenza giuridica, lo spirito di liberalità che, come è noto, consiste nel realizzare un trasferimento patrimoniale senza corrispettivo”
Muovendo da tale considerazione, l'attrice ha proposto “domanda nuova” in via alternativa e cioè subordinata (e non aggiuntiva) dal contenuto “complanare”, chiedendo che si accerti che la donazione dissimula una rinuncia all'impugnazione dei testamenti;
rinuncia che va dichiarata nulla, per difetto di forma scritta, sia per mancanza di causa, dal momento
3 che i testamenti non riconoscono neppure a lei alcun diritto, pretermettendola, sia per indeterminatezza dell'oggetto.
Non ha depositato memorie il convenuto.
Con ordinanza del 24 aprile 2025 è stato ammesso il giuramento decisorio deferito al convenuto.
Il successivo 19 luglio il convenuto ha negato tutte le circostanze oggetto delle domande rivoltegli ex art. 2739 c.c. Indi alla successiva udienza del 21 novembre 2025, i Difensori hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
L'attore ha insistito in tutte le domande, prospettando ancora la carenza di spirito di liberalità e perciò, in ogni caso, la nullità dell'atto impugnato rilevabile d'ufficio.
Il convenuto ha concluso ribadendo le precedenti difese.
***
Tutte le domande vanno respinte perché, in base agli atti non vi sono elementi né ragioni per ritenere che l'atto di donazione impugnato non corrisponda alla valida ed efficace volontà delle parti.
L'attrice ha chiesto che si dichiari la natura simulata della donazione fatta al fratello il 16 maggio 2023 dissimulante una vendita concordata al prezzo di 30.000,00 euro;
si duole del fatto che il convenuto, venendo meno agli accordi, non abbia sottoscritto il successivo accordo simulatorio.
Sul punto, premesso che l'accordo simulatorio è veramente tale soltanto se precedente o contestuale all'accordo che si assume dissimulato, trattandosi, diversamente, di un successivo accordo di mutuo dissenso o di un contratto di mero accertamento con funzione confessoria, si deve rilevare che nel caso di specie non è stato prodotto dall'attrice alcun elemento probatorio a sostegno della prospettazione originaria.
Il messaggio WhatsApp indicato in premessa, infatti, non risulta comunicato agli atti, non essendo evidentemente tale la mera trascrizione del relativo contenuto confezionata unilateralmente dall'attrice. Né ha avuto alcun esito favorevole il giuramento deferito al convenuto.
E così non vi è neppure prova neppure del raggiro che secondo l'attrice il convenuto avrebbe macchiato sfruttando proprio il messaggio sopra ipotizzato.
Anche la prospettazione sottesa a tutte le domande introdotto con la memoria del primo termine dell'art. 171-bis c.p.c. non è fondata.
Secondo l'attrice, per stessa amissione del convenuto, l'atto di donazione costituirebbe il corrispettivo (e non perciò la liberalità) da lei pagata per ottenere dal fratello la rinuncia
4 all'azione di impugnazione dei testamenti olografi dei genitori. Sempre secondo l'attrice, tale accordo sarebbe nullo per difetto di forma, per difetto di causa, essendo pure lei pretermessa con i due testamenti, nonchè per indeterminatezza dell'oggetto; in ogni caso, anche a ritenere che non vi sia stato un accordo sulla rinunzia alle azioni di impugnazione, la donazione risulterebbe nulla per difetto di spirito di liberalità, non essendo giustificata dalla volontà di arricchire il fratello ma dall'intenzione di evitare l'impugnazione dei testamenti.
Senonchè, proprio il fatto che anche risulti estromessa dall'eredità dei Parte_1 genitori a causa delle disposizioni testamentarie (cfr. testamenti allegati con i nn. 3 e 4 della produzione del convenuto) rende del tutto inverosimile la ricostruzione alternativa secondo cui la donazione costituirebbe, invero, il corrispettivo per la rinuncia alle azioni testamentarie.
L'attrice, infatti, al momento della stipula non aveva alcun interesse a preservare l'efficacia delle volontà testamentarie dei genitori;
tanto è vero che, in modo suggestivo -ed autoreferenziale- la stessa attrice rileva che, accogliendo la tesi della rinuncia alle azioni testamentarie, l'accordo difetterebbe di causa, proprio in considerazione di quanto appena indicato.
Il fatto che l'attrice abbia deciso di stipulare la donazione dopo aver raccolto lo sfogo del fratello a causa della scelta testamentaria dei genitori di non indicarlo nelle relative disposizioni testamentarie e per assecondare la sua pretesa di partecipare al patrimonio di provenienza familiare (com'è anche il bene oggetto della donazione che, infatti, la stessa attrice aveva a propria volta ricevuto dallo zio -erede testamentario di Persona_6
genitore delle parti in causa) non è in contrasto con l'animus donandi Persona_7 dichiarato nell'atto impugnato, costituendo un mero motivo dell'atto.
In definitiva, tutte le domanda vanno respinte.
Le spese seguono la soccombenza e di liquidano in euro 3.809,00, secondo i parametri medi stabiliti dal DM n. 55 del 2014 e ss.mm., per le causa del valore di euro 30.000,00.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, respinge tutte le domande proposte dall'attrice e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto in misura di euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso a Palermo il 6 dicembre 2025 Il giudice
IL Lo PR
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
IL Lo PR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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