Sentenza 22 aprile 2014
Ordinanza collegiale 22 agosto 2019
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2020
Decreto presidenziale 14 dicembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01897/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2013, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in CE, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CE, domiciliata in CE, via F.Rubichi n. 23;
per la nomina del Commissario ad acta
nell’ambito della procedura n. 1897/2013 Reg. Ric., a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - CE, Sezione Terza, 22 aprile 2014, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso di ottemperanza i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - CE, Sezione Terza, 22 aprile 2014, n. -OMISSIS-;
Vista l’istanza per la nomina del Commissario ad acta e i relativi allegati;
Viste le ordinanze collegiali n.1431/2019 e n. 82/2020 di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con sentenza n. -OMISSIS- del 22 aprile 2014, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso in ottemperanza introduttivo del processo (proposto dai Signori -OMISSIS- e Avvocato -OMISSIS-, ciascuno per la parte di spettanza), ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto n. 154/2009 V.G. della Corte di Appello di CE, depositato il 13 gennaio 2010 (recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 10.800,00, oltre interessi legali, per l’irragionevole durata di un procedimento in materia previdenziale, in favore della Sig.ra -OMISSIS-, nonché delle spese processuali, con distrazione in favore dell’Avvocato odierno ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.550,00 - di cui euro 900,00 per onorari, euro 600,00 per diritti ed euro 50,00 per spese -, oltre rimborso spese forfettarie 12,5%, I.V.A. e C.A.P.), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della suindicata decisione, condannando, altresì, il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00), oltre gli accessori di legge.
L’ Avvocato -OMISSIS-, nel suo esclusivo interesse, con istanza notificata alla controparte in data 3 gennaio 2019 (e depositata in pari data, e, ancor prima, già il 2 gennaio 2019), ha proposto un incidente di esecuzione, sottolineando che, nonostante la predetta sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2014 sia stata comunicata/notificata al Ministero della Giustizia e non sia stata impugnata dal Ministero stesso, persiste l’inadempimento dell’Amministrazione resistente, chiedendo “ la nomina di un Commissario ad acta estraneo al Ministero della Giustizia, anche in deroga dell’art. 5 sexies, comma 8, 24 marzo 2001, n. 89, stante la comprovata pervicace inadempienza da parte del Ministero resistente, anche a fronte di precedenti nomine, quale Commissario ad acta, di un dirigente di “seconda fascia”, per procedere alla liquidazione delle somme indicate nel Decreto n. 154/2009 della Corte di Appello di CE, oltre interessi di legge; ovvero, in subordine, affidare l’incarico di Commissario ad acta di altro dirigente di “seconda fascia” del Ministero della Giustizia, in servizio presso la Corte d’Appello di CE (si evidenzia che il Dirigente della Ragioneria della Corte d’Appello di CE già provvede alla liquidazione dei Decreti della Corte di Appello di CE )”, nonché di condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese e competenze della presente fase di giudizio (incidente di esecuzione).
1.1. - Il 4 aprile 2019 il Ministero della Giustizia, con la difesa dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha depositato nota ministeriale del 2 aprile 2019, laddove testualmente si riferisce:
- che “ Nei confronti dell’Avvocato -OMISSIS- pendono ben tre procedimenti penali ancora non definiti, presso le procure di Bari, Trani e CE, nei quali sono contestati reati quale falsità ideologica riferita, tra l’altro, a numerosissimi procedimenti di risarcimento per irragionevole durata del processo avviati ad insaputa dei ricorrenti sulla base di falso mandato alle liti.
Seppure il decreto Pinto n. 154/09 cui si riferisce la richiamata sentenza T.A.R., non sembrerebbe rientrare tra i numerosissimi fascicoli sequestrati nell’ambito dei procedimento penale in corso presso la Procura di Trani, unitamente a molti altri relativi a procedimenti per risarcimenti ex Legge Pinto, questa Amministrazione ha tuttavia ritenuto di non poter procedere al pagamento neppure delle spese di lite in favore dell’Avvocato -OMISSIS-, in via cautelativa, in attesa di conoscere l’esito dei procedimenti e comunque l’esatto ambito dei procedimenti interessati”; che “con plurime ordinanze (1239/16, 1244/16, 1247/16), ha disposto la sospensione dei giudizi di ottemperanza intrapresi anche con riferimento a decreti non oggetto di sequestro, in attesa della definizione dei procedimenti penali pendenti”; che, “Inoltre, recenti ordinanze T.A.R. (all. 2), emesse in analoghi procedimenti instaurati dall’Avv. -OMISSIS- con riferimento a decreti Pinto neppure oggetto di sequestro, hanno disposto il pagamento da parte del Ministero subordinatamente al rilascio di fideiussione” .
1.2. -Il 13 maggio 2019, l’Avvocato -OMISSIS- ha depositato una memoria difensiva in vista della Camera di Consiglio del 15 maggio 2019, insistendo nelle richieste formulate con la summenzionata istanza di nomina del Commissario ad acta, con liquidazione delle spese e competenze di giudizio.
2. - Con ordinanza collegiale 22 agosto 2019 n. 1431, questa Sezione, ritenuta la causa non matura per la decisione in relazione all’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ha disposto “ incombenti istruttori a carico del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, precisi se i tre procedimenti penali pendenti nei confronti dell’Avvocato ricorrente presso le Procure della Repubblica dei Tribunali di Bari, Trani e CE, come indicato nella nota depositata il 4 aprile 2019 dal Ministero resistente, o almeno uno dei predetti procedimenti penali, siano o meno sfociati in rinvio a giudizio o richiesta di rinvio a giudizio dell’Avv. -OMISSIS- ”, assegnando per l’adempimento il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della predetta ordinanza istruttoria, e rinviando la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019.
In esito alla predetta ordinanza istruttoria di questa Sezione, il Ministero resistente non ha depositato, nel presente giudizio, la relazione di chiarimenti richiesta dal Tribunale, ma ha depositato, in analogo giudizio avviato dal ricorrente innanzi a questo stesso Tribunale (n. 554/2014, fissato per la medesima Camera di Consiglio), documentazione dalla quale emerge che il ricorrente è stato rinviato a giudizio nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale di CE (n. 7242/2017 R.G. G.I.P. e n. 9916/2015 R.G.N.R.).
3. Con ordinanza collegiale n.82 del 27 gennaio 2020, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio 18 dicembre 2019, questa Sezione ha disposto la sospensione del presente giudizio (incidente di esecuzione), ai sensi degli artt. 79, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo e 295 del Codice di Procedura Civile, fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio penale pendente nei confronti del ricorrente Avv. -OMISSIS- dinnanzi al Tribunale di CE (n. 7242/2017 R.G. G.I.P. e n. 9916/2015 R.G.N.R.).
3.1 Con decreto presidenziale n. 140 del 14 dicembre 2021, questo T.A.R. - ai sensi dell’art. 80 comma 3 bis c.p.a. - ha, poi, disposto incombenti istruttori a carico della Segreteria per accertare la persistenza o la cessazione delle predette ragioni che hanno determinato la sospensione del presente giudizio.
3.2. - Il 9 aprile 2025, la difesa erariale ha evidenziato e documentato che “ il processo penale n.9916/15 R.G.N.R. e n.7242/17 RG. Gip innanzi al Tribunale di CE (Affare Legale CT 905/18 -Avv. Giovanni Pedone), si è concluso con sentenza 2964/2019 resa in data 13.12.2019 con motivazione depositata il 30.01.2020. Il Tribunale di CE ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui al capo e) dell’imputazione, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, e per l’effetto condannato il medesimo alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; dichiarato l’imputato interdetto dalla professione di avvocato per tutta la durata della pena; condannato lo stesso al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (Ministero della Giustizia e Segretariato generale della Giustizia Amministrativa), con rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione del danno e concessione di una provvisionale nella misura di euro 15.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili medesime; dichiarato la falsità, ex art.537 c.p.p., dei provvedimenti di cui al capo e) della rubrica; dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati di cui ai capi a) e b) dell’imputazione trattandosi dei medesimi fatti già giudicati; dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati ascrittigli al capo c) perché estinti per prescrizione; assolto l’imputato dal reato di cui al capo d) perché il fatto non sussiste. Avverso tale sentenza 2469/2019 l’avv. -OMISSIS- ha interposto gravame e la relativa udienza è fissata per il 2.03.2022, come da nota del Presidente del Tribunale di CE prot. dag 79116 15.04.2021” . Con sentenza n.2302 del 21 febbraio 2024 la Corte d'Appello di CE, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- per il delitto di cui al capo e) per intervenuta prescrizione e confermato la dichiarazione di falsità documentale e le statuizioni civili.
Con successiva sentenza n.5242/2025, depositata il 10 febbraio 2025 e immediatamente comunicata all’interessato, la V^ Sezione penale della Corte di Cassazione ha, infine, confermato la suindicata sentenza della Corte d’Appello di CE e rigettato il ricorso proposto dal ricorrente -OMISSIS- condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Osserva, il Collegio, che l’art. 80 c.p.a, come integrato dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 4), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, dispone che: “1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. 2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. 3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. 3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.”
Nella specie, il Presidente di questa Sezione - a seguito del decreto presidenziale n. 140 del 14 dicembre 2021, con cui, ai sensi dell’art. 80 comma 3 bis c.p.a., ha disposto incombenti istruttori a carico della Segreteria per accertare la persistenza o la cessazione delle predette ragioni che hanno determinato la sospensione del presente giudizio, ha - poi - fissato d’ufficio l’udienza pubblica del 4 Giugno 2025, al fine precipuo di verificare la persistenza o meno delle ragioni che hanno determinato la sospensione del processo, tenuto conto che l’art. 87 comma 4 c.p.a., nel prevedere espressamente che “la trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione”, consente anche la trattazione dei giudizi di che trattasi in udienza pubblica, in particolare a seguito della disposta sospensione degli stessi, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c..
6. Ciò posto, il giudizio di ottemperanza (incidente di esecuzione) indicato in epigrafe deve essere dichiarato estinto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 comma 1 c.p.a. e 35 comma 2 lett. a) c.p.a..
Invero, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la recente decisione n. 4/2024 ha affermato i seguiti principi.
“L’art. 297 c.p.c. dispone che, se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione, nel termine ivi previsto. L’art. 297 c.p.c., che è collocato sistematicamente sia dopo l’art. 295 che dopo l’art. 296 c.p.c., si riferisce a tutti i casi di sospensione del processo, e a tutte le ordinanze di sospensione, sia quelle che fisiologicamente non fissano l’udienza di prosecuzione (art. 295 c.p.c.), sia quelle per le quali la mancata fissazione della data della nuova udienza costituisca una patologia che non ha trovato rimedio. A sua volta l’art. 80 c.p.a. dispone che, in caso di sospensione del processo, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione, senza fare distinzione tra i diversi casi di sospensione del processo, e tra i casi di ordinanze che fisiologicamente non fissano l’udienza di prosecuzione e i casi di ordinanze che patologicamente non fissano la data della nuova udienza.
Si deve escludere che l’onere di parte di chiedere la fissazione dell’udienza, anche quando l’ordinanza di sospensione sia illegittima, possa essere supplito da un impulso d’ufficio. Occorre a questo punto dare conto della previsione recata dall’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., di ambigua formulazione, che potrebbe prestarsi alla lettura che un impulso d’ufficio sia consentito. Dispone l’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., per quel che qui interessa, che in tutti i casi di sospensione del giudizio (oltre che di interruzione), il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che la hanno determinata e “l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”, ossia dopo che è scaduto il termine per l’impulso di parte (pari a novanta giorni nell’ipotesi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. e a tre mesi nell’ipotesi dell’art. 80, comma 3, c.p.a.). Tale previsione sembra, in base al suo tenore letterale, prevedere un impulso d’ufficio sia nella verifica del perdurare delle cause di sospensione che nella prosecuzione del giudizio, ma una siffatta esegesi contrasterebbe:
(i) con la perdurante regola secondo cui è onere della parte proseguire o riassumere il giudizio sospeso o interrotto, entro un termine imposto a pena di estinzione del processo (art. 80, commi 1, 2, 3, c.p.a.; art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.);
(ii) con la natura dispositiva del processo e con il principio di parità delle parti;
(iii) con l’eccezionalità della rimessione in termini di una parte per un adempimento processuale, che postula il presupposto dell’errore scusabile, interpretato in senso restrittivo dall’Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 2.12.2010 n. 3; Id., 10.12.2014 n. 33, ord.; Id., 27.7.2017 n. 22);
(iv) con la stessa natura discrezionale del potere officioso presidenziale.
Il meccanismo officioso di cui all’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., va interpretato nel senso che esso mira a eliminare situazioni di stallo nella verifica del perdurare delle cause di sospensione, in relazione a giudizi sospesi da lungo tempo e in cui le parti non informano l’ufficio dell’esito della vicenda pregiudiziale, attraverso un’istruttoria presidenziale. Una volta accertato che la causa di sospensione è cessata, e acclarato che sono decorsi i tre mesi che costituiscono lo spatium deliberandi per l’impulso di parte, la previsione non consente di sostituire con un’iniziativa d’ufficio l’onere di impulso di parte per la riattivazione del processo a seguito della cessazione di una causa di sospensione del processo. La fissazione di ufficio dell’udienza è finalizzata non già necessariamente alla prosecuzione del processo, ma alla verifica da parte del collegio se la causa di sospensione sia effettivamente cessata e se l’inerzia delle parti sia o meno giustificata; ove ingiustificata, ne consegue l’estinzione del processo per mancata tempestiva prosecuzione. Invero, il citato comma 3-bis dispone che l’udienza è fissata d’ufficio “trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”, ossia “dopo” il decorso del termine per l’iniziativa di parte. Il che implica che l’udienza viene fissata per trarre le conseguenze processuali dell’inerzia delle parti ”.
In definitiva, nel caso di sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ove non sia stata fissata una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, è necessario un impulso di parte ai sensi dell’art.80 comma 1 c.p.a..
6.1.- Applicando le suindicate coordinate testuali ed ermeneutiche nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, rileva il Tribunale che la causa di sospensione del processo (come disposta con la citata ordinanza collegiale della Sezione n. 82/2020) è cessata a seguito della pubblicazione e comunicazione all’interessato della sentenza della V^ Sezione penale della Corte di Cassazione n. 5242/2025 depositata il 10 febbraio 2025 e che (ciònonostante) parte ricorrente, non ha - a tutt’oggi - provveduto a richiedere la fissazione dell’udienza nel termine (perentorio) di 90 giorni come prescritto dal citato art. 80, comma 1 c.p.a..
7.- Da tanto consegue la necessità di dichiarare l’estinzione del giudizio in oggetto avente ad oggetto il suindicato incidente di esecuzione proposto nell’ambito del ricorso di ottemperanza indicato in epigrafe.
Sussistono giustificati motivi (avendo il Tribunale rilevato d’ufficio la suindicata causa di estinzione del giudizio) per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CE - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’incidente di esecuzione proposto nell’ambito del ricorso di ottemperanza indicato in epigrafe, dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80 comma 1 c.p.a. e e 35 comma 2 lett. a) c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in CE nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.