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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI LA, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 14/05/2015 IRAP 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 14/05/2015 IRAP 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 14/05/2015 IRAP 2012
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 14/05/2015 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, esercente attività di promotore finanziario, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna in relazione al diniego tacito all'istanza di rimborso Irap presentata in data 14/05/2015.
Il presupposto dell'imposta Irap nasce relativamente agli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 mediante vari versamenti, effettuati per un totale € 30.419,68.
Le doglianze del ricorrente attengono al fatto di svolgere la propria attività senza elementi organizzativi, non avendo avuto dipendenti o collaboratori continuativi in nessuno dei quattro anni in questione, né di aver disposto di beni strumentali in misura significativa il cui valore ha ecceduto il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Il costo storico dei beni strumentali come da bilanci è stato pari a € 36.416,75 (2010), € 68.662,36 (2011), € 54.944,69 (2012) ed € 54.944,69 (2013). Trattasi di auto, mobili e arredi, impianti telefonici. Chiede quindi he il ricorso venga accolto, con vittoria di spese anche per anticipazioni CU e compensi professionali
Si è costituito l'Ufficio che sostiene l'esistenza di un'autonoma organizzazione d'impresa in funzione di sostenimento di costi di struttura e correnti, adeguati in relazione ad un'entità economica ben produttiva di reddito.
Chiede quindi di rigettare integralmente il ricorso e di condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Questa Corte ritiene adeguarsi a quanto previsto e interpretato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166 in tema di IRAP, laddove prevede che l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità l'id quod ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo plerumque accidie, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
Ciò premesso questa Corte ha valutato gli elementi fattuali che caratterizzano l'attività del ricorrente per cui si rileva: l'assenza di collaboratori/dipendenti nel periodo temporale di riferimento;
il promotore non è inserito in strutture complesse, magari con distribuzione di responsabilità; i beni apprezzabili dagli atti versati nel fascicolo sono compatibili con la tipologia di attività di promotore ove per natura intrinseca l'utilizzo del computer è imprescindibile, come del resto i mobili, gli arredi e il telefono. Senza tali elementi “strutturali” l'attività non potrebbe essere svolta in senso assoluto ma anche relativo secondo le esigenze legate alla concorrenza.
In tal senso si veda anche l'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 num. 30630 Anno 2025 ove viene chiarito addirittura che la semplice presenza di collaboratori o l'esistenza di costi elevati non sono, di per sé, sufficienti a far scattare l'obbligo fiscale. È necessaria invece un'analisi qualitativa per capire se la struttura organizzativa costituisce un valore aggiunto rispetto alla sola attività del professionista.
Alla luce di ciò il ricorso va pertanto accolto e, in ragione della non univoca giurisprudenza in tema di IRAP e dei vari orientamenti dottrinari, il Collegio ne ritiene equa la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Presidente
LO RE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI LA, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 14/05/2015 IRAP 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 14/05/2015 IRAP 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 14/05/2015 IRAP 2012
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 14/05/2015 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, esercente attività di promotore finanziario, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna in relazione al diniego tacito all'istanza di rimborso Irap presentata in data 14/05/2015.
Il presupposto dell'imposta Irap nasce relativamente agli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 mediante vari versamenti, effettuati per un totale € 30.419,68.
Le doglianze del ricorrente attengono al fatto di svolgere la propria attività senza elementi organizzativi, non avendo avuto dipendenti o collaboratori continuativi in nessuno dei quattro anni in questione, né di aver disposto di beni strumentali in misura significativa il cui valore ha ecceduto il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Il costo storico dei beni strumentali come da bilanci è stato pari a € 36.416,75 (2010), € 68.662,36 (2011), € 54.944,69 (2012) ed € 54.944,69 (2013). Trattasi di auto, mobili e arredi, impianti telefonici. Chiede quindi he il ricorso venga accolto, con vittoria di spese anche per anticipazioni CU e compensi professionali
Si è costituito l'Ufficio che sostiene l'esistenza di un'autonoma organizzazione d'impresa in funzione di sostenimento di costi di struttura e correnti, adeguati in relazione ad un'entità economica ben produttiva di reddito.
Chiede quindi di rigettare integralmente il ricorso e di condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Questa Corte ritiene adeguarsi a quanto previsto e interpretato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166 in tema di IRAP, laddove prevede che l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità l'id quod ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo plerumque accidie, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
Ciò premesso questa Corte ha valutato gli elementi fattuali che caratterizzano l'attività del ricorrente per cui si rileva: l'assenza di collaboratori/dipendenti nel periodo temporale di riferimento;
il promotore non è inserito in strutture complesse, magari con distribuzione di responsabilità; i beni apprezzabili dagli atti versati nel fascicolo sono compatibili con la tipologia di attività di promotore ove per natura intrinseca l'utilizzo del computer è imprescindibile, come del resto i mobili, gli arredi e il telefono. Senza tali elementi “strutturali” l'attività non potrebbe essere svolta in senso assoluto ma anche relativo secondo le esigenze legate alla concorrenza.
In tal senso si veda anche l'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 num. 30630 Anno 2025 ove viene chiarito addirittura che la semplice presenza di collaboratori o l'esistenza di costi elevati non sono, di per sé, sufficienti a far scattare l'obbligo fiscale. È necessaria invece un'analisi qualitativa per capire se la struttura organizzativa costituisce un valore aggiunto rispetto alla sola attività del professionista.
Alla luce di ciò il ricorso va pertanto accolto e, in ragione della non univoca giurisprudenza in tema di IRAP e dei vari orientamenti dottrinari, il Collegio ne ritiene equa la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Presidente
LO RE