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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II così composto: dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7422/2022 RGAC e vertente
TRA
- nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Nola alla via Fontana 38 presso lo studio dell'avv.to Nunzia Cerbone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
- nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Napoli via Vincenzo Scala n. 5 presso lo studio degli avv.ti Adele Sarnelli e Luca Tortora che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 17.09.1978 con il sig. dalla cui unione nascevano due figli maggiorenni CP_1 ed economicamente indipendenti, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito e un contributo per il suo mantenimento. Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dalla resistente con rigetto della domanda di addebito.
Indi, ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, i coniugi venivano rimessi dinanzi al giudice istruttore.
In questa fase, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 14.07.2025, la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale. La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dalla comune dichiarazione dell'intollerabilità della convivenza, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi. Né a tanto osta la perdurante convivenza delle parti nella medesima abitazione posto che la coabitazione ben può persistere ad esempio per ragioni economiche, per la difficoltà di trovare diverso alloggio senza che questo implichi la comunione spirituale tra i coniugi (cfr. Cass. Civ. 3323/2000).
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
La domanda di addebito va invece rigettata atteso che la stessa è rimasta priva di riscontro probatorio.
Circa la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, dalle allegazioni delle parti è emersa una disparità economica rilevante. La ricorrente non lavora, non risulta avere mai lavorato e, tenuto conto dell'età, si ritiene improbabile ipotizzare un inserimento di questa nel mondo del lavoro. La ricorrente si è altresì trasferita in immobile sito Casalnuovo di Napoli via Roma 223 per cui paga canone di locazione di euro 400,00.
Il resistente, invece, continuerà ad abitare nella casa familiare in comproprietà con la ricorrente, ove convive con un figlio che lavora (e che, quindi, contribuisce al menage familiare). Inoltre, il resistente percepisce pensione di euro 950,00 circa.
Il tribunale ritiene, pertanto, che, nonostante i modesti introiti del resistente, sussista tra le parti una certa disparità economica dovuta alla circostanza che la ricorrente non lavora e vive in immobile in locazione a differenza del marito il quale, non solo è rimasto nella casa familiare, per quanto convive con figlio che lavora.
Alla stregua del sin qui detto, considerata altresì la lunga durata del matrimonio, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando alla stessa entro il 5 di ogni mese la somma di euro 350,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto della domanda di addebito, vanno compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di addebito;
d) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 350,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
e) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II così composto: dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7422/2022 RGAC e vertente
TRA
- nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Nola alla via Fontana 38 presso lo studio dell'avv.to Nunzia Cerbone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
- nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Napoli via Vincenzo Scala n. 5 presso lo studio degli avv.ti Adele Sarnelli e Luca Tortora che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 17.09.1978 con il sig. dalla cui unione nascevano due figli maggiorenni CP_1 ed economicamente indipendenti, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito e un contributo per il suo mantenimento. Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dalla resistente con rigetto della domanda di addebito.
Indi, ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, i coniugi venivano rimessi dinanzi al giudice istruttore.
In questa fase, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 14.07.2025, la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale. La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dalla comune dichiarazione dell'intollerabilità della convivenza, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi. Né a tanto osta la perdurante convivenza delle parti nella medesima abitazione posto che la coabitazione ben può persistere ad esempio per ragioni economiche, per la difficoltà di trovare diverso alloggio senza che questo implichi la comunione spirituale tra i coniugi (cfr. Cass. Civ. 3323/2000).
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
La domanda di addebito va invece rigettata atteso che la stessa è rimasta priva di riscontro probatorio.
Circa la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, dalle allegazioni delle parti è emersa una disparità economica rilevante. La ricorrente non lavora, non risulta avere mai lavorato e, tenuto conto dell'età, si ritiene improbabile ipotizzare un inserimento di questa nel mondo del lavoro. La ricorrente si è altresì trasferita in immobile sito Casalnuovo di Napoli via Roma 223 per cui paga canone di locazione di euro 400,00.
Il resistente, invece, continuerà ad abitare nella casa familiare in comproprietà con la ricorrente, ove convive con un figlio che lavora (e che, quindi, contribuisce al menage familiare). Inoltre, il resistente percepisce pensione di euro 950,00 circa.
Il tribunale ritiene, pertanto, che, nonostante i modesti introiti del resistente, sussista tra le parti una certa disparità economica dovuta alla circostanza che la ricorrente non lavora e vive in immobile in locazione a differenza del marito il quale, non solo è rimasto nella casa familiare, per quanto convive con figlio che lavora.
Alla stregua del sin qui detto, considerata altresì la lunga durata del matrimonio, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando alla stessa entro il 5 di ogni mese la somma di euro 350,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto della domanda di addebito, vanno compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di addebito;
d) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 350,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
e) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)