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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10964/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. FORESIO Parte_1
FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
, contumace. CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1 Ha fatto presente che in data 8.1.24 ha inoltrato domanda di pensione di vecchiaia nella gestione FPLD. Dopo il rigetto della domanda, ha proposto ricorso amministrativo ma senza esito.
Ritenuto illegittimo il comportamento di formula le conclusioni sopra riportate. CP_1
ritualmente evocato in giudizio (notifica del settembre 2024), non si è costituito in CP_1 giudizio.
Con le note di trattazione in vista della presente udienza parte ricorrente ha fatto presente che nel dicembre 2024 la domanda è stata accolta.
All'evidenza, appare che solo nell'aprile 2024 la domanda di accredito contribuzione per servizio militare sia stata presentata. Infatti, tale è la domanda in atti contraddistinta dal seguente protocollo:
Non trova quindi fondamento la tesi attorea secondo cui solo a seguito del riesame sarebbe avvenuta la liquidazione perché al momento del rigetto della domanda mancava la domanda di accredito per il servizio militare. Solo dopo tale domanda e alla sua elaborazione l'ente poteva poi procedere a liquidare la prestazione.
E non corrisponde ai dati fattuali in atti che l'ente non avesse conteggiato per errore il servizio militare in quanto la domanda di riscatto del servizio militare (aprile 2024) è successiva al rigetto della domanda di pensione (marzo 2024) e di pochi giorni precedente il ricorso amministrativo.
La condotta processuale di parte ricorrente, che ha dedotto fatti smentiti dai documenti dallo stesso prodotti, e la fondatezza del primo rigetto amministrativo costituiscono CP_1 giustificato motivo per la compensazione
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10964/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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