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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3366 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02/04/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattie professionali (protusioni discali cervicali, ernia discale lombare, spalla dolorosa) inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto CP_1 in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “protrusioni discali multiple della colonna lombare, esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi” e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata. La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di OSS, ed è stata esposta a sovraccarico biomeccanico muscolo – scheletrico.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 9% (nove per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda
(18.11.2023).
Di contro, non si riconoscono le condizioni per la patologia interessante il rachide cervicale che, pertanto, è da considerarsi di origine comune.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese vanno compensate parzialmente in ragione della reciproca soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9% a far data dalla domanda per le malattie denunciate, fatta eccezione per la patologia interessante il rachide cervicale, che invece è da considerarsi di origine comune;
condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. Condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite che quantifica in € 1.800,00 oltre CP_1 accessori come per legge . Spese compensate per il resto
Così deciso in Taranto, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa AR LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3366 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02/04/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattie professionali (protusioni discali cervicali, ernia discale lombare, spalla dolorosa) inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto CP_1 in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “protrusioni discali multiple della colonna lombare, esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi” e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata. La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di OSS, ed è stata esposta a sovraccarico biomeccanico muscolo – scheletrico.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 9% (nove per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda
(18.11.2023).
Di contro, non si riconoscono le condizioni per la patologia interessante il rachide cervicale che, pertanto, è da considerarsi di origine comune.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese vanno compensate parzialmente in ragione della reciproca soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9% a far data dalla domanda per le malattie denunciate, fatta eccezione per la patologia interessante il rachide cervicale, che invece è da considerarsi di origine comune;
condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. Condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite che quantifica in € 1.800,00 oltre CP_1 accessori come per legge . Spese compensate per il resto
Così deciso in Taranto, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa AR LEONE
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