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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2278/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2278/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Pasqualoni Parte_1 C.F._1
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno Via N. Sauro n. C.F._2
4/B, in virtù di delega a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE nei confronti di
(Codice fiscale, P.IVA e n. iscrizione nel registro Imprese di Milano Controparte_1
), e per essa il suo procuratore in persona del P.IVA_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., (P.Iva n. , rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore Avv. P.IVA_2
Mauro Carboni (C.F. ), del Foro di Perugia, in forza di procura speciale allegata CodiceFiscale_3
agli atti ed elettivamente domiciliata in Foligno Via Monte Acuto, 49;
e
e contumaci;
CP_2 Controparte_3
APPELLATI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Parte appellante: “ACCOGLIERE lo spiegato appello. ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro per cui è causa si è verificato con le modalità esposte in premessa e quindi per responsabilità esclusiva del Sig. CP_4
CONDANNARE i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno appellante nella misura e mediante pagamento della somma di euro 3.064,84 per le lesioni fisiche comprensivo anche delle spese mediche, di € 1.048,00 per il danno materiale oltre al risarcimento dei danni scaturenti dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione, nonché degli onorari legali per l'attività svolta stragiudizialmente da liquidarsi in base alla richiedenda sentenza di condanna o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. IN SUBORDINE ove se ne ravvisi l'opportunità, In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Con vittoria di spese e competenze professionali nei due gradi di giudizio”.
Parte appellata: “perché l'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, ogni contraria istanza e conclusione disattesa, Voglia:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché non conforme, nel suo contenuto, alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c e, in particolare, a quanto richiesto nei numeri 1 e 2 del citato articolo di legge;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle richieste istruttorie di parte appellante per l'intervenuta decadenza dalle stesse e, comunque, rigettarle;
3. Respingere, comunque, l'appello interposto da perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della Parte_1
Sentenza gravata;
4. Con vittoria di spese e compensi del grado di appello”.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Foligno, la Parte_1 [...]
e rispettivamente compagnia assicuratrice del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
veicolo Renault AP (tg. FP429LP), conducente del veicolo e proprietaria dello stesso, al fine di ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni causati al a seguito di sinistro Pt_1
stradale.
In particolare, l'attore rappresentava che, in data 30/09/2019, mentre si trovava a Foligno in via
Tagliamento, alla guida della sua autovettura Mercedes tg. EP776CH, con targa di prova X1P63950, veniva pagina 2 di 13 colpito dal veicolo condotto da , il quale provenendo da via Montello si immetteva Parte_3
senza rispettare il segnale di stop. A causa di tale sinistro, l'attore riportava lesioni, come da referto del
Pronto Soccorso e successiva documentazione medica, e danni patrimoniali, consistiti nelle spese mediche e nelle spese per la riparazione del veicolo. L'attore chiedeva al giudice di prime cure di accertare e dichiarare la responsabilità di e, per l'effetto, in conformità all'art. 150 cod. ass., condannare CP_2
al risarcimento diretto dei danni, in solido con gli altri convenuti. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, ritenendo, in particolare, l'insussistenza del fatto storico generatore del danno, la totale assenza di prova in merito alla dinamica del sinistro, nonché l'erroneità del quantum richiesto, in quanto eccessivo e non dimostrato. L'assicurazione concludeva per il rigetto della domanda e, in via subordinata, nel caso di ritenuta responsabilità, per la riduzione della somma individuata.
Dichiarata la contumacia degli altri convenuti, la causa veniva istruita attraverso c.t.u. tecnica sul veicolo dell'attore nonché c.t.u. medico legale sui danni riportati dal medesimo.
Ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, il Giudice di pace rinviava all'udienza del 30/06/2023 per la precisazione delle conclusioni. Il procedimento veniva definito con sentenza n. 108/2023 del
19/09/2023, con la quale il giudice rigettava la domanda attorea in quanto non provata in fatto.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello e citato in giudizio Parte_1 [...]
e gli altri convenuti contumaci in primo grado, al fine di ottenere la riforma della Controparte_1
sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
Parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove, documentali e tecniche, da parte del giudice di primo grado, nonché l'erronea decisione di non ammettere le prove orali richieste.
Ha resistito al gravame con apposita comparsa di costituzione e risposta la la Controparte_1
quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, ritenendo pienamente coerenti con il quadro probatorio e, pertanto, condivisibili le argomentazioni poste a pagina 3 di 13 sostegno della valutazione del giudice di primo grado;
ha concluso per il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza appellata.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. in data 10/10/2024 (poi differita al 03/04/2025); a tale udienza, rilevato che i procuratori hanno insistito nelle già precisate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
1. Preliminarmente occorre evidenziare come l'atto di appello rispetti i requisiti minimi di cui all'art. 342
c.p.c., essendo individuati i passaggi della sentenza di prime cure che sono stati oggetto di censura nonché le violazioni di legge denunciate e la loro chiara rilevanza ai fini della decisione.
2. Passando immediatamente all'analisi del merito della domanda proposta, essendo oggetto di appello la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha erroneamente valutato le prove in atti e non ritenuta provata la sussistenza del fatto storico asseritamente causante i danni di cui si è chiesto il risarcimento, si ritiene che le produzioni documentali in atti e l'attività istruttoria espletata forniscano al giudicante un quadro probatorio incompleto e insufficiente, nonché contraddittorio. Simile scenario, così come anche ritenuto dal giudice di prime cure, porta a ritenere non provata la verificazione del fatto illecito, nelle modalità descritte da parte attrice, sì da dover concludere, dunque, per la correttezza delle argomentazioni del giudice di prime cure e per l'infondatezza dell'appello.
La regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., come è noto, consacra il principio in forza del quale, l'attore che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato, primo tra i quali il fatto che si assume illecito e dal quale è causalmente derivato il danno lamentato.
Nel caso di specie, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato, nella valutazione dei suddetti elementi, in tre passaggi principali:
pagina 4 di 13 - nel valutare gli esisti della c.t.u. espletata sul mezzo dell'attore, giungendo a conclusioni contraddittorie con riferimento alla verificazione del sinistro;
- nel valutare l'efficacia probatoria del modello CAI in atti;
- nel non ammettere le prove per testi e interrogatorio formale richieste più volte nel corso del giudizio di primo grado.
2.1 Quanto al primo profilo, ossia l'erronea valutazione della c.t.u. espletata sui veicoli occorre evidenziare quanto segue.
In primo luogo, elemento importante è che il c.t.u. ha potuto effettuare la valutazione solamente visionando, peraltro non dal vivo, uno dei due veicoli incidentati;
la non visionabilità del veicolo Renault della convenuta ma addirittura la mancanza di una qualsiasi riproduzione fotografica della stessa è già emblematica della carenza probatoria della domanda in questione e delle difficoltà dell'accertamento demandato al consulente.
In secondo luogo, il fatto che la maggior parte dei danneggiamenti asseritamente riconducibili allo scontro in questione, sulla base della allegazione attorea, siano stati ritenuti non compatibili con la stessa, pare rilevante. Invero, l'allegazione di una serie di danni riguardanti tutta la fiancata dell'auto (dalla parte anteriore a quella posteriore) nell'atto di citazione ma anche nel modulo CAI, nel quale vengono messi molti segni per tutta la lunghezza della fiancata dell'autovettura, risulta smentita dalle risultanze della c.t.u..
In altri termini, nel caso di specie non si tratta semplicemente di una valutazione dei danni inferiore a quella operata dalla parte, come sostenuto dall'appellante, bensì da una importante falsificazione delle asserzioni di parte attrice da parte del consulente, il quale ha dichiarato che molti dei danneggiamenti non erano neppure astrattamente compatibili con il sinistro ma dipendevano da urti con altri elementi fisici. Tale circostanza, ossia l'allegazione di numerosi danneggiamenti smentita categoricamente dal c.t.u., appare di per sé circostanza valutabile e rilevante al fine di accertare, anche presuntivamente, l'attendibilità della ricostruzione attorea.
pagina 5 di 13 Ancora, devesi rilevare che la valutazione del c.t.u. con riferimento alla porzione di danni compatibili con il sinistro come rappresentato dall'appellante è una mera ricostruzione astratta;
come detto, al c.t.u. non sono nemmeno state fornite fotografie del veicolo antagonista dalle quali desumere quale fosse il punto d'urto, cosicché le sue conclusioni si ritengono puramente teoriche e non sufficienti a dimostrare la ricollegabilità eziologica con lo specifico sinistro in questione.
Ulteriore elemento (seppur puramente indiziario) da valutarsi, unitamente agli elementi in suddetti, è il fatto che non fu richiesto alcun intervento della Pubblica Autorità, né nel CAI viene menzionato alcun teste, nonostante poi in giudizio si affermi l'esistenza di asseriti testi oculari.
Vale infine evidenziare come, su una controversia assolutamente assimilabile a quella per cui è causa, ossia di sinistro provato solo tramite modulo CAI e espletamento di una c.t.u. sui mezzi che aveva accertato che la maggior parte dei danneggiamenti riscontrati non erano compatibili con il sinistro, anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto “ove si consideri che la richiesta risarcitoria attiene a danni diversi e molto più estesi di quelli che il CTU ha ritenuto astrattamente compatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è evidente che, una volta accertato, invece, che i danni astrattamente riconducibili al sinistro sono molto più limitati, é la stessa dinamica del sinistro indicata da parte attrice ad essere contraddetta, e non solo la conseguente quantificazione del danno. L'astratta compatibilità altimetrica dei punti di contatto tra le due vetture e l'astratta compatibilità di una limitata quantità di danni con la dinamica del sinistro rappresenta, dunque, solo l'indice della sussistenza di una mera astratta possibilità di urto che, alla luce di quanto precede, avrebbe richiesto di essere corroborata da ulteriori elementi al fine di essere posta a fondamento
dell'accertamento del nesso causale tra il sinistro e il danno. Nel novero di tali elementi non può rientrare quanto dichiarato nel modulo della constatazione amichevole dell'incidente, in quanto la sua attendibilità risulta contraddetta proprio dal giudizio di incompatibilità riguardante la gran parte dei danni ivi indicati. L'onere probatorio che grava sull'attore comprende, difatti, non solo la dimostrazione del verificarsi del sinistro secondo una precisa dinamica ma anche la prova che da quel sinistro è derivato un determinato danno, non potendo essere rimessa al giudice la selezione dei possibili ed eventuali danni astrattamente riconducibili a una certa dinamica” (cfr Trib. Torino, sent. 3665/2021, del 13/07/2021).
pagina 6 di 13 2.2 Passando, appunto, alla questione afferente al modulo CAI e, in particolare, al relativo valore probatorio, appare opportuno premettere che ai sensi dell'art. 143 Cod. ass. i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima. In presenza della firma congiunta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Si tratta, pertanto, di una presunzione iuris tantum, efficace anche nei confronti dell'assicuratore, superabile con prova contraria che può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa (Cfr. Cass. Civ., sent. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. Civ., sent. 12 luglio 2005 n. 14599. 119 Cass.
Civ., sent. n. 13019 del 31/05/2006 e Cass. Civ., sent. n. 10304 del 07/05/2007 ).
Deve d'altra parte rilevarsi che la giurisprudenza ha progressivamente limitato la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole e l'applicazione della presunzione di veridicità, richiedendo ai fini dell'operatività di quest'ultima che il medesimo modulo sia compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni. Ove peraltro sia accertata in giudizio una incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel CID e le conseguenze del sinistro deve ritenersi preclusa ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (Cass. Civ., sent. n. 15881 del 25/06/2013).
pagina 7 di 13 Deve essere infine evidenziato che in base alla più recente giurisprudenza di legittimità il modulo di constatazione amichevole, compilato in ogni sua parte, pur essendo assistito da una presunzione relativa di veridicità, assume valenza probatoria diversa nei confronti delle singole parti nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 144 Codice delle assicurazioni private.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 13011 del 2006 ha risolto la controversa questione della valenza probatoria del modulo in esame nei confronti dell'assicurato sottoscrittore, chiarendo che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il responsabile del danno è un litisconsorte necessario. Ne consegue che la decisione deve essere uniforme per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda ed idonea a regolare i rapporti tra gli stessi sicché, dalle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno non si possono trarre conclusioni differenziate.
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo applicabile il terzo comma dell'art. 2733 c.c., secondo il quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, essendo esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti. La ratio di tale impostazione si può facilmente rinvenire nella circostanza per cui gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore,
comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro.
Pertanto, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente (in deroga alla regola generale), dovendo essere liberamente apprezzata dal pagina 8 di 13 giudice ai sensi dell'art. 2733 terzo comma c.c. (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 3567 del 13/02/2013; Cass. Civ., sent. n. 24187/2014; Cass. Civ., sent. n. 3875/2014).
Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione stradale… la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Tale libero apprezzamento, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato” (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 800/2020; Cass. Civ., sent. n. 26975/2019; Cass. Civ., sent. n. 25770/2019; Cass. Civ., sent.
n. 4536/2016; Cass. Sez. Un. n. 1031/2006). Nella fattispecie esaminata nella citata pronuncia, la S.C. ha chiarito che nel giudizio di valutazione della prova non si tratta di “verificare il superamento della presunzione iuris tantum sempre e comunque ricavabile” dal modulo CAI, in base alla previsione di cui all'art. 143 cod. ass., bensì
“ben diversamente, di valutare la valenza probatoria della confessione stragiudiziale in essa contenuta (valenza nient'affatto presunta ma liberamente valutabile)”, per cui “è mal posta una critica diretta a negare la sussistenza degli elementi indiziari in tesi erroneamente valorizzati dal giudice di merito”, mentre, semmai, deve piuttosto “sostenersi l'esistenza di elementi contrari” che, se considerati, possano corroborare quella confessione e condurre a una diversa valutazione.
D'altro canto, per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel CAI debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi superata dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in cui manchino elementi probatori contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti e quindi in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia assicurativa è onerata (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25468/2020), il Giudice non può disattendere il contenuto del modulo CAI, quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal pagina 9 di 13 sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti, restando invece esclusa sia la valutazione circa l'attribuzione della responsabilità che la identificazione delle conseguenze dannose scaturite dall'evento (Cass. Civ., sent. n. 8451/2019; Cass. Civ., sent. n. 20300/2019).
Occorre, infatti, ricordare da un lato, che l'efficacia probatoria conferita dall'art. 143 comma 2 cod. ass. al modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, ove lo stesso sia sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, di presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto secondo le modalità ivi indicate, non esime affatto il soggetto danneggiato dall'adempiere agli oneri probatori posti a suo carico dall'art. 2697 cod. civ. (potendo risultare a tal fine insufficiente la sola produzione del modulo
C.a.i.); dall'altro, come tutte le presunzioni semplici, le risultanze del modulo CAI sono superabili dalla prova contraria che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice ex art. 2727 cod. civ.
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 4285/2014; Cass. Civ., sent. n. 14599/2005).
Dunque, richiamati i principi già esposti sul valore probatorio del modulo CAI e tenuto conto che la prova contraria sufficiente a privare il modulo di qualunque efficacia probatoria può essere costituita anche dall'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, le valutazioni espresse dal giudice di prime meritano integrale condivisione.
Occorre evidenziare che, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra riferito, è emerso che non vi siano elementi in grado di confermare la modalità di verificazione del sinistro come riportata nel modulo CAI
ma, piuttosto, vi siano elementi contrari a detta ricostruzione, come anche ritenuti dal giudice di prime cure, come evidenziati nel par. 2.1.
Non va sottaciuto, in conclusione, come parte attrice non abbia fornito riscontro alcuno in merito alla esistenza del detto sinistro oltre al modulo CAI;
vi sono solo agli atti delle foto di una autovettura dell'attore, che potrebbero essere state scattate in qualsiasi luogo, riproducenti danneggiamenti che la parte riconduce al sinistro i quali per la maggior parte non sono compatibili. Inoltre, non vi è alcuna prova pagina 10 di 13 dell'esistenza del veicolo antagonista e dei danneggiamenti dal medesimo riportati. Appare chiaro come il quadro probatorio sia assolutamente insufficiente.
2.3 Infine, quanto alle richieste di prova orale, devesi evidenziare come le stesse sono inammissibili in appello, in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
A tale eccezione, ritualmente formulata dalla nella comparsa di costituzione in Controparte_1
appello, parte appellante non ha replicato in alcun modo.
Ebbene, si osserva che in capo alla parte che si è vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie sussiste l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Non può ritenersi di fatto assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte.
In tali esatti termini si è pronunciata la S.C. la quale non ha mancato di osservare, in ordine alla specifica questione in esame, che “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2016, n. 16886). Ciò significa che “sia le istanze istruttorie disattese
sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate. Infatti, la giurisprudenza ritiene che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa in decisione, non possono essere riproposte in appello (v. anche art. 356 c.p.c.), essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso” (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157; cfr. anche Cass. n.
6590 del 07 marzo 2019).
pagina 11 di 13 Nella fattispecie, non avendo l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni (ove la stessa si limitava a richiamare le conclusioni rese negli scritti difensivi depositati), espressamente riproposto le richieste di prova orale articolate nell'atto introduttivo del giudizio, queste devono ritenersi definitivamente rinunciate.
Preclusa dunque la possibilità di provare per testi il fatto storico del sinistro e stante il difetto di ulteriori elementi di riscontro della prospettazione attorea in merito allo stesso (come sopra detto), non può dirsi raggiunta – considerata altresì la specifica contestazione sul punto della compagnia assicuratrice convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado – la prova in ordine al an debeatur della pretesa risarcitoria azionata. In difetto di tanto, ogni considerazione sul quantum appare superflua e deve ritenersi assorbita.
Per le superiori considerazioni, il presente gravame va dunque rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in misura pari ai valori minimi, sulla base delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) nonché della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 108/2023 del 19/09/2023, del Giudice di
Pace di Foligno;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese legali della presente fase di giudizio in favore della appellata liquidate in € 1.700,00 (euro 460,00 per Controparte_1
fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva ed euro 851,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
pagina 12 di 13 - Dichiara che, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Spoleto, 08/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 13 di 13
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2278/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Pasqualoni Parte_1 C.F._1
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno Via N. Sauro n. C.F._2
4/B, in virtù di delega a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE nei confronti di
(Codice fiscale, P.IVA e n. iscrizione nel registro Imprese di Milano Controparte_1
), e per essa il suo procuratore in persona del P.IVA_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., (P.Iva n. , rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore Avv. P.IVA_2
Mauro Carboni (C.F. ), del Foro di Perugia, in forza di procura speciale allegata CodiceFiscale_3
agli atti ed elettivamente domiciliata in Foligno Via Monte Acuto, 49;
e
e contumaci;
CP_2 Controparte_3
APPELLATI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Parte appellante: “ACCOGLIERE lo spiegato appello. ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro per cui è causa si è verificato con le modalità esposte in premessa e quindi per responsabilità esclusiva del Sig. CP_4
CONDANNARE i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno appellante nella misura e mediante pagamento della somma di euro 3.064,84 per le lesioni fisiche comprensivo anche delle spese mediche, di € 1.048,00 per il danno materiale oltre al risarcimento dei danni scaturenti dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione, nonché degli onorari legali per l'attività svolta stragiudizialmente da liquidarsi in base alla richiedenda sentenza di condanna o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. IN SUBORDINE ove se ne ravvisi l'opportunità, In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Con vittoria di spese e competenze professionali nei due gradi di giudizio”.
Parte appellata: “perché l'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, ogni contraria istanza e conclusione disattesa, Voglia:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché non conforme, nel suo contenuto, alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c e, in particolare, a quanto richiesto nei numeri 1 e 2 del citato articolo di legge;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle richieste istruttorie di parte appellante per l'intervenuta decadenza dalle stesse e, comunque, rigettarle;
3. Respingere, comunque, l'appello interposto da perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della Parte_1
Sentenza gravata;
4. Con vittoria di spese e compensi del grado di appello”.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Foligno, la Parte_1 [...]
e rispettivamente compagnia assicuratrice del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
veicolo Renault AP (tg. FP429LP), conducente del veicolo e proprietaria dello stesso, al fine di ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni causati al a seguito di sinistro Pt_1
stradale.
In particolare, l'attore rappresentava che, in data 30/09/2019, mentre si trovava a Foligno in via
Tagliamento, alla guida della sua autovettura Mercedes tg. EP776CH, con targa di prova X1P63950, veniva pagina 2 di 13 colpito dal veicolo condotto da , il quale provenendo da via Montello si immetteva Parte_3
senza rispettare il segnale di stop. A causa di tale sinistro, l'attore riportava lesioni, come da referto del
Pronto Soccorso e successiva documentazione medica, e danni patrimoniali, consistiti nelle spese mediche e nelle spese per la riparazione del veicolo. L'attore chiedeva al giudice di prime cure di accertare e dichiarare la responsabilità di e, per l'effetto, in conformità all'art. 150 cod. ass., condannare CP_2
al risarcimento diretto dei danni, in solido con gli altri convenuti. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, ritenendo, in particolare, l'insussistenza del fatto storico generatore del danno, la totale assenza di prova in merito alla dinamica del sinistro, nonché l'erroneità del quantum richiesto, in quanto eccessivo e non dimostrato. L'assicurazione concludeva per il rigetto della domanda e, in via subordinata, nel caso di ritenuta responsabilità, per la riduzione della somma individuata.
Dichiarata la contumacia degli altri convenuti, la causa veniva istruita attraverso c.t.u. tecnica sul veicolo dell'attore nonché c.t.u. medico legale sui danni riportati dal medesimo.
Ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, il Giudice di pace rinviava all'udienza del 30/06/2023 per la precisazione delle conclusioni. Il procedimento veniva definito con sentenza n. 108/2023 del
19/09/2023, con la quale il giudice rigettava la domanda attorea in quanto non provata in fatto.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello e citato in giudizio Parte_1 [...]
e gli altri convenuti contumaci in primo grado, al fine di ottenere la riforma della Controparte_1
sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
Parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove, documentali e tecniche, da parte del giudice di primo grado, nonché l'erronea decisione di non ammettere le prove orali richieste.
Ha resistito al gravame con apposita comparsa di costituzione e risposta la la Controparte_1
quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, ritenendo pienamente coerenti con il quadro probatorio e, pertanto, condivisibili le argomentazioni poste a pagina 3 di 13 sostegno della valutazione del giudice di primo grado;
ha concluso per il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza appellata.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. in data 10/10/2024 (poi differita al 03/04/2025); a tale udienza, rilevato che i procuratori hanno insistito nelle già precisate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. Preliminarmente occorre evidenziare come l'atto di appello rispetti i requisiti minimi di cui all'art. 342
c.p.c., essendo individuati i passaggi della sentenza di prime cure che sono stati oggetto di censura nonché le violazioni di legge denunciate e la loro chiara rilevanza ai fini della decisione.
2. Passando immediatamente all'analisi del merito della domanda proposta, essendo oggetto di appello la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha erroneamente valutato le prove in atti e non ritenuta provata la sussistenza del fatto storico asseritamente causante i danni di cui si è chiesto il risarcimento, si ritiene che le produzioni documentali in atti e l'attività istruttoria espletata forniscano al giudicante un quadro probatorio incompleto e insufficiente, nonché contraddittorio. Simile scenario, così come anche ritenuto dal giudice di prime cure, porta a ritenere non provata la verificazione del fatto illecito, nelle modalità descritte da parte attrice, sì da dover concludere, dunque, per la correttezza delle argomentazioni del giudice di prime cure e per l'infondatezza dell'appello.
La regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., come è noto, consacra il principio in forza del quale, l'attore che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato, primo tra i quali il fatto che si assume illecito e dal quale è causalmente derivato il danno lamentato.
Nel caso di specie, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato, nella valutazione dei suddetti elementi, in tre passaggi principali:
pagina 4 di 13 - nel valutare gli esisti della c.t.u. espletata sul mezzo dell'attore, giungendo a conclusioni contraddittorie con riferimento alla verificazione del sinistro;
- nel valutare l'efficacia probatoria del modello CAI in atti;
- nel non ammettere le prove per testi e interrogatorio formale richieste più volte nel corso del giudizio di primo grado.
2.1 Quanto al primo profilo, ossia l'erronea valutazione della c.t.u. espletata sui veicoli occorre evidenziare quanto segue.
In primo luogo, elemento importante è che il c.t.u. ha potuto effettuare la valutazione solamente visionando, peraltro non dal vivo, uno dei due veicoli incidentati;
la non visionabilità del veicolo Renault della convenuta ma addirittura la mancanza di una qualsiasi riproduzione fotografica della stessa è già emblematica della carenza probatoria della domanda in questione e delle difficoltà dell'accertamento demandato al consulente.
In secondo luogo, il fatto che la maggior parte dei danneggiamenti asseritamente riconducibili allo scontro in questione, sulla base della allegazione attorea, siano stati ritenuti non compatibili con la stessa, pare rilevante. Invero, l'allegazione di una serie di danni riguardanti tutta la fiancata dell'auto (dalla parte anteriore a quella posteriore) nell'atto di citazione ma anche nel modulo CAI, nel quale vengono messi molti segni per tutta la lunghezza della fiancata dell'autovettura, risulta smentita dalle risultanze della c.t.u..
In altri termini, nel caso di specie non si tratta semplicemente di una valutazione dei danni inferiore a quella operata dalla parte, come sostenuto dall'appellante, bensì da una importante falsificazione delle asserzioni di parte attrice da parte del consulente, il quale ha dichiarato che molti dei danneggiamenti non erano neppure astrattamente compatibili con il sinistro ma dipendevano da urti con altri elementi fisici. Tale circostanza, ossia l'allegazione di numerosi danneggiamenti smentita categoricamente dal c.t.u., appare di per sé circostanza valutabile e rilevante al fine di accertare, anche presuntivamente, l'attendibilità della ricostruzione attorea.
pagina 5 di 13 Ancora, devesi rilevare che la valutazione del c.t.u. con riferimento alla porzione di danni compatibili con il sinistro come rappresentato dall'appellante è una mera ricostruzione astratta;
come detto, al c.t.u. non sono nemmeno state fornite fotografie del veicolo antagonista dalle quali desumere quale fosse il punto d'urto, cosicché le sue conclusioni si ritengono puramente teoriche e non sufficienti a dimostrare la ricollegabilità eziologica con lo specifico sinistro in questione.
Ulteriore elemento (seppur puramente indiziario) da valutarsi, unitamente agli elementi in suddetti, è il fatto che non fu richiesto alcun intervento della Pubblica Autorità, né nel CAI viene menzionato alcun teste, nonostante poi in giudizio si affermi l'esistenza di asseriti testi oculari.
