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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/08/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
BARBARA BORTOT Presidente
GAETANO CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
civilmente riconosciuto con D.P.R. Parte_1 Parte_2
765/58, C.F. e P.IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1
legale rappresentante Dott.ssa C.F. , con sede legale in Ponte Parte_3 C.F._1
Lambro (CO), Via Don Luigi Monza n. 1, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giorgio
Albè del Foro di IL (C.F. ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Valentina Castelli del Foro di ST Arsizio (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._3
ai sensi e per gli effetti di legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata i quali hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le Email_1
comunicazioni di cancelleria via fax al n. 0331.637439 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Parte appellante contro
1 , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; , nata a [...], il [...], C.F. C.F._4 Parte_4
; tutte elettivamente domiciliate presso lo Studio e la persona dell'avv. Alberto C.F._5
Impellizzeri, in Venezia Mestre (VE), via Bissolati 6, 30174, tutte rappresentate e difese dall'avv.
Roberto VALETTINI del Foro di SA CA (C.F. ) congiuntamente e C.F._6
disgiuntamente all'avv. Maurizio BARBIERI del Foro di SA CA (C.F.
), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Benedetta BERTOLINI del Foro C.F._7
di SA CA (C.F. ), in virtù di mandato di cui è procura in atti (indirizzo C.F._8
di posta elettronica certificata: e numero di Email_2 Email_3
fax: 0187.421053)
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 124/2023 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: cambio di contratto collettivo nazionale di lavoro;
differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- respingere tutte le domande proposte dalle Sig.re e nei confronti dell' Controparte_1 Parte_4 Parte_1
con il ricorso introduttivo di primo grado;
[...]
- condannare le Sig.re e a restituire a tutto quanto da Controparte_1 Parte_4 Parte_1 quest'ultima versato in esecuzione della sentenza n. 124/2023;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge di entrambi i gradi
di giudizio”.
Per parti appellate:
“in via principale, nel merito, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in toto
la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova, sez. lavoro, N. 124/2023, pubblicata in data 3/3/2023, che ha definito il giudizio rubricato
al RG n. 2479/2021.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande delle lavoratrici,
condannando l (successivamente, anche “ ), datrice di Parte_1 CP_2
lavoro, a pagare a ciascuno di loro € 1.000,00 a titolo di una tantum ex art. 54 CCNL Sanità Privata
2 rinnovato il 8.10.2020 (rectius CCNL IRCCS), nonché le somme pretese a titolo di aumenti retributivi stabiliti dal rinnovo del predetto CCNL.
1.1. Le sigg. e sono dipendenti dell che svolge attività in CP_1 Parte_4 CP_2
ambito sanitario erogando servizi di diagnosi e cura nonché di riabilitazione, anche extraospedaliera.
Le stesse sono state assunte presso la sede di Padova come personale non medico con applicazione del CCNL Sanità Privata 2002-2005, il quale all'art. 4 prevedeva che “il presente
contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”. Dopo lunghe trattative e previa sottoscrizione di un'ipotesi di accordo del 10.6.2020, non ratificata nei termini, le parti sociali,
in data 8.10.2020, sottoscrivevano il nuovo CCNL il quale prevede – in particolare – il riconoscimento di un aumento tabellare con efficacia retroattiva dal 1°.
7.2020 e l'erogazione “una tantum” di €
1.000,00 a titolo di ritardato rinnovo (art. 54). Nelle more delle trattative per il rinnovo del CCNL
Sanità Privata, in data 27.1.2020, aveva comunicato che dal mese successivo avrebbe CP_2
applicato ai lavoratori in questione il CCNL CDR del 5.12.2012 (relativo al personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione); in data 18.2.2020 aveva provveduto a sospendere tale modifica;
in data 29.7.2020 era receduta dalla propria organizzazione di categoria,
ARIS (firmataria sia del CCNL Sanità Privata sia del CCNL CDR), per giusta causa;
infine, in data
10.12.2020, aveva comunicato la revoca della sospensione del CCNL CDR, con effetto retroattivo dall'1.2.2020.
Le lavoratrici, ritenendo di aver diritto all'applicazione del nuovo CCNL Sanità Privata (CCNL
IRCCS), hanno instaurato la presente causa al fine di ottenere il pagamento delle relative differenze retributive maturate e non percepite dal 1°.7.2020.
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande delle lavoratrici, ritenendo che tutti i c.c.n.l. di cui
Pt_ si discute sono stati sottoscritti dall'associazione datoriale , a cui ha aderito sino al 29.7.20. CP_2
Ha evidenziato che il contratto della Sanità privata stipulato nel 2020 si applica al personale che opera negli IRCCS e nelle strutture ospedaliere, ma altresì al personale dei centri di riabilitazione che alla data della sottoscrizione della ipotesi di accordo del 10.6.2020 si vedevano applicato il c.c.n.l. del personale della sanità privata.
Pt_
è receduta da successivamente alla ipotesi di accordo del 10.6.20, ma prima della CP_2
3 sottoscrizione del contratto collettivo del 8.10.20. Anche se le previsioni di quest'ultimo contratto,
isolatamente considerate, non potrebbero essere fatte valere dalle ricorrenti, in quanto al momento della sottoscrizione non aderiva più all'associazione sindacale sottoscrivente , né ha mai CP_2 Pt_5
manifestato l'intenzione di applicarlo, tuttavia in base alle previsioni contenute nella ipotesi di accordo, a cui il giudice ha attribuito efficacia giuridica vincolante, le ricorrenti hanno diritto all'applicazione del CCNL Sanità rinnovato in quanto, alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo medesima, a loro si applicava il CCNL Sanità.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'associazione “ ” Parte_1
sulla base di cinque motivi. Precisa di aver pagato quanto statuito dalla sentenza impugnata, con riserva di ripetizione. Illustra i servizi sanitari che svolge, in diverse sedi, e in particolare quelli del centro di Padova ove lavorano le controparti. Evidenzia che le controparti hanno svolto esclusivamente attività relative alla riabilitazione (CDR) e non alla diagnosi e cura (IRCCS).
2.1. Con il primo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per aver erroneamente CP_2
e contraddittoriamente ritenuto privo di effetto il recesso o comunque la disdetta/disapplicazione dal
CCNL Sanità Privata.
L'appellante ribadisce che, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U.
11325/2005; n. 14961/2022), il CCNL Sanità Privata – che era a tempo determinato con scadenza al 31.12.2005 – si è trasformato a tempo indeterminato in forza della clausola di ultrattività (art. 4) e pertanto era recedibile o comunque disapplicabile da CP_2
2.2. Con il secondo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per avere CP_2
erroneamente ritenuto vincolante e produttiva di effetti giuridici l'Ipotesi di accordo del 10.6.2020.
L'appellante ribadisce che l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Sanità Privata non è
stata ratificata entro il termine essenziale del 30.7.2020, quindi non è entrata in vigore e ha perso efficacia. Evidenzia che comunque l'asserita successiva ratifica non è stata provata.
2.3. Con il terzo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia CP_2
e/o motivazione sulla qualificazione del CCNL CDR come “accordo separato”.
2.4. Con il quarto motivo di appello l ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia CP_2
e/o motivazione sugli effetti dell'iscrizione dei lavoratori alla CISL FP.
4 2.5. Con il quinto motivo di appello l ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia CP_2
e/o motivazione circa la natura prevalente dell'attività svolta dalla stessa.
L'appellante in via subordinata si duole che il primo giudice non ha considerato che essa svolge attività di CDR in modo esclusivo presso la sede di Padova. Ribadisce che, alla luce di ciò, è
corretta l'applicazione del CCNL CDR per i rapporti di lavoro in questione.
3. Si sono costituite le sigg. e contestando l'appello e CP_1 Parte_4
chiedendone il rigetto. Ripercorrono la vicenda e illustrano le singole posizioni lavorative.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, le lavoratrici ribadiscono che la clausola di ultrattività
del CCNL Sanità Privata prevedeva il dies ad quemsino alla sottoscrizione del nuovo CCNL;
pertanto tale contratto era vigente fino all'8.10.2020 e il recesso da parte dell intervenuto in CP_2
costanza dell'ultrattività, è illegittimo. Rilevano che l ha continuato ad applicare il CCNL Sanità CP_2
Privata anche dopo la sua scadenza, così obbligandosi pure all'applicazione del suo rinnovo.
