Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/05/2025, n. 9853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9853 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 09853/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04917/2023 REG.RIC.
N. 04919/2023 REG.RIC.
N. 04920/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4917 del 2023, proposto da
NI S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuliano Berruti e Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4919 del 2023, proposto da
NI S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuliano Berruti e Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4920 del 2023, proposto da
NI S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuliano Berruti e Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso n. 4917 del 2023:
(a) del provvedimento di cui alla nota dell'INPS in data 3 gennaio 2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso amministrativo nr. 2315942 presentato in data 29 dicembre 2022 al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee (nr. protocollo INPS.7014.29/12/2022.0673982) per l'annullamento del provvedimento di reiezione della richiesta di integrazione salariale notificato in data 30 ottobre 2022 in relazione alla domanda 4989233071/70000001/10000015 del 23 aprile 2021; per l'effetto, per l'annullamento (b) del provvedimento di reiezione della richiesta di integrazione salariale notificato in data 30 ottobre 2022 in relazione alla domanda 4989233071/70000001/10000015 del 23 aprile 2021; (c) di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente ivi inclusa, ove occorre possa, la nota dell'INPS in data 16 dicembre 2022;
nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno;
2) quanto al ricorso n. 4919 del 2023:
(a) del provvedimento di cui alla nota dell'INPS in data 3 gennaio 2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso amministrativo nr. 2315953 presentato in data 29 dicembre 2022 al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee (nr. protocollo INPS.7014.29/12/2022.0674049) per l'annullamento del provvedimento di reiezione della richiesta di integrazione salariale notificato in data in data 29 ottobre 2022 in relazione alla domanda 4989233071/70000001/10000021 del 3 agosto 2021; per l'effetto, per l'annullamento (b) del provvedimento di reiezione della richiesta di integrazione salariale notificato in data in data 29 ottobre 2022 in relazione alla domanda 4989233071/70000001/10000021 del 3 agosto 2021; (c) di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente ivi inclusa, ove occorre possa, la nota dell'INPS in data 16 dicembre 2022;
nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno;
3) quanto al ricorso n. 4920 del 2023:
(a) del provvedimento di cui alla nota dell'INPS in data 3 gennaio 2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso amministrativo nr. 2315959 presentato in data 29 dicembre 2022 al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee (nr. protocollo INPS.7014.29/12/2022.0674050) per l'annullamento del provvedimento di reiezione della richiesta di integrazione salariale notificato in data 30 ottobre 2022 in relazione alla domanda 4989233071/70000002/10000022 del 3 agosto 2021; per l'effetto, per l'annullamento (b) del provvedimento di reiezione della richiesta di integrazione salariale notificato in data 30 ottobre 2022 in relazione alla domanda 4989233071/70000002/10000022 del 3 agosto 2021; (c) di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente ivi inclusa, ove occorre possa, la nota dell'INPS in data 16 dicembre 2022;
nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i riuniti ricorsi, iscritti al RG n. 202304917, 202304919 e 202304920, parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di cui alla nota dell’INPS in data 3 gennaio 2023, con cui veniva dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi amministrativi nn. 2315942, 2315953 e 2315953, presentati in data 29 dicembre 2022 al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee per l’annullamento del provvedimento di reiezione della richiesta di integrazione salariale in relazione alle domande (rispettivamente nn. 4989233071/70000001/10000015 del 23 aprile 2021, 4989233071/70000001/10000021 del 3 agosto 2021 e 4989233071/70000002/10000022 del 3 agosto 2021) di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale “Covid-19” con riferimento a determinate mensilità degli anni 2020 e 2021, avanzate in relazione a tre distinte unità produttive (le “UP”) site in Roma, in Via del Ponte di Piscina Cupa, Via del Babuino e Via del Tritone, tutti identicamente motivati sull’assunto che “la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale "COVID-19 nazionale sospensione CIGS" è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata dal Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Azienda ha facoltà di inviare domanda, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con causale "Emergenza COVID-19 (Nazionale)”.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
