Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4221 del regstro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Ribera (AG), in data 11/05/1976, elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 74, presso lo studio dell'avv. Sallustro Emanuela, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 03/04/1969 elettivamwentwe Parte_2 domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Fortunato Luigi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25/09/2024.
All'udienza del 6 maggio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
2) La casa coniugale, sita in Palermo nella via Cap. Emanuele Basile n.40, di proprietà easclusiva del SI. resta nel suo esclusivo possesso dl momento che la Parte_2 SI.ra con i tre figli minori, con il consenso del , si sono Parte_1 Parte_2 stabilmente trasferiti nel comune di Ribera;
3) I figli minori sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, sito in Ribera (AG) nella via delle Alpi
4) Il padre ha già concesso l'assenso al cambio domicilio dei minori e al nullaosta ad uso scolastico dei minori.
5) Relativamente ai figli minori della coppia, , e Persona_1 Persona_2
tutti di anni 13, l'esercizio della responsabilità genitoriale è esercitata Persona_3 congiuntamente da entrambi i coniugi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente.
In ogni caso è assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole, di comune accordo e nel primario rispetto delle eSIenze e degli impegni dei minori, pertanto i figli sono affidati ad entrambi i genitori.
L'esercizio della potestà genitoriale è esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei loro bisogni, capacità, naturali inclinazioni ed aspirazioni.
Tutte le decisioni, attività o richieste dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta prventivamente con gli stessi.
6) I giorni di affidamento sono così regolati: il padre ha facoltà di visita dei minori presso il
Comune di residenza dei minori, da cadenzare secondo gli impegni lavorativi dello stesso e compatibilmente con gli impegni dei minori.
In caso di disaccordo, il padre terrà con sé i minori nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore
17.00 alle ore 19.00, ed un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno e riaccompagno dei minori presso il domicilio materno.
La SI.ra provvederà ad accompagnare i figli presso il domicilio paterno e il Parte_1
Sig. a riaccompagnarli presso il domicilio mateno. Parte_2
Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie i minori staranno ad anni alterni con uno dei genitori, iniziando, per il 2024, con la madre.
Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sé i figli per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno: il genitore che per questo periodo li terrà con sé, dovrà comunicare i giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre.
Nel periodo pasquale i minori staranno con uno dei genitori ad anni alterni iniziando con il padre per la Pasqua 2025. Nel periodo estivo saranno affidati al padre per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 15 del mese precedente.
I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse dei figli e per comprovate eSIenze, potranno modificare le condizioni di affido.
7) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 750,00, ( settecentocinquanta/00 euro), ( € 250,00 per ciascuno di essi, oltre l'importo dell'assegno unico, mentreil buono riconosciuto per la caliachia di AB rimarrà nella disponibilità della SI.ra ), somma che sarà versata alla SI.ra Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre Parte_1
2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Tale somma verrtà corrisposta sino a quando la SI.ra troverà un lavoro idoneo Parte_1
a consentirle un'autonomia economica ed in ogni caso per un periodo non superiore a due anni dalla sottoscrizione del ricorso.
9) Il SI. terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai Parte_2 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” stabilite dal Tribunale di Palermo, mentre corrisponderà il 50% dal momento in cui cesserà il diritto della SI.ra a ricevere il Pt_1 contributo per il mantenimento, e quindi:
• spese mediche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo re:a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
• Spese mediche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario nazionale, ovvero previsti dal Serrvizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pv/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico( bus/ treno) dal luogo di residenza all'istituo scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di stituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• Le spese extrascolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• Le spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative ( pittura, teatroi, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estro, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per co seguimento della patente di guida ( corso e lezioni); h) acqwuisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo i trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10) Il si impegna a destinare alla scadenza dei titoli ( ottobre 2028) la Parte_3 complessiva somma di euro 120.000,00, ( centoventimila/00 euro) ( scadenza titoli da dividere ai tre figli della coppia per i loro studi e/o matrimoni e/o spese ritenute importanti la cui valutazione sarà rimessa e concordata con la SI.ra . Parte_1
Detta somma sarà solamente a scadenza dei titoli sarà investita previa consultazione con un consulente finanziario indipendente scelto di comune accordo dai ricorrenti.
11) Arredi e corredi derlla casa coniugale saranno oggetto di successiva ripartizione.
Il SI. contribuirà al pagamento della nuova cameretta dei ragazzi per la nuova casa Parte_2 di Ribera previa presentaione di fattura da parte della SI.ra per una somma non Pt_1 superiore ad euro 2.000,00 ( duemila//00).
12) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i fili e la presente dichiarazioner vale anche nulla osta per qualsiasi autorità competente.
13) I coniugi sono liberi di fissare la propria dimora ove ritengano opportuno anche in territorio estero, previa comunicazione della resdidenza e dei suoi eventuali cambi all'altro coniuge”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25/09/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 05/09/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Sciacca al n. 139 - parte II – serie A – Anno 2005); Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del 20 maggio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini