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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott.ssa Viviana Cusolito Giudice dott.ssa Simona Monforte Giudice est. riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 4056 del Registro Generale 2022
TRA
C.F. , cod. CUI 06DHYY7 – id. Parte_1 C.F._1 C.F._2
RG0008930, nato il [...], a [...], residente in Barcellona P.G. (ME), presso il C.A.S. “ , via Aldo Moro, n. 9/17, ed elettivamente domiciliato in Pt_2
Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Campo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
domiciliato c/o la Controparte_3
, Via Luigi Sturzo 142,
[...]
rappresentato e difeso dal proprio funzionario, Viceprefetto Dott.ssa Maria Salerno;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero; ha emesso il seguente
DECRETO L'odierno ricorrente C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
25.09.1991, a Takoradi (Ghana), formalizzava richiesta di asilo, presentando l'apposito modello C3.
La Controparte_3 internazionale di procedeva alla sua audizione in data 01.08.2022. In CP_3 particolare, in quella sede, il richiedente asilo dichiarava di essere cittadino ghanese;
di essere nato e cresciuto a Takoradi;
di appartenere all'etnia akan e di professare la religione cristiana;
di aver studiato per tre anni;
di parlare anche l'inglese; di aver lavorato come tassista;
di aver perso entrambi i genitori e di avere due sorelle, con una delle quali ha mantenuto i contatti;
di non essere sposato, ma di avere una figlia nata nel 2010. A sostegno della richiesta di protezione internazionale, il richiedente asilo riferiva di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere ucciso dai membri di una famiglia rivale. Riferiva, infatti, che alla morte del padre, re del villaggio di Fijai, avrebbe dovuto succedergli nel ruolo, ma al funerale del genitore è stato minacciato di morte dai membri di un'altra famiglia, lontanamente imparentata con la sua, per questioni di successione e per tale ragione, il richiedente asilo si imbarcava alla volta dell'Italia, dove sarebbe poi giunto nel maggio 2022, dopo essersi recato prima in
Burkina Faso, in Niger e in Libia.
In caso di rimpatrio, dichiarava di temere di essere ucciso.
Con provvedimento ID Rif. n. RG0008930, reso nella seduta del 02.08.2022 e notificato il 26.08.2022, la rigettava la richiesta di Controparte_3
riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo non credibile la storia narrata dal richiedente.
In primo luogo, alla Commissione non apparivano verosimili le minacce ricevute dal richiedente asilo poiché egli non aveva saputo descrivere con maggiori dettagli da quali soggetti provenissero, limitandosi a dire, in maniera molto vaga, che si trattava di una famiglia lontanamente imparentata con la sua.
In secondo luogo, la veridicità del racconto viene messa in dubbio anche dal fatto che il richiedente asilo non aveva dimostrato di conoscere in cosa consisteva il ruolo del re e con quale procedura veniva eletto.
In terzo luogo, secondo la Commissione, il timore espresso dal richiedente era infondato e inattuale, avendo lui stesso ammesso che, pur essendo in contatto con una sorella, non era interessato a sapere in che stato versava il villaggio dopo la sua partenza né se è stato eletto un altro re.
Pag. 2 di 24 In ultimo luogo la Commissione sottolineava anche che il richiedente non ha saputo spiegare validamente per quale ragione non si sia rivolto alle autorità per denunciare le minacce ricevute e il tenore di dette minacce.
L'Autorità amministrativa concludeva evidenziando, dunque, come le dedotte dichiarazioni non solo non potessero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, non sussistendo i presupposti per il detto riconoscimento , ai sensi dell'art 1
(A) Convenzione di Ginevra del 1951, alla luce dei suesposti motivi di non credibilità, ma come, altresì, le stesse non importassero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave così come definito dalle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs.
251/2007. Secondo la , inoltre, dalle fonti consultate per Controparte_3
reperire informazioni circa la situazione esistente nel Paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria ex lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. L'Autorità concludeva, pertanto, decidendo di non riconoscere la protezione internazionale, rigettando la domanda dell'istante per manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 28 ter lett. b) e 32 lett. b) bis del D. Lgs.
25/2008, non ravvisando, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d. lgs.25/2008, come modificato da ultimo con D.L. N. 130 del 21 ottobre 2020.
Con ricorso depositato l'08.09.2022, impugnava il suddetto Parte_1
provvedimento, chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia e affermando che sussistevano tutti i requisiti per riconoscimento della protezione sussidiaria;
in subordine chiedeva il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva, altresì, che fosse fissata l'udienza di comparizione delle parti e l'audizione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11,
D.lgs n. 25/2008.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva, del 27.09.2023, si costituiva il
Controparte_4
Pag. 3 di 24 , riportandosi integralmente alle motivazioni Controparte_3
dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
Il , cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per Controparte_5
l'accoglimento del ricorso con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria.
Disposta la sospensione del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione e audizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del
19.09.2023, il ricorrente compariva personalmente e, con il supporto di un mediatore, risorsa EUAA, dichiarava: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...]_1
(Ghana) il 25/09/1991 e risiedo c/o il CAS 'Sole' di Barcellona P.G.. Sono venuto in Italia il
25.05.2022 dopo aver lasciato la mia nazione in data 29.04.2021. Non sono sposato ma ho una figlia ed ho due sorelle. Ho studiato per 3 anni frequentando le superiori e dopo ho cominciato a lavorare come taxista. ADR Ho lasciato la mia nazione dopo che mio padre è deceduto. Egli era un re nella cittadina di Takoradi. Mio padre fu ucciso dai rivali, da altre famiglie che non avevano avuto un re in famiglia e che aspiravano a tale ruolo. Io per paura di fare la stessa fine, ho preferito fuggire e lasciare la mia patria, anche perché sapevo che quelle famiglie mi cercavano per uccidermi, Fuggendo ho lasciato mia figlia con una mia zia ed oggi ha l'età Pt_3
di 13 anni in quanto nata nel 2010. Mio padre come re aveva il compito di pacificare tutti in città, che la convivenza tra la gente fosse pacifica, aiutando alla soluzione dei problemi della vita quotidiana, consigliando e dialogando. Come re aveva il potere di stabilire i risarcimenti, di imporre pagamenti di denunciare i fatti e le persone che si erano rese colpevoli di crimini.
Accanto a tali compiti di fare sacrifici umani che io non accettavo e condividevo. Quando dicevo che ero a conoscenza del fatto che i rivali di mio padre mi volevano uccidere, posso affermare ciò perché al suo funerale ci fu una rissa proprio per la successione ed essi mi minacciarono così capii che anche per me volevano la stessa fine di mio padre. Preciso che prima di mio padre, anche mio nonno, anch'esso re, fu ucciso. Chi ha materialmente ucciso mio padre non lo so perché io mi trovavo in un'altra città, Koyokrom. Non ho denunciato il fatto all'autorità locale
Pag. 4 di 24 perché sapevo che non li avrei fermati perché la polizia non avrebbe fatto niente. La successione al posto di mio padre non è rimessa alla scelta della gente, ma è ereditaria. Così ho preferito scappare prima in Burkina, poi in Niger e da qui in Libia, fino in Italia. ADR In Libia mi sono imprigionato per tre settimane e qui sono stato venduto come per lavorare e dopo tre settimane sono riuscito a scappare. ADR Oggi ho paura di ritornare nel mio paese perché temo per la mia vita. ADR Io oggi lavoro presso una fabbrica presso la Nuova Fad s.r.l. con contratto a tempo determinato e prima lavoravo in nero. Ho lavorato sin dall'inizio del mio arrivo in Italia. La prossima settimana inizio la scuola in Italia.”. Il procuratore del ricorrente chiedeva un breve rinvio al fine di produrre documentazione relativa all'attività lavorativa del proprio assistito.
Il Giudice Delegato, alla successiva udienza del 06.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Si deve premettere che sebbene il ricorrente abbia chiesto il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e della protezione speciale e non anche dello status di rifugiato, è opportuno procedere all'esame completo della normativa. Ciò in quanto la
Suprema Corte ha chiarito che “A prescindere dalla domanda delle parte, il giudice è comunque tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere al richiedente asilo ciascuna forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali” (Cassazione civile sez. III -
12/05/2020, n. 8819).
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D. Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14
Pag. 5 di 24 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso sussista il timore che lo straniero possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs.
286/1998).
L'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima
Pag. 6 di 24 percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine e il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma
Pag. 7 di 24 di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Pag. 8 di 24 Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale CP_3
trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema
Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma
1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani,
Pag. 9 di 24 donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez.
U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
In particolare, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”.
L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili
Pag. 10 di 24 della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro.
L'ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall'art. 19 comma
1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, non sembra più necessaria la
Pag. 11 di 24 valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413 del 2021, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare. Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel Paese di origine, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D. Lgs. n. 25 del 2008 e dal D. Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette
“Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. E invero l'art. 12 del D. Lgs.
n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il Controparte_3
colloquio personale dell'interessato (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D. lgs
25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della
è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in Controparte_3
materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
Pag. 12 di 24 L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché
l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ.
08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14
(come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Nel caso de quo, il ricorrente ha chiesto preliminarmente di essere ascoltato, così da poter riferire nel dettaglio le argomentazioni fondanti la propria richiesta di protezione;
nel merito, ha sostenuto di avere diritto ad ottenere la protezione sussidiaria o, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale, stante il timore di essere ucciso.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE
Pag. 13 di 24 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ.
26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla
Pag. 14 di 24 valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la
“verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ.
6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di
“cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ.