- che nonostante la palese erroneità della motivazione sottesa al Provvedimento di Rigetto, al fine di non incorrere in alcuna decadenza e accogliendo l’invito dell’INPS di inviare entro 30 giorni una nuova domanda, in data 25 novembre 2022 ritrasmetteva le domande di integrazione salariale per il periodo in contestazione, allegando ulteriormente la documentazione a supporto, ovvero il decreto ministeriale di sospensione della CIGS;
- che tuttavia l’INPS, invece di accogliere le nuove domande ripresentate su invito, con nota in data 16 dicembre 2022 l’Istituto resistente comunicava che “le nuove istanze trasmesse a novembre sono anch'esse state imputate a causale incongrua "COVID-19 Sospensione CIGS";
- che in data 29 dicembre 2022 proponeva appositi ricorsi dinanzi al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee presso la Direzione Generale INPS di Roma, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, al fine di ottenerne l’annullamento;
- che tali ricorsi venivano però respinti con i provvedimenti impugnati, notificati via pec in data 3 gennaio 2023 “in quanto il provvedimento allegato non può essere impugnato ai fini di un ricorso amministrativo”.;
- che attesa la palese illegittimità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dall’INPS in relazione al ricorso ex art. 17 del d.lgs. n. 148 del 2015, presentava all’INPS istanze di annullamento in autotutela, però rimaste priva di riscontro.
In ragione di quanto esposto, quindi, deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) “Violazione dell’art. 17 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Violazione dell’art. 5 del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi adottato con determinazione presidenziale INPS n. 195 del 20 dicembre 2013. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta” atteso che l’art. 25 della legge n. 88 del 1989, nel disciplinare il Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee, prevedeva espressamente che avverso i provvedimenti di rigetto delle richieste di integrazioni salariali fosse esperibile apposito ricorso gerarchico dinanzi allo stesso. Lo stesso “Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi” adottato con determinazione presidenziale INPS n. 195 del 20 dicembre 2013 - contenente la disciplina le procedure dei ricorsi amministrativi proponibili avverso i provvedimenti adottati dall’INSP – confermava infatti l’ammissibilità del rimedio esperito prevedendo, all’ 5 , che “il ricorso avverso la deliberazione della Commissione provinciale per l’integrazione salariale … deve essere indirizzato al Comitato amministratore competente entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione della Commissione provinciale per l’integrazione salariale”. Alla stessa stregua il nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS”, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Del resto, nel caso di specie era è stato lo stesso Istituto resistente a rappresentare la possibilità di censurare il provvedimento di rigetto per il tramite dello specifico rimedio disciplinato dall’art. 17 del d.lgs. n. 148 del 2015, ivi affermando che “avverso tale decisione, o parte della stessa, è possibile ricorrere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente: al T.A.R. competente; al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee”;
2) “Violazione degli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione” atteso che gli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020 n. 27) avevano previsto la possibilità, per le imprese già ammesse a beneficiare di un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), di presentare domanda di accesso alla CIG Covid-19: nello specifico, per le imprese già ammesse a beneficiare di un trattamento di integrazione salariale straordinario, l’accesso alla CIG Covid-19 era stato subordinato “alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata” (cfr. art. 20, comma 2, del d.l. 18 del 2020), il che era avvenuto nella fattispecie con appositi decreti direttoriali del Ministero del Lavoro del 2020 e del 2021per il periodo oggetto di contestazione nell’ambito del presente giudizio). Né l’illegittimità dei provvedimenti di rigetto poteva essere negata sulla scorta di quanto rappresentato, ossia che “le nuove istanze trasmesse a novembre sono anch'esse state imputate a causale incongrua "COVID-19 Sospensione CIGS” atteso che la domanda di accesso alla CIG Covid-19 oggetto di reiezione recava la causale “COVID 19 - DL 41/21 - sospensione CIGS” che, – oltre ad essere stata giudicata congrua da tutte le altre sedi territoriali dell’INPS a cui era stata inviata analoga domanda di accesso alla CIG Covid-19 con riferimento alle altre unità produttive – erta conforme alle stesse indicazioni fornite dall’Istituto resistente con circolare n. 72 del 29 aprile 2021, per la quale tali richieste avrebbero dovuto recare la causale “COVID 19 - DL 41/21”.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso perché proposto avverso la nota dell’INPS del 3 gennaio 2023, di inammissibilità dei ricorsi amministrativi presentati al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee; in secondo luogo, l’infondatezza del ricorso considerato quanto emerso nella relazione istruttoria, secondo la quale: “la domanda era stata presentata invocando la causale COVID-19 Sosp. CIGS - DL.41/2021, che poteva essere utilizzata da quelle aziende che fossero in costanza di CIGS nel periodo interessato dal DL. 41/2021. L'azienda NI, invece, seppure destinataria del provvedimento CIGS nel periodo di interesse (e del relativo provvedimento di annullamento per consentire la CIGO), non ha mai presentato alcuna domanda di CIGS presentando solo domande di CIGO. La domanda in questione veniva pertanto respinta in data 17/10/2022 con la seguente motivazione: "Considerato che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID-19 nazionale sospensione CIGS" è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata dal Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Azienda ha facoltà di inviare domanda, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con causale "Emergenza COVID-19 (Nazionale)", avvalendosi della previsione di cui alla legge n. 77/20, di conversione del DL 34/20 , disciplinata nella circolare n. 183/21, par. 2.6, 2 cpv", ponendo l'azienda in condizione di poter riproporre la domanda di CIGO in forma corretta entro 30 giorni dalla notifica. A tale proposito è stato verificato che la pec di consegna del provvedimento reca la data del 30/10/2022 (provvedimento + ricevuta pec presente in allegato). L'azienda ha provveduto nei termini presentando una nuova domanda il 25/11/2022 ma purtroppo indicando sempre la stessa causale”.
3. In via dell’udienza di merito, parte ricorrente depositava memoria di replica.
4. All’udienza del 16 aprile 2025 i ricorsi venivano chiamati simultaneamente, riuniti e trattenuti in decisione.
5. Tutti i ricorsi devono essere accolti, perché manifestamente fondati, nei limiti di cui oltre.
6. Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. – secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – deve infatti evidenziarsi quanto segue:
- in primis , che negli stessi provvedimenti di rigetto dell’istanza di integrazione, comunicati in data 29 ’ottobre 2022, viene espressamente prevista, come modalità alternativa, la proposizione del ricorso al TAR oppure al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee, sicchè una volta che la parte si avvale di quest’ultimo strumento (che ha quindi in tal modo assunto la veste di ricorso amministrativo) è doveroso, pena la violazione del principio stabilito dall’art 24 della Costituzione, riconoscere la possibilità di adire il giudice amministrativo avverso la decisione amministrativa da quest’ultimo adottata;
- in secundis , che priva di credibilità logica è la motivazione di “incongruità” della causale indicata in seconda battuta posto che nessun rilievo era stato opposto in tal senso alla ricorrente in merito al contenuto della causale indicata nelle proprie domande originarie, ove invece era stato erroneamente valutato come ostativo la mancata sospensione del precedente beneficio “previdenziale” (che parte ricorrente ha invece provato essere stato sospeso medio tempore). Senza tacere che la causale indicata nelle seconde domande era sostanzialmente coincidente con quella indicata dalla stessa INPS nella propria circolare.
7. In ragione di quanto esposto, quindi, tutti i riuniti ricorsi devono essere accolti perché fondati con riguardo alla domanda principale, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e onere di nuova valutazione in capo all’amministrazione resistente; deve viceversa essere rigettata la domanda risarcitoria, perché generica sul piano allegatorio e probatorio.
8. Spese di lite – liquidate come in dispositivo - a carico della parte resistente INPS, atteso l’esito dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie perché fondati quanto alla domanda principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con onere di riesame a carico dei I.N.P.S.; rigetta viceversa la domanda risarcitoria.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore in favore della parte ricorrente che liquida, per tutti i giudizi riuniti, in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge e rimborso dei contributi unificati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO