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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/10/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1281/2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso in proprio ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brindisi (Br), al viale Porta Pia n.
22;
- RICORRENTE -
E
, p.i. , in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, con sede in Roma, alla via Arenula n. 70;
- RESISTENTE CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 09/05/2025 l'avv. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Brindisi in data
02/05/2025 nel corso del giudizio n. 4084/2020 RGNR, n. 1649/2021 RGT.
Esponeva il ricorrente di essere stato difensore d'ufficio di alias CP_2 Persona_1 imputato nel giudizio n. 4084/2020 RGNR, n. 1649/2021 RGT, e definito all'udienza del
07/02/2024.
All'esito del giudizio esso avv. formulava istanza per la liquidazione dei compensi per Pt_1
l'attività difensiva espletata e con Decreto di liquidazione del 02/05/2025 il Giudice penale, applicando i compensi previsti dal DM 55/2014 e dal DPR 115/2002, liquidava la somma complessiva di € 869,33 come compenso per l'attività svolta, oltre al 15% come rimborso spese forfettarie, al 4% per contributo previdenziale forense e al 22% per IVA.
Con il presente ricorso l'avv. proponeva opposizione a tale decreto eccependo la mancata Pt_1 liquidazione dei compensi maturati per l'azione esecutiva di recupero intentata nei confronti dell'assistito.
Per cui l'istante chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione sia per l'attività svolta nel procedimento penale, sia per le spese del procedimento monitori e della procedura esecutiva intentata nei confronti dell'assistito; nonché la liquidazione delle spese e compensi relativi al presente giudizio di opposizione.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed all'udienza del 23/09/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi che di seguito verranno espressi.
Va premesso che oggetto del presente giudizio di opposizione è la eccepita mancata liquidazione delle fasi del procedimento monitorio e della procedura esecutiva intentata dall'odierno ricorrente, avv. , nei confronti del proprio assistito. Parte_1
Al contrario, non risulta contestata la liquidazione dell'onorario per l'attività svolta da esso nel procedimento penale di merito n. 4084/2020 RGNR, n. 1649/2021 RGT, che è stata Pt_1 quantificata dal Giudice in: € 237,00 per la fase di studio;
€ 567,00 per la fase istruttoria ed € 500,00 per la fase decisoria (per come espressamente richiesti dall'avvocato); per un totale di € € 869,33 oltre accessori di legge, che pertanto andrà confermata.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall'istante, il difensore d'ufficio ha diritto a vedersi liquidato non solo il compenso relativo all'attività svolta quale difensore d'ufficio nel procedimento penale della persona risultata successivamente insolvente, ma anche le spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale.
Al riguardo, la Suprema Corte sostiene che le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d'ufficio per l'attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrino nell'ambito dei costi che l'erario è tenuto a rimborsare (cfr. Cassazione n. 14179/2025)
In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, l'orientamento “secondo cui il difensore
d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82
e 116” è da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, “in quanto appare coerente con la lettera dell'art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione” (così Cass. n. 27854/2011).
Pertanto, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della
Cassazione, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (in tal senso, ex multis: Cass. Sez.
6-2 n. 30484/2017, Cass. Sez. 2 n. 22579/2019, Cass.
Sez. 2 n. 15006/2021, Cass. Sez. 2 n. 40073/2021, Cass. Sez. 2 n.7275/2023, Cass. Sez. 2 n.
23958/2023; Cassazione n. 5041/2024).
Tanto premesso, con riferimento al merito dell'opposizione, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta provato che l'avv. ha intentato un'azione di recupero dei propri Parte_1 compensi legali nei confronti dell'assistito, mediante ricorso per Decreto Ingiuntivo innanzi al
Giudice di Pace e successivo decreto ingiuntivo n. 471/2024, precetto ed esecuzione mobiliare.
Pertanto, oltre ai compensi per l'attività svolta nel procedimento penale di merito, andranno liquidati in favore dell'avv. : € 250,00 oltre spese legali per il decreto ingiuntivo n. Pt_1
471/2024 (come già quantificate dal G.d.P. nel D.I. stesso); € 142,00 per spese di precetto;
€ 368,00 per compensi della procedura esecutiva mobiliare;
per un totale di € 760,00 per l'intera fase di recupero del credito;
oltre spese forfettarie al 15%; Cassa avvocato al 4% ed iva al 22%; ed € 73,62 quali spese documentate per la procedura esecutiva mobiliare.
2 All'avv. spetterà quindi la somma complessiva di € 1.629,33 per onorari, oltre Parte_1 spese forfettarie al 15%, Cassa avvocato al 4% ed iva al 22% (di cui: € 869,33, oltre accessori di legge, quale compenso per l'attività di difensore d'ufficio svolta nel procedimento penale di merito;
ed € 760,00, oltre accessori di legge, per l'intera fase di recupero del credito); oltre ad € 73,62 quali spese documentate per la fase di recupero dei crediti professionali.
Infine, per quanto concerne le spese legali di questo giudizio, tenuto conto che la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale, a norma dell'art. 86 Parte_1
c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude la liquidazione secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 2193/2008) e considerato l'accoglimento della domanda proposta e non essendo la mancata costituzione della controparte ragione per non applicare il principio di soccombenza (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 27884/2019), va condannato il , Controparte_1 contumace, al pagamento delle spese del presente procedimento, che si quantificano in complessivi
€ 950,00, di cui € 852,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori di legge sulle predette somme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice monocratico dott. Sergio Memmo, pronunciando sul ricorso depositato in data 09/05/2025 dall'avv. avverso il Decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 02/05/2025 nel corso del giudizio n. 4084/2020 RGNR, n.
1649/2021 RGT, così provvede:
- Revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Brindisi in data 02/05/2025 nel corso del giudizio n. 4084/2020 RGNR, n. 1649/2021 RGT;
- Dispone il pagamento in favore dell'avv. della somma complessiva di € Parte_1
1.629,33 per onorari, oltre spese forfettarie al 15%, Cassa avvocato al 4% ed iva al 22% (di cui: € 869,33, oltre accessori di legge, quale compenso per l'attività di difensore d'ufficio svolta nel procedimento penale di merito;
ed € 760,00, oltre accessori di legge, per l'intera fase di recupero del credito); oltre ad € 73,62 quali spese documentate per la fase di recupero dei crediti professionali;
- Pone il suddetto pagamento a carico dell'Erario, autorizzando così all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Condanna il , in persona del ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 950,00, di cui €
852,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori di legge sulle predette somme.
Brindisi, lì 13/10/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone, Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Giudice
(dott. Sergio Memmo)
3
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1281/2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso in proprio ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brindisi (Br), al viale Porta Pia n.
22;
- RICORRENTE -
E
, p.i. , in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, con sede in Roma, alla via Arenula n. 70;
- RESISTENTE CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 09/05/2025 l'avv. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Brindisi in data
02/05/2025 nel corso del giudizio n. 4084/2020 RGNR, n. 1649/2021 RGT.
Esponeva il ricorrente di essere stato difensore d'ufficio di alias CP_2 Persona_1 imputato nel giudizio n. 4084/2020 RGNR, n. 1649/2021 RGT, e definito all'udienza del
07/02/2024.
All'esito del giudizio esso avv. formulava istanza per la liquidazione dei compensi per Pt_1
l'attività difensiva espletata e con Decreto di liquidazione del 02/05/2025 il Giudice penale, applicando i compensi previsti dal DM 55/2014 e dal DPR 115/2002, liquidava la somma complessiva di € 869,33 come compenso per l'attività svolta, oltre al 15% come rimborso spese forfettarie, al 4% per contributo previdenziale forense e al 22% per IVA.
Con il presente ricorso l'avv. proponeva opposizione a tale decreto eccependo la mancata Pt_1 liquidazione dei compensi maturati per l'azione esecutiva di recupero intentata nei confronti dell'assistito.
Per cui l'istante chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione sia per l'attività svolta nel procedimento penale, sia per le spese del procedimento monitori e della procedura esecutiva intentata nei confronti dell'assistito; nonché la liquidazione delle spese e compensi relativi al presente giudizio di opposizione.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed all'udienza del 23/09/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi che di seguito verranno espressi.
Va premesso che oggetto del presente giudizio di opposizione è la eccepita mancata liquidazione delle fasi del procedimento monitorio e della procedura esecutiva intentata dall'odierno ricorrente, avv. , nei confronti del proprio assistito. Parte_1
Al contrario, non risulta contestata la liquidazione dell'onorario per l'attività svolta da esso nel procedimento penale di merito n. 4084/2020 RGNR, n. 1649/2021 RGT, che è stata Pt_1 quantificata dal Giudice in: € 237,00 per la fase di studio;
€ 567,00 per la fase istruttoria ed € 500,00 per la fase decisoria (per come espressamente richiesti dall'avvocato); per un totale di € € 869,33 oltre accessori di legge, che pertanto andrà confermata.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall'istante, il difensore d'ufficio ha diritto a vedersi liquidato non solo il compenso relativo all'attività svolta quale difensore d'ufficio nel procedimento penale della persona risultata successivamente insolvente, ma anche le spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale.
Al riguardo, la Suprema Corte sostiene che le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d'ufficio per l'attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrino nell'ambito dei costi che l'erario è tenuto a rimborsare (cfr. Cassazione n. 14179/2025)
In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, l'orientamento “secondo cui il difensore
d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82
e 116” è da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, “in quanto appare coerente con la lettera dell'art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione” (così Cass. n. 27854/2011).
Pertanto, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della
Cassazione, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (in tal senso, ex multis: Cass. Sez.
6-2 n. 30484/2017, Cass. Sez. 2 n. 22579/2019, Cass.
Sez. 2 n. 15006/2021, Cass. Sez. 2 n. 40073/2021, Cass. Sez. 2 n.7275/2023, Cass. Sez. 2 n.
23958/2023; Cassazione n. 5041/2024).
Tanto premesso, con riferimento al merito dell'opposizione, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta provato che l'avv. ha intentato un'azione di recupero dei propri Parte_1 compensi legali nei confronti dell'assistito, mediante ricorso per Decreto Ingiuntivo innanzi al
Giudice di Pace e successivo decreto ingiuntivo n. 471/2024, precetto ed esecuzione mobiliare.
Pertanto, oltre ai compensi per l'attività svolta nel procedimento penale di merito, andranno liquidati in favore dell'avv. : € 250,00 oltre spese legali per il decreto ingiuntivo n. Pt_1
471/2024 (come già quantificate dal G.d.P. nel D.I. stesso); € 142,00 per spese di precetto;
€ 368,00 per compensi della procedura esecutiva mobiliare;
per un totale di € 760,00 per l'intera fase di recupero del credito;
oltre spese forfettarie al 15%; Cassa avvocato al 4% ed iva al 22%; ed € 73,62 quali spese documentate per la procedura esecutiva mobiliare.
2 All'avv. spetterà quindi la somma complessiva di € 1.629,33 per onorari, oltre Parte_1 spese forfettarie al 15%, Cassa avvocato al 4% ed iva al 22% (di cui: € 869,33, oltre accessori di legge, quale compenso per l'attività di difensore d'ufficio svolta nel procedimento penale di merito;
ed € 760,00, oltre accessori di legge, per l'intera fase di recupero del credito); oltre ad € 73,62 quali spese documentate per la fase di recupero dei crediti professionali.
Infine, per quanto concerne le spese legali di questo giudizio, tenuto conto che la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale, a norma dell'art. 86 Parte_1
c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude la liquidazione secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 2193/2008) e considerato l'accoglimento della domanda proposta e non essendo la mancata costituzione della controparte ragione per non applicare il principio di soccombenza (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 27884/2019), va condannato il , Controparte_1 contumace, al pagamento delle spese del presente procedimento, che si quantificano in complessivi
€ 950,00, di cui € 852,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori di legge sulle predette somme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice monocratico dott. Sergio Memmo, pronunciando sul ricorso depositato in data 09/05/2025 dall'avv. avverso il Decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 02/05/2025 nel corso del giudizio n. 4084/2020 RGNR, n.
1649/2021 RGT, così provvede:
- Revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Brindisi in data 02/05/2025 nel corso del giudizio n. 4084/2020 RGNR, n. 1649/2021 RGT;
- Dispone il pagamento in favore dell'avv. della somma complessiva di € Parte_1
1.629,33 per onorari, oltre spese forfettarie al 15%, Cassa avvocato al 4% ed iva al 22% (di cui: € 869,33, oltre accessori di legge, quale compenso per l'attività di difensore d'ufficio svolta nel procedimento penale di merito;
ed € 760,00, oltre accessori di legge, per l'intera fase di recupero del credito); oltre ad € 73,62 quali spese documentate per la fase di recupero dei crediti professionali;
- Pone il suddetto pagamento a carico dell'Erario, autorizzando così all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Condanna il , in persona del ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 950,00, di cui €
852,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori di legge sulle predette somme.
Brindisi, lì 13/10/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone, Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Giudice
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