Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21029/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21029 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale;
vertente
TRA
P. IVA: in persona del procuratore, dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
giusta procura autenticata per notaio del 17-02- Per_1 Persona_2
2021, rep. n. 2252, racc.n. 1619, con sede in Gricignano di Aversa (CE), Zona
Industriale ASI, Capannone 18, elettivamente domiciliata in Napoli, Via
Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Pansini e
Rossana Velardi, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
, P. IVA CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. P.IVA_2 CP_3
, con sede in Pozzuoli (NA), alla via Nicola Fasano n. 50,
[...]
elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Celle n. 2, presso lo studio dell'avv. Michela Franzese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata alla “Comparsa di costituzione e risposta nuovo difensore”;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso monitorio lo Controparte_4
(d'ora in poi, per brevità, chiedeva
[...] Controparte_4 ingiungersi alla il pagamento della somma €. 31.867,88, pretesa a Parte_1
titolo di compenso professionale, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria.
Tale ricorso veniva accolto con l'emissione del decreto ingiuntivo n.
4898/2022 del 30/06/2022, che veniva notificato alla parte ingiunta in data
06/07/2022.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione la Parte_1
adducendo in fatto che:
- con contratto del 28 ottobre 2019, la conferiva all'ing. Parte_1
un incarico professionale avente a oggetto la Controparte_3
“redazione di tutti gli elaborati tecnici necessari alla definizione o ridefinizione degli importi dovuti” dalla stessa al Controparte_5 per la TARI in relazione all'annualità 2019;
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- quest'ultimo assumeva l'impegno, ai sensi dell'art. 3 del predetto accordo, a svolgere le seguenti prestazioni: “a. Redazione della documentazione richiesta dall'Ente Comune. b. Sopralluoghi presso il sito produttivo dell'azienda finalizzati alla raccolta della documentazione e dei dati occorrenti alla redazione degli elaborati. c.
Eventuali rilievi se necessari. d. Assistenza in fase istruttoria pratica”;
- l'art. 4 dell'accordo stipulato prevedeva un compenso pari al 70% della differenza tra gli importi dovuti da al Parte_1 CP_5 in virtù dell'avviso n. 29175 del 23 settembre 2019 di €
[...]
52.063,35 e quelli rideterminati a seguito dell'attività svolta dal professionista;
- l'ing. , tuttavia, dopo più di un anno dal conferimento CP_3 dell'incarico, predisposta l'istanza con i relativi allegati, in data 15 gennaio 2021, presentava successivamente, ossia il 20 gennaio 2021 al
Comune a mezzo pec (prot. n. 6540 del 22 gennaio 2021), CP_5
la denuncia di variazione delle superfici imponibili ai fini TARI per l'annualità 2020 e non 2019, ottenendo una rideterminazione dell'importo dovuto per detta annualità, diminuito fino a € 9.468,00, con un credito in favore di di € 42.596,00; tenuto conto che Pt_1
quest'ultima, nelle more (il 19 ottobre 2020), aveva già pagato la somma di € 52.063,00, in adempimento all'invito prot. n. 29932 del 14 settembre 2020;
- il riesaminando la predetta istanza emetteva Controparte_5
l'avviso di accertamento per infedele dichiarazione n. 20970005801 del 31 maggio 2021, notificato a il 24 giugno 2021, con il Parte_1
quale accertava, in danno di quest'ultima, il mancato possesso dei requisiti per l'ottenimento delle riduzioni TARI, per un importo di €
67.448,00;
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- tale provvedimento veniva trasmesso all'ing. il quale non CP_3
dava alcun riscontro né illustrava le ragioni tecniche per cui la dichiarazione da questi predisposta dovesse risultare fedele a differenza di quanto accertato dal impedendo di Controparte_5 fatto all'opponente di censurare detto avviso;
- analoga condotta omissiva era tenuta dall'ingegnere allorquando la società opponente provvedeva alla trasmissione della comunicazione del prot. n. 37108 del 3 maggio 2022, con la Controparte_5
quale, riassunti gli eventi in virtù dei quali era stato emesso il predetto provvedimento, venivano compensate le maggiori somme accertate con l'indicato credito vantato dalla residuando in favore Parte_1 dell'ente locale la somma di € 24.853,00, oltre oneri e interessi per l'esecutività dell'avviso;
- in data 9 maggio 2022, l'ing. inviava alla società ingiunta una CP_3
relazione con cui, asserendo erroneamente di aver svolto la propria prestazione chiedeva il pagamento della somma di € 29.816,50, oltre oneri, emettendo, il 6 maggio 2022, fattura proforma n. 17/FE di €
31.867,88.
tali basi, in sintesi, eccepiva: CP_6
a) Inammissibilità della domanda monitoria. Inesistenza del soggetto che ha rilasciato la procura, proposto il ricorso monitorio e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Incapacità di stare in giudizio. Difetto di legittimazione attiva.
b) Inammissibilità della domanda monitoria per non aver l'opposto fornito la prova scritta del credito di cui all'art. 634, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 633, primo comma, n. 1, cod. proc. civ..
c) Infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Inesistenza del diritto al compenso pattuito per omesso svolgimento delle attività professionali dedotte nel contratto.
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L'opponente, inoltre, in via riconvenzionale, spiegava domanda di risarcimento per i danni arrecati dall'ing. . CP_3
Resisteva all'opposizione lo creditore, chiedendone il Controparte_4
rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del titolo monitorio, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c., si fissava udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Così riassunti i fatti di causa e le prospettazioni e richieste delle parti, si procede all'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione.
In via preliminare va rilevato che destituita di fondamento giuridico è
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dello
[...]
. Controparte_4
Invero, l'opponente allega che l'ing. risulta amministratore Controparte_3
unicamente di peraltro, con carica cessata il 12 marzo Controparte_7
2021, che pertanto la domanda monitoria è inammissibile, per inesistenza del soggetto che ha rilasciato la procura, proposto il ricorso monitorio e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, oltre che l'incapacità di stare in giudizio di
. Controparte_4
Orbene, come comprovato dall'opposto (cfr. all. n. 8), parte ricorrente del giudizio monitorio, e quindi opposto nella presente fase a cognizione piena, è lo ” in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t. Ing. soggetto quest'ultimo diverso da Controparte_3
che è del tutto estraneo ai rapporti contrattuali in Controparte_7
questione.
Del pari infondata è l'eccezione sollevata dall'opponente e relativa all'asserita mancanza di prova scritta del credito monitoriamente azionato, mancanza discendente dalla circostanza che l'opposto avrebbe prodotto esclusivamente la fattura n. n. 21/FE del 24/06/2022 senza produrre, però, gli estratti autentici delle proprie scritture in ossequio a quanto stabilito dall'art. 634, secondo comma c.p.c., né tantomeno il parere della competente
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associazione professionale, in violazione dell'art. 636, primo comma, cod. proc. civ..
In proposito deve evidenziarsi che l'eventuale insufficienza della prova scritta se pure ed eventualmente esistente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo può, com'è noto, essere colmata e superata nell'ordinario procedimento di cognizione che si è instaurato a seguito dell'opposizione. La Suprema Corte al riguardo ha, infatti, più volte chiarito che "con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria". [In tal senso Cass. 24 maggio 2004 nr. 9927; si vedano altresì le sentenze Cass. 24 luglio 2000 nr. 9685, Cass. 23 giugno 1997 nr.
5573 e Cass. 23 maggio 1994 nr. 6879. In quest'ultima pronuncia la SC ha statuito che "la prova scritta richiesta dall'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria."].
Sostanzialmente quindi, l'eventuale carenza probatoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e/o della valutazione circa la concessione della sua provvisoria esecuzione non è idonea ad incidere sul mantenimento in vita del
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provvedimento monitorio laddove il creditore abbia fornito, nella successiva fase, piena prova circa la debenza delle somme ingiunte.
Nel merito, tuttavia, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' d'uopo premettere che, nel caso in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite per conto dell'altra parte, grava sul creditore-opposto l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso, nonché l'entità delle prestazioni svolte (v., tra le più recenti, Cass.Civ. ordinanza 20.08.2019 n. 21522).
Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula necessariamente l'avvenuto conferimento del relativo incarico. Infatti, allorché si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art.2230 c.c., individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera. Ciò comporta, in merito a detto contratto, che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito da una proposta contrattuale (in genere rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione
(generalmente espressa per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, non può che gravare sull'opposto - attore in senso sostanziale
(Cass. Civ. n.4959/2012) e può essere fornita con qualunque mezzo, potendo l'incarico professionale essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'operato del professionista, onde per cui deve ritenersi ammissibile anche la prova
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testimoniale (Cass.Civ. 16 novembre 2018 n. 29614) e quella per presunzioni
(v., in questo senso, Cass.Civ. 24 gennaio 2017 n. 1792).
Svolte queste necessarie premesse, si osserva che, nel caso di specie parte opponente non ha contestato il conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto la redazione di tutti gli elaborati tecnici, necessari alla definizione o ridefinizione degli importi dovuti dalla l Parte_1 CP_5 per la tassa rifiuti 2020, tant'è vero che ne ha dedotto
[...]
l'inadempimento da parte dell'opposto formulando domanda riconvenzionale.
E' noto, in proposito, l'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “i fatti allegati da una delle parti possono considerarsi pacifici, sì da poter essere posti a base della decisione senza bisogno di apposita dimostrazione, non solo quando risultino esplicitamente ammessi dalla controparte, ma anche quando questa non li abbia contestati specificamente”.
Il nuovo art. 115, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice possa porre a fondamento della sua decisione «i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». Con questa nuova formulazione anche il Legislatore ha accolto quel tradizionale orientamento giurisprudenziale, (sentenza a S.U. n.
761/2002), in base al quale nel processo civile, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra sono automaticamente espunti dal thema probandum, ponendo così una sostanziale equivalenza tra non contestazione e relevatio ab onere probandi.
Ancora, occorre poi rilevare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il
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risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posta a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
Orbene nella specie, non risulta provato che l'opposto abbia svolto la prestazione di cui all'incarico professionale del 28-10-2019.
E' d'uopo evidenziare che le parti, all'art. 4 dell'atto di incarico professionale, hanno espressamente convenuto che, per le prestazioni del professionista “il compenso pattuito tra le parti viene determinato in misura fissa percentuale del 70%. La predetta percentuale dovrà calcolarsi sulla differenza che risulterà tra l'ammontare degli importi dovuti alla data odierna dal
Committente al per l'indicata causale: CP_5
-AVVISO N.
2.9715 PEL 29/03/2019 euro 52.063,35 e CP_5 CP_5
quelli rideterminati e risultati dovuti a seguito della l'attività professionale svolta dal professionista a tal fine, il tutto oltre accessori come per legge”.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che, agli atti di causa non risulta depositato l'avviso di accertamento n. 29715/2019 del 29/03/2019 del e che pertanto, non è possibile accertare gli importi Controparte_5
rideterminati per effetto dell'attività svolta dall'opposto.
A tanto deve aggiungersi che, con missiva del 03-05-2022, inoltrata a mezzo
PEC alla avente ad oggetto “comunicazione Tari 2020”, il Parte_1 [...]
riferiva al contribuente quanto segue: CP_5
“ 1. la S.V. il giorno 19/10/2020 versava la Tari 2020 con n. 29932 del Pt_2
14/09/2020 con riferimento alle utenze relative agli immobili occupati in
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questo Comune con la Vs attività siti alla Via Campana, alla Via Cicerone ed alla Via Pirandello per un totale di € 52.063,00 sulla base di precedente denuncia Tari;
2. il giorno 20/01/2021 la S.V. ,a mezzo pec di soggetto delegato, presentava denuncia di variazione delle superfici imponibili ai fini Tari prot. 6540 del
22/01/2021 per tutte le utenze sopra citate;
3. la suddetta denuncia conduceva ad una rideterminazione dell'importo dovuto per la Tari 2020 pari ad € 9.468,00 ed alla conseguente generazione di un credito per la medesima annualità pari ad € 42.596,00;
CONSIDERATO ANCORA CHE
4. lo scrivente Ufficio il giorno 31/05/2021 provvedeva alla produzione di avviso di accertamento per infedele dichiarazione n. 20970005801 (con il quale accertava, ai sensi del Regolamento Tari, la mancanza dei requisiti per
l'ottenimento delle riduzioni Tari denunciate con riferimento alle utenze di
GENERI ALIMENTARI) per € 67.448,00;
5. che il suddetto avviso di accertamento notificato a mezzo pec in data
24/06/2021 è divenuto definitivo
DISPONE CHE trattandosi del medesimo tributo e del medesimo anno d'imposta, i maggiori importi versati di cui al punto 3 siano trasferiti d'Ufficio a parziale compensazione degli importi in accertamento di cui al punto 4 per un debito residuo totale, con riferimento all'annualità 2020, pari ad € 24.853,00 oltre ad oneri ed interessi di esecutività dell'atto”. Cfr. all. 6 fascicolo opponente.
Da quanto precede emerge che la rideterminazione dell'importo dovuto per la
Tari 2020 pari ad € 9.468,00 è stata eseguita in assenza dei requisiti per l'ottenimento delle riduzioni Tari.
Ragion per cui la somma di € 42.596,00 non può certo costituire “ la differenza” su cui determinare il compenso dell'opposto, atteso che il predetto importo è stato portato in compensazione con la maggior somma di €
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67.448,00 richiesta dal con l'avviso di accertamento per infedele CP_5
dichiarazione.
In effetti il compenso convenuto tra le parti, per patto espresso, è stato determinato in misura fissa percentuale da calcolarsi sulla differenza del beneficio economico che il committente avrebbe conseguito per effetto dell'attività posta in essere dal professionista. Nel caso di specie, tuttavia,
l'attività svolta dal professionista non ha generato alcuna differenza economica a vantaggio del committente, in quanto, in relazione alla TARI anno 2020, la denuncia di variazione presentata dall'odierno opposto al
è risultata essere priva dei requisiti richiesti per Controparte_5
conseguire le riduzioni prospettate dal professionista, tanto vero che, per l'infedele dichiarazione accertata, il ha notificato ad Controparte_5
l'avviso di accertamento n. 20970005801 per € 67.448,00. Parte_1
In virtù dei principi sopra richiamati ed in difetto di prova in ordine all'effettiva e corretta esecuzione della prestazione contrattuale da parte dell'opposto, la domanda di pagamento dei relativi corrispettivi avanzata da quest'ultimo in monitorio non può trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dall'opponente, in quanto quest'ultimo alcun elemento di prova ha fornito in ordine ai requisiti richiesti per beneficiare della riduzione TARI, né tantomeno ha provato che la mancanza dei requisiti accertata dal
[...]
fosse direttamente riconducibile all'attività svolta dall'opposto. CP_5
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4898/2022;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
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3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 31 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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