Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del Rep. N.
R. Gen. N. 7068/2024 Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 7068/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to BORNEY
Appalto di opere dall'Avv.to SCALISE ROSARIO per procura in atti Pt_2
pubbliche RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. ), in persona del TR P.IVA_2
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to CAMPANA
DENIS per procura in atti
RESISTENTE
In punto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Della ricorrente
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il
diritto dell'impresa con sede in Trescore Balneario (Bg), via Volta Parte_1
1, P. I. , a vedersi riconosciuta ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 P.IVA_1
la revisione dei prezzi relativi alle lavorazioni dalla stessa eseguite nel 20223 e
nel 2024 nell'esecuzione dell'appalto denominato “Corte dei senza Dio - restauro
e consolidamento statico di locali da destinare a finalità d'uso pubblico per
favorire processi di rigenerazione urbana – primo lotto” - TR
CUP che, ai fini della determinatezza della CodiceFiscale_1
domanda si quantifica nella somma di euro 27.636,78 ovvero quella maggiore o
minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e, per l'effetto, condannare il
, con sede in Pagazzano (Bg), Via Roma 256, P.I. e C.F. TR
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, pec P.IVA_2
al pagamento delle somme dovute, oltre interessi Email_1
al tasso di mora dal dovuto al saldo.”
Del resistente
“In via preliminare:
dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria
adita sulle domande proposte da per essere le stesse devo-lute alla Parte_1
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
nel merito:
(1) dichiararsi inammissibili o comunque respingersi tutte e ciascuna le
domande di siccome infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
(2) condannarsi a rifondere al co- Parte_1 TR
Pa ed oneri di difesa. - 3 -
in via istruttoria:
(1) respingersi l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata da
parte ricorrente che - non essendo neppure offerta la prova del tempo di
esecuzione delle singole lavorazioni per cui è richiesto un maggior prezzo - è
irrilevante ai fini della decisione ed ha carattere assolutamente esplorativo;
(2) ammettersi prova per interpello della ricorrente e per testimoni sui
seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il termine di esecuzione dei lavori, previsto per contratto nel
giorno 23/12/2023, è stato prorogato dalle parti su richiesta di Parte_1
2. Vero che le lavorazioni indicate da nella richiesta di Parte_1
mag-gior prezzo del 18/04/2024, prodotta da parte convenuta sub doc. n. 16 e che
si mostra, sono state tutte eseguite nel 2023 e comunque sia prima dell'8 marzo
2024?
Si indicano a testimoni: [1] l'arch. con studio e Testimone_1
domici-lio in Tavernola, Via Sarnico, n. 30; [2] l'arch. , Testimone_2
residente in [...].”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 Parte_1
premettendo di aver stipulato un contratto d'appalto con il CP_1
per l'esecuzione di opere relative alla “Corte dei senza Dio -
[...]
restauro e consolidamento statico di locali da destinare a finalità d'uso pubblico per favorire processi di rigenerazione urbana – primo lotto”, ha - 4 -
convenuto in giudizio il al fine di sentirlo TR
condannare al versamento in suo favore della somma di euro 27.636,78 a titolo di revisione dei prezzi per le opere svolte negli anni 2023 e 2024.
Costituendosi in giudizio il ha contestato sia TR
in fatto che in diritto l'avversa domanda, ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che competente a decidere sulle domande svolte dalla ricorrente è il giudice amministrativo in ragione della giurisdizione esclusiva posta dall'art. 133,
comma 1, lett. e), n. 2, del Codice del Processo Amministrativo (cpa - d.lgs.
104/2010).
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale
è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni in forza dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e merita accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
L'art. 133, primo comma, lettera e), n. 2 c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie "relative alla clausola di revisione
del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai - 5 -
provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo
133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.
In argomento si riporta il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nelle controversie relative alla
clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla
previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del
2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la
permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente,
attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel
disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola
individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica
del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un
diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di
adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della
giurisdizione ordinaria”. (Cfr. Cass., Sez un. 12.10.2020, n. 31990; Cass.,
Sez. un., 22/11/2021, n. 35952).
Nel caso concreto, la revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 31
del capitolato speciale d'appalto nei termini che seguono: “in corso di
efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei
prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del - 6 -
D.L. 27/01/2022 n. 4, previa richiesta espressa dell'appaltatore. La
stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i
presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla
normativa in vigore”.
Il capitolato speciale di appalto dispone una regolamentazione analoga a quella prevista dall'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 e, pertanto,
subordina la revisione dei prezzi all'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione; in particolar modo, spetta al – di CP_1
fronte alla richiesta dell'appaltatrice – compiere l'attività istruttoria ed all'esito valutare se ricorrono i presupposti per il riconoscimento della pretesa avanzata.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Ccassazione,
la devoluzione di una materia alla giurisdizione esclusiva amministrativa implica necessariamente l'esercizio di un potere amministrativo cui si contrappone una situazione soggettiva del privato che ha natura di interesse legittimo (cfr. Cass., Sez. Un., 2934/2025).
Ed, infatti, la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo,
quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria, stante la facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante, che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato. - 7 -
La determinazione della revisione prezzi è, dunque, effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale dell'amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest'ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l'amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa (cfr. Cons. Stato, 2 febbraio 2024,
n. 1069).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la giurisdizione deve essere pertanto devoluta in favore del giudice amministrativo, con conseguente assorbimento di ogni diversa questione.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'eccezione preliminare di parte resistente,
dichiara il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale a decidere sulle domande svolte da in favore del giudice amministrativo;
Parte_1
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Parte_1 - 8 -
del , liquidandone l'ammontare in euro 4.358,00 per TR
compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 1 luglio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)