Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5943/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA ALESSIO NARBONE N. 75, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA ROSARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA ALESSIO NARBONE N. 75, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA ROSARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 14/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 24/12/2024 e sottoscritto il
22/12/2024;
All'udienza del 14/2/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliaione, dando indicazioni sulle loro
1
, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in sede di udienza hanno precisato avere stabilito in attesa del trasferimento della IG.ra a Lentini, che in questa sede integralmente si richiamano: Pt_1
“ 1. Sullo stato della separazione
Dopo un periodo durante il quale i coniugi hanno condiviso diritti e doveri,
l'unione coniugale ha patito, nel tempo, un progressivo deterioramento, che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Con la separazione i coniugi intendono vivere separatamente avendo costruito in medio-tempore nuovi rapporti sociali ed affettivi ed in tal senso la IG.ra sposterà il proprio domicilio altrove lasciando IG. Pt_1 CP_1
l'utilizzo della casa coniugale che abiterà con i figli e la madre anziana.
Pertanto, preso atto della rottura del consortium vitae e dell'impossibilità che esso possa venire ripristinato, i ricorrenti sono pervenuti alla determinazione di separarsi consensualmente non riuscendo per le vie brevi a trovare altra una soluzione consensuale e, conseguentemente, regolare il proprio rapporto personale e patrimoniale, nel modo che segue:
2. Divisione beni
I coniugi si danno reciprocamente atto, che tutti i beni quali i beni mobili esistenti all'interno dell'appartamento sito in Bagheria (PA) Via Diego D'Amico
n. 34 sono oggetto di accordo tra le parti e verranno pacificamente divisi.
Le parti si danno reciprocamente atto e si obbligano a estinguere tutti i debiti dagli stessi contratti in costanza di matrimonio e, pertanto, continueranno a pagarli mensilmente o alle rate stabilite, attraverso il proprio stipendio, che continueranno a convogliare nel conto corrente cointestato aperto presso Banca San Paolo, nella misura eguale del 50% così da rispettare gli impegni tra sé stessi e nei confronti dei creditori ed in particolare:
1) Banca San Paolo, in ragione di un mutuo (Euro 742,00), di un prestito assicurativo (Euro 70,29) coevo al mutuo e di un prestito personale (Euro
842,00) per un totale di Euro 1.654,29;
2) Carte di credito revolving Findomestic per Euro 450,00
2 3) Carte di credito revolving per euro 198,00
4) Prestito personale Agos per Euro 237,00
5) Prestito FCA Bank acquisto auto Fiat Panta per Euro 246,00
Per un totale complessivo in esposizione di Euro 2.785,29
6) oltre a sommare le spese universitarie per l'ultimo anno in corso per il figlio Per_1
3. Redditi da lavoro dipendente
Entrambi i ricorrenti svolgono lavoro dipendente e sono stipendiati da parte dell'azienda Controparte_2
In particolare il IG. è il direttore del Centro Commerciale Leoni sito CP_1 in Palermo Via Pietratagliata e la IG.ra dipendente del supermercato Pt_1
Decò con punto vendita sito in Bagheria (PA).
4. Assegno di mantenimento e assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in Bagheria (PA) Via Diego D'Amico n. 34, in comproprietà e intestata ai ricorrenti unitamente al mutuo, rimarrà assegnata in via esclusiva al IG. che l'abiterà insieme ai figli e la Controparte_1 suocera, di cui assumerà, per accordo tra le parti, l'obbligo del mantenimento esclusivo degli stessi fintantoché gli stessi non si renderanno concretamente autonomi economicamente, senza corresponsione in tal senso di mantenimento da parte della IG.ra . Parte_1
Inoltre, nessun mantenimento reciproco verrà corrisposto tra ricorrenti.
5. Diritto di visita con i figli
Stante la maggiore età dei figli ed i buoni rapporti interpersonali tra i ricorrenti, gli stessi non ritengono di dover stabilire e porre limiti al diritto di visita della IG.ra e di stare con i figli tutti il tempo che riterrà Pt_1 opportuno e lo stesso per i figli medesimi, potendo già da tempo decidere i propri spazi e tempi i tal senso, nel vivere armoniosamente con entrambi i genitori.
6. Spese straordinarie
Le spese straordinarie mediche non coperte dal S.N.N. verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno da parte dei ricorrenti-genitori in favore dei figli fino alla loro autosufficienza economica.
3 Ad ogni modo le parti intendono stabilire di volere essere libere nell'autodeterminarsi nell'anticipo delle somme spettanti di volta in volta in base all'occasione richiesta d0urgenza in favore dei figli, anche in ragion del soggiorno di quest'ultimo presso la casa coniugale ovvero presso l'abitazione della madre”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 56 P. 2, S. B, Anno 1997) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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