Vale infine evidenziare come, su una controversia assolutamente assimilabile a quella per cui è causa, ossia di sinistro provato solo tramite modulo CAI e espletamento di una c.t.u. sui mezzi che aveva accertato che la maggior parte dei danneggiamenti riscontrati non erano compatibili con il sinistro, anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto “ove si consideri che la richiesta risarcitoria attiene a danni diversi e molto più estesi di quelli che il CTU ha ritenuto astrattamente compatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è evidente che, una volta accertato, invece, che i danni astrattamente riconducibili al sinistro sono molto più limitati, é la stessa dinamica del sinistro indicata da parte attrice ad essere contraddetta, e non solo la conseguente quantificazione del danno. L'astratta compatibilità altimetrica dei punti di contatto tra le due vetture e l'astratta compatibilità di una limitata quantità di danni con la dinamica del sinistro rappresenta, dunque, solo l'indice della sussistenza di una mera astratta possibilità di urto che, alla luce di quanto precede, avrebbe richiesto di essere corroborata da ulteriori elementi al fine di essere posta a fondamento
dell'accertamento del nesso causale tra il sinistro e il danno. Nel novero di tali elementi non può rientrare quanto dichiarato nel modulo della constatazione amichevole dell'incidente, in quanto la sua attendibilità risulta contraddetta proprio dal giudizio di incompatibilità riguardante la gran parte dei danni ivi indicati. L'onere probatorio che grava sull'attore comprende, difatti, non solo la dimostrazione del verificarsi del sinistro secondo una precisa dinamica ma anche la prova che da quel sinistro è derivato un determinato danno, non potendo essere rimessa al giudice la selezione dei possibili ed eventuali danni astrattamente riconducibili a una certa dinamica” (cfr Trib. Torino, sent. 3665/2021, del 13/07/2021).
pagina 6 di 13 2.2 Passando, appunto, alla questione afferente al modulo CAI e, in particolare, al relativo valore probatorio, appare opportuno premettere che ai sensi dell'art. 143 Cod. ass. i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima. In presenza della firma congiunta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Si tratta, pertanto, di una presunzione iuris tantum, efficace anche nei confronti dell'assicuratore, superabile con prova contraria che può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa (Cfr. Cass. Civ., sent. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. Civ., sent. 12 luglio 2005 n. 14599. 119 Cass.
Civ., sent. n. 13019 del 31/05/2006 e Cass. Civ., sent. n. 10304 del 07/05/2007 ).
Deve d'altra parte rilevarsi che la giurisprudenza ha progressivamente limitato la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole e l'applicazione della presunzione di veridicità, richiedendo ai fini dell'operatività di quest'ultima che il medesimo modulo sia compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni. Ove peraltro sia accertata in giudizio una incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel CID e le conseguenze del sinistro deve ritenersi preclusa ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (Cass. Civ., sent. n. 15881 del 25/06/2013).
pagina 7 di 13 Deve essere infine evidenziato che in base alla più recente giurisprudenza di legittimità il modulo di constatazione amichevole, compilato in ogni sua parte, pur essendo assistito da una presunzione relativa di veridicità, assume valenza probatoria diversa nei confronti delle singole parti nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 144 Codice delle assicurazioni private.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 13011 del 2006 ha risolto la controversa questione della valenza probatoria del modulo in esame nei confronti dell'assicurato sottoscrittore, chiarendo che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il responsabile del danno è un litisconsorte necessario. Ne consegue che la decisione deve essere uniforme per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda ed idonea a regolare i rapporti tra gli stessi sicché, dalle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno non si possono trarre conclusioni differenziate.
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo applicabile il terzo comma dell'art. 2733 c.c., secondo il quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, essendo esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti. La ratio di tale impostazione si può facilmente rinvenire nella circostanza per cui gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore,
comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro.
Pertanto, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente (in deroga alla regola generale), dovendo essere liberamente apprezzata dal pagina 8 di 13 giudice ai sensi dell'art. 2733 terzo comma c.c. (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 3567 del 13/02/2013; Cass. Civ., sent. n. 24187/2014; Cass. Civ., sent. n. 3875/2014).
Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione stradale… la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Tale libero apprezzamento, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato” (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 800/2020; Cass. Civ., sent. n. 26975/2019; Cass. Civ., sent. n. 25770/2019; Cass. Civ., sent.
n. 4536/2016; Cass. Sez. Un. n. 1031/2006). Nella fattispecie esaminata nella citata pronuncia, la S.C. ha chiarito che nel giudizio di valutazione della prova non si tratta di “verificare il superamento della presunzione iuris tantum sempre e comunque ricavabile” dal modulo CAI, in base alla previsione di cui all'art. 143 cod. ass., bensì
“ben diversamente, di valutare la valenza probatoria della confessione stragiudiziale in essa contenuta (valenza nient'affatto presunta ma liberamente valutabile)”, per cui “è mal posta una critica diretta a negare la sussistenza degli elementi indiziari in tesi erroneamente valorizzati dal giudice di merito”, mentre, semmai, deve piuttosto “sostenersi l'esistenza di elementi contrari” che, se considerati, possano corroborare quella confessione e condurre a una diversa valutazione.
D'altro canto, per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel CAI debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi superata dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in cui manchino elementi probatori contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti e quindi in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia assicurativa è onerata (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25468/2020), il Giudice non può disattendere il contenuto del modulo CAI, quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal pagina 9 di 13 sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti, restando invece esclusa sia la valutazione circa l'attribuzione della responsabilità che la identificazione delle conseguenze dannose scaturite dall'evento (Cass. Civ., sent. n. 8451/2019; Cass. Civ., sent. n. 20300/2019).
Occorre, infatti, ricordare da un lato, che l'efficacia probatoria conferita dall'art. 143 comma 2 cod. ass. al modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, ove lo stesso sia sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, di presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto secondo le modalità ivi indicate, non esime affatto il soggetto danneggiato dall'adempiere agli oneri probatori posti a suo carico dall'art. 2697 cod. civ. (potendo risultare a tal fine insufficiente la sola produzione del modulo
C.a.i.); dall'altro, come tutte le presunzioni semplici, le risultanze del modulo CAI sono superabili dalla prova contraria che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice ex art. 2727 cod. civ.
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 4285/2014; Cass. Civ., sent. n. 14599/2005).
Dunque, richiamati i principi già esposti sul valore probatorio del modulo CAI e tenuto conto che la prova contraria sufficiente a privare il modulo di qualunque efficacia probatoria può essere costituita anche dall'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, le valutazioni espresse dal giudice di prime meritano integrale condivisione.
Occorre evidenziare che, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra riferito, è emerso che non vi siano elementi in grado di confermare la modalità di verificazione del sinistro come riportata nel modulo CAI
ma, piuttosto, vi siano elementi contrari a detta ricostruzione, come anche ritenuti dal giudice di prime cure, come evidenziati nel par. 2.1.
Non va sottaciuto, in conclusione, come parte attrice non abbia fornito riscontro alcuno in merito alla esistenza del detto sinistro oltre al modulo CAI;
vi sono solo agli atti delle foto di una autovettura dell'attore, che potrebbero essere state scattate in qualsiasi luogo, riproducenti danneggiamenti che la parte riconduce al sinistro i quali per la maggior parte non sono compatibili. Inoltre, non vi è alcuna prova pagina 10 di 13 dell'esistenza del veicolo antagonista e dei danneggiamenti dal medesimo riportati. Appare chiaro come il quadro probatorio sia assolutamente insufficiente.
2.3 Infine, quanto alle richieste di prova orale, devesi evidenziare come le stesse sono inammissibili in appello, in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
A tale eccezione, ritualmente formulata dalla nella comparsa di costituzione in Controparte_1
appello, parte appellante non ha replicato in alcun modo.
Ebbene, si osserva che in capo alla parte che si è vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie sussiste l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Non può ritenersi di fatto assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte.
In tali esatti termini si è pronunciata la S.C. la quale non ha mancato di osservare, in ordine alla specifica questione in esame, che “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2016, n. 16886). Ciò significa che “sia le istanze istruttorie disattese
sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate. Infatti, la giurisprudenza ritiene che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa in decisione, non possono essere riproposte in appello (v. anche art. 356 c.p.c.), essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso” (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157; cfr. anche Cass. n.
6590 del 07 marzo 2019).
pagina 11 di 13 Nella fattispecie, non avendo l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni (ove la stessa si limitava a richiamare le conclusioni rese negli scritti difensivi depositati), espressamente riproposto le richieste di prova orale articolate nell'atto introduttivo del giudizio, queste devono ritenersi definitivamente rinunciate.
Preclusa dunque la possibilità di provare per testi il fatto storico del sinistro e stante il difetto di ulteriori elementi di riscontro della prospettazione attorea in merito allo stesso (come sopra detto), non può dirsi raggiunta – considerata altresì la specifica contestazione sul punto della compagnia assicuratrice convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado – la prova in ordine al an debeatur della pretesa risarcitoria azionata. In difetto di tanto, ogni considerazione sul quantum appare superflua e deve ritenersi assorbita.
Per le superiori considerazioni, il presente gravame va dunque rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in misura pari ai valori minimi, sulla base delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) nonché della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 108/2023 del 19/09/2023, del Giudice di
Pace di Foligno;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese legali della presente fase di giudizio in favore della appellata liquidate in € 1.700,00 (euro 460,00 per Controparte_1
fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva ed euro 851,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
pagina 12 di 13 - Dichiara che, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Spoleto, 08/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 13 di 13