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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 322/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: , nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Pergusina 15/A, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Ones Benintende;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente ad Enna Parte_2 C.F._2
in via Pergusina 15/A, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Ones Benintende;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.03.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito con ordinanza emessa in data 2.07.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.02.2025, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 06.06.2015, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Numero 26, Parte II, Serie B
– Sez. AR, Anno 2015, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata ad [...] Persona_1 Persona_2 il 10.10.2019), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.02.2025 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 4.6.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 12.12.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse delle figlie minori,
e stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi Persona_1 Persona_2 istanze indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio del 4.6.2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: , nata Parte_1 C.F._1 ad Enna il 28.01.1990 e (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 06.06.2015, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Atto n. 26, Parte II, Serie
B – Sez. AR, Anno 2015;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alle figlie minore, e Persona_1 Persona_2 ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.02.2025, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: , nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Pergusina 15/A, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Ones Benintende;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente ad Enna Parte_2 C.F._2
in via Pergusina 15/A, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Ones Benintende;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.03.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito con ordinanza emessa in data 2.07.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.02.2025, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 06.06.2015, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Numero 26, Parte II, Serie B
– Sez. AR, Anno 2015, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata ad [...] Persona_1 Persona_2 il 10.10.2019), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.02.2025 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 4.6.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 12.12.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse delle figlie minori,
e stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi Persona_1 Persona_2 istanze indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio del 4.6.2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: , nata Parte_1 C.F._1 ad Enna il 28.01.1990 e (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 06.06.2015, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Atto n. 26, Parte II, Serie
B – Sez. AR, Anno 2015;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alle figlie minore, e Persona_1 Persona_2 ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.02.2025, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta