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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
PU RI, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000005000 TRIBUTI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000005000 TRIBUTI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000005000 TRIBUTI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 298.76.2025.00000005000 (Fascicolo n. 2025/437) notificata a mezzo PEC il 31.01.2025, sottesa a n. quattro cartelle di pagamento, che assume non essere mai state notificate, deducendo l'inesistenza del debito e la omessa notifica delle cartelle.
Nelle conclusioni la ricorrente ha impugnato anche le cartelle di pagamento, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
2.- In data 19.05.2025 si è costituita in giudizio l'A.d.E. Siracusa la quale ha contestato il ricorso nel merito, eccependo anche l'inammissibilità del gravame stante che gli atti presupposti darebbero stato tutti ritualmente notificati.
3.- In data 21.07.2025 si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato il ricorso nel merito, producendo:
a) la cartella di pagamento n. 298.2014.0009084546, regolarmente notificata il 11.09.2014, che è stata oggetto dell'intimazione di pagamento n. 29820249013371149, regolarmente notificata via PEC allo stesso
Consorzio ricorrente in data 15.10.2024 dallo stesso Agente della riscossione, per lo stesso importo asseritamente dovuto di €. 81.914,66;
b) la cartella nr. 298.2024.000217345, che è stata regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 13.03.2024;
c) la cartella nr. 29820240003473228, che è stata regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 21.03.2024.
d) la cartella n.29820240030349622, che è stata regolarmente notificata il 18.06.2024.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- Come è già stato anticipato al punto 3.- le cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 298.76.2025.00000005000 (Fascicolo n. 2025/437) notificata a mezzo PEC il 31.01.2025, sono state tutte regolarmente notificate come segue:
a) la cartella n. 29820240002173450 a mezzo p.e.c. in data 13.03.2024; b) la cartella 29820240003473228 a mezzo p.e.c. in data 21.03.2024;
c) la cartella 29820240030349622 a mezzo p.e.c. in data 18-.06.2024;
d) la cartella 29829820140009084546 è stata notificata a mezzo Messo notificatore in data 09.09.2014, a mani della moglie convivente del Presidente della società, con invio di raccomandata in data 11.09.2014; tale cartella, tuttavia, è stata oggetto dell'intimazione di pagamento n. 29820249013371149, regolarmente notificata via PEC allo stesso Consorzio ricorrente in data 15.10.2024.
Avverso tale ultima intimazione di pagamento è stato proposto dallo stesso Consorzio il ricorso di ruolo generale R.G. 3013/2024 dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, che è stato accolto - con la sentenza n. 232 del 04.02.2025 - per prescrizione, sebbene limitatamente alle sole sanzioni ed interessi rivenienti dalla cartella 29829820140009084546 (ma non per la sorte capitale che rimane dovuta).
Per l'effetto, va precisato che l'asserito credito derivante dalla predetta cartella pari ad euro 81.914,66 deve intendersi decurtato - per effetto del giudicato interno formatosi sulla sentenza della Sezione n. 232/2025 - delle sanzioni di euro 14.419,92 e degli interessi di euro 23.242,74. cosicché il debito per IRES si riduce a quello originario di euro 5.224,00 e quello per IVA ad euro 38.484,00, per un totale di euro 43.708,00.
4.2.- Per l'effetto, le cartelle sono state tutte regolarmente notificate e non impugnate, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società ricorrente non coglie nel segno e va respinto, ma con la precisazione che relativamente alla cartella n. 29829820140009084546, a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza
232/2025, il debito di essa ammonta ad euro 43.708,00 (e solo per tale importo potrà essere eventualmente iscritta ipoteca).
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge, nei termini e nei limiti di cui alla motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di giudizio nella misura di euro 4.671,00 per A.d.E.R. ed euro 3.736,80 per l'Agenzia delle Entrate, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
PU RI, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000005000 TRIBUTI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000005000 TRIBUTI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000005000 TRIBUTI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 298.76.2025.00000005000 (Fascicolo n. 2025/437) notificata a mezzo PEC il 31.01.2025, sottesa a n. quattro cartelle di pagamento, che assume non essere mai state notificate, deducendo l'inesistenza del debito e la omessa notifica delle cartelle.
Nelle conclusioni la ricorrente ha impugnato anche le cartelle di pagamento, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
2.- In data 19.05.2025 si è costituita in giudizio l'A.d.E. Siracusa la quale ha contestato il ricorso nel merito, eccependo anche l'inammissibilità del gravame stante che gli atti presupposti darebbero stato tutti ritualmente notificati.
3.- In data 21.07.2025 si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato il ricorso nel merito, producendo:
a) la cartella di pagamento n. 298.2014.0009084546, regolarmente notificata il 11.09.2014, che è stata oggetto dell'intimazione di pagamento n. 29820249013371149, regolarmente notificata via PEC allo stesso
Consorzio ricorrente in data 15.10.2024 dallo stesso Agente della riscossione, per lo stesso importo asseritamente dovuto di €. 81.914,66;
b) la cartella nr. 298.2024.000217345, che è stata regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 13.03.2024;
c) la cartella nr. 29820240003473228, che è stata regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 21.03.2024.
d) la cartella n.29820240030349622, che è stata regolarmente notificata il 18.06.2024.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- Come è già stato anticipato al punto 3.- le cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 298.76.2025.00000005000 (Fascicolo n. 2025/437) notificata a mezzo PEC il 31.01.2025, sono state tutte regolarmente notificate come segue:
a) la cartella n. 29820240002173450 a mezzo p.e.c. in data 13.03.2024; b) la cartella 29820240003473228 a mezzo p.e.c. in data 21.03.2024;
c) la cartella 29820240030349622 a mezzo p.e.c. in data 18-.06.2024;
d) la cartella 29829820140009084546 è stata notificata a mezzo Messo notificatore in data 09.09.2014, a mani della moglie convivente del Presidente della società, con invio di raccomandata in data 11.09.2014; tale cartella, tuttavia, è stata oggetto dell'intimazione di pagamento n. 29820249013371149, regolarmente notificata via PEC allo stesso Consorzio ricorrente in data 15.10.2024.
Avverso tale ultima intimazione di pagamento è stato proposto dallo stesso Consorzio il ricorso di ruolo generale R.G. 3013/2024 dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, che è stato accolto - con la sentenza n. 232 del 04.02.2025 - per prescrizione, sebbene limitatamente alle sole sanzioni ed interessi rivenienti dalla cartella 29829820140009084546 (ma non per la sorte capitale che rimane dovuta).
Per l'effetto, va precisato che l'asserito credito derivante dalla predetta cartella pari ad euro 81.914,66 deve intendersi decurtato - per effetto del giudicato interno formatosi sulla sentenza della Sezione n. 232/2025 - delle sanzioni di euro 14.419,92 e degli interessi di euro 23.242,74. cosicché il debito per IRES si riduce a quello originario di euro 5.224,00 e quello per IVA ad euro 38.484,00, per un totale di euro 43.708,00.
4.2.- Per l'effetto, le cartelle sono state tutte regolarmente notificate e non impugnate, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società ricorrente non coglie nel segno e va respinto, ma con la precisazione che relativamente alla cartella n. 29829820140009084546, a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza
232/2025, il debito di essa ammonta ad euro 43.708,00 (e solo per tale importo potrà essere eventualmente iscritta ipoteca).
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge, nei termini e nei limiti di cui alla motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di giudizio nella misura di euro 4.671,00 per A.d.E.R. ed euro 3.736,80 per l'Agenzia delle Entrate, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì