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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13554/2022 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Vincenzo Nazareno Barattolo e Tiziana Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Roberto Bracco n. 45, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
, c.f.: rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Antimo Sorbo e Marcello Sorbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Antimo (NA), alla Piazza della Repubblica n.15, giusta procura in atti;
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dagli avv.ti Emilio Maione e Mariachiara Maione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA), alla via Siano n. 5, giusta procura in atti;
1 CONVENUTI
Nonché
, c.f.: , residente in Controparte_2 C.F._4
Frattaminore (NA), alla via Torino n. 30;
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio i germani e Controparte_2 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e Parte_2 dichiarare l'avvenuta lesione della quota di legittima in danno della coerede sig.ra per effetto delle disposizioni operate in vita dai de cuius Parte_1
e descritte in atti;
2) per l'effetto, accogliere ER Controparte_3 la domanda di collazione;
3)sempre per l'effetto, disporre la riduzione delle disposizioni lesive della legittima;
4) all'esito delle operazioni di riduzione e collazione per imputazione, disporre la divisione ereditaria dei beni indivisi costituenti l'asse ereditario;
5) infine, ai sensi dell'art. 723 c.c., disporre la resa dei conti fra i condividenti coeredi, anche con riferimento alla restituzione dei frutti singolarmente ed esclusivamente percepiti da ognuno di essi per aver goduto in via esclusiva di tutti gli immobili facenti parte dell'asse ereditario;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'attrice, in punto di fatto, deduceva che in data 24.08.2020 decedeva ab intestato la madre, , a cui succedevano essa istante, insieme ai germani ER
(odierni convenuti) ed al coniuge superstite, . Esponeva che Controparte_3 il patrimonio ereditario era costituito dalle seguenti unità immobiliari: a) locali adibiti a garage in Frattaminore Via Torino angolo Via De Gasperi, piano seminterrato, fg. 5, p.lla 1249, sub. 4) appartamento piano terra, int. 0, foglio5, sub. 10, particella 1249; c) appartamento primo piano, int. 1, foglio 5, sub. 5, particella 1249; d) appartamento primo piano, int.2, foglio 5, sub. 6 particella 1249
e e) appartamento secondo piano, int. 3, foglio 5, sub. 7 particella 1249. Rilevava come in vita la genitrice aveva donato in data 04.06.1991 alla figlia CP_1
l'immobile sito in Frattaminore (Na) alla Via Torino n. 30 (riportato al catasto foglio
2 5 p.lla 12495 sub. 10, sito al piano terra), mentre in data 16.04.1998 aveva donato in usufrutto alla figlia e in nuda proprietà alla nipote, Pt_2 Controparte_4
(figlia della predetta ), il locale garage sito in Frattaminore (Na) Via Torino n. Pt_2
30 (riportato al catasto al foglio 5 p.lla 12495 sub. 4), composto da n. 2 posti auto,
e l'appartamento sito alla medesima via (identificato al foglio 5 p.lla 12495 sub. 5).
Pertanto, al momento del decesso della de cuius il patrimonio relitto risultava nr.2 cespiti immobiliari, entrambi siti in Frattaminore (Na) Via Torino n. 30, identificati al foglio 5, particella 1249, sub 6 e 7.
Rappresentava, in prosieguo, che in data 24.11.2020 decedeva ab intestato il padre,
, il cui patrimonio era composto dalla sola quota di legittima Controparte_3 spettantegli in ragione della successione della coniuge deceduta. Precisava che in data 26.09.1991 il predetto defunto aveva acquistato materialmente, con soldi propri, l'immobile sito in VI (IS) via Fonte Gesu' (identificato al catasto al foglio 12, particella 320, categoria C6), formalmente intestato alla figlia , a Pt_2 quel tempo priva di redditi, ed arredato con mobilio di rilevante valore.
Sul rilievo per cui la madre in vita non aveva mai percepito redditi, con impossibilità di acquistare i cespiti ubicati in Frattaminore alla via Torino nr.30, evidenziava come tutti i beni facenti parte delle due successioni dovessero costituire un unico asse ereditario, riconducibile al defunto padre.
Asserita la lesione della propria quota di legittima, parte attrice deduceva che, sin dal decesso del padre, il germano occupava arbitrariamente l'immobile CP_2 sito al secondo piano del compendio immobiliare sito in Frattaminore alla via
Torino n.30 e che, a decorrere dal mese di gennaio 2022, questi deteneva condotte arbitrarie ed escludenti nei confronti di tutti i coeredi e, in specie, dell'istante, negandole l'accesso al compendio ereditario mediante la sostituzione della serratura del portone del fabbricato comune .
Riferiva, infine, di aver appreso che l'immobile sito al primo piano del predetto complesso era stato concesso in locazione a terzi dalla AN , la quale Pt_2 percepiva in via esclusiva i relativi canoni di locazione.
Ritualmente citata, in data 04.04.2023 si costituiva , la Controparte_1 quale chiedeva la declaratoria di nullità e/o inammissibilità delle avverse domande, con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite, rappresentando preliminarmente l'assoluta mancanza di elementi probatori inerenti i beni caduti
3 in successione.
In via subordinata, chiedeva dichiararsi l'apertura delle successioni legittime di e e, per l'effetto, lo scioglimento della ER Controparte_3 comunione ereditaria, con attribuzione ad essa comparente della quota a lei spettante per legge, oltre all'immobile donatole dalla madre;
chiedeva, altresì, condannarsi il germano alla restituzione di quanto in eccesso percepito CP_2 per il possesso dei beni ereditari, nonché di consentire il libero accesso pedonale del cortile del compendio immobiliare sito in Frattaminore alla via Torino n.30, consegnando le chiavi del cancello di ingresso, e di porre le spese a carico della massa.
La comparente rappresentava, in fatto, di aver ricevuto in donazione (con dispensa dalla collazione) dalla madre, la nuda proprietà ER dell'appartamento sito in Frattaminore alla via Torino nr. 30 identificato al catasto al foglio 5, particella 12495, sub 10, effettuandovi a proprie spese lavori di ristrutturazione per attuali euro 70.000,00, specificando che il predetto cespite veniva concesso in locazione con percezione del relativo canone da parte della madre in qualità di usufruttuaria fino al momento del decesso (occorso in data
24.08.2020). Precisava che il valore del predetto cespite, a seguito delle migliorie apportate, non esuberava la quota di legittima, ma era addirittura inferiore al valore della stessa.
Eccepiva, poi, in diritto, la nullità dell'atto introduttivo in quanto sprovvisto di idonea produzione documentale atta a comprovare l'identità dei soggetti chiamati all'eredità e la consistenza dell'asse ereditario, nonché per l'indeterminatezza del petitum in relazione all'immobile sito in VI intestato alla AN , dal Pt_2 momento che parte avversa non precisava se intendesse impugnare la compravendita per simulazione o ricomprendere il cespite nell'asse ereditario o il corrispettivo e l'indennità per il godimento dello stesso.
In ordine alla domanda di riduzione, ne eccepiva l'inammissibilità a cagione della relativa genericità.
Quanto al rendiconto, evidenziava che il germano dopo il decesso della CP_2 madre, si era impossessato degli altri beni facenti parte dell'eredità e, pertanto, era tenuto a corrispondere le indennità previste per il relativo godimento.
In merito, infine, al diritto di passaggio sul cortile del compendio per cui è causa,
4 rappresentava come le fosse precluso l'accesso pedonale a causa degli atti arbitrari posti in essere dal germano CP_2
In data 27.04.2023 si costituiva , la quale, in via Parte_2 preliminare, chiedeva riconoscersi il diritto all'attribuzione della quota di legittima della sorella , con intangibilità degli atti dispositivi effettuati in vita in Parte_1 suo favore dalla defunta madre . Nel merito, chiedeva la reiezione ER della domanda di collazione per imputazione per manifesta infondatezza, nonché dell'avversa domanda di riduzione, altresì chiedendo disporsi la resa dei conti anche in capo all'attrice per l'avvenuta occupazione ed utilizzo da parte della stessa dell'immobile occupato in vita dai genitori e sito al primo piano del complesso immobiliare per cui è causa;
il tutto con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
La comparente, posta la ricezione della notifica dell'atto introduttivo anteriormente alla definizione della procedura di mediazione, rappresentava che la donazione effettuata in vita dalla madre in suo favore e della di lei nipote aveva ad CP_4 oggetto esclusivamente l'appartamento ubicato al piano primo (costituito da una casetta con cantina adiacente al cortile del palazzo), e non anche un locale garage, specificando che il predetto cespite era stato concesso in locazione (a terzi) ed il relativo canone veniva incassato in via esclusiva dai coniugi . Parte_3
Sconfessava l'avverso assunto secondo cui la sig.ra non aveva mai lavorato, Per_1 essendo la stessa invece titolare di una fiorente attività commerciale (commercio di generi alimentari) fino al 31.12.1986.
In ordine all'immobile sito in VI precisava di averlo acquistato dalla sig.ra
[...] con proprie risorse, avvalendosi dell'aiuto del Persona_2 coniuge, e che – come si evince dall'atto di compravendita – si trattava di una stalla fatiscente, completamente ristrutturata da essa comparente. Ne conseguiva l'infondatezza dell'avversa domanda di assoggettare a collazione il predetto bene.
Rappresentava, poi, come la figlia , peraltro non citata in giudizio, non CP_4 rientrasse nel novero dei legittimari e/o dei coeredi della defunta , ER non essendo pertanto tenuta alla collazione.
Confermava, infine, la circostanza per cui la genitrice gestiva un'attività commerciale, rappresentando altresì che la AN , a seguito del Parte_1 decesso dei genitori, si era impossessata dell'appartamento dagli stessi abitato, con
5 evidente accettazione tacita dell'eredità ed esclusione degli altri coeredi.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in Controparte_2 giudizio, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 02.05.2023 il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 16.06.2025 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e rinviava all'udienza del 24.01.2024. Persona_2
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare, ove la convenuta rappresentava la circostanza per cui la sig.ra era Controparte_5 Per_2 deceduta da oltre un decennio, il giudice rinviava all'udienza del 09.04.2024.
All'udienza che precede, parte rinunciava alla domanda di simulazione e il giudice, su richiesta unanime, concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 13.11.2024.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.12.2024.
All'udienza del 31.12.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
***
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del convenuto, sig.
il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_2 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
Passando al merito della controversia, le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno rigettate per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
In via preliminare si osserva che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione
6 di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (cfr. in tal senso
Cassazione Civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 19284 del 17 luglio 2019).
DOMANDA DI RIDUZIONE
Tanto premesso, per quanto concerne la domanda di riduzione, la giurisprudenza ha più volte precisato che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, oltre che proporre, sia pur senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (ex multis: cfr. Cass. civ. 1357/2017; Cass. civ. sentenza n. 13310 del 12.09.2002Cass. civ., sentenza n. 11432 del 17.10.1992).
Poiché l'azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, il legittimario che agisce in riduzione ha altresì l'onere di allegare e di provare quali siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa, in particolare dimostrando che i beni allegati siano effettivamente appartenuti al defunto. A tal fine, l'attore che propone la domanda di riduzione ha l'onere di allegare e di provare la consistenza della massa ereditaria, allegando i titoli di provenienza dei cespiti patrimoniali attribuiti al patrimonio ereditario o altra documentazione equipollente idonea a provare l'appartenenza dei beni alla massa.
Nel caso di specie, parte attrice, tanto nell'atto di citazione quanto nella memoria di primo termine 183 sesto comma c.p.c., non ha specificato i suddetti dati, omettendo di assolvere compiutamente all'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della proposta azione di riduzione.
In specie, non risulta in alcun modo provata la consistenza della massa ereditaria
– peraltro oggetto di specifica contestazione delle controparti – al momento della morte dei de cuius, non essendo stata dimostrata l'appartenenza all'asse ereditario degli immobili oggetto del patrimonio ereditario, fatta eccezione per le donazioni effettuate in vita dalla sig.ra in favore delle figlie e ER Pt_2 CP_1
7 . CP_1
Parte attrice, invero, non ha allegato quali siano i titoli giuridici in base ai quali la defunta madre avrebbe acquistato detti cespiti. Né può ritenersi comunque assolto l'onere di allegazione gravante sull'attore attraverso il mero richiamo dei documenti prodotti in corso di causa, ivi inclusa la consulenza di parte depositata in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.; dovendosi, infatti, distinguere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, da assolversi con la deduzione di fatti specifici negli scritti difensivi e l'onere di provare i suddetti fatti da assolversi mediante la rituale formulazione di istanze istruttorie, non può ritenersi ammissibile supplire alle carenze della domanda circa l'individuazione degli elementi costitutivi della stessa tramite il richiamo dei documenti allegati, cui può assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (cfr. Cass. civ.
n. 13825/2008). Inoltre, alcun rilievo probatorio assume la perizia estimativa depositata da parte attrice in sede di memoria istruttoria, posto che le consulenze di parte non possono assumere alcun valore probatorio della proprietà, risolvendosi in mere allegazioni di parte (cfr. Cass. civ. n. 16030/2002). Né la prova della proprietà può fondarsi sulle sole ispezioni ipotecarie in atti (cfr. all. 5 e 5.1 all'atto introduttivo), la quali non contengono alcun riferimento chiaro ai beni e concernono le mere trascrizioni contro inerenti gli atti donazione ER oggetto di causa, senza alcun riferimento agli ulteriori immobili costituenti la massa.
A ciò si aggiunga che i titoli di provenienza dei beni costituenti il patrimonio ereditario non risultano neppure dedotti in atti, difettando qualsivoglia indicazione in tal senso, essendosi parte attrice limitata ad elencare i beni asseritamente appartenuti alla defunta , senza alcun ulteriori indicazione. ER
In difetto di prova certa circa l'appartenenza all'asse ereditario degli immobili dedotti dall'attrice, risulta impossibile ricostruire la massa ereditaria dei sig.ri
[...]
e di conseguenza del sig. come prospettata Per_1 Controparte_3 dall'attrice e non è neppure possibile procedere al calcolo della legittima e verificarne eventualmente la lesione.
Avendo l'istante fondato la lesione della propria quota di legittima essenzialmente sul fatto che la di lei madre in vita aveva posto in essere atti donativi in favore delle
8 due figlie e e non risultando provata la consistenza dell'asse Pt_2 CP_1 ereditario che sarebbe insufficiente a garantire la quota di legittima dell'istante, la domanda di riduzione è infondata, risultando assorbita ogni ulteriore questione dedotta per il principio della ragione più liquida.
DOMANDA DI DIVISIONE
Per quanto attiene alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, osserva il Tribunale in punto di diritto che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti specie in presenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa
(cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020), ma è connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione, ragione per la quale anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, che hanno scardinato l'onerosa prassi della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, su di essa sono rimasti invece molto saldi.
9 Il diritto predetto, dunque, non può che essere provato con la produzione dei titoli che indicano la proprietà dei beni in capo al de cuius, o con altra documentazione equipollente, onere che incombe, in forza dei generali principi in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., su chi richiede l'accertamento.
La Suprema Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (sic Cassazione civile sez. VI - 02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere – come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic Cass.
n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass. n.21716/2020 e n. 1065/2022).
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (cfr. Cass. n.40041/2021),
è pur sempre necessaria la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, specie nei casi come quello di specie in cui l'appartenenza dei beni alla massa è espressamente contestata (cfr. comparsa di costituzione di ove vi è il chiaro riferimento all'assenza Controparte_1 di documentazione probatoria dell'appartenenza dei beni alla massa).
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza ai defunti e ER
dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della Controparte_3
10 comunione.
Invero, alla luce di quanto sopra indicato, non può attribuirsi rilevanza probatoria della proprietà in capo ai de cuius dei beni immobili oggetto di divisione alla documentazione prodotta in atti da parte attrice, così come dalla convenuta
, risultando depositate in atti solamente ispezioni ipotecarie, Controparte_5 certificati di morte, atti di donazione e stato di famiglia integrale dei coniugi
, inidonei a provare l'appartenenza dei beni alla massa come Controparte_6 chiarito nel punto precedente.
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal CTU, eventualmente nominato in corso di causa, stante la contestazione di parte convenuta ed in ragione dell'assoluta assenza di qualsivoglia riferimento alla provenienza dei beni asseritamente appartenuti alla
Per_1
In definitiva, in mancanza di indicazione dei titoli di provenienza in capo ai de cuius dei beni oggetto di divisione e di prova dell'appartenenza dei predetti beni alla massa, nessuna divisione può essere disposta e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Nulla deve disporsi, infine, in ordine alla domanda di declaratoria di inefficacia per simulazione dell'atto di compravendita del 26.9.1991 intercorso tra Parte_2
e formulata espressamente dall'attrice
[...] Persona_2 all'udienza di comparizione del 02.05.2023, avendovi la parte espressamente rinunciato all'udienza del 09.04.2024.
AL rigetto della domanda di divisione consegue altresì il rigetto della domanda di rendiconto che presuppone l'accertamento della consistenza della massa di cui il coerede avrebbe beneficiato in via esclusiva.
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura e della decisioen.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
11 1. dichiara la contumacia di (c.f.: Controparte_2
), nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._4 alla via Torino n. 30;
2. rigetta le domande;
3. condanna l'attrice, , al pagamento, in favore di Parte_1
e , delle spese di giudizio che si Parte_2 Controparte_1 liquidano in euro 4950,00 ciascuna per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 20.5.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13554/2022 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Vincenzo Nazareno Barattolo e Tiziana Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Roberto Bracco n. 45, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
, c.f.: rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Antimo Sorbo e Marcello Sorbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Antimo (NA), alla Piazza della Repubblica n.15, giusta procura in atti;
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dagli avv.ti Emilio Maione e Mariachiara Maione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA), alla via Siano n. 5, giusta procura in atti;
1 CONVENUTI
Nonché
, c.f.: , residente in Controparte_2 C.F._4
Frattaminore (NA), alla via Torino n. 30;
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio i germani e Controparte_2 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e Parte_2 dichiarare l'avvenuta lesione della quota di legittima in danno della coerede sig.ra per effetto delle disposizioni operate in vita dai de cuius Parte_1
e descritte in atti;
2) per l'effetto, accogliere ER Controparte_3 la domanda di collazione;
3)sempre per l'effetto, disporre la riduzione delle disposizioni lesive della legittima;
4) all'esito delle operazioni di riduzione e collazione per imputazione, disporre la divisione ereditaria dei beni indivisi costituenti l'asse ereditario;
5) infine, ai sensi dell'art. 723 c.c., disporre la resa dei conti fra i condividenti coeredi, anche con riferimento alla restituzione dei frutti singolarmente ed esclusivamente percepiti da ognuno di essi per aver goduto in via esclusiva di tutti gli immobili facenti parte dell'asse ereditario;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'attrice, in punto di fatto, deduceva che in data 24.08.2020 decedeva ab intestato la madre, , a cui succedevano essa istante, insieme ai germani ER
(odierni convenuti) ed al coniuge superstite, . Esponeva che Controparte_3 il patrimonio ereditario era costituito dalle seguenti unità immobiliari: a) locali adibiti a garage in Frattaminore Via Torino angolo Via De Gasperi, piano seminterrato, fg. 5, p.lla 1249, sub. 4) appartamento piano terra, int. 0, foglio5, sub. 10, particella 1249; c) appartamento primo piano, int. 1, foglio 5, sub. 5, particella 1249; d) appartamento primo piano, int.2, foglio 5, sub. 6 particella 1249
e e) appartamento secondo piano, int. 3, foglio 5, sub. 7 particella 1249. Rilevava come in vita la genitrice aveva donato in data 04.06.1991 alla figlia CP_1
l'immobile sito in Frattaminore (Na) alla Via Torino n. 30 (riportato al catasto foglio
2 5 p.lla 12495 sub. 10, sito al piano terra), mentre in data 16.04.1998 aveva donato in usufrutto alla figlia e in nuda proprietà alla nipote, Pt_2 Controparte_4
(figlia della predetta ), il locale garage sito in Frattaminore (Na) Via Torino n. Pt_2
30 (riportato al catasto al foglio 5 p.lla 12495 sub. 4), composto da n. 2 posti auto,
e l'appartamento sito alla medesima via (identificato al foglio 5 p.lla 12495 sub. 5).
Pertanto, al momento del decesso della de cuius il patrimonio relitto risultava nr.2 cespiti immobiliari, entrambi siti in Frattaminore (Na) Via Torino n. 30, identificati al foglio 5, particella 1249, sub 6 e 7.
Rappresentava, in prosieguo, che in data 24.11.2020 decedeva ab intestato il padre,
, il cui patrimonio era composto dalla sola quota di legittima Controparte_3 spettantegli in ragione della successione della coniuge deceduta. Precisava che in data 26.09.1991 il predetto defunto aveva acquistato materialmente, con soldi propri, l'immobile sito in VI (IS) via Fonte Gesu' (identificato al catasto al foglio 12, particella 320, categoria C6), formalmente intestato alla figlia , a Pt_2 quel tempo priva di redditi, ed arredato con mobilio di rilevante valore.
Sul rilievo per cui la madre in vita non aveva mai percepito redditi, con impossibilità di acquistare i cespiti ubicati in Frattaminore alla via Torino nr.30, evidenziava come tutti i beni facenti parte delle due successioni dovessero costituire un unico asse ereditario, riconducibile al defunto padre.
Asserita la lesione della propria quota di legittima, parte attrice deduceva che, sin dal decesso del padre, il germano occupava arbitrariamente l'immobile CP_2 sito al secondo piano del compendio immobiliare sito in Frattaminore alla via
Torino n.30 e che, a decorrere dal mese di gennaio 2022, questi deteneva condotte arbitrarie ed escludenti nei confronti di tutti i coeredi e, in specie, dell'istante, negandole l'accesso al compendio ereditario mediante la sostituzione della serratura del portone del fabbricato comune .
Riferiva, infine, di aver appreso che l'immobile sito al primo piano del predetto complesso era stato concesso in locazione a terzi dalla AN , la quale Pt_2 percepiva in via esclusiva i relativi canoni di locazione.
Ritualmente citata, in data 04.04.2023 si costituiva , la Controparte_1 quale chiedeva la declaratoria di nullità e/o inammissibilità delle avverse domande, con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite, rappresentando preliminarmente l'assoluta mancanza di elementi probatori inerenti i beni caduti
3 in successione.
In via subordinata, chiedeva dichiararsi l'apertura delle successioni legittime di e e, per l'effetto, lo scioglimento della ER Controparte_3 comunione ereditaria, con attribuzione ad essa comparente della quota a lei spettante per legge, oltre all'immobile donatole dalla madre;
chiedeva, altresì, condannarsi il germano alla restituzione di quanto in eccesso percepito CP_2 per il possesso dei beni ereditari, nonché di consentire il libero accesso pedonale del cortile del compendio immobiliare sito in Frattaminore alla via Torino n.30, consegnando le chiavi del cancello di ingresso, e di porre le spese a carico della massa.
La comparente rappresentava, in fatto, di aver ricevuto in donazione (con dispensa dalla collazione) dalla madre, la nuda proprietà ER dell'appartamento sito in Frattaminore alla via Torino nr. 30 identificato al catasto al foglio 5, particella 12495, sub 10, effettuandovi a proprie spese lavori di ristrutturazione per attuali euro 70.000,00, specificando che il predetto cespite veniva concesso in locazione con percezione del relativo canone da parte della madre in qualità di usufruttuaria fino al momento del decesso (occorso in data
24.08.2020). Precisava che il valore del predetto cespite, a seguito delle migliorie apportate, non esuberava la quota di legittima, ma era addirittura inferiore al valore della stessa.
Eccepiva, poi, in diritto, la nullità dell'atto introduttivo in quanto sprovvisto di idonea produzione documentale atta a comprovare l'identità dei soggetti chiamati all'eredità e la consistenza dell'asse ereditario, nonché per l'indeterminatezza del petitum in relazione all'immobile sito in VI intestato alla AN , dal Pt_2 momento che parte avversa non precisava se intendesse impugnare la compravendita per simulazione o ricomprendere il cespite nell'asse ereditario o il corrispettivo e l'indennità per il godimento dello stesso.
In ordine alla domanda di riduzione, ne eccepiva l'inammissibilità a cagione della relativa genericità.
Quanto al rendiconto, evidenziava che il germano dopo il decesso della CP_2 madre, si era impossessato degli altri beni facenti parte dell'eredità e, pertanto, era tenuto a corrispondere le indennità previste per il relativo godimento.
In merito, infine, al diritto di passaggio sul cortile del compendio per cui è causa,
4 rappresentava come le fosse precluso l'accesso pedonale a causa degli atti arbitrari posti in essere dal germano CP_2
In data 27.04.2023 si costituiva , la quale, in via Parte_2 preliminare, chiedeva riconoscersi il diritto all'attribuzione della quota di legittima della sorella , con intangibilità degli atti dispositivi effettuati in vita in Parte_1 suo favore dalla defunta madre . Nel merito, chiedeva la reiezione ER della domanda di collazione per imputazione per manifesta infondatezza, nonché dell'avversa domanda di riduzione, altresì chiedendo disporsi la resa dei conti anche in capo all'attrice per l'avvenuta occupazione ed utilizzo da parte della stessa dell'immobile occupato in vita dai genitori e sito al primo piano del complesso immobiliare per cui è causa;
il tutto con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
La comparente, posta la ricezione della notifica dell'atto introduttivo anteriormente alla definizione della procedura di mediazione, rappresentava che la donazione effettuata in vita dalla madre in suo favore e della di lei nipote aveva ad CP_4 oggetto esclusivamente l'appartamento ubicato al piano primo (costituito da una casetta con cantina adiacente al cortile del palazzo), e non anche un locale garage, specificando che il predetto cespite era stato concesso in locazione (a terzi) ed il relativo canone veniva incassato in via esclusiva dai coniugi . Parte_3
Sconfessava l'avverso assunto secondo cui la sig.ra non aveva mai lavorato, Per_1 essendo la stessa invece titolare di una fiorente attività commerciale (commercio di generi alimentari) fino al 31.12.1986.
In ordine all'immobile sito in VI precisava di averlo acquistato dalla sig.ra
[...] con proprie risorse, avvalendosi dell'aiuto del Persona_2 coniuge, e che – come si evince dall'atto di compravendita – si trattava di una stalla fatiscente, completamente ristrutturata da essa comparente. Ne conseguiva l'infondatezza dell'avversa domanda di assoggettare a collazione il predetto bene.
Rappresentava, poi, come la figlia , peraltro non citata in giudizio, non CP_4 rientrasse nel novero dei legittimari e/o dei coeredi della defunta , ER non essendo pertanto tenuta alla collazione.
Confermava, infine, la circostanza per cui la genitrice gestiva un'attività commerciale, rappresentando altresì che la AN , a seguito del Parte_1 decesso dei genitori, si era impossessata dell'appartamento dagli stessi abitato, con
5 evidente accettazione tacita dell'eredità ed esclusione degli altri coeredi.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in Controparte_2 giudizio, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 02.05.2023 il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 16.06.2025 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e rinviava all'udienza del 24.01.2024. Persona_2
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare, ove la convenuta rappresentava la circostanza per cui la sig.ra era Controparte_5 Per_2 deceduta da oltre un decennio, il giudice rinviava all'udienza del 09.04.2024.
All'udienza che precede, parte rinunciava alla domanda di simulazione e il giudice, su richiesta unanime, concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 13.11.2024.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.12.2024.
All'udienza del 31.12.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
***
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del convenuto, sig.
il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_2 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
Passando al merito della controversia, le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno rigettate per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
In via preliminare si osserva che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione
6 di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (cfr. in tal senso
Cassazione Civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 19284 del 17 luglio 2019).
DOMANDA DI RIDUZIONE
Tanto premesso, per quanto concerne la domanda di riduzione, la giurisprudenza ha più volte precisato che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, oltre che proporre, sia pur senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (ex multis: cfr. Cass. civ. 1357/2017; Cass. civ. sentenza n. 13310 del 12.09.2002Cass. civ., sentenza n. 11432 del 17.10.1992).
Poiché l'azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, il legittimario che agisce in riduzione ha altresì l'onere di allegare e di provare quali siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa, in particolare dimostrando che i beni allegati siano effettivamente appartenuti al defunto. A tal fine, l'attore che propone la domanda di riduzione ha l'onere di allegare e di provare la consistenza della massa ereditaria, allegando i titoli di provenienza dei cespiti patrimoniali attribuiti al patrimonio ereditario o altra documentazione equipollente idonea a provare l'appartenenza dei beni alla massa.
Nel caso di specie, parte attrice, tanto nell'atto di citazione quanto nella memoria di primo termine 183 sesto comma c.p.c., non ha specificato i suddetti dati, omettendo di assolvere compiutamente all'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della proposta azione di riduzione.
In specie, non risulta in alcun modo provata la consistenza della massa ereditaria
– peraltro oggetto di specifica contestazione delle controparti – al momento della morte dei de cuius, non essendo stata dimostrata l'appartenenza all'asse ereditario degli immobili oggetto del patrimonio ereditario, fatta eccezione per le donazioni effettuate in vita dalla sig.ra in favore delle figlie e ER Pt_2 CP_1
7 . CP_1
Parte attrice, invero, non ha allegato quali siano i titoli giuridici in base ai quali la defunta madre avrebbe acquistato detti cespiti. Né può ritenersi comunque assolto l'onere di allegazione gravante sull'attore attraverso il mero richiamo dei documenti prodotti in corso di causa, ivi inclusa la consulenza di parte depositata in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.; dovendosi, infatti, distinguere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, da assolversi con la deduzione di fatti specifici negli scritti difensivi e l'onere di provare i suddetti fatti da assolversi mediante la rituale formulazione di istanze istruttorie, non può ritenersi ammissibile supplire alle carenze della domanda circa l'individuazione degli elementi costitutivi della stessa tramite il richiamo dei documenti allegati, cui può assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (cfr. Cass. civ.
n. 13825/2008). Inoltre, alcun rilievo probatorio assume la perizia estimativa depositata da parte attrice in sede di memoria istruttoria, posto che le consulenze di parte non possono assumere alcun valore probatorio della proprietà, risolvendosi in mere allegazioni di parte (cfr. Cass. civ. n. 16030/2002). Né la prova della proprietà può fondarsi sulle sole ispezioni ipotecarie in atti (cfr. all. 5 e 5.1 all'atto introduttivo), la quali non contengono alcun riferimento chiaro ai beni e concernono le mere trascrizioni contro inerenti gli atti donazione ER oggetto di causa, senza alcun riferimento agli ulteriori immobili costituenti la massa.
A ciò si aggiunga che i titoli di provenienza dei beni costituenti il patrimonio ereditario non risultano neppure dedotti in atti, difettando qualsivoglia indicazione in tal senso, essendosi parte attrice limitata ad elencare i beni asseritamente appartenuti alla defunta , senza alcun ulteriori indicazione. ER
In difetto di prova certa circa l'appartenenza all'asse ereditario degli immobili dedotti dall'attrice, risulta impossibile ricostruire la massa ereditaria dei sig.ri
[...]
e di conseguenza del sig. come prospettata Per_1 Controparte_3 dall'attrice e non è neppure possibile procedere al calcolo della legittima e verificarne eventualmente la lesione.
Avendo l'istante fondato la lesione della propria quota di legittima essenzialmente sul fatto che la di lei madre in vita aveva posto in essere atti donativi in favore delle
8 due figlie e e non risultando provata la consistenza dell'asse Pt_2 CP_1 ereditario che sarebbe insufficiente a garantire la quota di legittima dell'istante, la domanda di riduzione è infondata, risultando assorbita ogni ulteriore questione dedotta per il principio della ragione più liquida.
DOMANDA DI DIVISIONE
Per quanto attiene alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, osserva il Tribunale in punto di diritto che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti specie in presenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa
(cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020), ma è connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione, ragione per la quale anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, che hanno scardinato l'onerosa prassi della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, su di essa sono rimasti invece molto saldi.
9 Il diritto predetto, dunque, non può che essere provato con la produzione dei titoli che indicano la proprietà dei beni in capo al de cuius, o con altra documentazione equipollente, onere che incombe, in forza dei generali principi in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., su chi richiede l'accertamento.
La Suprema Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (sic Cassazione civile sez. VI - 02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere – come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic Cass.
n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass. n.21716/2020 e n. 1065/2022).
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (cfr. Cass. n.40041/2021),
è pur sempre necessaria la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, specie nei casi come quello di specie in cui l'appartenenza dei beni alla massa è espressamente contestata (cfr. comparsa di costituzione di ove vi è il chiaro riferimento all'assenza Controparte_1 di documentazione probatoria dell'appartenenza dei beni alla massa).
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza ai defunti e ER
dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della Controparte_3
10 comunione.
Invero, alla luce di quanto sopra indicato, non può attribuirsi rilevanza probatoria della proprietà in capo ai de cuius dei beni immobili oggetto di divisione alla documentazione prodotta in atti da parte attrice, così come dalla convenuta
, risultando depositate in atti solamente ispezioni ipotecarie, Controparte_5 certificati di morte, atti di donazione e stato di famiglia integrale dei coniugi
, inidonei a provare l'appartenenza dei beni alla massa come Controparte_6 chiarito nel punto precedente.
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal CTU, eventualmente nominato in corso di causa, stante la contestazione di parte convenuta ed in ragione dell'assoluta assenza di qualsivoglia riferimento alla provenienza dei beni asseritamente appartenuti alla
Per_1
In definitiva, in mancanza di indicazione dei titoli di provenienza in capo ai de cuius dei beni oggetto di divisione e di prova dell'appartenenza dei predetti beni alla massa, nessuna divisione può essere disposta e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Nulla deve disporsi, infine, in ordine alla domanda di declaratoria di inefficacia per simulazione dell'atto di compravendita del 26.9.1991 intercorso tra Parte_2
e formulata espressamente dall'attrice
[...] Persona_2 all'udienza di comparizione del 02.05.2023, avendovi la parte espressamente rinunciato all'udienza del 09.04.2024.
AL rigetto della domanda di divisione consegue altresì il rigetto della domanda di rendiconto che presuppone l'accertamento della consistenza della massa di cui il coerede avrebbe beneficiato in via esclusiva.
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura e della decisioen.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
11 1. dichiara la contumacia di (c.f.: Controparte_2
), nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._4 alla via Torino n. 30;
2. rigetta le domande;
3. condanna l'attrice, , al pagamento, in favore di Parte_1
e , delle spese di giudizio che si Parte_2 Controparte_1 liquidano in euro 4950,00 ciascuna per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 20.5.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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