TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2024
Promossa da
SI.ra , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Parte_1 di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Edoardo Sessa e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Eboli, alla via Don Michele Paesano, 53,
-ricorrente-
Contro
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione, dall'avv. Vincenzo Clemente e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Battipaglia (SA), alla via Indipendenza, 19, resistente- nonchè
in persona del legale rapp.te p.t., IG. Controparte_2 CP_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Clemente e presso il cui studio elett.te
[...]
domicilia sito in Battipaglia, alla via Indipendenza, 19,
-altra resistente-
Oggetto: sfratto morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra premesso che Parte_1
con contratto sottoscritto in data 01 marzo 2019, regolarmente registrato, concedeva pagina 1 di 4 in locazione per uso commerciale, al IG. un locale adibito a Controparte_1
laboratorio per arti e mestieri, sito in Campagna (SA), alla Via Provinciale, con un canone annuo di € 3.600,00, da corrispondersi in 12 rate mensili di € 300,00 aggiornato secondo indici ISTAT;
che il conduttore non ha provveduto al pagamento dei canoni relativi ai mesi di aprile e maggio 2021 nonché le mensilità dal mese di agosto 2022 alla data dell'intimazione sfratto, rendendosi moroso per un importo pari ad € 1.800,00; che vano è risultato ogni tentativo di bonario componimento, tanto esposto intimava al IG. lo sfratto per morosità relativo Controparte_1 all'immobile oggetto di causa e, nel contempo, lo citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare lo sfratto nonché emettere decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
in caso di opposizione pronunciare ordinanza provvisoria di rilascio con fissazione della data di esecuzione, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 03/02/2023 si costituiva il IG. che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto il contratto di locazione veniva sottoscritto tra la IG.ra e la soc. Parte_1 Controparte_2
che, ad ogni modo, non sussiste alcuna morosità in quanto, in data 28.12.2022, giorno della ricezione dell'atto la soc. aveva corrisposto i canoni di locazione CP_2
fino al mese di novembre 2022, ricevendo gli attestati dei pagamenti effettuati, tanto esposto, stante la carenza di legittimazione passiva e la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni, concludeva per la declatoria di inammissibilità e improcedibilità dell'azione nei confronti del IG. nonché, stante Controparte_1
l'insussistenza della morosità, per il rigetto della richiesta di convalida.
Alla udienza di prima comparizione, su richiesta del difensore del IG. CP_1
di integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. a
[...] CP_2
seguito di scioglimento di riservata veniva disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della CP_2
Con comparsa del 18/04/2023 si costituiva la soc. in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., IG. il quale, in via preliminare deduceva la Controparte_1
insussistenza della morosità rilevando che in data 05/04/2023, giorno della ricezione dell'atto, la società comparente aveva corrisposto i canoni di locazione lamentati, effettuando anche altri pagamenti, tanto esposto concludeva, quindi, per la declatoria pagina 2 di 4 dell'insussistenza della morosità e conseguente rigetto della richiesta di convalida di sfratto.
La fase sommaria veniva definita con il diniego della concessione dell'invocata ordinanza di rilascio.
Con la medesima ordinanza veniva disposto il mutamento di rito, termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426
c.p.c. per il deposito di memorie e documenti integrativi.
Nessuna delle parti depositava memorie integrative.
Né veniva data prova dell'avvenuta mediazione.
Alla udienza del 19/09/2024 i procuratori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni quindi, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione alla udienza del 06 marzo 2025.
Alla odierna udienza del 06 marzo 2025, svoltasi in modalità telematica, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che l'art. 5 D. L.gs n. 28 del 2010, al comma 1-bis, introdotto dal D. L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni in L. n. 98 del 2013 prevede la mediazione obbligatoria per le cause in materia locatizia stabilendo che
“l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”
Questa disposizione afferisce ad ogni giudizio in materia di locazione promossa con qualsiasi rito non sommario.
Nell'ipotesi di cui agli artt. 657 e 658 c.p.c.. ove la mediazione sia stata già disposta mediante rimessione delle parti dinanzi ad un mediatore professionale, v'è da dire che alla prima udienza successiva alla scadenza del termine perentorio di tre mesi destinato alla mediazione, il giudice, dinanzi alla prova che la mediazione non è stata esperita né dall'attore né dal convenuto, non potrà rifissare un nuovo termine per celebrare ex novo il procedimento di mediazione perché questo è decaduto inesorabilmente.
Quindi, data per certa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, si ritiene, nello stesso tempo individuare la parte sulla quale grava l'onere di introdurre il tentativo di conciliazione pagina 3 di 4 Ebbene, nella fattispecie, quanto alla parte intimante, a seguito di pronuncia di rilascio dell'immobile in questione, avvenuto nelle more del presente giudizio e per altre morosità, in altro giudizio, senz'altro non ha avuto interesse all'attivazione della procedura.
Dal canto suo, anche parte intimata, avendo dato prova, nel procedimento de quo, dell'avvenuto pagamento dei canoni per i quali veniva intimato lo sfratto, non attivandosi per la procedura della mediazione, ha dimostrato di non aver altri interessi ad una pronuncia nel merito.
Di conseguenza non avendo nessuna delle parti più interesse alla prosecuzione del giudizio non si sono attivate nella presentazione della domanda di mediazione.
Comunque, atteso che la mediazione è obbligatoria in materia di sfratti e l'omesso espletamento di tale attività è causa di improcedibilità del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1759/2024 r.g. tra –ricorrente- e Parte_1 CP_1
–resistente- nonchè soc. in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_2
IG. altra resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1
reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda stante la mancata attivazione della mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs n. 28/2010;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, 06/03/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2024
Promossa da
SI.ra , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Parte_1 di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Edoardo Sessa e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Eboli, alla via Don Michele Paesano, 53,
-ricorrente-
Contro
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione, dall'avv. Vincenzo Clemente e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Battipaglia (SA), alla via Indipendenza, 19, resistente- nonchè
in persona del legale rapp.te p.t., IG. Controparte_2 CP_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Clemente e presso il cui studio elett.te
[...]
domicilia sito in Battipaglia, alla via Indipendenza, 19,
-altra resistente-
Oggetto: sfratto morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra premesso che Parte_1
con contratto sottoscritto in data 01 marzo 2019, regolarmente registrato, concedeva pagina 1 di 4 in locazione per uso commerciale, al IG. un locale adibito a Controparte_1
laboratorio per arti e mestieri, sito in Campagna (SA), alla Via Provinciale, con un canone annuo di € 3.600,00, da corrispondersi in 12 rate mensili di € 300,00 aggiornato secondo indici ISTAT;
che il conduttore non ha provveduto al pagamento dei canoni relativi ai mesi di aprile e maggio 2021 nonché le mensilità dal mese di agosto 2022 alla data dell'intimazione sfratto, rendendosi moroso per un importo pari ad € 1.800,00; che vano è risultato ogni tentativo di bonario componimento, tanto esposto intimava al IG. lo sfratto per morosità relativo Controparte_1 all'immobile oggetto di causa e, nel contempo, lo citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare lo sfratto nonché emettere decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
in caso di opposizione pronunciare ordinanza provvisoria di rilascio con fissazione della data di esecuzione, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 03/02/2023 si costituiva il IG. che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto il contratto di locazione veniva sottoscritto tra la IG.ra e la soc. Parte_1 Controparte_2
che, ad ogni modo, non sussiste alcuna morosità in quanto, in data 28.12.2022, giorno della ricezione dell'atto la soc. aveva corrisposto i canoni di locazione CP_2
fino al mese di novembre 2022, ricevendo gli attestati dei pagamenti effettuati, tanto esposto, stante la carenza di legittimazione passiva e la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni, concludeva per la declatoria di inammissibilità e improcedibilità dell'azione nei confronti del IG. nonché, stante Controparte_1
l'insussistenza della morosità, per il rigetto della richiesta di convalida.
Alla udienza di prima comparizione, su richiesta del difensore del IG. CP_1
di integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. a
[...] CP_2
seguito di scioglimento di riservata veniva disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della CP_2
Con comparsa del 18/04/2023 si costituiva la soc. in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., IG. il quale, in via preliminare deduceva la Controparte_1
insussistenza della morosità rilevando che in data 05/04/2023, giorno della ricezione dell'atto, la società comparente aveva corrisposto i canoni di locazione lamentati, effettuando anche altri pagamenti, tanto esposto concludeva, quindi, per la declatoria pagina 2 di 4 dell'insussistenza della morosità e conseguente rigetto della richiesta di convalida di sfratto.
La fase sommaria veniva definita con il diniego della concessione dell'invocata ordinanza di rilascio.
Con la medesima ordinanza veniva disposto il mutamento di rito, termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426
c.p.c. per il deposito di memorie e documenti integrativi.
Nessuna delle parti depositava memorie integrative.
Né veniva data prova dell'avvenuta mediazione.
Alla udienza del 19/09/2024 i procuratori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni quindi, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione alla udienza del 06 marzo 2025.
Alla odierna udienza del 06 marzo 2025, svoltasi in modalità telematica, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che l'art. 5 D. L.gs n. 28 del 2010, al comma 1-bis, introdotto dal D. L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni in L. n. 98 del 2013 prevede la mediazione obbligatoria per le cause in materia locatizia stabilendo che
“l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”
Questa disposizione afferisce ad ogni giudizio in materia di locazione promossa con qualsiasi rito non sommario.
Nell'ipotesi di cui agli artt. 657 e 658 c.p.c.. ove la mediazione sia stata già disposta mediante rimessione delle parti dinanzi ad un mediatore professionale, v'è da dire che alla prima udienza successiva alla scadenza del termine perentorio di tre mesi destinato alla mediazione, il giudice, dinanzi alla prova che la mediazione non è stata esperita né dall'attore né dal convenuto, non potrà rifissare un nuovo termine per celebrare ex novo il procedimento di mediazione perché questo è decaduto inesorabilmente.
Quindi, data per certa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, si ritiene, nello stesso tempo individuare la parte sulla quale grava l'onere di introdurre il tentativo di conciliazione pagina 3 di 4 Ebbene, nella fattispecie, quanto alla parte intimante, a seguito di pronuncia di rilascio dell'immobile in questione, avvenuto nelle more del presente giudizio e per altre morosità, in altro giudizio, senz'altro non ha avuto interesse all'attivazione della procedura.
Dal canto suo, anche parte intimata, avendo dato prova, nel procedimento de quo, dell'avvenuto pagamento dei canoni per i quali veniva intimato lo sfratto, non attivandosi per la procedura della mediazione, ha dimostrato di non aver altri interessi ad una pronuncia nel merito.
Di conseguenza non avendo nessuna delle parti più interesse alla prosecuzione del giudizio non si sono attivate nella presentazione della domanda di mediazione.
Comunque, atteso che la mediazione è obbligatoria in materia di sfratti e l'omesso espletamento di tale attività è causa di improcedibilità del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1759/2024 r.g. tra –ricorrente- e Parte_1 CP_1
–resistente- nonchè soc. in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_2
IG. altra resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1
reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda stante la mancata attivazione della mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs n. 28/2010;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, 06/03/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4