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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 53/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°141 /2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, dando lettura del dispositivo alla odierna udienza di discussione del 22.11.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 53/2024 R.G. Lav. promossa da:
CC AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Quirino Mescia e Simona
D'Alessandro ed elettivamente domiciliata come in atti appellante contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12.3.2024 il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda di RR
AN, volta al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico della cd
Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'a.s. 2022/2023. Premesso di aver prestato servizio come docente, con contratto a tempo determinato in qualità di supplente, la ricorrente aveva sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio, in quanto docente a tempo determinato, invocando i principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, e degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola. Benché regolarmente citato, il Ministero dell'Istruzione non si era costituito in giudizio, venendone dichiarata la contumacia.
2. Il Tribunale di Campobasso ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, con condanna del Ministero a provvedere all'accreditamento sulla predetta carta della somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il Giudice di primo grado compensava le spese di lite, “atteso il recente intervento della S.C.”
3. Avverso tale decisione propone appello RR AN, limitatamente al capo con cui il Giudice di prime cure ha statuito la compensazione delle spese di lite, lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c.
Ricorda che il diritto dei docenti precari alla carta docenti è stato accertato, prima ancora dell'intervento della Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di Stato, con sentenza n.1842/2022, sia dalla Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022. Da ultimo è, infine, intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n.29961/2023, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a livello nazionale e internazionale.
Nessuna delle ipotesi di compensazione previste dall'art. 92, co.2, c.p.c., ricorrerebbe nel caso di specie, non essendovi soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione, né mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Né sarebbero ravvisabili le
“altre gravi ed eccezionali ragioni” pure legittimanti la compensazione secondo il testo del
2 richiamato art. 92 c.p.c., risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Certamente non rientrerebbero nelle “gravi ed eccezionali ragioni”, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (ordinanza n. 23186/2020), la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso.
Aggiunge che al momento della proposizione dell'appello persisterebbe l'inadempimento dell'amministrazione, anche in considerazione del fatto che con il D.L. n. 69/2023 si è riconosciuto il diritto alla carta docente solo ai docenti precari con contratto fino al 31 agosto e limitatamente all'a.s. 2023/2024.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, con condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio di secondo grado, oltre al rimborso del c.u. versato in primo grado pari ad € 49,00.
4. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, subordinatamente, di “contenere al minimo le spese di giudizio da liquidare in favore di parte appellante, con applicazione delle riduzioni di cui al D.M. 55/2014, stante la serialità del contenzioso, con esclusione della fase di studio della controversia”.
Deduce che correttamente il primo giudice ha statuito in ordine alla compensazione delle spese, dato il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di riconoscere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ai docenti cd. precari esistente in epoca antecedente la pubblicazione della sentenza della S.C. n. 29961/2023, e considerata anche la non opposizione dell'Amministrazione scolastica all'emissione della carta docente in favore dell'odierna appellante. Aggiunge che ai fini della decisione va tenuto conto dell'elevato grado di serialità che connota la controversia, segnalando anche lo scarso atteggiamento collaborativo della controparte che avrebbe deliberatamente depositato, in un arco temporale limitato, un elevatissimo numero di ricorsi individuali dalla chiara identità oggettiva, in violazione dei doveri di lealtà e probità previsti dall'art. 88 c.p., che vieta di imporre alla controparte ingiustificati oneri.
5. All'odierna udienza, sentite le parti, che si sono riportate ai propri atti difensivi, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3 6. L'appello è fondato dovendosi riformare la sentenza impugnata, che per il resto va confermata, limitatamente alla statuizione sulle spese.
7. Compensando tra le parti le spese del giudizio “atteso il recente intervento della S.C.”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del
19/4/2018.
Come è noto, il principio cardine che regola la materia delle spese è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. È stato affermato dalla Corte di Cassazione che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass.
17 ottobre 2013, n. 23632). Al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018). Quanto alla compensazione delle spese processuali, la norma che la prevede, l'art. 92, comma 2, c.p.c.., è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132. Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016).
Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n.
132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione
4 delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.
Nel caso in esame, non ricorre alcuna di dette ipotesi. Come evidenziato dall'appellante la questione della cd Carta docente era da tempo all'attenzione dei giudici di merito, non presentando, quindi, profili di particolare novità. Va, peraltro, considerato che il ricorso della prof.ssa RR è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Campobasso in data
20.09.2023, dopo che sulla questione si erano già pronunciati in senso favorevole ai docenti precari sia il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.03.2022, sia la CGUE, VI sezione, con la decisione del 18.05.2022, resa nella causa C 450/21.
Né è stato documentato che il procuratore della odierna appellante abbia depositato, in un limitato arco temporale, come allegato dall'Avvocatura dello Stato, un “numero elevatissimo di ricorsi individuali aventi chiara identità oggettiva”.
8. La sentenza va, quindi, limitatamente alla statuizione relativa alle spese, riformata, dovendosi porre a carico del Ministero originario resistente, risultato soccombente, le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la non complessità della causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre alla somma versata dalla originaria ricorrente a titolo di contributo unificato.
9. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione, e si liquidano come da dispositivo. Parte appellata va, quindi, condannata al pagamento delle stesse in favore dei procuratori antistatari, oltre che della somma di € 73,50, versata dall'odierna appellante a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data
12/3/2024 con ricorso qui depositato il 17/4/2024 da CC AN, nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro
p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
5 -accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di RR AN, che liquida in €1.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione, oltre al rimborso a favore di RR AN di €49,00 a titolo di contributo unificato;
-condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione in favore di RR
AN delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione, e di €73,50 versati a titolo di contributo unificato.
Campobasso, 22/11/2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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