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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 897 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BAVETTA ANTONINA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Si insiste nell'accoglimento Parte_1
del ricorso riportandosi a quanto accertato dal CTU - Dott. - e alle conclusioni Persona_1 formulate nell'atto introduttivo e di seguito riportate:
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1) Ritenere e dichiarare che le patologie da cui è affetta la IG.ra , siano idonee Parte_1
per attribuire al ricorrente un grado invalidante tale da consentire la corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
2) In conseguenza ritenere e dichiarare che la IG.ra per le infermità da cui è Parte_1 affetta all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 508/88- L. 18/80 a far data dalla data di presentazione della domanda.
3) Condannare l' al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di CP_2
accompagnamento di cui alla L. 508/88- L. 18/80, che deve essere riconosciuto fin dalla data di presentazione della domanda ricorrendone tutti i presupposti.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese senza ricevere onorari e pertanto ne chiede la distrazione. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte». Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/07/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da ““Demenza vascolare con disturbi neuro-cognitivi in fase medio-grave. Poliartropatia a discreta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo 2 in terapia mista. In considerazione di quanto sopra, a parere dello scrivente e in risposta al quesito del Giudicante, per aggravamento del quadro patologico di cui in diagnosi si ritiene la IG.ra soggetto meritevole della Parte_1
indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita peritale d'ufficio del 04-02-2025 e revisione a 24 mesi (febbraio 2027). “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita peritale d'ufficio del 04-02-2025 e revisione a 24 mesi
(febbraio 2027) e poiché il riconoscimento è successivo alla domanda amministrativa e agli accertamenti eseguiti in sede di A.T.P., le spese del giudizio vanno dichiarate compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento del diritto indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita peritale d'ufficio del 04-02-2025 e revisione a 24 mesi (febbraio 2027);
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BAVETTA ANTONINA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Si insiste nell'accoglimento Parte_1
del ricorso riportandosi a quanto accertato dal CTU - Dott. - e alle conclusioni Persona_1 formulate nell'atto introduttivo e di seguito riportate:
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1) Ritenere e dichiarare che le patologie da cui è affetta la IG.ra , siano idonee Parte_1
per attribuire al ricorrente un grado invalidante tale da consentire la corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
2) In conseguenza ritenere e dichiarare che la IG.ra per le infermità da cui è Parte_1 affetta all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 508/88- L. 18/80 a far data dalla data di presentazione della domanda.
3) Condannare l' al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di CP_2
accompagnamento di cui alla L. 508/88- L. 18/80, che deve essere riconosciuto fin dalla data di presentazione della domanda ricorrendone tutti i presupposti.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese senza ricevere onorari e pertanto ne chiede la distrazione. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte». Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/07/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da ““Demenza vascolare con disturbi neuro-cognitivi in fase medio-grave. Poliartropatia a discreta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo 2 in terapia mista. In considerazione di quanto sopra, a parere dello scrivente e in risposta al quesito del Giudicante, per aggravamento del quadro patologico di cui in diagnosi si ritiene la IG.ra soggetto meritevole della Parte_1
indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita peritale d'ufficio del 04-02-2025 e revisione a 24 mesi (febbraio 2027). “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita peritale d'ufficio del 04-02-2025 e revisione a 24 mesi
(febbraio 2027) e poiché il riconoscimento è successivo alla domanda amministrativa e agli accertamenti eseguiti in sede di A.T.P., le spese del giudizio vanno dichiarate compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento del diritto indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita peritale d'ufficio del 04-02-2025 e revisione a 24 mesi (febbraio 2027);
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini