CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2243/2023, promossa in grado d'appello
da
(C.F./P.IVA , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Luigi Carvelli e Andrea Genovese, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Piazzetta Pattari, 3, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Toffoletti, Controparte_1 P.IVA_2
VA NI, RO MO e SA TO, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Agnello n. 12, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, per i motivi tutti dedotti in narrativa:
pagina 1 di 22 accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. V Civile, Giudice Dott.ssa
ON PO, n. 4725/2024, pronunciata nel giudizio n. R.G. 41691/2020, pubblicata in data
3.5.2024, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, anche al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 992.912,40 - o del diverso, maggiore o minore importo dovuto - oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge ed interessi al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di richiesta di pagamento del 16 aprile 2020 e/o dalla domanda giudiziale, in favore dello Con vittoria di spese, Parte_1 diritti e onorari.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Apello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare l'appello proposto in via principale dallo in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto, per i motivi esposti;
Co
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto allo da parte di per i motivi esposti;
Parte_1
IN VIA INCIDENTALE:
3) in via rescindente, revocare, annullare e comunque riformare la Sentenza, con riferimento ai capi richiamati nei singoli motivi di impugnazione incidentale nel presente atto (pag. da 43 a 62) e, comunque, con riferimento ai capi della medesima che hanno disposto soccombenza e/o condanna di Co
4) in via rescissoria
4.a) in accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello incidentale, accertare e dichiarare che Co nulla è dovuto allo da parte di e per l'effetto, condannare lo a Parte_1 Parte_1
Co restituire a l'importo di Euro 938.700,52, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, da questa pagato in esecuzione della Sentenza come da contabile sub ns. doc. 59;
4.b) in accoglimento del terzo motivo d'appello incidentale, accertare e dichiarare l'inadempimento dello alle obbligazioni su di esso gravanti in forza del mandato Parte_1 professionale conferito da per i fatti esposti in atti e, quindi, condannare lo stesso: Controparte_1
(i) al risarcimento del danno, nella misura pari ad almeno Euro 651.335,94, per i titoli di cui al paragrafo §3/B del terzo motivo d'appello incidentale, e ad almeno Euro 51.471,00 per i titoli di cui al pagina 2 di 22 paragrafo §3/C del terzo motivo d'appello incidentale, o di quella diversa somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equititativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
(ii) alla restituzione anche ex art 2033 c.c. di tutti gli importi corrisposti da a titolo di Controparte_1 compensi professionali nel corso del rapporto quantomeno con riferimento alle posizioni caratterizzate dagli inadempimenti dello il tutto nella misura che verrà accertata e Parte_1 quantificata in corso di causa, occorrendo anche in via equititativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4.c) in accoglimento del quarto motivo d'appello incidentale, accertare e dichiarare che lo
[...] ha ottenuto l'indebita corresponsione di compensi eccedenti quelli Parte_1 contrattualmente pattuiti e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione in favore di degli Controparte_1 importi di almeno:
(i) Euro 1.019.210,00 in relazione ai procedimenti monitori descritti in atti;
(ii) Euro 351.281,00 in relazione alle procedure esecutive descritte in atti;
(iii) Euro 137.396,00 in relazione alle procedure concorsuali descritte in atti;
(iv) Euro 17.918,37 in relazione all'attività stragiudiziale di recupero crediti descritta in atti, o di quella diversa somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equititativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
IN OGNI CASO:
5) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertare e dichiarare la compensazione tra i crediti vantati da come indicati nelle Controparte_1 domande che precedono e ogni eventuale credito che dovesse essere riconosciuto in favore dello
[...]
disponendo comunque la condanna dello Parte_1 Parte_1 al pagamento della differenza;
IN VIA ISTRUTTORIA:
6) ammettere le istanze istruttorie formulate da con la seconda memoria ex art. 183, Controparte_1 sesto comma, c.p.c.;
7) disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da con la seconda memoria ex art. Controparte_1
183, sesto comma, c.p.c.;
8) rigettare l'istanza di espletamento della CTU formulata dallo con Parte_1 la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; pagina 3 di 22 Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso dei costi di giudizio (quali il contributo unificato) per entrambi i gradi di giudizio e con Co condanna dello alla restituzione delle spese già corrisposte da in Parte_1 esecuzione della Sentenza, pari a Euro 38.676,02, oltre interessi come per legge (ns. doc. 59).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio legale (d'ora in avanti ”) conveniva in giudizio, avanti il Parte_1 C.F._1
Tribunale di Milano, (d'ora in avanti ”) al fine di: Controparte_1 CP_1
- Ottenere la condanna della convenuta al pagamento di un importo pari ad euro 2.693.397,36, a titolo di compensi professionali;
- Ottenere la condanna della convenuta al pagamento di un importo pari ad euro 37.389,81, a titolo di rimborso di spese, anticipate nell'interesse della convenuta;
- far accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica e/o l'abuso del diritto di recesso commesso dalla convenuta e, per l'effetto, far accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di recesso, esercitato da quest'ultima in data 23.05.2019; con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 1.128.505,00, ovvero, in subordine, in euro 470.998,00.
In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attore deduceva:
- di avere prestato attività di consulenza legale, in favore di , nel periodo compreso tra il CP_1
2012 e il 2019;
- che, nel corso del rapporto, provvedeva al pagamento dei compensi contrattualmente CP_1 pattuiti, secondo una procedura di validazione concordata, ovverosia mediante l'emissione di
“ordini di acquisto”, quali atti autorizzativi all'emissione delle fatture da parte dell'attrice, e quindi come espressa approvazione delle quantificazioni dei compensi in favore di;
CP_2
- che eseguiva correttamente le prestazioni dovute, svolgendo in favore di CP_2 CP_1 plurime attività di assistenza e di consulenza;
- che, in data 23.05.2019, recedeva dal rapporto contrattuale, senza giusta causa e senza CP_1 preavviso;
- che non aveva adempiuto agli obblighi assunti, omettendo di corrispondere i CP_1 compensi, come da pro-forma emesse, per attività già svolte e non ancora fatturate al momento del recesso, comprensive anche del rimborso delle rilevanti spese vive anticipate dall'attrice.
Si costituiva in giudizio , chiedendo: CP_1
- in via principale, il rigetto delle domande attoree;
pagina 4 di 22 - in via subordinata, che l'eventuale riconoscimento di compensi, in favore di , fosse CP_2 limitato alle attività effettivamente svolte, e determinato mediante applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, ridotti del 40%, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto;
- in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento di , rispetto agli obblighi assunti CP_2 in forza del mandato professionale conferito, chiedendo, per l'effetto, la condanna di
: (i) al risarcimento del danno, nella misura di almeno euro 4.782.715,68, a titolo di CP_2 danno da perdita di chance nel recupero crediti;
(ii) al pagamento di almeno euro 51.471,00, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute;
(iii) o comunque al pagamento della somma diversa, accertata e quantificata nel corso del giudizio, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge;
- la restituzione degli importi corrisposti a titolo di compensi professionali, quantomeno in relazione alle posizioni per le quali fosse risultato inadempiente;
CP_2
- di accertare l'indebita corresponsione di compensi eccedenti, rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, e, per l'effetto, la condanna di alla restituzione di tali importi eccedenti;
CP_2
- in ogni caso, di disporre la compensazione tra i crediti da essa vantati e quelli eventualmente riconosciuti in favore di , con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento CP_2 della differenza;
In particolare, la convenuta deduceva che:
- in data 19.06.2012 stipulava con la società tra rappresentata dall'avv. Parte_2
OV US, una “Convenzione per il servizio di recupero crediti”;
- successivamente, il 13.05.2015, i soci di costituivano lo Studio legale Parte_2 Parte_1
che, il 22.10.2015, stipulava con una “Letter of Engagement”, estendendo
[...] CP_1
l'oggetto dell'incarico, e prevedendo la facoltà di recesso ad nutum da parte di , previo CP_1 preavviso di trenta giorni;
- il rapporto professionale veniva prorogato annualmente fino al 31.03.2019;
- nei primi mesi del 2019, a seguito della ricezione delle parcelle, relative ai trimestri luglio– settembre e ottobre–dicembre 2018, avviava un controllo, dal quale sarebbero emerse CP_1 gravi incongruità nei criteri di parcellazione utilizzati da , con fatturazioni non dovute CP_2 per oltre un milione di euro;
- con l'approssimarsi della scadenza del contratto (31.03.2019), decideva di non CP_1 prorogare ulteriormente il rapporto, determinandone così la cessazione alla predetta data;
pagina 5 di 22 - la successiva comunicazione del 23.05.2019 confermava per iscritto le intese già raggiunte per la definizione del rapporto, con dichiarata disponibilità di al pagamento delle notule CP_1 relative al secondo semestre 2018, a chiusura di ogni pendenza economica;
- in ottemperanza a tali intese, effettuava, in data 14.06.2019 e 20.09.2019, il CP_1 pagamento dell'importo complessivo di euro 584.903,00, a saldo definitivo di ogni credito;
- la successiva pretesa di , avanzata nel settembre 2019, risultava infondata, poiché non CP_2 era mai stato indicato che vi fossero ulteriori attività da fatturare, anzi, con e-mail del
19.03.2019, lo stesso Studio aveva affermato che nulla residuava da liquidare;
- nulla risultava comunque dovuto a , in ragione della condotta negligente e degli CP_2 inadempimenti imputabili alla stessa, idonei a escludere qualsiasi pagamento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendo, piuttosto, lo debitore verso per gli ingenti danni arrecati, Pt_1 CP_1 quantificati in euro 4.782.715,68 (per perdita di chance nei crediti non recuperati), euro
51.471,00 (per spese legali inutilmente sostenute) ed euro 651.000,00 (per IVA non recuperata, asseritamente a causa della mancata o tardiva comunicazione della chiusura di 154 procedure concorsuali);
- non sarebbe applicabile l'art. 9 L. 192/1998, non utilizzabile rispetto ai contratti di prestazione d'opera intellettuale, come quello in esame, caratterizzato dalla libertà dell'attrice di recedere in ogni momento, e per qualsiasi ragione, al solo venir meno dell'elemento fiduciario.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4725/2024, pubblicata in data 03.05.2024, accoglieva parzialmente le domande attoree, e pertanto condannava al pagamento, a favore di , CP_1 CP_2 della somma di euro 552.141,8, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale, rigettando altresì le domande formulate da
[...]
in via riconvenzionale. CP_1
In particolare, a fondamento della sua decisione il Tribunale statuiva:
- che con e-mail del 19.03.2019 l'Avv. aveva dichiarato che tutte le attività giudiziali Pt_1 erano già state oggetto di fatturazione, restando da fatturare soltanto quelle stragiudiziali;
- che, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta, le attività giudiziali risultavano integralmente saldate, con conseguente rigetto della domanda attorea relativa a tali prestazioni, pari complessivamente a euro 992.912,40 (euro 354.534,00 per giudizi di opposizione, euro
356.018,40 per procedimenti monitori ed esecutivi, ed euro 282.360,00 per procedure concorsuali);
pagina 6 di 22 - che, quanto all'attività stragiudiziale, per la quale era stato richiesto un compenso pari a euro
1.542.670,00 su 1.879 posizioni, la stessa si era concretizzata nell'invio di diffide di pagamento prive di particolari approfondimenti o attività ulteriori, sicché si riteneva equo liquidare euro
250,00 per posizione, per un totale di euro 469.750,00;
- che, per l'attività consulenziale fiscale e contabile (recupero IVA) andava riconosciuta la somma di euro 10.190,00, e per quella contrattuale (editoria) ulteriori euro 26.520,80, determinati in base al D.M. 55/2014;
- che, per l'attività di consulente tecnico di parte, resa nel giudizio r.g. 38961/2015 da , CP_2 si dovevano applicare i parametri del DM 55/14 per l'attività stragiudiziale, con liquidazione in euro 39.921,00 oltre accessori;
- che, per la procedura di mediazione con la Roma, risultava congruo, ai Controparte_3 sensi del D.M. 55/2014, il compenso richiesto di euro 5.760,00;
- che doveva, invece, escludersi il diritto al rimborso delle spese anticipate, posto che la convenzione, che regolava il rapporto, prevedeva che i corrispettivi pattuiti fossero comprensivi di ogni onere (artt.
2.4 e 10);
- che, pertanto, la domanda attorea doveva essere accolta, nei limiti dell'importo di euro
552.141,80 oltre IVA, CPA e spese generali;
- che doveva escludersi la configurabilità, nel caso di specie, di un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9, l. n. 192/1998, in assenza di prova circa l'esistenza di uno squilibrio eccessivo, di una condizione, per , di non accesso ad alternative CP_2 economiche, e di una condotta arbitraria da parte di , osservandosi anzi che CP_1 CP_2 era pienamente in grado di operare autonomamente sul mercato;
- che parimenti infondata doveva ritenersi la domanda di risarcimento di danni per abuso del diritto di recesso, non essendo emersi elementi tali da giustificare la qualificazione della condotta di come abusiva, e posto che le difficoltà, lamentate da parte attrice, quale CP_1 conseguenza del recesso, erano controbilanciate dalla grande quantità di lavoro procurata a durante la vigenza del contratto;
CP_2
- che la domanda riconvenzionale di , fondata sull'asserita perdita di chance, per euro CP_1
4.782.715,68, in ragione di ritardi od omissioni nella gestione di decreti ingiuntivi, doveva essere rigettata, per mancanza di prova in ordine al nesso causale tra la condotta imputata al professionista e il pregiudizio lamentato;
- che analogo rigetto doveva pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento per il mancato recupero dell'IVA (euro 651.335,94), parimenti non dimostrato;
pagina 7 di 22 - che infondata risultava anche la domanda di rifusione di spese legali, pari a euro 51.471,00, sostenute dalla convenuta in altri giudizi patrocinati dall'attore, non essendo stata accertata con certezza la responsabilità professionale del legale, né il nesso causale tra l'attività difensiva e l'esito dei giudizi;
- che la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, per euro 1.506.927,06, in quanto asseritamente somma corrisposta a fronte di prestazioni non dovute, doveva essere rigettata, stante la previsione della procedura di autorizzazione e approvazione delle fatture contenuta nella Letter of Engagement, che escludeva l'inconsapevolezza o la non volontarietà dei pagamenti effettuati;
- che, infine, le spese di lite dovevano essere poste a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza, e liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, con un unico motivo, , chiedendo la CP_2 riforma della decisione impugnata. Si è costituita , contestando, nel merito, il motivo di CP_1 gravame avversario in quanto infondato, e formulando a sua volta quattro motivi di appello incidentale.
All'esito della prima udienza del 07.01.2025, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 11.03.2025, poi rinviata al 03.06.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione, e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellante principale rinuncia ad impugnare i capi della sentenza con i quali il
Tribunale:
- ha ridotto l'importo degli onorari dovutogli (indicati dall'attore in primo grado in euro
1.542.670,00), riconoscendo invece soltanto la minor somma di euro 552.141,80;
- ha respinto la domanda risarcitoria fondata sull'abuso di dipendenza economica e abuso del diritto di recesso da parte di . CP_1
Con l'unico motivo d'appello proposto, l'appellante principale censura la sentenza, nella parte in cui è stata rigettata la domanda di pagamento dell'importo complessivo di euro 992.912,40, dovuto a saldo delle prestazioni professionali, svolte in sede giudiziale, in favore di e, in particolare, CP_1 maturato in relazione a n. 83 giudizi di opposizione, n. 246 procedimenti monitori ed esecutivi e n. 313 procedure concorsuali.
Secondo l'appellante, le prestazioni corrispondenti erano state compiutamente svolte da , ed i CP_2
Co relativi corrispettivi formalmente richiesti a con invio di notule pro-forma, in data 15.10.2019.
Inoltre, la documentazione relativa a dette attività era stata versata in atti (docs. 11, 12 e 13 atto di pagina 8 di 22 citazione); l'esistenza e l'entità dei relativi crediti erano già state anticipate, in data 19.03.2019, tramite un'e-mail indirizzata dall'Avv. all'Avv. De Rosa di , ove si illustravano i criteri di Pt_1 CP_1 quantificazione, e si indicava che restavano da fatturare anche altre attività, tra cui l'assistenza in ambito stragiudiziale e consulenziale. La domanda è stata tuttavia rigettata dal Tribunale, sulla scorta del fatto che aveva già corrisposto le competenze, dovute per tali prestazioni, nel secondo CP_1 semestre del 2018, e poiché, nella sua e-mail del 19.03.2019, l'Avv. avrebbe confermato Pt_1
l'avvenuta fatturazione di tutte le attività giudiziali svolte.
contesta entrambe le premesse. CP_2
Quanto alla prima, l'appellante sottolinea che i compensi oggetto della domanda riguardano attività ulteriori, rispetto a quelle già fatturate nel 2018, e, segnatamente, fasi successive dei medesimi procedimenti (es. opposizioni ad esecuzioni) ovvero pratiche nuove, mai oggetto di pagamento. Il
Tribunale avrebbe valorizzato il contenuto dei documenti 52 e 53 del fascicolo di parte convenuta, i quali contengono una tabella ed una dichiarazione esplicativa relative alla domanda riconvenzionale proposta da per la ripetizione di somme già corrisposte. Tuttavia, tali documenti non si CP_1 riferirebbero alle attività oggetto della domanda principale, ma esclusivamente a quelle posizioni, per le quali aveva affermato di aver versato importi in eccesso rispetto al dovuto. L'appellante CP_1 sottolinea, dunque, come i compensi, azionati con le note pro-forma del 15.10.2019, non figurino nella predetta tabella, e non siano stati oggetto della domanda riconvenzionale, né risultano mai pagati.
A tal riguardo, fornisce poi una dettagliata ricostruzione temporale, evidenziando la CP_2 sequenza degli incarichi, l'invio delle notule, i documenti giustificativi, i pagamenti effettuati da
[...]
e le attività residue rimaste non saldate, dalla quale emergerebbe che: CP_1
- le attività monitorie svolte e fatturate nel secondo semestre 2018 (e pagate da ) sono CP_1 attività autonome, e precedenti rispetto a quelle giudiziali oggetto delle note pro-forma;
- le notule del 2019 si riferiscono a giudizi di opposizione, atti esecutivi e gestione delle procedure concorsuali, spesso svolti successivamente al recesso contrattuale e comunque mai fatturati precedentemente;
- le fatture pagate nel 2018 riguardano attività monitorie, mentre le prestazioni non saldate riguardano la prosecuzione giudiziale ed esecutiva dell'attività sulle stesse posizioni debitorie.
In definitiva, l'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato le somme richieste come già pagate, assimilando impropriamente prestazioni tra loro distinte per natura, funzione e fase processuale.
Quanto alla seconda premessa, sottesa alla decisione del Tribunale, l'appellante principale contesta che le affermazioni, contenute nell' e-mail del 19.03.2019, possano avere efficacia confessoria o essere pagina 9 di 22 intese come rinuncia o riconoscimento dell'assenza di ulteriori crediti. Tali affermazioni si riferivano esclusivamente alle attività già fatturate, senza escludere l'esistenza di ulteriori crediti, come altresì dimostrato dal riferimento a prestazioni ancora da valorizzare. sostiene che il Tribunale ha CP_2 riportato nella sentenza impugnata solo uno stralcio parziale della predetta comunicazione, senza chiarire il rapporto tra il contenuto della stessa e il rigetto delle domande attoree.
In particolare, l'appellante rileva come, in tale e-mail, l'avv. si sia limitato a fornire i Pt_1 chiarimenti richiesti dal dirigente di , avv. De Rosa, circa i criteri seguiti per la fatturazione CP_1 delle prestazioni professionali, in risposta ad una precedente e-mail del 15.03.2019, concernente il ritardo tra l'affidamento degli incarichi e l'emissione delle relative parcelle.
Nella sua risposta, l'avv. aveva illustrato i criteri di fatturazione adottati per le attività giudiziali, Pt_1 specificando che le stesse erano state fatturate secondo le regole sull'esigibilità delle prestazioni professionali, al termine di ciascuna fase di lavorazione e con anticipazione di spese vive. La successiva menzione, contenuta nella stessa e-mail, dell'intenzione di emettere ulteriori fatture, per attività stragiudiziale, fiscale e contrattuale, non costituiva, ad avviso dell'appellante, alcun riconoscimento dell'assenza di credito per l'attività giudiziale, tanto più che, alla data del 19.03.2019, non era ancora intervenuta comunicazione di recesso dal rapporto professionale, pervenuta soltanto il
23.05.2019. Pertanto, contesta la qualificazione, operata dal Tribunale, del contenuto della CP_2 missiva come dichiarazione, avente valore confessorio dell'avvenuto pagamento di tutti i corrispettivi dovuti a fino al termine dell'esecuzione del rapporto. Al contrario, dalla lettura della stessa CP_2 si sarebbe dovuto desumere l'intenzione di di emettere nuove fatture per ulteriori prestazioni CP_2
(stragiudiziali e di consulenza), non ancora fatturate né pagate (cosa avvenuta, ad esempio, con la pec del 15.10.2019). L'appellante sottolinea la coerenza tra la richiesta di chiarimenti del 15.03.2019 e la risposta fornita il 19.03.2019, rilevando che nulla in tale scambio può giustificare il rigetto delle domande relative all'attività giudiziale.
Parimenti inconferente è, a suo avviso, il richiamo alle competenze relative al secondo semestre 2018.
Al riguardo, richiama i seguenti documenti, già prodotti in primo grado: CP_2
(a) il doc. 8, che attesta l'invio a , il 02.05.2019, del dettaglio rettificato delle spese giudiziarie CP_1 per fine 2018, con richiesta di applicazione alle future fatture;
(b) il doc. 9, contenente la comunicazione di recesso del 23.05.2019, nella quale conferma la CP_1 prosecuzione delle attività giudiziali per le pratiche pendenti e la legittimità dell'emissione di ulteriori notule;
(c) i docs. 14, 15 e 16, relativi a prestazioni non giudiziali, effettivamente richiamate nella e- mail del 19.03.2019, ma distinte da quelle oggetto di domanda.
pagina 10 di 22 L'appellante censura poi l'incongruenza della decisione che, pur avendo accolto parzialmente la domanda relativa alle attività stragiudiziali (per un importo liquidato in via equitativa in euro
552.141,80), fondata sulla medesima procedura di validazione, sui medesimi documenti e su analoghe argomentazioni, ha rigettato integralmente quella relativa all'attività giudiziale, senza fornire asseritamente alcuna motivazione logicamente distinta. Co
evidenzia, poi, come non abbia non abbia mai allegato l'avvenuto pagamento delle CP_2 somme richieste, né contestato specificamente la sussistenza del credito. In assenza di prova contraria,
l'omissione del pagamento avrebbe dovuto considerarsi pacifica ex art. 115 c.p.c. Co Inoltre, nel corso del primo grado, non avrebbe mai contestato la pretesa duplicazione degli importi, né l'effettiva esecuzione delle attività fatturate, pienamente documentata da CP_2 mediante il deposito cartaceo di documenti, disposto dal Tribunale con provvedimento del 21.04.2021.
, nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., avrebbe contestato esclusivamente i criteri di CP_1 fatturazione, e, con pec del 20.12.2019, avrebbe chiesto chiarimenti su tutte le notule, comprese quelle relative ad attività giudiziale;
a tale pec avrebbe fornito puntuale riscontro con pec del CP_2
10.01.2020.
L'appellante osserva che tra le parti non è mai stato concluso alcun accordo transattivo, che possa ritenersi ostativo alla domanda proposta in primo grado, ed ora riproposta in appello, e che la sentenza di primo grado ha escluso l'esistenza di qualsivoglia transazione. Infatti, nonostante che, nella comunicazione di recesso del 23.05.2019, avesse genericamente menzionato una presunta CP_1 volontà conciliativa, nessun atto scritto transattivo è mai stato prodotto.
L'appellante ha chiesto l'autorizzazione a depositare in formato cartaceo i documenti già prodotti in primo grado in ottemperanza al già menzionato provvedimento del 21.04.2021, ove venne richiesto a di redigere una tabella riepilogativa con l'indicazione, per ciascuna posizione, delle attività CP_2 svolte, degli onorari richiesti e della relativa documentazione giustificativa.
sostiene che il Tribunale avrebbe correttamente escluso il diritto dello Studio a percepire il CP_1 contestato importo di € 992.912,40, richiesto a fronte dei servizi professionali resi nei giudizi di opposizione, nei procedimenti monitori ed esecutivi e nelle procedure concorsuali. Infatti, secondo l'appellata, coerentemente con quanto sostenuto dal Tribunale, l'e-mail del avv. del 19.03.2019 Pt_1 avrebbe natura confessoria ex art. 2730 c.c., e sarebbe dunque idonea a dimostrare che alla data indicata non erano dovuti ulteriori compensi giudiziali.
In via subordinata, qualora non si condividesse tale interpretazione dell'e-mail del 19.03.2019,
[...]
: CP_1
pagina 11 di 22 - rileva, in ogni caso, che le notule, prodotte dall'appellante, non rispetterebbero la procedura di approvazione contrattualmente pattuita tra le parti nella Letter of Engagement, mancando gli ordini di acquisto e l'autorizzazione preventiva alla fatturazione;
- ribadisce che, a prescindere dalla debenza delle somme, l'inadempimento di CP_2 impedirebbe ogni pretesa retributiva. Lo avrebbe infatti gestito con negligenza numerose Pt_1 pratiche, causando i danni già oggetto di domanda riconvenzionale in primo grado, su cui il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi;
- contesta, nel merito, l'importo richiesto per detti giudizi, osservando che ha liquidato CP_2 somme sproporzionate, non concordate e non parametrate a reali attività, trattandosi in alcuni casi di giudizi mai realmente instaurati o riferibili a pratiche già concluse o sospese;
- eccepisce, dunque, l'infondatezza delle richieste relative a queste procedure. Le attività Co professionali erano, secondo già state remunerate nel corso del rapporto;
le notule sono state predisposte in modo forfettario e non documentato, con criteri non convenuti e mai autorizzati. BT sottolinea, inoltre, che la maggior parte delle cause erano pendenti da anni, e che la richiesta di si riferiva a prestazioni per lo più anteriori al recesso di maggio 2019. CP_2
Inoltre, lo non avrebbe fornito alcuna prova dell'effettivo svolgimento delle proprie Pt_1 attività, basandosi esclusivamente su una tabella predisposta unilateralmente.
Pertanto, l'appellata chiede il rigetto integrale dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, qualora dovessero essere riconosciuti compensi, insiste affinché CP_1 siano calcolati secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, ridotti del 40%, e solo nei limiti delle attività effettivamente e diligentemente eseguite, per le quali l'appellante abbia dato puntuale prova.
La Corte osserva, relativamente all'unico motivo di appello principale, come il Giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito valore confessorio alla mail dell'avvocato del 19 Marzo 2019 Pt_1
Co (doc. 17 fasc. primo grado e doc. 5 fasc. primo grado), relativamente all'avvenuto Pt_1 pagamento, alla data del 19.3.2019, dei corrispettivi relativi a tutte le attività giudiziali svolte fino alla conclusione del rapporto. Tale email, infatti, costituisce risposta ad altra mail, inviata all'appellante Co Co principale in data 15.3.2019, da soggetto che agiva per (doc 4 fascicolo primo grado), che aveva richiesto la seguente informazione: “In merito alle ultime parcelle emesse dal suo studio, relative agli ultimi due trimestri del 2018, Le chiediamo la cortesia di confermarci se ai procedimenti monitori ed alle procedure esecutive/fallimentari vengono applicate le Tariffe di cui al DM 55/14 ed il parametro di riferimento;
in caso contrario, quale diverso tariffario forense con la correlativa motivazione”. pagina 12 di 22 La frase, scritta da , in risposta a questa richiesta, secondo il Tribunale, avrebbe valore CP_2
Co confessorio relativamente all'avvenuto pagamento, da parte di di tutti i corrispettivi per tutte le attività giudiziali svolte dall'odierno appellante principale, fino alla cessazione dell'esecuzione del contratto;
essa deve essere invece interpretata come risposta alla domanda posta nella mail del
15.3.2019, cioè come spiegazione dei metodi e dei parametri utilizzati dall'appellante principale per liquidare i compensi richiesti nelle note pro forma. La frase di infatti è la seguente: “Con CP_2 riferimento alla sua richiesta, Le confermo che, come da accordi tra le parti, ai procedimenti monitori
e alle procedure esecutive e concorsuali vengono applicate le tariffe di cui al DM 140/2012 ridotte del
40%. Per quanto riguarda la fatturazione, tutte le attività giudiziali svolte dallo studio sono state fatturate in conformità con le regole vigenti in tema di esigibilità della prestazione professionale ed in particolare sulla base dei criteri di fatturazione seguiti sino ad ora (al termine di ciascuna fase di lavorazione, anticipando le spese vive significative ovvero alla conclusione di ciascuna pratica).”
Del resto, l'interpretazione di tale affermazione, come effettuata dal Tribunale, sarebbe in contrasto con alcune circostanze, provate documentalmente e non contestate da alcuna delle parti e cioè che: Co
- ha esercitato il diritto di recesso solo con comunicazione in data 23 maggio 2019; fino a quella data non risulta né allegato né provato da alcuna delle parti che l'attività, sia giudiziale che Co stragiudiziale, svolta da a favore di si sia interrotta. CP_2
Co
- nella comunicazione di recesso, ha chiesto a di continuare con l'attività pattuita fino al Pt_1
Co passaggio delle consegne a successivo professionista, che avrebbe successivamente nominato, senza specificare in quale data ed a quale professionista il passaggio di consegne avrebbe avuto luogo. Co
- solo in data 20 dicembre 2019, ha scritto a chiedendo di trasferire le pratiche, CP_2 indicate in due allegati, ad altra società di recupero crediti, trasmettendo alla medesima i relativi fascicoli e fornendo tutte le informazioni del caso (doc 18 fascicolo di primo grado) Pt_1
Co
- nella successiva comunicazione via pec, da a (doc 19 fascicolo primo grado), Pt_1 CP_2 questi afferma, in data 10 gennaio 2020, di avere cominciato, a partire dal 7 gennaio 2020, ad Co effettuare il passaggio delle consegne, senza che abbia contestato, successivamente, la correttezza di tale condotta, anche sotto il profilo della tempestività.
In virtù delle circostanze sopra elencate, pertanto, si deve ritenere provato che l'attività del professionista, sia giudiziale che stragiudiziale, sia continuata almeno fino al passaggio delle consegne ad altro professionista, avvenuto a partire dai primi di gennaio del 2020, con conseguente maturazione, in suo favore, dei corrispettivi di tale attività. Non risulta pertanto provato che, con il pagamento dei Co corrispettivi delle attività giudiziali, relativi al dicembre 2018, abbia estinto il proprio debito nei pagina 13 di 22 confronti di , dato che le attività giudiziali hanno continuato ad essere svolte per almeno un CP_2 anno, ed i relativi corrispettivi a maturare. Co Ciò premesso, si rileva come abbia contestato la debenza degli importi richiesti da , CP_2 anche sotto il profilo della quantificazione, affermando che i parametri, che egli stesso avrebbe indicato nelle note pro forma, applicati per calcolare i corrispettivi, non corrisponderebbero a quelli pattuiti. Si rileva come, nella letter of engagement (doc. 2 fasc. di primo grado), che costituisce il CP_2 contratto stipulato dalle parti, queste abbiano stabilito, per il contenzioso massivo (“high volume”), di applicare, per il calcolo dei corrispettivi, i valori stabiliti nel DM 55/2014, con una riduzione del 40%.
Nella letter of engagement, a pagina 18, le parti hanno incluso una tabella, in cui sono previsti, come parametro base, i valori medi di liquidazione dei corrispettivi, di cui al DM 55/14. Il contratto è stato poi modificato ed integrato da due allegati (Appendice del 18.7.2017 – doc. 3 fasc. primo CP_2 grado-, e Appendice del 30.3.2018 – doc. 4 fasc. primo grado), che hanno, in particolare, CP_2 modificato due clausole relative al corrispettivo, la prima relativa all'attività di recupero stragiudiziale, la seconda relativa all'attività di recupero giudiziale. Per quest'ultima è stato previsto, in entrambe le
Appendici, quanto segue: “attività giudiziale monitoria ed eventuale attività di esecuzione, in caso di mancata opposizione del debitore all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti, applicazione dei minimi degli onorari e dei diritti delle tariffe forensi, con uno sconto del 40% con riferimento a ciascuna pratica affidata.”
Risulta, pertanto, provato che, a partire dal 18 luglio 2017, i corrispettivi pattuiti, relativi all'attività giudiziale monitoria ed all' attività di esecuzione, in caso di mancata opposizione del debitore al decreto ingiuntivo, risultano essere quelli di cui al DM 55/14 nei valori minimi, e non più medi, diminuiti del 40%.
Invariate risultano, rispetto al contratto del 2015, le previsioni relative ai corrispettivi giudiziali diversi da quelli di cui al periodo che precede.
Risulta, tuttavia, sia dalla mail di del 19 Marzo 2019 (doc 17 fascicolo primo grado CP_2
) sia da alcune note pro forma inviate dal professionista alla cliente, e oggetto dell'odierno CP_2 contenzioso, cioè quelle relative ad alcune tipologie di attività giudiziali svolte nel corso del 2019, che sono stati utilizzati, per la liquidazione, parametri diversi da quelli pattuiti, sia nel contratto del 2015 che negli addenda del 2017 e del 2018. Infatti, nella mail del 19 Marzo 2019, afferma di CP_2 avere utilizzato, per i procedimenti monitori e le procedure esecutive e concorsuali, le tariffe di cui al
DM 140/2012 ridotte del 40%. Inoltre, dai documenti 12 e 13 del fascicolo di del primo CP_2 grado, risulta indicato, da stesso, come “criterio di redazione parcella”, il seguente: CP_2
“applicazione medi tabellari di cui DM 140/2012 ridotti del 40% in conformità ai criteri di pagina 14 di 22 fatturazione già adottati”, con ciò dimostrando che ha parametrato i compensi richiesti al CP_2
DM 140/2012, non solo per i procedimenti monitori e le attività esecutive, successive all'ottenimento di decreti ingiuntivi non opposti, ma anche per altre attività giudiziali, senza che in nessuno dei documenti contrattuali, versati in atti, le parti abbiano fatto riferimento al DM 140/2012 come fonte dei parametri di liquidazione dei compensi.
I compensi esposti in tale tabella non possono pertanto essere riconosciuti al professionista, non risultando i relativi crediti provati nel quantum, dato che i parametri tariffari utilizzati risultano difformi da quelli contrattualmente pattuiti.
Dal documento 11 del fascicolo di in primo grado, relativo ai “giudizi di opposizione”, CP_2 risulta, invece, applicato come “criterio di redazione della parcella” il seguente: “applicazione dei corrispettivi forfettari indicati nella letter of engagement del 22/10/2015 in conformità ai criteri di fatturazione già adottati“. Pertanto, in relazione alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, che risultano essere instaurate nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019, è stato applicato il criterio di liquidazione stabilito nel contratto del 2015. In considerazione del fatto che le modifiche, introdotte nelle appendici del 2017 e 2018, riguardavano solo i procedimenti monitori e le esecuzioni successive, in caso di mancata opposizione da parte dell'ingiunto, l'indicazione del criterio di liquidazione appare corretta. Co non ha svolto contestazioni puntuali su specifiche cause, elencate in tale documento, né relativamente alla correttezza aritmetica nel determinare il corrispettivo;
né sulla questione se il corrispettivo richiesto corrisponda alle attività svolte. Peraltro, si rileva che, né nel contratto del 2015, né nelle appendici del 2017 e 2018, le parti avevano stabilito che fosse effettuata una fatturazione analitica, ove fossero esplicitate le singole fasi di ciascun giudizio di cognizione piena, e la relativa Co liquidazione dei compensi. Del resto, nella lettera di a del 10 gennaio 2020 (doc 19 CP_2 fascicolo di primo grado), correttamente si ribadisce che, nella “letter of engagement CP_2 schedule 2”, sono stati previsti compensi relativi al processo di cognizione su base forfettaria, indipendentemente dalle attività svolte, e pertanto la liquidazione dei compensi è stata svolta sulla base del valore complessivo della causa e dell'intero giudizio. Co A fronte della mancata contestazione puntuale di relativamente allo svolgimento delle attività e della corretta applicazione aritmetica dei parametri pattuiti, il motivo di appello di deve CP_2 essere parzialmente accolto. Si deve, infatti, ritenere provata la debenza delle somme richieste da relativamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per un totale di euro CP_2
354.534,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs 231/02
pagina 15 di 22 Con il primo motivo di appello incidentale, censura la sentenza nella parte in cui ha accolto, CP_1 seppure parzialmente, la domanda di , riconoscendogli un credito pari a € 469.750,00, oltre CP_2 accessori, a titolo di compenso per attività stragiudiziali. Tale decisione, secondo , sarebbe CP_1 innanzitutto contraddittoria, in quanto la stessa sentenza riconosce, a pag. 13, l'assenza di un ordine d'acquisto, e quindi la violazione della procedura autorizzativa, prevista contrattualmente nella Letter of Engagement. In secondo luogo, contesta l'effettivo svolgimento delle attività, cui si CP_1 riferisce la nota pro forma allegata da (doc. 14 di parte attrice in primo grado, che menziona CP_2
1.879 pratiche), dal momento che non sarebbe stata fornita alcuna prova, idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento e l'utilità delle prestazioni fatturate, né sarebbe stato presentato alcun riscontro documentale, da cui desumere la pertinenza di tali attività rispetto agli incarichi ricevuti, condizione contrattualmente necessaria per la maturazione del compenso. Ancora, osserva che la CP_1 liquidazione equitativa, effettuata dal Tribunale, è avvenuta in assenza dei presupposti di cui all'art. 1226 c.c., mancando la prova dell'an della prestazione. Infatti, la quantificazione dell'importo sarebbe stata basata esclusivamente sul numero delle pratiche dichiarate da , senza alcuna verifica CP_2 sull'effettiva sussistenza delle attività asseritamente svolte. Da ultimo, sostiene che le prestazioni indicate da sono state, in parte, eseguite successivamente al recesso del 23.05.2019 e non CP_2 sarebbero, pertanto, remunerabili. Co
ha replicato che non ha addotto ragioni sufficienti a giustificare il mancato pagamento di CP_2 attività stragiudiziali, che pacificamente sono state svolte. Già molto tempo prima dell'esercizio del Co diritto di recesso da parte di era intercorsa corrispondenza tra lo studio di professionisti e la cliente, relativa all' entità dell'attività stragiudiziale e dei compensi relativi, senza che ci fossero state Co contestazioni da parte di (si veda ad esempio il documento 62 del fascicolo di in primo CP_2 grado). Non essendo giustificabile la mancata corresponsione di corrispettivi per l'attività stragiudiziale Co svolta dallo studio, ha chiesto la reiezione della domanda di
Con il secondo motivo di appello incidentale, impugna la sentenza, nella parte in cui ha CP_1 riconosciuto a il diritto a percepire compensi per attività di consulenza fiscale, contabile e CP_2 contrattuale, per l'importo di € 552.141,80. A parere di , infatti, il riconoscimento di tale CP_1 somma è avvenuto nonostante l'assenza di prova sia del conferimento di incarichi specifici sia dell'effettivo svolgimento di tali attività professionali. Il criterio liquidatorio adottato dal Tribunale sarebbe del tutto svincolato dai parametri contrattuali e privo di fondamento documentale. Ancora,
[...]
ribadisce che la parcella allegata (doc. 15 di parte attrice) fu emessa senza previa autorizzazione, CP_1 in violazione degli accordi contrattuali in essere tra le parti. pagina 16 di 22 ha replicato che correttamente il Tribunale ha ritenuto accertate le attività svolte in relazione CP_2 alle quali i corrispettivi sono dovuti.