Sostengono che il recesso dall'organizzazione di categoria non fa cadere l'obbligo di applicare il
CCNL poiché – secondo consolidata giurisprudenza – il datore di lavoro non può unilateralmente recedere da un CCNL.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, le lavoratrici ne affermano l'infondatezza poiché
l'Ipotesi di accordo era già vincolante, ha trovato corrispondenza nel CCNL rinnovato dell'8.10.2020
e comunque è stata ratificata nel settembre 2020 come si evince da articoli di stampa e comunicati.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, le lavoratrici osservano che l non aveva mai CP_2
chiesto di pronunciarsi sulla natura di “accordo separato” del CCNL CDR rispetto al CCNL Sanità
Privata e sosteneva invece che si trattava di due CCNL distinti.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, le lavoratrici ne affermano l'infondatezza rilevando che: la CISL ha sottoscritto sia il CCNL CDR sia il CCNL Sanità Privata;
l'associazione ha mutato contratto, applicando il CCNL CDR, anche per i dipendenti non iscritti alla CISL;
l'associazione ha continuato ad applicare il CCNL Sanità Privata per otto anni dopo l'approvazione del CCNL CDR nel
2012.
3.5. Quanto al quinto motivo di appello, le lavoratrici osservano che la prevalenza dell'attività
riabilitativa non giustifica la pretesa di applicare al rapporto di lavoro il CCNL CDR, avanzata ben
5 otto anni dopo la sottoscrizione di esso.
4. All'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è
stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le dirimenti ragioni che seguono, che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni che inducano a discostarsene, all'orientamento della Suprema Corte
di Cassazione che ha già risolto alcune delle questioni in diritto dirimenti ai fini della decisione.
6.1. Si veda, in particolare, Cass. n. 26927/2024 che ha chiarito che il CCNL Sanità Privata
con scadenza 31.12.2005 era un contratto a termine con clausola di ultrattività (art. 4) contenente un termine certus an e incertus quando, rappresentato dalla stipulazione del nuovo CCNL. Tale
orientamento ha, inoltre, ribadito che il singolo datore di lavoro, aderente a una delle Organizzazioni
stipulanti il CCNL, non può recedere unilateralmente dal CCNL (essendo tale facoltà concessa solo ai soggetti stipulanti e, dunque, alle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti) ma è obbligato ad applicarlo sino alla sua scadenza, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione alla quale sia iscritto tale datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
“Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo
manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito
temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento
collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà
delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass.
sez. un. n. 11325/2005). Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di
stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è
quanto accaduto nella specie. Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti
citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla
previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto
6 il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente
individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione
cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021;
Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del
CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex
multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è
possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa,
nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio). Peraltro,
secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto
collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle
associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della
disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto
collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c.,
conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali
stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima
Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale
da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo
termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal
contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta
scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo
sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione
imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà
vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale. Nel
caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino
al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante
nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio
2020.” (Cass. n. 26927/2024).
Sicché, anche nel caso di specie deve ritenersi che il CCNL Sanità Privata, che aveva
7 scadenza al 31/12/2005, in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020, e pertanto, trattandosi di CCNL a termine, fino a quella data era certamente vincolante nei confronti di con conseguente inefficacia della sua disdetta nel momento in cui è stata intimata (gennaio CP_2
2020).
6.2. Né è possibile ritenere nulla per indeterminatezza la clausola di ultrattività di cui all'art. 4 del CCNL Sanità Privata scaduto il 31.12.2005, come già chiarito dalla Suprema Corte: “La
clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente
l'evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius
dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel
quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti
dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza
connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale,
nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie
insussistenti).” (Cass. n. 26927/2024).
6.3. Va, a questo punto, rilevato che, medio tempore, il 29.7.2020 (doc. 19 , era CP_2 CP_2
receduta dall'Organizzazione datoriale di appartenenza , firmataria del CCNL Sanità Privata, Pt_5
con effetto immediato, per giusta causa.
Sicchè, quantomeno dal momento del rinnovo del CCNL Sanità (avvenuto con la stipula del
CCNL IRCCS), avvenuto il giorno 8.10.2020, non era più vincolata al predetto contratto in CP_2
virtù del principio di rappresentanza sindacale: “Dunque è esatto in via di principio, come afferma la
ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera di applicare il CCNL CDR CP_2
o anche di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati
tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35).” (Cass. n. 26927/2024).
6.4. Non coglie nel segno il richiamo all'art. 24 c.c. che prevede, in via generale “L'associato
può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo
determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e
ha effetto con lo scadere dell'anno in corso in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”.
Ed invero, con la lettera del 29.7.2020 ha intimato ad (doc. 19 Associazione) il CP_2 Pt_5
8 recesso per giusta causa con effetto immediato ed ne ha preso atto, dichiarando di rispettare Pt_5
la scelta e senza contestare l'efficacia immediata del recesso o la sussistenza della giusta causa
(doc. 20 Associazione, lettera del 3.8.2020). Deve, dunque, ritenersi verosimile che lo Statuto di consentisse il recesso con effetto immediato per giusta causa o che, comunque, sia Pt_5
intervenuto un accordo tra le parti ( e ) sul punto. CP_2 Pt_5
7. Questa Corte ritiene che, dopo l'8.10.2020, non fosse più vincolata all'applicazione CP_2
del CCNL Sanità Privata (né nella versione anteriore, non più vigente, né nella versione rinnovata e vigente, per l'appunto, da tale data, il CCNL IRCCS) nemmeno per comportamenti concludenti,
ovverosia per effetto di una spontanea recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte”
collettiva.
7.1. Trattasi di una valutazione in fatto, come riconosciuto dalla Suprema Corte, che, invero,
nel precedente sopra richiamato non ha sindacato la valutazione operata dai giudici di merito sul punto.
7.2. Ebbene, questa Corte ritiene che l'attento esame di tutti i documenti di causa, anteriori e posteriori all'8.10.2020 evidenzi la ferma, costante, esplicita e inequivoca volontà di di CP_2
sostituire il CCNL Sanità Privata con altro CCNL (ed in particolare con il CCNL CDR) nella regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale addetto ai centri di riabilitazione.
Sicchè non si configura un comportamento concludente tale da vincolare ad applicare CP_2
il CCNL Sanità Privata rinnovato (rectius CCNL IRSCC) dopo l'8.10.2020. La non ha tenuto CP_2
alcun comportamento tale da configurare spontanea recezione tacita o implicita del CCNL Sanità,
perché ha sempre contestato la sua applicazione (sin dal gennaio 2020, momento in cui non poteva ancora legittimamente variare il CCNL applicato), ed in particolare dopo l'8.10.2020 (momento a partire dal quale poteva legittimamente variare il CCNL), applicandolo dichiaratamente solo in via temporanea (e manifestando espressamente di non volersi con tale applicazione temporanea obbligare pro futuro) per il tempo strettamente necessario a chiudere le trattative in corso con il proprio personale dipendente addetto ai centri di riabilitazione e, dopo il conclamato fallimento delle trattative medesime (due mesi dopo il rinnovo del CCNL Sanità), per il tempo tecnico strettamente necessario alla riorganizzazione amministrativa conseguente alla transizione in oggetto (che
9 coinvolgeva numerosissime sedi e numerosissimi lavoratori in tutta Italia).
7.3. In particolare, sotto tale profilo, la volontà di non applicare più il CCNL Sanità Privata
emerge già dalle lettere del 27-28 gennaio 2020 (doc. 13, 14, 15 ) con le quali Parte_1 CP_2
manifestava alle OO.SS. e a tutti i propri dipendenti del settore la volontà di variare il CCNL applicato al personale impiegato nei centri di riabilitazione, applicando il CCNL CDR.
Ancorchè si tratti di comunicazioni sul piano giuridico inidonee allo scopo nel momento in cui sono state formulate, non potendo, per quanto precede, a quella data l (ancora) sottrarsi CP_2
all'applicazione del CCNL Sanità Privata, si tratta di comportamento senz'altro valutabile per ricostruire la volontà di anche posteriore all'8.10.2020 e, dunque, per escludere, come detto, CP_2
dopo tale data, la sussistenza di un comportamento concludente che vincoli a continuare ad CP_2
applicare il CCNL Sanità Privata e suoi rinnovi.
Con successiva lettera del 19.2.2020 (doc. 17 ), l ha comunicato la Parte_1 CP_2
sospensione della variazione del CCNL (dal CCNL Sanità Privata al CCNL CDR) comunicata il mese precedente.
Questo perché, come si evince dalla lettura di tale documento, dopo le citate lettere del gennaio 2020 (doc. 13, 14 e 15 cit.) si è aperto un tavolo di trattative tra l e le Parte_1
Organizzazioni Sindacali, le quali avevano rappresentato ad il possibile impiego, a sostegno CP_2
del settore, di finanziamenti regionali, con correlata riduzione del costo del lavoro che avrebbe potuto incidere sulla decisione di variazione del CCNL o, comunque, di adottare eventuali accordi migliorativi in merito. In tale contesto, si è riservata di valutare la prospettiva ribadendo, CP_2
comunque, la volontà già manifestata (“senza con ciò innovare sulla decisione originariamente
assunta”). Tanto che, nella medesima lettera, si specifica che la sospensione dell'applicazione del
CCNL CDR sarebbe avvenuta solo con riferimento al personale già in forza al 31.1.2020, mentre sarebbe proseguita per il personale assunto dal 1°.2.2020 (al quale, evidentemente, sin dall'assunzione è stato applicato il CCNL CDR, del pari stipulato da , a cui, a quella data, Pt_5 CP_2
era ancora aderente). Anche il documento in esame, dunque (ferma, per quanto precede,
l'inefficacia giuridica dell'indicazione del CCNL CDR con riferimento al personale il cui rapporto di lavoro era stato regolato dal CCNL Sanità Privata e che aveva diritto alla applicazione di quest'ultimo
10 sino all'8.10.2020), esprime un comportamento di contrario alla perdurante applicazione del CP_2
CCNL Sanità Privata e utile a interpretare il comportamento di successivo all'8.10.2020 nel CP_2
senso di escludere la sussistenza di un comportamento concludente favorevole all'applicazione del
CCNL Sanità.
Emblematico, nel senso qui sostenuto, il fatto che ai neoassunti addetti ai centri di riabilitazione abbia applicato il CCNL CDR. CP_2
Ancora, in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente della CP_2
volto alla perdurante applicazione del CCNL Sanità Privata dopo il suo rinnovo, si richiama il recesso per giusta causa di dall'organizzazione datoriale del 29.7.2020 (doc. 19 ) CP_2 Pt_5 Parte_1
che fonda la giusta causa proprio nel fatto che, durante le trattative per il rinnovo del CCNL Sanità
Privata, è stata sottoscritta una ipotesi di accordo del 10.6.2020 che prevedeva un vincolo all'applicazione del CCNL rinnovato anche ai centri di riabilitazione che, alla data di sottoscrizione della ipotesi di accordo in questione, adottavano il CCNL Sanità previgente.
Va qui puntualizzato che tale ipotesi di accordo era soggetta a ratifica “entro e non oltre” il
30.7.2020, ratifica pacificamente non intervenuta, v. doc. 1 dei lavoratori che consiste in un comunicato delle OO.SS che denunciano la mancata ratifica dell'ipotesi di accordo di cui si discorre,
non immediatamente vincolante, come ammesso dalla medesime OO.SS, e la rottura delle trattive.
La mancata ratifica dell'ipotesi di accordo entro il termine essenziale del 30 luglio 2020 ha, dunque,
comportato la caducazione di tale documento, come riconosciuto dalle stesse OO.SS nel citato comunicato. In ogni caso, è decisivo il fatto che, al momento della stipula del CCNL IRCCS
(ancorchè con effetti retrodatati al 1°.7.2020), non era più affiliata ad , e non era più CP_2 Pt_5
vincolata all'applicazione della contrattazione sottoscritta da tale associazione datoriale.
Del resto, il doc. 16 richiamato nella sentenza impugnata non prova affatto la ratifica dell'ipotesi di accordo del 10.6.2020, essendo un articolo di stampa in cui le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per la “conferma” di una decisione dalla Conferenza Stato-Regioni che aveva disposto che ogni Regione provvedesse - con risorse a carico del Parte_6
- al riconoscimento della compartecipazione al 50% per il rinnovo del CCNL del personale non medico della sanità privata. Si tratta, del resto, di un documento del settembre 2020 e, quindi, in
11 Pt_ ogni caso successivo al recesso di da . CP_2
Anche successivamente al rinnovo CCNL Sanità (rectius, da quel momento, CCNL IRCCS),
l ha tenuto comportamenti che escludono la volontà di recepire tale rinnovo. CP_2
Innanzitutto, pacificamente, il CCNL IRCCS non è stato mai applicato da che, in via CP_2
transitoria, ha continuato per qualche mese ad applicare il “vecchio” CCNL Sanità, comunque espressamente dichiarando le ragioni di tale temporanea applicazione e ribadendo sempre la volontà di passare al CCNL CDR, v. testè infra.