27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111;
Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere
Pag. 15 di 24 acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Nella fattispecie in esame le circostanze allegate dal ricorrente a sostegno della sua domanda di protezione appaiono non credibili in quanto generiche e, in ogni caso, non rilevanti ai fini del riconoscimento di una qualsivoglia forma di protezione, come, peraltro, correttamente sottolineato dalla territoriale, mentre nel corso CP_3
del presente giudizio non sono stati introdotti elementi nuovi idonei a modificare la suddetta valutazione negativa. E invero, quanto sostenuto dal richiedente asilo, che ha riferito di avere lasciato il per timore di essere ucciso dai membri di una Per_1
famiglia rivale, risulta irrilevante ai fini del riconoscimento tanto dello status di rifugiato, posto che non è dato rinvenire alcuna persecuzione per “motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”, quanto della protezione sussidiaria, che presuppone l'esistenza di un pericolo di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di tale forma di protezione ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato, che non appare, allo stato, corroborato da elementi fattuali concreti, tenuto conto che il racconto del ricorrente presenta un'estrema vaghezza nel descrivere i reali motivi di espatrio. A tale proposito il ricorrente ha fatto un generico riferimento a delle presunte minacce che egli avrebbe ricevuto al funerale del padre, dopo il verificarsi di una rissa, non specificando chi fosse stato coinvolto, ma se l'intenzione dei lontani parenti fosse stata davvero quella di ucciderlo, avrebbero, quanto meno, tentato di aggredirlo. Il ricorrente, invece, non menziona mai tentativi di aggressione ai
Pag. 16 di 24 propri danni, però decide, in maniera del tutto frettolosa, di abbandonare il luogo dove
è nato e cresciuto, per recarsi, addirittura, in un Paese estero, non prima di aver affrontato numerosi altri pericoli, come quello di venire imprigionato in Libia per essere venduto come lavoratore.
Probabilmente, per scongiurare il pericolo di morte e tutti gli altri rischi a cui è stato esposto durante il viaggio, sarebbe stato sufficiente rinunciare a diventare re, posto che il ricorrente ha fatto intendere, in sede di audizione dinanzi a questo
Tribunale, di non essere interessato a ricoprire il ruolo, affermando, ad esempio, di non accettare e condividere la pratica di destinare sacrifici umani.
Per quanto riguarda, invece, la mancata denuncia alle autorità competenti, sembra inverosimile credere che la polizia non sarebbe comunque intervenuta, considerato anche l'importante ruolo che il ricorrente avrebbe ricoperto se avesse accettato di succedere al padre deceduto.
Quanto, infine, alla situazione contemplata nella lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n.
251 del 2007, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che, perché sussista una situazione di conflitto armato
è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la Suprema
Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ. 15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un
Pag. 17 di 24 livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 del D. Lgs.
251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso E. contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Sul punto, appare utile premettere come il richiedente sia cittadino del Per_1
Paese dichiarato di origine sicura ai sensi dell'art.
2-bis del D.Lgs. 25/2008 e del
Decreto Interministeriale 17 marzo 2023 e che, per effetto della normativa richiamata,
Pag. 18 di 24 la presunzione di sicurezza possa essere superata soltanto a condizione che il richiedente alleghi fondati e gravi motivi per ritenere che il Paese di origine non sia in grado di fornirgli protezione in ragione degli eventuali profili di rischio connessi alla propria situazione.
Orbene, sulla base delle più recenti e accreditate fonti internazionali, si ricava come “Il è una democrazia costituzionale con una presidenza forte e un Per_1
parlamento unicamerale di 275 seggi. Le elezioni presidenziali e parlamentari condotte nel dicembre 2020 sono state generalmente pacifiche, sebbene si siano verificati isolati episodi di violenza durante le votazioni e il conteggio dei voti, che hanno provocato fino a otto morti, alcuni ad opera delle forze di sicurezza. Gli osservatori nazionali e internazionali hanno giudicato le elezioni trasparenti, inclusive e credibili.” (cfr. https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights- practices/ghana/).
In ordine al precipuo settore delle libertà civili, si osserva “Libertà civili, D
Libertà di espressione e di credo: La libertà di stampa è costituzionalmente garantita e generalmente rispettata nella pratica. Il ha un panorama mediatico diversificato Per_1
e vivace che comprende stazioni televisive e radiofoniche statali e private, nonché numerosi giornali e riviste indipendenti. I media online operano senza restrizioni governative. Le agenzie governative occasionalmente limitano la libertà di stampa molestando e arrestando i giornalisti, in particolare quelli che riferiscono di questioni politicamente delicate…La libertà religiosa è protetta costituzionalmente e legalmente e il governo sostiene ampiamente queste protezioni nella pratica. Tuttavia, le scuole pubbliche prevedono corsi obbligatori di educazione religiosa che attingono al cristianesimo e all'islam, e agli studenti musulmani sarebbe stato richiesto di partecipare a sessioni di preghiera cristiane e funzioni religiose in alcune scuole cristiane finanziate con fondi pubblici… La libertà accademica è legalmente garantita e generalmente sostenuta nella pratica… La discussione privata è sia libera che vibrante.
Pag. 19 di 24 Il governo non limita l'espressione individuale sui social media.” (cfr. https://freedomhouse.org/country/ghana/freedom-world/2022).
Al momento della scrittura non sono stati rilevanti particolari avvenimenti all'interno del Paese dal punto di vista della sicurezza anche se, il inizia ad Per_1
essere attenzionato come altri Paesi della regione del Sahel. Le questioni principali riguardano: violazioni dei diritti umani, la minaccia del terrorismo jihadista che interessa tutta la regione dell'Africa dell'Ovest che, finora, il è riuscito a tenere a Per_1
distanza; dispute legate alla successione ai ruoli di capo tradizionale.
La situazione della sicurezza in ampie zone del Sahel ha continuato a deteriorarsi. È aumentato il numero delle vittime e dei feriti della violenza, compresi donne e bambini. Sono continuate le minacce di una diffusione del terrorismo verso sud, negli Stati costieri dell'Africa occidentale. Per la prima volta, sono stati presi di mira dei civili in Togo, mentre il IN ha subito un altro attacco nella sua regione settentrionale, per il quale lo Stato Islamico nel Grande Sahara ha rivendicato la responsabilità. Inoltre, per la prima volta, un individuo presumibilmente affiliato a
è stato catturato nella regione dell'Upper East del Ghana settentrionale ( Per_2
UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the
Sahel; Report of the Secretary-General [S/2022/1019], 3 January 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2085264/N2300032.pdf).
Per quanto attiene ai diritti umani, le violazioni più ricorrenti, riportate da e riguardano uccisioni arbitrarie o illegali da parte del CP_6 Controparte_7
governo o dei suoi agenti, casi di trattamenti e punizioni inumane e degradanti da parte del governo o per conto del governo, condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita, arresto o detenzione arbitrarie;
gravi restrizioni alla libertà di espressione, comprese violenze e minacce di violenza contro i giornalisti, e arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati di giornalisti. Permane, inoltre un grave livello di corruzione
Pag. 20 di 24 del governo. Per quanto attiene il trattamento dei gruppi più vulnerabili, permane un clima di diffusa violenza nei confronti delle donne, di persone con disabilità e di persone LGBTI. I rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso in sono Per_1
ancora criminalizzati dalla legge. (USDOS – US Department of State: 2022 Country
Report on Human Rights Practices: Ghana, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089217.html).
Il governo ha adottato alcune misure per affrontare la corruzione e le violazioni dei diritti umani da parte di funzionari, sia nelle forze di sicurezza che in altre parti del governo. Tuttavia, l'impunità è rimasta un problema.
Le missioni principali dell'esercito sono la difesa dei confini, l'assistenza alla sicurezza interna, il mantenimento della pace e la protezione delle acque territoriali del
Paese, in particolare delle infrastrutture petrolifere e di gas offshore;
ha beneficiato della cooperazione con partner stranieri, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, e dell'esperienza acquisita con la partecipazione a molteplici missioni internazionali di mantenimento della pace;
negli ultimi anni il governo si è impegnato a incrementare i finanziamenti per l'acquisizione di equipaggiamenti, tra cui capacità corazzate, meccanizzate e di forze speciali per l'Esercito, velivoli d'attacco leggeri per l'Aeronautica e navi da pattugliamento costiero più moderne per la Marina. Nel 2022, il ha iniziato a rafforzare la sua presenza militare nel nord del Paese contro le Per_1
minacce dell'organizzazione terroristica Jama'at Nasr al-Islam wal (JNIM), CP_8
una coalizione di gruppi militanti legati ad al-Qaeda, che ha condotto attacchi nei Paesi vicini del Burkina Faso, della Costa d'Avorio e del Togo;
la frontiera settentrionale del con il Burkina Faso è anche un'area con rotte di contrabbando ben consolidate, Per_1
confini porosi e miniere d'oro illegali;
il ha anche promosso un'iniziativa per Per_1
rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e la condivisione di intelligence tra i vicini del Golfo di Guinea e i Paesi del Sahel (CIA THE WORLD FACTBOOK https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#military-and-security).
Pag. 21 di 24 Sul punto, tra l'altro, appare utile osservare come dal sito acleddata.com, ove è possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 05.04.23 e il 05.04.24 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in si siano registrati 304 incidenti di sicurezza, di cui solo 68 sono proteste, e come Per_1
gli stessi eventi violenti abbiano causato 175 decessi (cfr. https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard ). Lo stesso sistema indica altresì come in tutti gli indicatori attenzionati vi sia un trend in leggera diminuzione rispetto ai rilevamenti dell'anno precedente ed in netta diminuzione rispetto alle prime rilevazioni dell'anno corrente, dimostrando una situazione di non generalizzata violenza diffusa e sistemica ma di singoli episodi concentrati in specifiche aree.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
Il Collegio ritiene che debba, invece, pervenirsi al riconoscimento della tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma 1.1
TUI.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la Suprema
Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente,
Pag. 22 di 24 relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione speciale postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Nondimeno, nel caso in esame l'istante ha dato prova di un apprezzabile percorso di integrazione sul territorio italiano, avendo prodotto contratto di lavoro a tempo determinato, che attesta la propria assunzione, dal 18.04.2023 e, dopo un successivo rinnovo, fino al 30.04.2024, con la qualifica di manovale pressatore, presso
“NUOVA FAB S.R.L.”, la cui sede di lavoro si trova nel Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto (ME), via Leonardo Da Vinci, 1;
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e familiare.
Pag. 23 di 24 Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4056 - 2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso limitatamente al riconoscimento in favore di Pt_1
C.F. , nato il [...], a [...],
[...] C.F._1
del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
b) Rigetta le altre domande.
c) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 30 maggio 2024
Il Presidente dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione Specializzata in
Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
Pag. 24 di 24
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott.ssa Viviana Cusolito Giudice dott.ssa Simona Monforte Giudice est. riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 4056 del Registro Generale 2022
TRA
C.F. , cod. CUI 06DHYY7 – id. Parte_1 C.F._1 C.F._2
RG0008930, nato il [...], a [...], residente in Barcellona P.G. (ME), presso il C.A.S. “ , via Aldo Moro, n. 9/17, ed elettivamente domiciliato in Pt_2
Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Campo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
domiciliato c/o la Controparte_3
, Via Luigi Sturzo 142,
[...]
rappresentato e difeso dal proprio funzionario, Viceprefetto Dott.ssa Maria Salerno;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero; ha emesso il seguente
DECRETO L'odierno ricorrente C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
25.09.1991, a Takoradi (Ghana), formalizzava richiesta di asilo, presentando l'apposito modello C3.
La Controparte_3 internazionale di procedeva alla sua audizione in data 01.08.2022. In CP_3 particolare, in quella sede, il richiedente asilo dichiarava di essere cittadino ghanese;
di essere nato e cresciuto a Takoradi;
di appartenere all'etnia akan e di professare la religione cristiana;
di aver studiato per tre anni;
di parlare anche l'inglese; di aver lavorato come tassista;
di aver perso entrambi i genitori e di avere due sorelle, con una delle quali ha mantenuto i contatti;
di non essere sposato, ma di avere una figlia nata nel 2010. A sostegno della richiesta di protezione internazionale, il richiedente asilo riferiva di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere ucciso dai membri di una famiglia rivale. Riferiva, infatti, che alla morte del padre, re del villaggio di Fijai, avrebbe dovuto succedergli nel ruolo, ma al funerale del genitore è stato minacciato di morte dai membri di un'altra famiglia, lontanamente imparentata con la sua, per questioni di successione e per tale ragione, il richiedente asilo si imbarcava alla volta dell'Italia, dove sarebbe poi giunto nel maggio 2022, dopo essersi recato prima in
Burkina Faso, in Niger e in Libia.
In caso di rimpatrio, dichiarava di temere di essere ucciso.
Con provvedimento ID Rif. n. RG0008930, reso nella seduta del 02.08.2022 e notificato il 26.08.2022, la rigettava la richiesta di Controparte_3
riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo non credibile la storia narrata dal richiedente.
In primo luogo, alla Commissione non apparivano verosimili le minacce ricevute dal richiedente asilo poiché egli non aveva saputo descrivere con maggiori dettagli da quali soggetti provenissero, limitandosi a dire, in maniera molto vaga, che si trattava di una famiglia lontanamente imparentata con la sua.
In secondo luogo, la veridicità del racconto viene messa in dubbio anche dal fatto che il richiedente asilo non aveva dimostrato di conoscere in cosa consisteva il ruolo del re e con quale procedura veniva eletto.
In terzo luogo, secondo la Commissione, il timore espresso dal richiedente era infondato e inattuale, avendo lui stesso ammesso che, pur essendo in contatto con una sorella, non era interessato a sapere in che stato versava il villaggio dopo la sua partenza né se è stato eletto un altro re.
Pag. 2 di 24 In ultimo luogo la Commissione sottolineava anche che il richiedente non ha saputo spiegare validamente per quale ragione non si sia rivolto alle autorità per denunciare le minacce ricevute e il tenore di dette minacce.
L'Autorità amministrativa concludeva evidenziando, dunque, come le dedotte dichiarazioni non solo non potessero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, non sussistendo i presupposti per il detto riconoscimento , ai sensi dell'art 1
(A) Convenzione di Ginevra del 1951, alla luce dei suesposti motivi di non credibilità, ma come, altresì, le stesse non importassero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave così come definito dalle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs.
251/2007. Secondo la , inoltre, dalle fonti consultate per Controparte_3
reperire informazioni circa la situazione esistente nel Paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria ex lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. L'Autorità concludeva, pertanto, decidendo di non riconoscere la protezione internazionale, rigettando la domanda dell'istante per manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 28 ter lett. b) e 32 lett. b) bis del D. Lgs.
25/2008, non ravvisando, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d. lgs.25/2008, come modificato da ultimo con D.L. N. 130 del 21 ottobre 2020.
Con ricorso depositato l'08.09.2022, impugnava il suddetto Parte_1
provvedimento, chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia e affermando che sussistevano tutti i requisiti per riconoscimento della protezione sussidiaria;
in subordine chiedeva il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva, altresì, che fosse fissata l'udienza di comparizione delle parti e l'audizione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11,
D.lgs n. 25/2008.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva, del 27.09.2023, si costituiva il
Controparte_4
Pag. 3 di 24 , riportandosi integralmente alle motivazioni Controparte_3
dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
Il , cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per Controparte_5
l'accoglimento del ricorso con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria.
Disposta la sospensione del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione e audizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del
19.09.2023, il ricorrente compariva personalmente e, con il supporto di un mediatore, risorsa EUAA, dichiarava: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...]_1
(Ghana) il 25/09/1991 e risiedo c/o il CAS 'Sole' di Barcellona P.G.. Sono venuto in Italia il
25.05.2022 dopo aver lasciato la mia nazione in data 29.04.2021. Non sono sposato ma ho una figlia ed ho due sorelle. Ho studiato per 3 anni frequentando le superiori e dopo ho cominciato a lavorare come taxista. ADR Ho lasciato la mia nazione dopo che mio padre è deceduto. Egli era un re nella cittadina di Takoradi. Mio padre fu ucciso dai rivali, da altre famiglie che non avevano avuto un re in famiglia e che aspiravano a tale ruolo. Io per paura di fare la stessa fine, ho preferito fuggire e lasciare la mia patria, anche perché sapevo che quelle famiglie mi cercavano per uccidermi, Fuggendo ho lasciato mia figlia con una mia zia ed oggi ha l'età Pt_3
di 13 anni in quanto nata nel 2010. Mio padre come re aveva il compito di pacificare tutti in città, che la convivenza tra la gente fosse pacifica, aiutando alla soluzione dei problemi della vita quotidiana, consigliando e dialogando. Come re aveva il potere di stabilire i risarcimenti, di imporre pagamenti di denunciare i fatti e le persone che si erano rese colpevoli di crimini.
Accanto a tali compiti di fare sacrifici umani che io non accettavo e condividevo. Quando dicevo che ero a conoscenza del fatto che i rivali di mio padre mi volevano uccidere, posso affermare ciò perché al suo funerale ci fu una rissa proprio per la successione ed essi mi minacciarono così capii che anche per me volevano la stessa fine di mio padre. Preciso che prima di mio padre, anche mio nonno, anch'esso re, fu ucciso. Chi ha materialmente ucciso mio padre non lo so perché io mi trovavo in un'altra città, Koyokrom. Non ho denunciato il fatto all'autorità locale
Pag. 4 di 24 perché sapevo che non li avrei fermati perché la polizia non avrebbe fatto niente. La successione al posto di mio padre non è rimessa alla scelta della gente, ma è ereditaria. Così ho preferito scappare prima in Burkina, poi in Niger e da qui in Libia, fino in Italia. ADR In Libia mi sono imprigionato per tre settimane e qui sono stato venduto come per lavorare e dopo tre settimane sono riuscito a scappare. ADR Oggi ho paura di ritornare nel mio paese perché temo per la mia vita. ADR Io oggi lavoro presso una fabbrica presso la Nuova Fad s.r.l. con contratto a tempo determinato e prima lavoravo in nero. Ho lavorato sin dall'inizio del mio arrivo in Italia. La prossima settimana inizio la scuola in Italia.”. Il procuratore del ricorrente chiedeva un breve rinvio al fine di produrre documentazione relativa all'attività lavorativa del proprio assistito.
Il Giudice Delegato, alla successiva udienza del 06.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Si deve premettere che sebbene il ricorrente abbia chiesto il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e della protezione speciale e non anche dello status di rifugiato, è opportuno procedere all'esame completo della normativa. Ciò in quanto la
Suprema Corte ha chiarito che “A prescindere dalla domanda delle parte, il giudice è comunque tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere al richiedente asilo ciascuna forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali” (Cassazione civile sez. III -
12/05/2020, n. 8819).
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D. Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14
Pag. 5 di 24 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso sussista il timore che lo straniero possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs.
286/1998).
L'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima
Pag. 6 di 24 percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine e il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma
Pag. 7 di 24 di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Pag. 8 di 24 Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale CP_3
trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema
Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma
1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani,
Pag. 9 di 24 donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez.
U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
In particolare, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”.
L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili
Pag. 10 di 24 della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro.
L'ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall'art. 19 comma
1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, non sembra più necessaria la
Pag. 11 di 24 valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413 del 2021, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare. Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel Paese di origine, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D. Lgs. n. 25 del 2008 e dal D. Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette
“Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. E invero l'art. 12 del D. Lgs.
n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il Controparte_3
colloquio personale dell'interessato (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D. lgs
25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della
è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in Controparte_3
materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
Pag. 12 di 24 L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché
l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ.
08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14
(come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Nel caso de quo, il ricorrente ha chiesto preliminarmente di essere ascoltato, così da poter riferire nel dettaglio le argomentazioni fondanti la propria richiesta di protezione;
nel merito, ha sostenuto di avere diritto ad ottenere la protezione sussidiaria o, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale, stante il timore di essere ucciso.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE
Pag. 13 di 24 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ.
26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla
Pag. 14 di 24 valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la
“verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ.
6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di
“cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ.
27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111;
Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere
Pag. 15 di 24 acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Nella fattispecie in esame le circostanze allegate dal ricorrente a sostegno della sua domanda di protezione appaiono non credibili in quanto generiche e, in ogni caso, non rilevanti ai fini del riconoscimento di una qualsivoglia forma di protezione, come, peraltro, correttamente sottolineato dalla territoriale, mentre nel corso CP_3
del presente giudizio non sono stati introdotti elementi nuovi idonei a modificare la suddetta valutazione negativa. E invero, quanto sostenuto dal richiedente asilo, che ha riferito di avere lasciato il per timore di essere ucciso dai membri di una Per_1
famiglia rivale, risulta irrilevante ai fini del riconoscimento tanto dello status di rifugiato, posto che non è dato rinvenire alcuna persecuzione per “motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”, quanto della protezione sussidiaria, che presuppone l'esistenza di un pericolo di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di tale forma di protezione ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato, che non appare, allo stato, corroborato da elementi fattuali concreti, tenuto conto che il racconto del ricorrente presenta un'estrema vaghezza nel descrivere i reali motivi di espatrio. A tale proposito il ricorrente ha fatto un generico riferimento a delle presunte minacce che egli avrebbe ricevuto al funerale del padre, dopo il verificarsi di una rissa, non specificando chi fosse stato coinvolto, ma se l'intenzione dei lontani parenti fosse stata davvero quella di ucciderlo, avrebbero, quanto meno, tentato di aggredirlo. Il ricorrente, invece, non menziona mai tentativi di aggressione ai
Pag. 16 di 24 propri danni, però decide, in maniera del tutto frettolosa, di abbandonare il luogo dove
è nato e cresciuto, per recarsi, addirittura, in un Paese estero, non prima di aver affrontato numerosi altri pericoli, come quello di venire imprigionato in Libia per essere venduto come lavoratore.
Probabilmente, per scongiurare il pericolo di morte e tutti gli altri rischi a cui è stato esposto durante il viaggio, sarebbe stato sufficiente rinunciare a diventare re, posto che il ricorrente ha fatto intendere, in sede di audizione dinanzi a questo
Tribunale, di non essere interessato a ricoprire il ruolo, affermando, ad esempio, di non accettare e condividere la pratica di destinare sacrifici umani.
Per quanto riguarda, invece, la mancata denuncia alle autorità competenti, sembra inverosimile credere che la polizia non sarebbe comunque intervenuta, considerato anche l'importante ruolo che il ricorrente avrebbe ricoperto se avesse accettato di succedere al padre deceduto.
Quanto, infine, alla situazione contemplata nella lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n.
251 del 2007, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che, perché sussista una situazione di conflitto armato
è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la Suprema
Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ. 15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un
Pag. 17 di 24 livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 del D. Lgs.
251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso E. contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Sul punto, appare utile premettere come il richiedente sia cittadino del Per_1
Paese dichiarato di origine sicura ai sensi dell'art.
2-bis del D.Lgs. 25/2008 e del
Decreto Interministeriale 17 marzo 2023 e che, per effetto della normativa richiamata,
Pag. 18 di 24 la presunzione di sicurezza possa essere superata soltanto a condizione che il richiedente alleghi fondati e gravi motivi per ritenere che il Paese di origine non sia in grado di fornirgli protezione in ragione degli eventuali profili di rischio connessi alla propria situazione.
Orbene, sulla base delle più recenti e accreditate fonti internazionali, si ricava come “Il è una democrazia costituzionale con una presidenza forte e un Per_1
parlamento unicamerale di 275 seggi. Le elezioni presidenziali e parlamentari condotte nel dicembre 2020 sono state generalmente pacifiche, sebbene si siano verificati isolati episodi di violenza durante le votazioni e il conteggio dei voti, che hanno provocato fino a otto morti, alcuni ad opera delle forze di sicurezza. Gli osservatori nazionali e internazionali hanno giudicato le elezioni trasparenti, inclusive e credibili.” (cfr. https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights- practices/ghana/).
In ordine al precipuo settore delle libertà civili, si osserva “Libertà civili, D
Libertà di espressione e di credo: La libertà di stampa è costituzionalmente garantita e generalmente rispettata nella pratica. Il ha un panorama mediatico diversificato Per_1
e vivace che comprende stazioni televisive e radiofoniche statali e private, nonché numerosi giornali e riviste indipendenti. I media online operano senza restrizioni governative. Le agenzie governative occasionalmente limitano la libertà di stampa molestando e arrestando i giornalisti, in particolare quelli che riferiscono di questioni politicamente delicate…La libertà religiosa è protetta costituzionalmente e legalmente e il governo sostiene ampiamente queste protezioni nella pratica. Tuttavia, le scuole pubbliche prevedono corsi obbligatori di educazione religiosa che attingono al cristianesimo e all'islam, e agli studenti musulmani sarebbe stato richiesto di partecipare a sessioni di preghiera cristiane e funzioni religiose in alcune scuole cristiane finanziate con fondi pubblici… La libertà accademica è legalmente garantita e generalmente sostenuta nella pratica… La discussione privata è sia libera che vibrante.
Pag. 19 di 24 Il governo non limita l'espressione individuale sui social media.” (cfr. https://freedomhouse.org/country/ghana/freedom-world/2022).
Al momento della scrittura non sono stati rilevanti particolari avvenimenti all'interno del Paese dal punto di vista della sicurezza anche se, il inizia ad Per_1
essere attenzionato come altri Paesi della regione del Sahel. Le questioni principali riguardano: violazioni dei diritti umani, la minaccia del terrorismo jihadista che interessa tutta la regione dell'Africa dell'Ovest che, finora, il è riuscito a tenere a Per_1
distanza; dispute legate alla successione ai ruoli di capo tradizionale.
La situazione della sicurezza in ampie zone del Sahel ha continuato a deteriorarsi. È aumentato il numero delle vittime e dei feriti della violenza, compresi donne e bambini. Sono continuate le minacce di una diffusione del terrorismo verso sud, negli Stati costieri dell'Africa occidentale. Per la prima volta, sono stati presi di mira dei civili in Togo, mentre il IN ha subito un altro attacco nella sua regione settentrionale, per il quale lo Stato Islamico nel Grande Sahara ha rivendicato la responsabilità. Inoltre, per la prima volta, un individuo presumibilmente affiliato a
è stato catturato nella regione dell'Upper East del Ghana settentrionale ( Per_2
UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the
Sahel; Report of the Secretary-General [S/2022/1019], 3 January 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2085264/N2300032.pdf).
Per quanto attiene ai diritti umani, le violazioni più ricorrenti, riportate da e riguardano uccisioni arbitrarie o illegali da parte del CP_6 Controparte_7
governo o dei suoi agenti, casi di trattamenti e punizioni inumane e degradanti da parte del governo o per conto del governo, condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita, arresto o detenzione arbitrarie;
gravi restrizioni alla libertà di espressione, comprese violenze e minacce di violenza contro i giornalisti, e arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati di giornalisti. Permane, inoltre un grave livello di corruzione
Pag. 20 di 24 del governo. Per quanto attiene il trattamento dei gruppi più vulnerabili, permane un clima di diffusa violenza nei confronti delle donne, di persone con disabilità e di persone LGBTI. I rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso in sono Per_1
ancora criminalizzati dalla legge. (USDOS – US Department of State: 2022 Country
Report on Human Rights Practices: Ghana, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089217.html).
Il governo ha adottato alcune misure per affrontare la corruzione e le violazioni dei diritti umani da parte di funzionari, sia nelle forze di sicurezza che in altre parti del governo. Tuttavia, l'impunità è rimasta un problema.
Le missioni principali dell'esercito sono la difesa dei confini, l'assistenza alla sicurezza interna, il mantenimento della pace e la protezione delle acque territoriali del
Paese, in particolare delle infrastrutture petrolifere e di gas offshore;
ha beneficiato della cooperazione con partner stranieri, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, e dell'esperienza acquisita con la partecipazione a molteplici missioni internazionali di mantenimento della pace;
negli ultimi anni il governo si è impegnato a incrementare i finanziamenti per l'acquisizione di equipaggiamenti, tra cui capacità corazzate, meccanizzate e di forze speciali per l'Esercito, velivoli d'attacco leggeri per l'Aeronautica e navi da pattugliamento costiero più moderne per la Marina. Nel 2022, il ha iniziato a rafforzare la sua presenza militare nel nord del Paese contro le Per_1
minacce dell'organizzazione terroristica Jama'at Nasr al-Islam wal (JNIM), CP_8
una coalizione di gruppi militanti legati ad al-Qaeda, che ha condotto attacchi nei Paesi vicini del Burkina Faso, della Costa d'Avorio e del Togo;
la frontiera settentrionale del con il Burkina Faso è anche un'area con rotte di contrabbando ben consolidate, Per_1
confini porosi e miniere d'oro illegali;
il ha anche promosso un'iniziativa per Per_1
rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e la condivisione di intelligence tra i vicini del Golfo di Guinea e i Paesi del Sahel (CIA THE WORLD FACTBOOK https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#military-and-security).
Pag. 21 di 24 Sul punto, tra l'altro, appare utile osservare come dal sito acleddata.com, ove è possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 05.04.23 e il 05.04.24 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in si siano registrati 304 incidenti di sicurezza, di cui solo 68 sono proteste, e come Per_1
gli stessi eventi violenti abbiano causato 175 decessi (cfr. https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard ). Lo stesso sistema indica altresì come in tutti gli indicatori attenzionati vi sia un trend in leggera diminuzione rispetto ai rilevamenti dell'anno precedente ed in netta diminuzione rispetto alle prime rilevazioni dell'anno corrente, dimostrando una situazione di non generalizzata violenza diffusa e sistemica ma di singoli episodi concentrati in specifiche aree.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
Il Collegio ritiene che debba, invece, pervenirsi al riconoscimento della tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma 1.1
TUI.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la Suprema
Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente,
Pag. 22 di 24 relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione speciale postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Nondimeno, nel caso in esame l'istante ha dato prova di un apprezzabile percorso di integrazione sul territorio italiano, avendo prodotto contratto di lavoro a tempo determinato, che attesta la propria assunzione, dal 18.04.2023 e, dopo un successivo rinnovo, fino al 30.04.2024, con la qualifica di manovale pressatore, presso
“NUOVA FAB S.R.L.”, la cui sede di lavoro si trova nel Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto (ME), via Leonardo Da Vinci, 1;
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e familiare.
Pag. 23 di 24 Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4056 - 2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso limitatamente al riconoscimento in favore di Pt_1
C.F. , nato il [...], a [...],
[...] C.F._1
del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
b) Rigetta le altre domande.
c) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 30 maggio 2024
Il Presidente dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione Specializzata in
Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
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