Quanto al primo e secondo motivo di appello incidentale, La Corte osserva in primo luogo che, quanto alle attività stragiudiziali effettuate dopo il 23 maggio 2019, come si è già motivato, l'attività oggetto del contratto risulta essere portata avanti da , su indicazione e con il consenso della cliente, CP_2
Co fino ai primi giorni del 2020, così come espressamente indicato e richiesto da nella lettera di Co recesso del 23 maggio 2019. Pertanto non può essere accolto l'argomento di secondo il quale Co nessuna attività stragiudiziale avrebbe potuto essere svolta dopo il 23 maggio 2019; infatti non solo ha chiesto espressamente la continuazione di tutte le attività fino al passaggio delle consegne ad altro Co professionista (passaggio avvenuto a partire dal 7.1.2020, dopo che in data 20.12.2020 ha indicato a in favore di quale altra società effettuarlo), ma non risulta neanche allegato, né provato da CP_2
Co
su cui incombe il relativo onere, che l'attività di recupero crediti e di consulenza contabile e fiscale sia stata bruscamente interrotta da , all'indomani della ricezione della comunicazione di CP_2 recesso. In secondo luogo, si rileva come sia agli atti corrispondenza tra le parti, risalente ad anni prima Co del recesso, non contestata da né quanto al alla provenienza né quanto al contenuto, relativa all'effettuazione di tale attività stragiudiziale e di consulenza fiscale, contabile e contrattuale in periodi Co Co di molto risalenti rispetto al recesso di Da tale corrispondenza si desume non solo che fosse costantemente aggiornata circa l'attività stragiudiziale effettuata dallo studio, ma anche che non l'abbia contestata, nè abbia negato la debenza dei relativi corrispettivi. L'assenza, dalla documentazione agli atti, di specifici “ordini di acquisto”, relativi alle attività stragiudiziali, non è decisiva, poiché, nel corso del rapporto, le parti hanno spesso applicato quanto stabilito dal contratto anche tramite comunicazioni meno formali rispetto all'emissione di “ordini di acquisto”; in particolare, ha svolto attività CP_2
Co in favore di da cui la stessa ha tratto vantaggio, senza che fossero emessi tali “ordini”, e senza Co contestazioni da parte di La mancanza di uno specifico “ordine di acquisto”, relativo alle attività stragiudiziali, non significa né che le attività non sono state svolte né che esse siano state svolte senza Co l'autorizzazione di o in contrasto con uno specifico diniego della cliente. Pertanto, anche a fronte Co della genericità delle contestazioni di che contesta in toto l'attività svolta da , senza CP_2 puntualmente riferirsi a specifiche pratiche, si ritiene che, sulla base della documentazione versata in atti da , sia provato che le attività stragiudiziali e di consulenza fiscale, contabile e CP_2 contrattuale siano state svolte, con la conseguenza che sono dovuti i relativi corrispettivi. Al contrario Co di quanto affermato da sussiste il requisito previsto dall'articolo 1226 c.c., necessario per la liquidazione, come effettuata dal Tribunale, in via equitativa dei compensi dovuti al professionista. pagina 17 di 22 Pertanto, si ritiene di confermare quanto deciso dal Tribunale in merito, e di rigettare i motivi di Co appello di
Con il terzo motivo di appello incidentale, censura il rigetto della propria domanda CP_1 riconvenzionale di risarcimento danni per € 702.806,94. afferma che avrebbe posto CP_1 CP_2 in essere una pluralità di condotte negligenti, e contrarie ai doveri professionali, che avrebbero determinato le seguenti voci di danno in capo a , di cui ha chiesto il risarcimento: CP_1
- € 651.335,94, per l'impossibilità recuperare somme a titolo di IVA, causata dal fatto che le fatture, emesse per conto di , ma intestate in modo errato a soggetti diversi, non CP_1 avrebbero consentito alla committente di portare in detrazione l'imposta, con conseguente pregiudizio economico;
- € 51.471,00, per le spese legali sostenute da in numerosi giudizi di opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo, in cui , pur in presenza di evidenti profili di decadenza o CP_2 prescrizione del credito, aveva ritenuto di costituirsi comunque in giudizio, così determinando la soccombenza della mandante. In tali circostanze, afferma di non essere stata CP_1 preventivamente informata dei rischi processuali, in violazione dei più basilari obblighi di diligenza e trasparenza professionali.
Secondo , la sentenza di primo grado avrebbe completamente omesso di pronunciarsi su tali CP_1 specifiche doglianze. Co
ha richiamato le proprie difese, svolte in primo grado, affermando che, in primo luogo, CP_2 non avrebbe dimostrato l'inadempimento asserito, essendo le sue contestazioni generiche. In secondo Co luogo, relativamente ai decreti ingiuntivi notificati oltre il termine di legge, avrebbe omesso di specificare che, comunque, il Giudice può esaminare la causa del merito nel giudizio di opposizione.
Rispetto ai crediti, asseritamente prescritti per colpa del professionista, ha contestato i documenti Co avversari sub docc 16 e 17, citati da come prova dell'inadempimento di controparte e del danno di cui ha chiesto il risarcimento, trattandosi di fogli Excel di provenienza ignota e privi di valore probatorio. Quanto all'asserito danno per mancato recupero dell'iva, ha contestato il documento 25 avversario, essendo anch'esso foglio Excel di provenienza ignota e di contenuto non verificabile, ed ha affermato che l'eventuale, non provato, mancato recupero dell'iva non sarebbe in ogni caso imputabile Co allo Studio, non potendo esso fornire a le informazioni necessarie per il recupero dell'iva, in mancanza della collaborazione della cliente, ed in particolare dell'invio, da parte della stessa, dell'estratto conto con l'indicazione, per ciascuna fattura, relativa alle forniture, dell'imponibile e dell'iva. L'attività dello Studio era limitata al calcolo dell'iva potenzialmente recuperabile;
il calcolo pagina 18 di 22 Co poteva essere fatto solo a seguito dell'invio, da parte di dell'estratto conto con l'indicazione dell'imponibile e dell'iva per ciascuna fattura rappresentante il credito affidato. Inoltre, l'effettiva Co emissione delle note di variazione ex articolo 26 del DPR 633/ 72 era in capo alla titolare del credito e beneficiaria del servizio.
Pertanto ha chiesto la reiezione delle domande di cui al presente motivo di appello
Co La Corte osserva che, quanto al primo motivo di doglianza di articolato nel presente motivo di appello incidentale, correttamente il Tribunale ha osservato che non è stato provato che il mancato recupero del credito iva sia una conseguenza diretta della condotta colposa imputata al professionista.
, infatti, nulla ha allegato né provato al riguardo. Essendo l'attività di recupero dell'iva svolta CP_1 direttamente dalla cliente, e non dallo studio professionale dato che tale attività non era stata pattuita, nel contratto stipulato dalle parti, come delegata a;
essendo quest'ultimo tenuto solamente a CP_2 fornire informazioni successivamente all'invio dell'estratto conto, relativo a ciascuna specifica posizione, da parte di;
non risulta agli atti documentazione idonea a provare che vi sia un CP_1 nesso causale diretto tra un eventuale inadempimento, anche sotto forma di ritardo, da parte di
, e l'asserito mancato recupero dell'iva da parte di . Si rileva, inoltre, che il CP_2 CP_1 documento cardine della difesa di , da cui risulterebbe provato il suo asserito danno sia nell'an CP_1 che nel quantum (doc. 25 fasc. primo grado) è un file excel, di provenienza ignota, privo di CP_1 riferimenti idonei a permettere una verifica dei dati in esso contenuti, e non accompagnato da documentazione in supporto.
Non risulta poi provato che la soccombenza dell'appellante incidentale in alcuni giudizi, per decadenza o prescrizione del diritto, che avrebbe determinato il danno, di cui al punto 2 del presente motivo di appello incidentale, sia dovuta a una mancata informazione, da parte del professionista a , CP_1 relativamente all'alea del giudizio. In primo luogo si rileva come i documenti di sub docc 16 e CP_1
17, depositati come prova cardine dell'inadempimento di controparte e del danno di cui ha chiesto il risarcimento, sono fogli Excel di provenienza ignota e privi di riferimenti ad altri documenti o altri elementi di prova idonei a suffragare quanto ivi esposto. , inoltre, ha versato nel fascicolo di CP_4 parte di primo grado alcune sentenze (docc. da 20 a 24 fascicolo primo grado), che CP_1 dimostrerebbero che l'avrebbe indotta a resistere in tali giudizi, pur sapendo dell'alta CP_2 probabilità di perdere la causa, e senza informarla previamente. L'appellante incidentale, tuttavia, non ha allegato né tantomeno provato che l'attività giudiziale, relativa alle 5 cause di cui sopra, sia stata svolta in assenza di procedura autorizzativa. Non risulta contestato, e anzi è provato documentalmente, Co che tale procedura era effettuata, dal lato di dal suo ufficio legale italiano, con interventi anche da pagina 19 di 22 parte dell'ufficio legale britannico, di talché era in grado di fare precedere una eventuale CP_1 autorizzazione da interlocuzioni relative alla natura della causa, alle chances di successo ecc. In mancanza di adempimento all'onere di allegazione , che grava sull'appellante incidentale, che le attività giudiziali di cui sopra si siano svolte in assenza di una qualsiasi interlocuzione, o addirittura in presenza di un diniego a procedere giudizialmente da parte della cliente;
in assenza di qualsiasi allegazione o elemento di prova sulla regolarità della specifica attività autorizzativa relativa alle cause a cui la sua doglianza si riferisce;
le censure dell'appellante incidentale, relative ad un asserito inadempimento dell'obbligo informativo da parte di , come causa diretta e giuridicamente CP_2 rilevante dell'asserito danno, non possono essere accolte.
Con il quarto motivo di appello incidentale, impugna la sentenza, nella parte in cui ha CP_1 rigettato la domanda riconvenzionale, volta alla restituzione della somma complessiva di €
1.506.927,06, corrisposta a nel corso del rapporto professionale, in misura, ad avviso CP_2 dell'appellante incidentale, superiore a quanto contrattualmente dovuto.
deduce che i pagamenti, effettuati nel tempo a favore di , lungi dall'integrare un CP_1 CP_2 tacito accordo modificativo dei patti in essere sull'ammontare dei compensi, si fondavano sul rapporto fiduciario in essere tra le parti, rapporto che avrebbe impedito l'immediata rilevazione delle difformità delle parcelle rispetto ai criteri pattuiti. Al contrario, una volta effettuate le necessarie verifiche, sarebbe emerso che i compensi liquidati superavano in misura rilevante quelli da corrispondersi secondo le condizioni contrattuali, che prevedevano l'applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M.
55/2014, con riduzione del 40%. Secondo , a tale risultato avrebbe contribuito altresì la CP_1 condotta di , che avrebbe unilateralmente ed arbitrariamente modificato i parametri di CP_2 riferimento, applicando criteri di fatturazione variabili e di volta in volta diversi. Parte appellante incidentale richiama infine, a fondamento della propria domanda, l'art. 2033 c.c., sottolineando l'assenza di una causa giustificativa per il pagamento di compensi superiori a quanto previsto dai contratti in essere. Co
ha replicato che correttamente il Tribunale ha accertato che le somme, di cui ha chiesto CP_2
Co la ripetizione, costituiscono corrispettivi autorizzati dalla nel corso degli anni tramite le procedure di cui al contratto ed ai successivi addenda. Le verifiche venivano svolte sia dall'ufficio legale italiano Co che da quello britannico della e, fino al momento dell'instaurazione del giudizio, non vi sono mai state contestazioni. Pertanto, ha chiesto la reiezione della domanda di cui al presente motivo di appello.
pagina 20 di 22 La Corte osserva, al riguardo, come non abbia assolto all'onere assertivo, che sulla stessa CP_1 incombe, di evidenziare per quali pratiche e/o cause sarebbe stato corrisposto un compenso eccessivo, ed in che modo. Si sottolinea, inoltre, che, nel contratto del 2015, la misura del compenso era stata definita con riferimento ai valori medi dei parametri, differenziati per scaglioni, di cui al DM 55/14, e non ai valori minimi, come affermato da . Il riferimento ai valori minimi era stato pattuito CP_1 dalle parti solo nel luglio 2017, e solo relativamente ai procedimenti monitori e ai procedimenti esecutivi successivi al passaggio in giudicato di decreti ingiuntivi non opposti. Pertanto, la domanda di risulta generica, sia perché non differenzia tra diverse categorie di attività, diversamente CP_1 normate dalle parti, quanto ai parametri utilizzabili per la determinazione del compenso, sia perché non adduce alcun elemento di allegazione e prova relativamente agli specifici “eccessi” di fatturazione da parte di . CP_2
Inoltre, i compensi, di cui chiede la restituzione, risultano, in mancanza di allegazione e CP_1 prova, da parte dell'appellante incidentale, essere stati soggetti alle procedure autorizzative concordate. Co Infine, l'accoglimento della domanda di determinerebbe un obbligo restitutorio in capo a CP_2 tale da escludere ogni corrispettivo, per lo Studio, per attività professionali pacificamente svolte, con grave violazione del sinallagma contrattuale. Co L'appello incidentale di deve, in conclusione, essere respinto.
Essendo soccombente, seppure parzialmente, quanto all'appello principale, e totalmente CP_1 quanto all'appello incidentale, deve essere condannata a rifondere a le spese di lite del CP_2 presente grado del giudizio, da liquidarsi ai sensi del DM 147/22, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta, con riferimento allo scaglione tra euro 500.000,00 e
1.000.000,00.
In considerazione del fatto che, nel primo grado, le spese di lite erano state integralmente poste a carico di , non è necessaria la rideterminazione delle spese di lite per tale grado. CP_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o respinta, così statuisce:
In parziale riforma della sentenza impugnata nr 4725/2024 del Tribunale di Milano: accoglie parzialmente l'unico motivo di appello principale, e per l'effetto: condanna a versare all'appellante principale la somma di 354.534, oltre accessori come in CP_1 motivazione;
rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
pagina 21 di 22 condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado CP_1 Parte_1 del giudizio, che si liquidano in euro 18.511,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2243/2023, promossa in grado d'appello
da
(C.F./P.IVA , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Luigi Carvelli e Andrea Genovese, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Piazzetta Pattari, 3, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Toffoletti, Controparte_1 P.IVA_2
VA NI, RO MO e SA TO, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Agnello n. 12, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, per i motivi tutti dedotti in narrativa:
pagina 1 di 22 accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. V Civile, Giudice Dott.ssa
ON PO, n. 4725/2024, pronunciata nel giudizio n. R.G. 41691/2020, pubblicata in data
3.5.2024, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, anche al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 992.912,40 - o del diverso, maggiore o minore importo dovuto - oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge ed interessi al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di richiesta di pagamento del 16 aprile 2020 e/o dalla domanda giudiziale, in favore dello Con vittoria di spese, Parte_1 diritti e onorari.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Apello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare l'appello proposto in via principale dallo in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto, per i motivi esposti;
Co
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto allo da parte di per i motivi esposti;
Parte_1
IN VIA INCIDENTALE:
3) in via rescindente, revocare, annullare e comunque riformare la Sentenza, con riferimento ai capi richiamati nei singoli motivi di impugnazione incidentale nel presente atto (pag. da 43 a 62) e, comunque, con riferimento ai capi della medesima che hanno disposto soccombenza e/o condanna di Co
4) in via rescissoria
4.a) in accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello incidentale, accertare e dichiarare che Co nulla è dovuto allo da parte di e per l'effetto, condannare lo a Parte_1 Parte_1
Co restituire a l'importo di Euro 938.700,52, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, da questa pagato in esecuzione della Sentenza come da contabile sub ns. doc. 59;
4.b) in accoglimento del terzo motivo d'appello incidentale, accertare e dichiarare l'inadempimento dello alle obbligazioni su di esso gravanti in forza del mandato Parte_1 professionale conferito da per i fatti esposti in atti e, quindi, condannare lo stesso: Controparte_1
(i) al risarcimento del danno, nella misura pari ad almeno Euro 651.335,94, per i titoli di cui al paragrafo §3/B del terzo motivo d'appello incidentale, e ad almeno Euro 51.471,00 per i titoli di cui al pagina 2 di 22 paragrafo §3/C del terzo motivo d'appello incidentale, o di quella diversa somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equititativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
(ii) alla restituzione anche ex art 2033 c.c. di tutti gli importi corrisposti da a titolo di Controparte_1 compensi professionali nel corso del rapporto quantomeno con riferimento alle posizioni caratterizzate dagli inadempimenti dello il tutto nella misura che verrà accertata e Parte_1 quantificata in corso di causa, occorrendo anche in via equititativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4.c) in accoglimento del quarto motivo d'appello incidentale, accertare e dichiarare che lo
[...] ha ottenuto l'indebita corresponsione di compensi eccedenti quelli Parte_1 contrattualmente pattuiti e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione in favore di degli Controparte_1 importi di almeno:
(i) Euro 1.019.210,00 in relazione ai procedimenti monitori descritti in atti;
(ii) Euro 351.281,00 in relazione alle procedure esecutive descritte in atti;
(iii) Euro 137.396,00 in relazione alle procedure concorsuali descritte in atti;
(iv) Euro 17.918,37 in relazione all'attività stragiudiziale di recupero crediti descritta in atti, o di quella diversa somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equititativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
IN OGNI CASO:
5) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertare e dichiarare la compensazione tra i crediti vantati da come indicati nelle Controparte_1 domande che precedono e ogni eventuale credito che dovesse essere riconosciuto in favore dello
[...]
disponendo comunque la condanna dello Parte_1 Parte_1 al pagamento della differenza;
IN VIA ISTRUTTORIA:
6) ammettere le istanze istruttorie formulate da con la seconda memoria ex art. 183, Controparte_1 sesto comma, c.p.c.;
7) disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da con la seconda memoria ex art. Controparte_1
183, sesto comma, c.p.c.;
8) rigettare l'istanza di espletamento della CTU formulata dallo con Parte_1 la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; pagina 3 di 22 Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso dei costi di giudizio (quali il contributo unificato) per entrambi i gradi di giudizio e con Co condanna dello alla restituzione delle spese già corrisposte da in Parte_1 esecuzione della Sentenza, pari a Euro 38.676,02, oltre interessi come per legge (ns. doc. 59).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio legale (d'ora in avanti ”) conveniva in giudizio, avanti il Parte_1 C.F._1
Tribunale di Milano, (d'ora in avanti ”) al fine di: Controparte_1 CP_1
- Ottenere la condanna della convenuta al pagamento di un importo pari ad euro 2.693.397,36, a titolo di compensi professionali;
- Ottenere la condanna della convenuta al pagamento di un importo pari ad euro 37.389,81, a titolo di rimborso di spese, anticipate nell'interesse della convenuta;
- far accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica e/o l'abuso del diritto di recesso commesso dalla convenuta e, per l'effetto, far accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di recesso, esercitato da quest'ultima in data 23.05.2019; con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 1.128.505,00, ovvero, in subordine, in euro 470.998,00.
In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attore deduceva:
- di avere prestato attività di consulenza legale, in favore di , nel periodo compreso tra il CP_1
2012 e il 2019;
- che, nel corso del rapporto, provvedeva al pagamento dei compensi contrattualmente CP_1 pattuiti, secondo una procedura di validazione concordata, ovverosia mediante l'emissione di
“ordini di acquisto”, quali atti autorizzativi all'emissione delle fatture da parte dell'attrice, e quindi come espressa approvazione delle quantificazioni dei compensi in favore di;
CP_2
- che eseguiva correttamente le prestazioni dovute, svolgendo in favore di CP_2 CP_1 plurime attività di assistenza e di consulenza;
- che, in data 23.05.2019, recedeva dal rapporto contrattuale, senza giusta causa e senza CP_1 preavviso;
- che non aveva adempiuto agli obblighi assunti, omettendo di corrispondere i CP_1 compensi, come da pro-forma emesse, per attività già svolte e non ancora fatturate al momento del recesso, comprensive anche del rimborso delle rilevanti spese vive anticipate dall'attrice.
Si costituiva in giudizio , chiedendo: CP_1
- in via principale, il rigetto delle domande attoree;
pagina 4 di 22 - in via subordinata, che l'eventuale riconoscimento di compensi, in favore di , fosse CP_2 limitato alle attività effettivamente svolte, e determinato mediante applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, ridotti del 40%, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto;
- in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento di , rispetto agli obblighi assunti CP_2 in forza del mandato professionale conferito, chiedendo, per l'effetto, la condanna di
: (i) al risarcimento del danno, nella misura di almeno euro 4.782.715,68, a titolo di CP_2 danno da perdita di chance nel recupero crediti;
(ii) al pagamento di almeno euro 51.471,00, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute;
(iii) o comunque al pagamento della somma diversa, accertata e quantificata nel corso del giudizio, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge;
- la restituzione degli importi corrisposti a titolo di compensi professionali, quantomeno in relazione alle posizioni per le quali fosse risultato inadempiente;
CP_2
- di accertare l'indebita corresponsione di compensi eccedenti, rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, e, per l'effetto, la condanna di alla restituzione di tali importi eccedenti;
CP_2
- in ogni caso, di disporre la compensazione tra i crediti da essa vantati e quelli eventualmente riconosciuti in favore di , con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento CP_2 della differenza;
In particolare, la convenuta deduceva che:
- in data 19.06.2012 stipulava con la società tra rappresentata dall'avv. Parte_2
OV US, una “Convenzione per il servizio di recupero crediti”;
- successivamente, il 13.05.2015, i soci di costituivano lo Studio legale Parte_2 Parte_1
che, il 22.10.2015, stipulava con una “Letter of Engagement”, estendendo
[...] CP_1
l'oggetto dell'incarico, e prevedendo la facoltà di recesso ad nutum da parte di , previo CP_1 preavviso di trenta giorni;
- il rapporto professionale veniva prorogato annualmente fino al 31.03.2019;
- nei primi mesi del 2019, a seguito della ricezione delle parcelle, relative ai trimestri luglio– settembre e ottobre–dicembre 2018, avviava un controllo, dal quale sarebbero emerse CP_1 gravi incongruità nei criteri di parcellazione utilizzati da , con fatturazioni non dovute CP_2 per oltre un milione di euro;
- con l'approssimarsi della scadenza del contratto (31.03.2019), decideva di non CP_1 prorogare ulteriormente il rapporto, determinandone così la cessazione alla predetta data;
pagina 5 di 22 - la successiva comunicazione del 23.05.2019 confermava per iscritto le intese già raggiunte per la definizione del rapporto, con dichiarata disponibilità di al pagamento delle notule CP_1 relative al secondo semestre 2018, a chiusura di ogni pendenza economica;
- in ottemperanza a tali intese, effettuava, in data 14.06.2019 e 20.09.2019, il CP_1 pagamento dell'importo complessivo di euro 584.903,00, a saldo definitivo di ogni credito;
- la successiva pretesa di , avanzata nel settembre 2019, risultava infondata, poiché non CP_2 era mai stato indicato che vi fossero ulteriori attività da fatturare, anzi, con e-mail del
19.03.2019, lo stesso Studio aveva affermato che nulla residuava da liquidare;
- nulla risultava comunque dovuto a , in ragione della condotta negligente e degli CP_2 inadempimenti imputabili alla stessa, idonei a escludere qualsiasi pagamento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendo, piuttosto, lo debitore verso per gli ingenti danni arrecati, Pt_1 CP_1 quantificati in euro 4.782.715,68 (per perdita di chance nei crediti non recuperati), euro
51.471,00 (per spese legali inutilmente sostenute) ed euro 651.000,00 (per IVA non recuperata, asseritamente a causa della mancata o tardiva comunicazione della chiusura di 154 procedure concorsuali);
- non sarebbe applicabile l'art. 9 L. 192/1998, non utilizzabile rispetto ai contratti di prestazione d'opera intellettuale, come quello in esame, caratterizzato dalla libertà dell'attrice di recedere in ogni momento, e per qualsiasi ragione, al solo venir meno dell'elemento fiduciario.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4725/2024, pubblicata in data 03.05.2024, accoglieva parzialmente le domande attoree, e pertanto condannava al pagamento, a favore di , CP_1 CP_2 della somma di euro 552.141,8, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale, rigettando altresì le domande formulate da
[...]
in via riconvenzionale. CP_1
In particolare, a fondamento della sua decisione il Tribunale statuiva:
- che con e-mail del 19.03.2019 l'Avv. aveva dichiarato che tutte le attività giudiziali Pt_1 erano già state oggetto di fatturazione, restando da fatturare soltanto quelle stragiudiziali;
- che, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta, le attività giudiziali risultavano integralmente saldate, con conseguente rigetto della domanda attorea relativa a tali prestazioni, pari complessivamente a euro 992.912,40 (euro 354.534,00 per giudizi di opposizione, euro
356.018,40 per procedimenti monitori ed esecutivi, ed euro 282.360,00 per procedure concorsuali);
pagina 6 di 22 - che, quanto all'attività stragiudiziale, per la quale era stato richiesto un compenso pari a euro
1.542.670,00 su 1.879 posizioni, la stessa si era concretizzata nell'invio di diffide di pagamento prive di particolari approfondimenti o attività ulteriori, sicché si riteneva equo liquidare euro
250,00 per posizione, per un totale di euro 469.750,00;
- che, per l'attività consulenziale fiscale e contabile (recupero IVA) andava riconosciuta la somma di euro 10.190,00, e per quella contrattuale (editoria) ulteriori euro 26.520,80, determinati in base al D.M. 55/2014;
- che, per l'attività di consulente tecnico di parte, resa nel giudizio r.g. 38961/2015 da , CP_2 si dovevano applicare i parametri del DM 55/14 per l'attività stragiudiziale, con liquidazione in euro 39.921,00 oltre accessori;
- che, per la procedura di mediazione con la Roma, risultava congruo, ai Controparte_3 sensi del D.M. 55/2014, il compenso richiesto di euro 5.760,00;
- che doveva, invece, escludersi il diritto al rimborso delle spese anticipate, posto che la convenzione, che regolava il rapporto, prevedeva che i corrispettivi pattuiti fossero comprensivi di ogni onere (artt.
2.4 e 10);
- che, pertanto, la domanda attorea doveva essere accolta, nei limiti dell'importo di euro
552.141,80 oltre IVA, CPA e spese generali;
- che doveva escludersi la configurabilità, nel caso di specie, di un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9, l. n. 192/1998, in assenza di prova circa l'esistenza di uno squilibrio eccessivo, di una condizione, per , di non accesso ad alternative CP_2 economiche, e di una condotta arbitraria da parte di , osservandosi anzi che CP_1 CP_2 era pienamente in grado di operare autonomamente sul mercato;
- che parimenti infondata doveva ritenersi la domanda di risarcimento di danni per abuso del diritto di recesso, non essendo emersi elementi tali da giustificare la qualificazione della condotta di come abusiva, e posto che le difficoltà, lamentate da parte attrice, quale CP_1 conseguenza del recesso, erano controbilanciate dalla grande quantità di lavoro procurata a durante la vigenza del contratto;
CP_2
- che la domanda riconvenzionale di , fondata sull'asserita perdita di chance, per euro CP_1
4.782.715,68, in ragione di ritardi od omissioni nella gestione di decreti ingiuntivi, doveva essere rigettata, per mancanza di prova in ordine al nesso causale tra la condotta imputata al professionista e il pregiudizio lamentato;
- che analogo rigetto doveva pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento per il mancato recupero dell'IVA (euro 651.335,94), parimenti non dimostrato;
pagina 7 di 22 - che infondata risultava anche la domanda di rifusione di spese legali, pari a euro 51.471,00, sostenute dalla convenuta in altri giudizi patrocinati dall'attore, non essendo stata accertata con certezza la responsabilità professionale del legale, né il nesso causale tra l'attività difensiva e l'esito dei giudizi;
- che la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, per euro 1.506.927,06, in quanto asseritamente somma corrisposta a fronte di prestazioni non dovute, doveva essere rigettata, stante la previsione della procedura di autorizzazione e approvazione delle fatture contenuta nella Letter of Engagement, che escludeva l'inconsapevolezza o la non volontarietà dei pagamenti effettuati;
- che, infine, le spese di lite dovevano essere poste a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza, e liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, con un unico motivo, , chiedendo la CP_2 riforma della decisione impugnata. Si è costituita , contestando, nel merito, il motivo di CP_1 gravame avversario in quanto infondato, e formulando a sua volta quattro motivi di appello incidentale.
All'esito della prima udienza del 07.01.2025, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 11.03.2025, poi rinviata al 03.06.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione, e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellante principale rinuncia ad impugnare i capi della sentenza con i quali il
Tribunale:
- ha ridotto l'importo degli onorari dovutogli (indicati dall'attore in primo grado in euro
1.542.670,00), riconoscendo invece soltanto la minor somma di euro 552.141,80;
- ha respinto la domanda risarcitoria fondata sull'abuso di dipendenza economica e abuso del diritto di recesso da parte di . CP_1
Con l'unico motivo d'appello proposto, l'appellante principale censura la sentenza, nella parte in cui è stata rigettata la domanda di pagamento dell'importo complessivo di euro 992.912,40, dovuto a saldo delle prestazioni professionali, svolte in sede giudiziale, in favore di e, in particolare, CP_1 maturato in relazione a n. 83 giudizi di opposizione, n. 246 procedimenti monitori ed esecutivi e n. 313 procedure concorsuali.
Secondo l'appellante, le prestazioni corrispondenti erano state compiutamente svolte da , ed i CP_2
Co relativi corrispettivi formalmente richiesti a con invio di notule pro-forma, in data 15.10.2019.
Inoltre, la documentazione relativa a dette attività era stata versata in atti (docs. 11, 12 e 13 atto di pagina 8 di 22 citazione); l'esistenza e l'entità dei relativi crediti erano già state anticipate, in data 19.03.2019, tramite un'e-mail indirizzata dall'Avv. all'Avv. De Rosa di , ove si illustravano i criteri di Pt_1 CP_1 quantificazione, e si indicava che restavano da fatturare anche altre attività, tra cui l'assistenza in ambito stragiudiziale e consulenziale. La domanda è stata tuttavia rigettata dal Tribunale, sulla scorta del fatto che aveva già corrisposto le competenze, dovute per tali prestazioni, nel secondo CP_1 semestre del 2018, e poiché, nella sua e-mail del 19.03.2019, l'Avv. avrebbe confermato Pt_1
l'avvenuta fatturazione di tutte le attività giudiziali svolte.
contesta entrambe le premesse. CP_2
Quanto alla prima, l'appellante sottolinea che i compensi oggetto della domanda riguardano attività ulteriori, rispetto a quelle già fatturate nel 2018, e, segnatamente, fasi successive dei medesimi procedimenti (es. opposizioni ad esecuzioni) ovvero pratiche nuove, mai oggetto di pagamento. Il
Tribunale avrebbe valorizzato il contenuto dei documenti 52 e 53 del fascicolo di parte convenuta, i quali contengono una tabella ed una dichiarazione esplicativa relative alla domanda riconvenzionale proposta da per la ripetizione di somme già corrisposte. Tuttavia, tali documenti non si CP_1 riferirebbero alle attività oggetto della domanda principale, ma esclusivamente a quelle posizioni, per le quali aveva affermato di aver versato importi in eccesso rispetto al dovuto. L'appellante CP_1 sottolinea, dunque, come i compensi, azionati con le note pro-forma del 15.10.2019, non figurino nella predetta tabella, e non siano stati oggetto della domanda riconvenzionale, né risultano mai pagati.
A tal riguardo, fornisce poi una dettagliata ricostruzione temporale, evidenziando la CP_2 sequenza degli incarichi, l'invio delle notule, i documenti giustificativi, i pagamenti effettuati da
[...]
e le attività residue rimaste non saldate, dalla quale emergerebbe che: CP_1
- le attività monitorie svolte e fatturate nel secondo semestre 2018 (e pagate da ) sono CP_1 attività autonome, e precedenti rispetto a quelle giudiziali oggetto delle note pro-forma;
- le notule del 2019 si riferiscono a giudizi di opposizione, atti esecutivi e gestione delle procedure concorsuali, spesso svolti successivamente al recesso contrattuale e comunque mai fatturati precedentemente;
- le fatture pagate nel 2018 riguardano attività monitorie, mentre le prestazioni non saldate riguardano la prosecuzione giudiziale ed esecutiva dell'attività sulle stesse posizioni debitorie.
In definitiva, l'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato le somme richieste come già pagate, assimilando impropriamente prestazioni tra loro distinte per natura, funzione e fase processuale.
Quanto alla seconda premessa, sottesa alla decisione del Tribunale, l'appellante principale contesta che le affermazioni, contenute nell' e-mail del 19.03.2019, possano avere efficacia confessoria o essere pagina 9 di 22 intese come rinuncia o riconoscimento dell'assenza di ulteriori crediti. Tali affermazioni si riferivano esclusivamente alle attività già fatturate, senza escludere l'esistenza di ulteriori crediti, come altresì dimostrato dal riferimento a prestazioni ancora da valorizzare. sostiene che il Tribunale ha CP_2 riportato nella sentenza impugnata solo uno stralcio parziale della predetta comunicazione, senza chiarire il rapporto tra il contenuto della stessa e il rigetto delle domande attoree.
In particolare, l'appellante rileva come, in tale e-mail, l'avv. si sia limitato a fornire i Pt_1 chiarimenti richiesti dal dirigente di , avv. De Rosa, circa i criteri seguiti per la fatturazione CP_1 delle prestazioni professionali, in risposta ad una precedente e-mail del 15.03.2019, concernente il ritardo tra l'affidamento degli incarichi e l'emissione delle relative parcelle.
Nella sua risposta, l'avv. aveva illustrato i criteri di fatturazione adottati per le attività giudiziali, Pt_1 specificando che le stesse erano state fatturate secondo le regole sull'esigibilità delle prestazioni professionali, al termine di ciascuna fase di lavorazione e con anticipazione di spese vive. La successiva menzione, contenuta nella stessa e-mail, dell'intenzione di emettere ulteriori fatture, per attività stragiudiziale, fiscale e contrattuale, non costituiva, ad avviso dell'appellante, alcun riconoscimento dell'assenza di credito per l'attività giudiziale, tanto più che, alla data del 19.03.2019, non era ancora intervenuta comunicazione di recesso dal rapporto professionale, pervenuta soltanto il
23.05.2019. Pertanto, contesta la qualificazione, operata dal Tribunale, del contenuto della CP_2 missiva come dichiarazione, avente valore confessorio dell'avvenuto pagamento di tutti i corrispettivi dovuti a fino al termine dell'esecuzione del rapporto. Al contrario, dalla lettura della stessa CP_2 si sarebbe dovuto desumere l'intenzione di di emettere nuove fatture per ulteriori prestazioni CP_2
(stragiudiziali e di consulenza), non ancora fatturate né pagate (cosa avvenuta, ad esempio, con la pec del 15.10.2019). L'appellante sottolinea la coerenza tra la richiesta di chiarimenti del 15.03.2019 e la risposta fornita il 19.03.2019, rilevando che nulla in tale scambio può giustificare il rigetto delle domande relative all'attività giudiziale.
Parimenti inconferente è, a suo avviso, il richiamo alle competenze relative al secondo semestre 2018.
Al riguardo, richiama i seguenti documenti, già prodotti in primo grado: CP_2
(a) il doc. 8, che attesta l'invio a , il 02.05.2019, del dettaglio rettificato delle spese giudiziarie CP_1 per fine 2018, con richiesta di applicazione alle future fatture;
(b) il doc. 9, contenente la comunicazione di recesso del 23.05.2019, nella quale conferma la CP_1 prosecuzione delle attività giudiziali per le pratiche pendenti e la legittimità dell'emissione di ulteriori notule;
(c) i docs. 14, 15 e 16, relativi a prestazioni non giudiziali, effettivamente richiamate nella e- mail del 19.03.2019, ma distinte da quelle oggetto di domanda.
pagina 10 di 22 L'appellante censura poi l'incongruenza della decisione che, pur avendo accolto parzialmente la domanda relativa alle attività stragiudiziali (per un importo liquidato in via equitativa in euro
552.141,80), fondata sulla medesima procedura di validazione, sui medesimi documenti e su analoghe argomentazioni, ha rigettato integralmente quella relativa all'attività giudiziale, senza fornire asseritamente alcuna motivazione logicamente distinta. Co
evidenzia, poi, come non abbia non abbia mai allegato l'avvenuto pagamento delle CP_2 somme richieste, né contestato specificamente la sussistenza del credito. In assenza di prova contraria,
l'omissione del pagamento avrebbe dovuto considerarsi pacifica ex art. 115 c.p.c. Co Inoltre, nel corso del primo grado, non avrebbe mai contestato la pretesa duplicazione degli importi, né l'effettiva esecuzione delle attività fatturate, pienamente documentata da CP_2 mediante il deposito cartaceo di documenti, disposto dal Tribunale con provvedimento del 21.04.2021.
, nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., avrebbe contestato esclusivamente i criteri di CP_1 fatturazione, e, con pec del 20.12.2019, avrebbe chiesto chiarimenti su tutte le notule, comprese quelle relative ad attività giudiziale;
a tale pec avrebbe fornito puntuale riscontro con pec del CP_2
10.01.2020.
L'appellante osserva che tra le parti non è mai stato concluso alcun accordo transattivo, che possa ritenersi ostativo alla domanda proposta in primo grado, ed ora riproposta in appello, e che la sentenza di primo grado ha escluso l'esistenza di qualsivoglia transazione. Infatti, nonostante che, nella comunicazione di recesso del 23.05.2019, avesse genericamente menzionato una presunta CP_1 volontà conciliativa, nessun atto scritto transattivo è mai stato prodotto.
L'appellante ha chiesto l'autorizzazione a depositare in formato cartaceo i documenti già prodotti in primo grado in ottemperanza al già menzionato provvedimento del 21.04.2021, ove venne richiesto a di redigere una tabella riepilogativa con l'indicazione, per ciascuna posizione, delle attività CP_2 svolte, degli onorari richiesti e della relativa documentazione giustificativa.
sostiene che il Tribunale avrebbe correttamente escluso il diritto dello Studio a percepire il CP_1 contestato importo di € 992.912,40, richiesto a fronte dei servizi professionali resi nei giudizi di opposizione, nei procedimenti monitori ed esecutivi e nelle procedure concorsuali. Infatti, secondo l'appellata, coerentemente con quanto sostenuto dal Tribunale, l'e-mail del avv. del 19.03.2019 Pt_1 avrebbe natura confessoria ex art. 2730 c.c., e sarebbe dunque idonea a dimostrare che alla data indicata non erano dovuti ulteriori compensi giudiziali.
In via subordinata, qualora non si condividesse tale interpretazione dell'e-mail del 19.03.2019,
[...]
: CP_1
pagina 11 di 22 - rileva, in ogni caso, che le notule, prodotte dall'appellante, non rispetterebbero la procedura di approvazione contrattualmente pattuita tra le parti nella Letter of Engagement, mancando gli ordini di acquisto e l'autorizzazione preventiva alla fatturazione;
- ribadisce che, a prescindere dalla debenza delle somme, l'inadempimento di CP_2 impedirebbe ogni pretesa retributiva. Lo avrebbe infatti gestito con negligenza numerose Pt_1 pratiche, causando i danni già oggetto di domanda riconvenzionale in primo grado, su cui il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi;
- contesta, nel merito, l'importo richiesto per detti giudizi, osservando che ha liquidato CP_2 somme sproporzionate, non concordate e non parametrate a reali attività, trattandosi in alcuni casi di giudizi mai realmente instaurati o riferibili a pratiche già concluse o sospese;
- eccepisce, dunque, l'infondatezza delle richieste relative a queste procedure. Le attività Co professionali erano, secondo già state remunerate nel corso del rapporto;
le notule sono state predisposte in modo forfettario e non documentato, con criteri non convenuti e mai autorizzati. BT sottolinea, inoltre, che la maggior parte delle cause erano pendenti da anni, e che la richiesta di si riferiva a prestazioni per lo più anteriori al recesso di maggio 2019. CP_2
Inoltre, lo non avrebbe fornito alcuna prova dell'effettivo svolgimento delle proprie Pt_1 attività, basandosi esclusivamente su una tabella predisposta unilateralmente.
Pertanto, l'appellata chiede il rigetto integrale dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, qualora dovessero essere riconosciuti compensi, insiste affinché CP_1 siano calcolati secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, ridotti del 40%, e solo nei limiti delle attività effettivamente e diligentemente eseguite, per le quali l'appellante abbia dato puntuale prova.
La Corte osserva, relativamente all'unico motivo di appello principale, come il Giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito valore confessorio alla mail dell'avvocato del 19 Marzo 2019 Pt_1
Co (doc. 17 fasc. primo grado e doc. 5 fasc. primo grado), relativamente all'avvenuto Pt_1 pagamento, alla data del 19.3.2019, dei corrispettivi relativi a tutte le attività giudiziali svolte fino alla conclusione del rapporto. Tale email, infatti, costituisce risposta ad altra mail, inviata all'appellante Co Co principale in data 15.3.2019, da soggetto che agiva per (doc 4 fascicolo primo grado), che aveva richiesto la seguente informazione: “In merito alle ultime parcelle emesse dal suo studio, relative agli ultimi due trimestri del 2018, Le chiediamo la cortesia di confermarci se ai procedimenti monitori ed alle procedure esecutive/fallimentari vengono applicate le Tariffe di cui al DM 55/14 ed il parametro di riferimento;
in caso contrario, quale diverso tariffario forense con la correlativa motivazione”. pagina 12 di 22 La frase, scritta da , in risposta a questa richiesta, secondo il Tribunale, avrebbe valore CP_2
Co confessorio relativamente all'avvenuto pagamento, da parte di di tutti i corrispettivi per tutte le attività giudiziali svolte dall'odierno appellante principale, fino alla cessazione dell'esecuzione del contratto;
essa deve essere invece interpretata come risposta alla domanda posta nella mail del
15.3.2019, cioè come spiegazione dei metodi e dei parametri utilizzati dall'appellante principale per liquidare i compensi richiesti nelle note pro forma. La frase di infatti è la seguente: “Con CP_2 riferimento alla sua richiesta, Le confermo che, come da accordi tra le parti, ai procedimenti monitori
e alle procedure esecutive e concorsuali vengono applicate le tariffe di cui al DM 140/2012 ridotte del
40%. Per quanto riguarda la fatturazione, tutte le attività giudiziali svolte dallo studio sono state fatturate in conformità con le regole vigenti in tema di esigibilità della prestazione professionale ed in particolare sulla base dei criteri di fatturazione seguiti sino ad ora (al termine di ciascuna fase di lavorazione, anticipando le spese vive significative ovvero alla conclusione di ciascuna pratica).”
Del resto, l'interpretazione di tale affermazione, come effettuata dal Tribunale, sarebbe in contrasto con alcune circostanze, provate documentalmente e non contestate da alcuna delle parti e cioè che: Co
- ha esercitato il diritto di recesso solo con comunicazione in data 23 maggio 2019; fino a quella data non risulta né allegato né provato da alcuna delle parti che l'attività, sia giudiziale che Co stragiudiziale, svolta da a favore di si sia interrotta. CP_2
Co
- nella comunicazione di recesso, ha chiesto a di continuare con l'attività pattuita fino al Pt_1
Co passaggio delle consegne a successivo professionista, che avrebbe successivamente nominato, senza specificare in quale data ed a quale professionista il passaggio di consegne avrebbe avuto luogo. Co
- solo in data 20 dicembre 2019, ha scritto a chiedendo di trasferire le pratiche, CP_2 indicate in due allegati, ad altra società di recupero crediti, trasmettendo alla medesima i relativi fascicoli e fornendo tutte le informazioni del caso (doc 18 fascicolo di primo grado) Pt_1
Co
- nella successiva comunicazione via pec, da a (doc 19 fascicolo primo grado), Pt_1 CP_2 questi afferma, in data 10 gennaio 2020, di avere cominciato, a partire dal 7 gennaio 2020, ad Co effettuare il passaggio delle consegne, senza che abbia contestato, successivamente, la correttezza di tale condotta, anche sotto il profilo della tempestività.
In virtù delle circostanze sopra elencate, pertanto, si deve ritenere provato che l'attività del professionista, sia giudiziale che stragiudiziale, sia continuata almeno fino al passaggio delle consegne ad altro professionista, avvenuto a partire dai primi di gennaio del 2020, con conseguente maturazione, in suo favore, dei corrispettivi di tale attività. Non risulta pertanto provato che, con il pagamento dei Co corrispettivi delle attività giudiziali, relativi al dicembre 2018, abbia estinto il proprio debito nei pagina 13 di 22 confronti di , dato che le attività giudiziali hanno continuato ad essere svolte per almeno un CP_2 anno, ed i relativi corrispettivi a maturare. Co Ciò premesso, si rileva come abbia contestato la debenza degli importi richiesti da , CP_2 anche sotto il profilo della quantificazione, affermando che i parametri, che egli stesso avrebbe indicato nelle note pro forma, applicati per calcolare i corrispettivi, non corrisponderebbero a quelli pattuiti. Si rileva come, nella letter of engagement (doc. 2 fasc. di primo grado), che costituisce il CP_2 contratto stipulato dalle parti, queste abbiano stabilito, per il contenzioso massivo (“high volume”), di applicare, per il calcolo dei corrispettivi, i valori stabiliti nel DM 55/2014, con una riduzione del 40%.
Nella letter of engagement, a pagina 18, le parti hanno incluso una tabella, in cui sono previsti, come parametro base, i valori medi di liquidazione dei corrispettivi, di cui al DM 55/14. Il contratto è stato poi modificato ed integrato da due allegati (Appendice del 18.7.2017 – doc. 3 fasc. primo CP_2 grado-, e Appendice del 30.3.2018 – doc. 4 fasc. primo grado), che hanno, in particolare, CP_2 modificato due clausole relative al corrispettivo, la prima relativa all'attività di recupero stragiudiziale, la seconda relativa all'attività di recupero giudiziale. Per quest'ultima è stato previsto, in entrambe le
Appendici, quanto segue: “attività giudiziale monitoria ed eventuale attività di esecuzione, in caso di mancata opposizione del debitore all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti, applicazione dei minimi degli onorari e dei diritti delle tariffe forensi, con uno sconto del 40% con riferimento a ciascuna pratica affidata.”
Risulta, pertanto, provato che, a partire dal 18 luglio 2017, i corrispettivi pattuiti, relativi all'attività giudiziale monitoria ed all' attività di esecuzione, in caso di mancata opposizione del debitore al decreto ingiuntivo, risultano essere quelli di cui al DM 55/14 nei valori minimi, e non più medi, diminuiti del 40%.
Invariate risultano, rispetto al contratto del 2015, le previsioni relative ai corrispettivi giudiziali diversi da quelli di cui al periodo che precede.
Risulta, tuttavia, sia dalla mail di del 19 Marzo 2019 (doc 17 fascicolo primo grado CP_2
) sia da alcune note pro forma inviate dal professionista alla cliente, e oggetto dell'odierno CP_2 contenzioso, cioè quelle relative ad alcune tipologie di attività giudiziali svolte nel corso del 2019, che sono stati utilizzati, per la liquidazione, parametri diversi da quelli pattuiti, sia nel contratto del 2015 che negli addenda del 2017 e del 2018. Infatti, nella mail del 19 Marzo 2019, afferma di CP_2 avere utilizzato, per i procedimenti monitori e le procedure esecutive e concorsuali, le tariffe di cui al
DM 140/2012 ridotte del 40%. Inoltre, dai documenti 12 e 13 del fascicolo di del primo CP_2 grado, risulta indicato, da stesso, come “criterio di redazione parcella”, il seguente: CP_2
“applicazione medi tabellari di cui DM 140/2012 ridotti del 40% in conformità ai criteri di pagina 14 di 22 fatturazione già adottati”, con ciò dimostrando che ha parametrato i compensi richiesti al CP_2
DM 140/2012, non solo per i procedimenti monitori e le attività esecutive, successive all'ottenimento di decreti ingiuntivi non opposti, ma anche per altre attività giudiziali, senza che in nessuno dei documenti contrattuali, versati in atti, le parti abbiano fatto riferimento al DM 140/2012 come fonte dei parametri di liquidazione dei compensi.
I compensi esposti in tale tabella non possono pertanto essere riconosciuti al professionista, non risultando i relativi crediti provati nel quantum, dato che i parametri tariffari utilizzati risultano difformi da quelli contrattualmente pattuiti.
Dal documento 11 del fascicolo di in primo grado, relativo ai “giudizi di opposizione”, CP_2 risulta, invece, applicato come “criterio di redazione della parcella” il seguente: “applicazione dei corrispettivi forfettari indicati nella letter of engagement del 22/10/2015 in conformità ai criteri di fatturazione già adottati“. Pertanto, in relazione alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, che risultano essere instaurate nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019, è stato applicato il criterio di liquidazione stabilito nel contratto del 2015. In considerazione del fatto che le modifiche, introdotte nelle appendici del 2017 e 2018, riguardavano solo i procedimenti monitori e le esecuzioni successive, in caso di mancata opposizione da parte dell'ingiunto, l'indicazione del criterio di liquidazione appare corretta. Co non ha svolto contestazioni puntuali su specifiche cause, elencate in tale documento, né relativamente alla correttezza aritmetica nel determinare il corrispettivo;
né sulla questione se il corrispettivo richiesto corrisponda alle attività svolte. Peraltro, si rileva che, né nel contratto del 2015, né nelle appendici del 2017 e 2018, le parti avevano stabilito che fosse effettuata una fatturazione analitica, ove fossero esplicitate le singole fasi di ciascun giudizio di cognizione piena, e la relativa Co liquidazione dei compensi. Del resto, nella lettera di a del 10 gennaio 2020 (doc 19 CP_2 fascicolo di primo grado), correttamente si ribadisce che, nella “letter of engagement CP_2 schedule 2”, sono stati previsti compensi relativi al processo di cognizione su base forfettaria, indipendentemente dalle attività svolte, e pertanto la liquidazione dei compensi è stata svolta sulla base del valore complessivo della causa e dell'intero giudizio. Co A fronte della mancata contestazione puntuale di relativamente allo svolgimento delle attività e della corretta applicazione aritmetica dei parametri pattuiti, il motivo di appello di deve CP_2 essere parzialmente accolto. Si deve, infatti, ritenere provata la debenza delle somme richieste da relativamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per un totale di euro CP_2
354.534,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs 231/02
pagina 15 di 22 Con il primo motivo di appello incidentale, censura la sentenza nella parte in cui ha accolto, CP_1 seppure parzialmente, la domanda di , riconoscendogli un credito pari a € 469.750,00, oltre CP_2 accessori, a titolo di compenso per attività stragiudiziali. Tale decisione, secondo , sarebbe CP_1 innanzitutto contraddittoria, in quanto la stessa sentenza riconosce, a pag. 13, l'assenza di un ordine d'acquisto, e quindi la violazione della procedura autorizzativa, prevista contrattualmente nella Letter of Engagement. In secondo luogo, contesta l'effettivo svolgimento delle attività, cui si CP_1 riferisce la nota pro forma allegata da (doc. 14 di parte attrice in primo grado, che menziona CP_2
1.879 pratiche), dal momento che non sarebbe stata fornita alcuna prova, idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento e l'utilità delle prestazioni fatturate, né sarebbe stato presentato alcun riscontro documentale, da cui desumere la pertinenza di tali attività rispetto agli incarichi ricevuti, condizione contrattualmente necessaria per la maturazione del compenso. Ancora, osserva che la CP_1 liquidazione equitativa, effettuata dal Tribunale, è avvenuta in assenza dei presupposti di cui all'art. 1226 c.c., mancando la prova dell'an della prestazione. Infatti, la quantificazione dell'importo sarebbe stata basata esclusivamente sul numero delle pratiche dichiarate da , senza alcuna verifica CP_2 sull'effettiva sussistenza delle attività asseritamente svolte. Da ultimo, sostiene che le prestazioni indicate da sono state, in parte, eseguite successivamente al recesso del 23.05.2019 e non CP_2 sarebbero, pertanto, remunerabili. Co
ha replicato che non ha addotto ragioni sufficienti a giustificare il mancato pagamento di CP_2 attività stragiudiziali, che pacificamente sono state svolte. Già molto tempo prima dell'esercizio del Co diritto di recesso da parte di era intercorsa corrispondenza tra lo studio di professionisti e la cliente, relativa all' entità dell'attività stragiudiziale e dei compensi relativi, senza che ci fossero state Co contestazioni da parte di (si veda ad esempio il documento 62 del fascicolo di in primo CP_2 grado). Non essendo giustificabile la mancata corresponsione di corrispettivi per l'attività stragiudiziale Co svolta dallo studio, ha chiesto la reiezione della domanda di
Con il secondo motivo di appello incidentale, impugna la sentenza, nella parte in cui ha CP_1 riconosciuto a il diritto a percepire compensi per attività di consulenza fiscale, contabile e CP_2 contrattuale, per l'importo di € 552.141,80. A parere di , infatti, il riconoscimento di tale CP_1 somma è avvenuto nonostante l'assenza di prova sia del conferimento di incarichi specifici sia dell'effettivo svolgimento di tali attività professionali. Il criterio liquidatorio adottato dal Tribunale sarebbe del tutto svincolato dai parametri contrattuali e privo di fondamento documentale. Ancora,
[...]
ribadisce che la parcella allegata (doc. 15 di parte attrice) fu emessa senza previa autorizzazione, CP_1 in violazione degli accordi contrattuali in essere tra le parti. pagina 16 di 22 ha replicato che correttamente il Tribunale ha ritenuto accertate le attività svolte in relazione CP_2 alle quali i corrispettivi sono dovuti.
Quanto al primo e secondo motivo di appello incidentale, La Corte osserva in primo luogo che, quanto alle attività stragiudiziali effettuate dopo il 23 maggio 2019, come si è già motivato, l'attività oggetto del contratto risulta essere portata avanti da , su indicazione e con il consenso della cliente, CP_2
Co fino ai primi giorni del 2020, così come espressamente indicato e richiesto da nella lettera di Co recesso del 23 maggio 2019. Pertanto non può essere accolto l'argomento di secondo il quale Co nessuna attività stragiudiziale avrebbe potuto essere svolta dopo il 23 maggio 2019; infatti non solo ha chiesto espressamente la continuazione di tutte le attività fino al passaggio delle consegne ad altro Co professionista (passaggio avvenuto a partire dal 7.1.2020, dopo che in data 20.12.2020 ha indicato a in favore di quale altra società effettuarlo), ma non risulta neanche allegato, né provato da CP_2
Co
su cui incombe il relativo onere, che l'attività di recupero crediti e di consulenza contabile e fiscale sia stata bruscamente interrotta da , all'indomani della ricezione della comunicazione di CP_2 recesso. In secondo luogo, si rileva come sia agli atti corrispondenza tra le parti, risalente ad anni prima Co del recesso, non contestata da né quanto al alla provenienza né quanto al contenuto, relativa all'effettuazione di tale attività stragiudiziale e di consulenza fiscale, contabile e contrattuale in periodi Co Co di molto risalenti rispetto al recesso di Da tale corrispondenza si desume non solo che fosse costantemente aggiornata circa l'attività stragiudiziale effettuata dallo studio, ma anche che non l'abbia contestata, nè abbia negato la debenza dei relativi corrispettivi. L'assenza, dalla documentazione agli atti, di specifici “ordini di acquisto”, relativi alle attività stragiudiziali, non è decisiva, poiché, nel corso del rapporto, le parti hanno spesso applicato quanto stabilito dal contratto anche tramite comunicazioni meno formali rispetto all'emissione di “ordini di acquisto”; in particolare, ha svolto attività CP_2
Co in favore di da cui la stessa ha tratto vantaggio, senza che fossero emessi tali “ordini”, e senza Co contestazioni da parte di La mancanza di uno specifico “ordine di acquisto”, relativo alle attività stragiudiziali, non significa né che le attività non sono state svolte né che esse siano state svolte senza Co l'autorizzazione di o in contrasto con uno specifico diniego della cliente. Pertanto, anche a fronte Co della genericità delle contestazioni di che contesta in toto l'attività svolta da , senza CP_2 puntualmente riferirsi a specifiche pratiche, si ritiene che, sulla base della documentazione versata in atti da , sia provato che le attività stragiudiziali e di consulenza fiscale, contabile e CP_2 contrattuale siano state svolte, con la conseguenza che sono dovuti i relativi corrispettivi. Al contrario Co di quanto affermato da sussiste il requisito previsto dall'articolo 1226 c.c., necessario per la liquidazione, come effettuata dal Tribunale, in via equitativa dei compensi dovuti al professionista. pagina 17 di 22 Pertanto, si ritiene di confermare quanto deciso dal Tribunale in merito, e di rigettare i motivi di Co appello di
Con il terzo motivo di appello incidentale, censura il rigetto della propria domanda CP_1 riconvenzionale di risarcimento danni per € 702.806,94. afferma che avrebbe posto CP_1 CP_2 in essere una pluralità di condotte negligenti, e contrarie ai doveri professionali, che avrebbero determinato le seguenti voci di danno in capo a , di cui ha chiesto il risarcimento: CP_1
- € 651.335,94, per l'impossibilità recuperare somme a titolo di IVA, causata dal fatto che le fatture, emesse per conto di , ma intestate in modo errato a soggetti diversi, non CP_1 avrebbero consentito alla committente di portare in detrazione l'imposta, con conseguente pregiudizio economico;
- € 51.471,00, per le spese legali sostenute da in numerosi giudizi di opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo, in cui , pur in presenza di evidenti profili di decadenza o CP_2 prescrizione del credito, aveva ritenuto di costituirsi comunque in giudizio, così determinando la soccombenza della mandante. In tali circostanze, afferma di non essere stata CP_1 preventivamente informata dei rischi processuali, in violazione dei più basilari obblighi di diligenza e trasparenza professionali.
Secondo , la sentenza di primo grado avrebbe completamente omesso di pronunciarsi su tali CP_1 specifiche doglianze. Co
ha richiamato le proprie difese, svolte in primo grado, affermando che, in primo luogo, CP_2 non avrebbe dimostrato l'inadempimento asserito, essendo le sue contestazioni generiche. In secondo Co luogo, relativamente ai decreti ingiuntivi notificati oltre il termine di legge, avrebbe omesso di specificare che, comunque, il Giudice può esaminare la causa del merito nel giudizio di opposizione.
Rispetto ai crediti, asseritamente prescritti per colpa del professionista, ha contestato i documenti Co avversari sub docc 16 e 17, citati da come prova dell'inadempimento di controparte e del danno di cui ha chiesto il risarcimento, trattandosi di fogli Excel di provenienza ignota e privi di valore probatorio. Quanto all'asserito danno per mancato recupero dell'iva, ha contestato il documento 25 avversario, essendo anch'esso foglio Excel di provenienza ignota e di contenuto non verificabile, ed ha affermato che l'eventuale, non provato, mancato recupero dell'iva non sarebbe in ogni caso imputabile Co allo Studio, non potendo esso fornire a le informazioni necessarie per il recupero dell'iva, in mancanza della collaborazione della cliente, ed in particolare dell'invio, da parte della stessa, dell'estratto conto con l'indicazione, per ciascuna fattura, relativa alle forniture, dell'imponibile e dell'iva. L'attività dello Studio era limitata al calcolo dell'iva potenzialmente recuperabile;
il calcolo pagina 18 di 22 Co poteva essere fatto solo a seguito dell'invio, da parte di dell'estratto conto con l'indicazione dell'imponibile e dell'iva per ciascuna fattura rappresentante il credito affidato. Inoltre, l'effettiva Co emissione delle note di variazione ex articolo 26 del DPR 633/ 72 era in capo alla titolare del credito e beneficiaria del servizio.
Pertanto ha chiesto la reiezione delle domande di cui al presente motivo di appello
Co La Corte osserva che, quanto al primo motivo di doglianza di articolato nel presente motivo di appello incidentale, correttamente il Tribunale ha osservato che non è stato provato che il mancato recupero del credito iva sia una conseguenza diretta della condotta colposa imputata al professionista.
, infatti, nulla ha allegato né provato al riguardo. Essendo l'attività di recupero dell'iva svolta CP_1 direttamente dalla cliente, e non dallo studio professionale dato che tale attività non era stata pattuita, nel contratto stipulato dalle parti, come delegata a;
essendo quest'ultimo tenuto solamente a CP_2 fornire informazioni successivamente all'invio dell'estratto conto, relativo a ciascuna specifica posizione, da parte di;
non risulta agli atti documentazione idonea a provare che vi sia un CP_1 nesso causale diretto tra un eventuale inadempimento, anche sotto forma di ritardo, da parte di
, e l'asserito mancato recupero dell'iva da parte di . Si rileva, inoltre, che il CP_2 CP_1 documento cardine della difesa di , da cui risulterebbe provato il suo asserito danno sia nell'an CP_1 che nel quantum (doc. 25 fasc. primo grado) è un file excel, di provenienza ignota, privo di CP_1 riferimenti idonei a permettere una verifica dei dati in esso contenuti, e non accompagnato da documentazione in supporto.
Non risulta poi provato che la soccombenza dell'appellante incidentale in alcuni giudizi, per decadenza o prescrizione del diritto, che avrebbe determinato il danno, di cui al punto 2 del presente motivo di appello incidentale, sia dovuta a una mancata informazione, da parte del professionista a , CP_1 relativamente all'alea del giudizio. In primo luogo si rileva come i documenti di sub docc 16 e CP_1
17, depositati come prova cardine dell'inadempimento di controparte e del danno di cui ha chiesto il risarcimento, sono fogli Excel di provenienza ignota e privi di riferimenti ad altri documenti o altri elementi di prova idonei a suffragare quanto ivi esposto. , inoltre, ha versato nel fascicolo di CP_4 parte di primo grado alcune sentenze (docc. da 20 a 24 fascicolo primo grado), che CP_1 dimostrerebbero che l'avrebbe indotta a resistere in tali giudizi, pur sapendo dell'alta CP_2 probabilità di perdere la causa, e senza informarla previamente. L'appellante incidentale, tuttavia, non ha allegato né tantomeno provato che l'attività giudiziale, relativa alle 5 cause di cui sopra, sia stata svolta in assenza di procedura autorizzativa. Non risulta contestato, e anzi è provato documentalmente, Co che tale procedura era effettuata, dal lato di dal suo ufficio legale italiano, con interventi anche da pagina 19 di 22 parte dell'ufficio legale britannico, di talché era in grado di fare precedere una eventuale CP_1 autorizzazione da interlocuzioni relative alla natura della causa, alle chances di successo ecc. In mancanza di adempimento all'onere di allegazione , che grava sull'appellante incidentale, che le attività giudiziali di cui sopra si siano svolte in assenza di una qualsiasi interlocuzione, o addirittura in presenza di un diniego a procedere giudizialmente da parte della cliente;
in assenza di qualsiasi allegazione o elemento di prova sulla regolarità della specifica attività autorizzativa relativa alle cause a cui la sua doglianza si riferisce;
le censure dell'appellante incidentale, relative ad un asserito inadempimento dell'obbligo informativo da parte di , come causa diretta e giuridicamente CP_2 rilevante dell'asserito danno, non possono essere accolte.
Con il quarto motivo di appello incidentale, impugna la sentenza, nella parte in cui ha CP_1 rigettato la domanda riconvenzionale, volta alla restituzione della somma complessiva di €
1.506.927,06, corrisposta a nel corso del rapporto professionale, in misura, ad avviso CP_2 dell'appellante incidentale, superiore a quanto contrattualmente dovuto.
deduce che i pagamenti, effettuati nel tempo a favore di , lungi dall'integrare un CP_1 CP_2 tacito accordo modificativo dei patti in essere sull'ammontare dei compensi, si fondavano sul rapporto fiduciario in essere tra le parti, rapporto che avrebbe impedito l'immediata rilevazione delle difformità delle parcelle rispetto ai criteri pattuiti. Al contrario, una volta effettuate le necessarie verifiche, sarebbe emerso che i compensi liquidati superavano in misura rilevante quelli da corrispondersi secondo le condizioni contrattuali, che prevedevano l'applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M.
55/2014, con riduzione del 40%. Secondo , a tale risultato avrebbe contribuito altresì la CP_1 condotta di , che avrebbe unilateralmente ed arbitrariamente modificato i parametri di CP_2 riferimento, applicando criteri di fatturazione variabili e di volta in volta diversi. Parte appellante incidentale richiama infine, a fondamento della propria domanda, l'art. 2033 c.c., sottolineando l'assenza di una causa giustificativa per il pagamento di compensi superiori a quanto previsto dai contratti in essere. Co
ha replicato che correttamente il Tribunale ha accertato che le somme, di cui ha chiesto CP_2
Co la ripetizione, costituiscono corrispettivi autorizzati dalla nel corso degli anni tramite le procedure di cui al contratto ed ai successivi addenda. Le verifiche venivano svolte sia dall'ufficio legale italiano Co che da quello britannico della e, fino al momento dell'instaurazione del giudizio, non vi sono mai state contestazioni. Pertanto, ha chiesto la reiezione della domanda di cui al presente motivo di appello.
pagina 20 di 22 La Corte osserva, al riguardo, come non abbia assolto all'onere assertivo, che sulla stessa CP_1 incombe, di evidenziare per quali pratiche e/o cause sarebbe stato corrisposto un compenso eccessivo, ed in che modo. Si sottolinea, inoltre, che, nel contratto del 2015, la misura del compenso era stata definita con riferimento ai valori medi dei parametri, differenziati per scaglioni, di cui al DM 55/14, e non ai valori minimi, come affermato da . Il riferimento ai valori minimi era stato pattuito CP_1 dalle parti solo nel luglio 2017, e solo relativamente ai procedimenti monitori e ai procedimenti esecutivi successivi al passaggio in giudicato di decreti ingiuntivi non opposti. Pertanto, la domanda di risulta generica, sia perché non differenzia tra diverse categorie di attività, diversamente CP_1 normate dalle parti, quanto ai parametri utilizzabili per la determinazione del compenso, sia perché non adduce alcun elemento di allegazione e prova relativamente agli specifici “eccessi” di fatturazione da parte di . CP_2
Inoltre, i compensi, di cui chiede la restituzione, risultano, in mancanza di allegazione e CP_1 prova, da parte dell'appellante incidentale, essere stati soggetti alle procedure autorizzative concordate. Co Infine, l'accoglimento della domanda di determinerebbe un obbligo restitutorio in capo a CP_2 tale da escludere ogni corrispettivo, per lo Studio, per attività professionali pacificamente svolte, con grave violazione del sinallagma contrattuale. Co L'appello incidentale di deve, in conclusione, essere respinto.
Essendo soccombente, seppure parzialmente, quanto all'appello principale, e totalmente CP_1 quanto all'appello incidentale, deve essere condannata a rifondere a le spese di lite del CP_2 presente grado del giudizio, da liquidarsi ai sensi del DM 147/22, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta, con riferimento allo scaglione tra euro 500.000,00 e
1.000.000,00.
In considerazione del fatto che, nel primo grado, le spese di lite erano state integralmente poste a carico di , non è necessaria la rideterminazione delle spese di lite per tale grado. CP_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o respinta, così statuisce:
In parziale riforma della sentenza impugnata nr 4725/2024 del Tribunale di Milano: accoglie parzialmente l'unico motivo di appello principale, e per l'effetto: condanna a versare all'appellante principale la somma di 354.534, oltre accessori come in CP_1 motivazione;
rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
pagina 21 di 22 condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado CP_1 Parte_1 del giudizio, che si liquidano in euro 18.511,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 22 di 22