In particolare, a partire dai prospetti paga di ottobre 2020, ha pacificamente eliminato CP_2
il codice 031, indicante il “vecchio” CCNL Sanità.
Inoltre, dalla lettura della lettera 6.11.2020 dell' a tutti gli addetti al comparto non CP_2
medico (doc. 22 ) emerge che, dopo il rinnovo CCNL Sanità, sono continuati gli incontri Parte_1
e le trattative tra le Organizzazioni Sindacali e l che ribadiva di non voler più applicare tale CP_2
contratto, coerentemente al comportamento inequivoco tenuto sino al quel momento, ma rimaneva disponibile a trovare possibili contemperamenti con le esigenze dei lavoratori: “In questi mesi La
Nostra Famiglia, pur confermando in ogni occasione la sua scelta, non ha mai smesso di interrogarsi
sulle soluzioni In grado di contemperare le richieste dei lavoratori con la necessità di garantire
continuità e sostenibilità In una visione di lungo periodo… La proposta discussa oggi…..”.
In tale lettera l sintetizza ai dipendenti la proposta discussa con le OO.SS, incentrata CP_2
sull'applicazione, agli addetti ai centri di riabilitazione, del CCNL CDR medio tempore rinnovato nel
2020, con alcuni miglioramenti.
Il 10.12.2020 (doc. 23 Associazione), l scrivendo alle OO.SS, ha dichiarato di revocare CP_2
la sospensione temporanea dell'applicazione del CCNL CDR disposta nel febbraio 2020 per i dipendenti al 31.1.2020 addetti ai centri di riabilitazione “in considerazione del venir meno dei motivi
che l'avevano determinata”, precisando che a tale personale sarebbe stato applicato da (non CP_2
più aderente, a tale data, ad ) il CCNL CDR sino alla sottoscrizione della contrattazione di Pt_5
settore.
Con comunicazione in pari data (10.12.2020) indirizzata ai dipendenti (doc. 24 ) Parte_1
l ha ribadito che “come anticipato con nostra comunicazione del 6 novembre u.s. e nel corso CP_2
12 degli incontri con le Organizzazioni Sindacali, l' ha deciso di applicare ai dipendenti Parte_1
non medici il CCNL coerente con l'attività svolta”, ovverosia il CCNL CDR. ha richiamato “La CP_2
proposta comunicatale il 6.11.2020 …. ” proseguendo “Purtroppo le trattative hanno avuto esito
negativo e non possiamo quindi che dare applicazione rigorosa del CCNL per il personale
dipendente da Residenze Sanitarie Assistenziali …” (ovverosia, al CCNL CDR).
In tale lettera, l ha inequivocabilmente chiarito: “Per una questione meramente tecnica CP_2
temporanea, … gli importi indicati nel CCNL CDR verranno indicati in maniera esplicita nel LUL di
gennaio 2021: i riferimenti che troverete nel LUL di novembre e dicembre, quindi, al CCNL applicato
al 31 gennaio 2020 sono solo utili ai fini dell'elaborazione del LUL stesso, senza alcun altro effetto
legale e/o contrattuale …. L'orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore come previsto all'art. 18
del CCNL CDR …. Dal 01.05.2021 …..Per una questione meramente tecnica e per consentire di
mantenere la stessa retribuzione nel LUL troverà ancora il riferimento all'orario di lavoro settimanale
di 36 ore anziché di 38, ma solo appunto allo scopo di ovviare alle logiche del programma di
elaborazione dati, senza alcun valore legale e/o contrattuale.
Conseguentemente le 2 ore settimanali prestate in meno dal 01.11.2020 al 30.4.2021
verranno conteggiate a parte e risulteranno a debito da parte Sua”.
Anche tale lettera depone inequivocabilmente in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente di nel senso dell'applicazione del CCNL Sanità rinnovato. La CP_2
volontà espressa è quella di applicare il CCNL CDR, tant'è che solo per ragioni tecniche legate all'elaborazione di un elevato numero di cedolini paga (sono stati allegati 1600 addetti ai centri di riabilitazione in tutta Italia) la transizione è avvenuta gradualmente sul piano tecnico: emblematica la pianificazione del passaggio dal vecchio al nuovo orario di lavoro (36 ore del CCNL Sanità/38 ore del CCNL CDR).
7.4. In definitiva, deve ritenersi che, se prima dell'8.10.2020 l non era libera di CP_2
disapplicare il CCNL Sanità Privata, dall'8.10.2020 poteva farlo, non essendo più vincolata per rappresentanza sindacale (non essendo più affiliata ad ) all'applicazione del CCNL Sanità Pt_5
rinnovato (CCNL IRCCS).
Né, per tutto quanto esposto, si configura un comportamento concludente vincolante CP_2
13 ad applicare, anche dopo l'8.10.2020 il CCNL Sanità rinnovato (CCNL IRCCS) posto che, sia prima che dopo tale data, ha sempre espresso la volontà di mutare CCNL;
inoltre, l'applicazione del CP_2
CCNL Sanità (mai del rinnovato IRCCS) è avvenuta dichiaratamente in via temporanea, nelle more delle trattative con le OO.SS per una soluzione che tenesse conto delle esigenze dei lavoratori e,
fallite le trattative, per il tempo tecnico strettamente necessario ad adeguare il settore amministrativo di gestione del personale alla transizione al CCNL CDR (si tenga presente l'elevatissimo numero di sedi e di dipendenti interessati sul territorio nazionale).
Un tanto, sempre nella ferma, espressamente e inequivocabilmente dichiarata da CP_2
volontà di svincolarsi dal CCNL Sanità.
Non vi sono, in definitiva, elementi, secondo questa Corte, per la configurazione di un comportamento concludente di segno diverso.
8. Questa Corte ritiene, infine, che, dopo l'8.10.2020, non fosse più vincolata CP_2
all'applicazione del CCNL Sanità Privata (né nella versione anteriore a tale data, non più vigente, né
nella versione rinnovata e vigente da tale data: il CCNL IRCCS) nemmeno per effetto delle clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro.
8.1. Ed invero, questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in via generale, il rinvio contenuto nella lettera di assunzione alla contrattazione collettiva lascia, in generale, impregiudicata la natura del CCNL come
“fonte” eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro che resta esterna e non viene recepita / non si incorpora nel contenuto regolatorio del contratto individuale. In tale prospettiva, la “fonte” esterna
è, come tale, suscettibile di essere modificata nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali
(v. Cass. 18902/2024 che richiama Cass. n. 5285/1989) e, dunque, secondo le regole derivanti dall'affiliazione e dalla rappresentatività sindacale.
8.2. In questa prospettiva, per tutto quanto precede, non può sostenersi che le clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro imponessero a l'applicazione del CCNL CP_2
Sanità anche dopo la sua scadenza, l'8.10.2020, in quanto dopo tale data non era più CP_2
obbligata ad applicare quel contratto (né nella versione originaria, scaduta, né nella versione rinnovata, id est CCNL IRCCS), non essendo più affiliata ad . Pt_5
14 8.3. Coerentemente con il predetto generale orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, si ritiene che anche nel caso di specie - in cui era, all'epoca di stipulazione dei CP_2
contratti individuali per cui è causa, già iscritta all'organizzazione sindacale ARIS, stipulante il CCNL
Sanità Privata (sino al 2012 unico contratto di settore) – le clausole di rinvio di cui si discorre,
contenute nei contratti individuali di lavoro, debbano essere interpretate, (non essendo stati allegati e provati indici fattuali di segno diverso), come una mera dichiarazione ricognitiva di un obbligo che già derivava (allora) in capo alla dall'iscrizione all'associazione datoriale (ovverosia CP_2 Pt_5
quello di applicare il CCNL Sanità, sino al 2012 unico contratto di settore).
Le clausole contenute nei contratti individuali sono, invero, del tutto generiche, fanno talvolta riferimento al solo settore ( “CCNL vigente per il personale non medico dipendente da Enti
ecclesiastici che gestiscono Case di Cura, Centri di Riabilitazione ed Ospedali Classificati”) e/o all'associazione datoriale stipulante (“contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei
Centri di Riabilitazione associati ad ”), e/o sono per lo più redatte in un'epoca in cui Pt_5
pacificamente, l'unico contratto del settore stipulato da era il CCNL Sanità (ante 2012), sicchè Pt_5
non è dirimente nemmeno l'indicazione del CCNL “vigente”.
8.4. Non si configura, viceversa, una volontà negoziale che individui ulteriori obblighi tra le parti, ed in particolare l'obbligo di di continuare ad applicare il CCNL Sanità (allora vigente e/o CP_2
eventualmente rinnovato) per tutta la durata di quei rapporti di lavoro, a prescindere dalle dinamiche delle relazioni sindacali. Questo perché non sono stati specificamente allegati e provati elementi,
nella formulazione delle clausole dei contratti individuali di lavoro (come detto, generiche) o aliunde
ricavabili, che consentano di ritenere sussistente un obbligo in capo a di continuare ad CP_2
applicare il CCNL Sanità e i suoi eventuali futuri rinnovi anche nel caso di mutamento dell'affiliazione sindacale.
Si è sopra argomentato sul perché non si configura un comportamento concludente in tal senso.
8.5. Né vi è alcun elemento (né testuale né aliunde ricavabile) che induca a ritenere che, nel caso di specie, in deroga all'orientamento generale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione,
le parti abbiano inteso incorporare nel contratto individuale il CCNL Sanità, nella sua formulazione
15 originaria e/o anche nelle successive modifiche (inserendo, per tal via, un obbligo non modificabile unilateralmente dal datore di lavoro).
8.6. Non c'è, in definitiva, alcun elemento che induca a ritenere che il datore di lavoro CP_2
abbia inteso, al momento della stipula dei contratti individuali, sostanzialmente abdicare pro futuro
alla possibilità di cessare di applicare il CCNL Sanità mediante il recesso dall'associazione datoriale stipulante.
8.7. In conclusione, stante la genericità delle clausole di rinvio contenute nei contratti individuali e in difetto di altri specifici elementi, sulla base di un ragionamento presuntivo basato sull'id quod plerumque accidit (per cui il datore di lavoro iscritto ad una organizzazione datoriale, in via generale, fa riferimento nelle lettere di assunzione al CCNL che è vincolato ad applicare, ciò che non implica, di per sé solo e in difetto di ulteriori elementi, alcuna ulteriore manifestazione di volontà
negoziale nel senso di abdicare alla possibilità di recedere in futuro dal sistema di rappresentanza sindacale), si deve escludere che le parti abbiano voluto, in deroga ai principi generali, recepire il
CCNL Sanità, incorporandolo nel contratto individuale, o comunque obbligare ad applicare, CP_2
per tutta la durata dei rapporti di lavoro in questione, il CCNL Sanità e i suoi rinnovi.
8.8. Del resto, anche le lavoratrici qualificano come “formale” il richiamo al CCNL contenuto nelle lettere di assunzione, peraltro senza allegare specificamente la formulazione di tale richiamo né indicare elementi testuali o di altro tipo a sostegno dell'asserito effetto che tale richiamo dovrebbe,
nella loro prospettazione, avere (ovverosia quello di obbligare ad applicare il rinnovo del CCNL CP_2
Sanità ancorchè non più affiliata all'organizzazione datoriale che lo ha stipulato).
Prospettazione che, per quanto precede, questa Corte ritiene infondata.
Né risulta dirimente che, dopo il legittimo recesso da , abbia inteso applicare il Pt_5 CP_2
CCNL CDR, ritenuto dalle lavoratrici “peggiorativo”, non configurandosi, anche per quanto precede,
un diritto quesito delle lavoratrici medesime ad un determinato trattamento economico normativo (v.
Cass. 18902/2024).
9. Quale elemento che corrobora le conclusioni sin qui raggiunte, questa Corte rileva che il
CCNL CDR è stato sottoscritto anche da CISL FP, sindacato di iscrizione delle lavoratrici per cui è
causa.
16 10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione (ivi incluse le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria sollevate in sede di udienza di discussione),
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, le domande proposte dalle lavoratrici appellate in primo grado devono essere rigettate.
Per l'effetto, le lavoratrici appellate devono essere condannate a restituire a Parte_1
tutto quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza impugnata.
[...]
11. In considerazione della numerosità e della complessità, in fatto e in diritto, delle questioni di causa, sulle quali vi è contrasto nella giurisprudenza di merito, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dagli appellati in primo grado;
2) condanna le Sig.re e a restituire a CP_1 Controparte_1 Parte_4
tutto quanto da quest'ultima versato in esecuzione della Parte_1
sentenza del Tribunale di Padova n. 124/2023;
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi.
Venezia, il giorno 10.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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