TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5125/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5125/2021 promossa da:
, (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Sabatino Cipollini (C.F.:
[...] C.F._2
), elettivamente domiciliati in Caposele (AV). alla via Duomo n. 25, C.F._3
( ; Email_1
OPPONENTI
contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (C.F.:
e UI ZZ (C.F: ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_4 C.F._5
Avellino, alla via Lorenzo Ferrante, n. 126, ( Email_2
; Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , nella qualità Parte_1 Parte_2 di titolari dello Studio Commerciale Associato OR & IO, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1345/2021, emesso l'8.11.2021 e notificato il 17.11.2021, con il quale il Tribunale ingiungeva loro il pagamento di € 9.833,61, oltre interessi moratori, nonché le spese del pagina 1 di 7 procedimento monitorio, pari € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico presso il Tribunale di Avellino, in accoglimento della presente opposizione: · In via preliminare accertare e dichiarare nullo, illegittimo o inefficace la ingiunzione di pagamento per carenza di legittimazione attiva in capo alla;
· sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del decreto CP_1 ingiuntivo emesso ed in particolare, la fattura n. 299/2020 di € 1.656,66, in quanto non è stata data prova scritta ex art 634 cpc, nei modi e termini di Legge;
· accertare e dichiarare che tra le parti in data 21.3.2013, è stato stipulato un contratto per adesione, privo di trattative e tramite formulari prestampati;
· accertare e dichiarare che lo Studio Commerciale Associato in data 24.4.2013, ha inviato regolare disdetta dal contratto in questione;
· per l'effetto, in applicazione anche dell'art.
1370 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto per adesione n. 023599 alla data del 31.12.2018 e, di conseguenza, annullare le fatture n.ri 296/2019, 1665/2019, 3196/2019, 4135/2019, 5047/2019 e
299/2020, con la emissione delle note di credito;
· in subordine accertare e dichiarare nulle o inefficaci, ai sensi dell'art. 1341, 2 comma c.c., le norme relative al diritto di recesso e risoluzione anticipata, inserite nel contratto, in quanto non richiamate;
· per tutti i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo n.1345/2021 – Rg. 4125/2021, in quanto infondato in fatto e diritto;
· rigettare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, in quanto privo di fondamento logico giuridico;
· condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2 delle spese e compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi tempestivamente la così concludeva: “Ritenere e dichiarare prive di Controparte_1 fondamento le eccezioni sollevate da controparte avverso il D.I. n. 1345/2021; - Di conseguenza, rigettare l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo emesso;
- In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme così come ingiunte. Con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Istruito il giudizio, venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e veniva espletata l'istruttoria orale, al termine della quale la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.07.2025. All'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ Sulla proposta eccezione di carenza di legittimazione attiva
Parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società opposta, attesa la divergenza del numero di Partita Iva, in quanto, nel contratto stipulato, la veniva indicato Controparte_3
pagina 2 di 7 quale numero p.iva diversamente il decreto ingiuntivo recava quale numero p. iva il P.IVA_2
n. . P.IVA_1
Invero, è riscontrabile una difformità tra numeri di partita iva, riportati sui documenti sopramenzionati.
Seppur riscontrabile tale divergenza, si evidenzia come il numero di partita iva riferibile alla opposta società è il medesimo che viene riportato sulle fatture, azionate nel giudizio monitorio, ed invero il contratto, prodotto dalla medesima parte opponente unitamente al documento contrattuale non risultano disconosciuti.
Altresì parte opposta ha provveduto a documentare, con la memoria II termine ex art. 183 c. VI c.p.c., la fusione delle Società e nella società Controparte_4 Controparte_5 CP_1
e conseguentemente, a dare atto del mutamento della causa del diverso numero di partita iva.
[...]
Occorre chiarire, quindi, che l'inesatta individuazione di una società si traduce in un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, salvi i casi di impossibile individuazione del soggetto. Pertanto, va esclusa la nullità degli atti laddove il codice fiscale non risulti assolutamente incerto, ma solo non individuato correttamente, per via di un errore materiale, soprattutto alla luce del principio generale del raggiungimento dello scopo, art. 156 c.p.c.
Inoltre, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in diverse sentenze ha affermato che l'erronea indicazione del soggetto contro cui è proposta l'impugnazione “concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono… Con specifico riferimento alla denominazione di una società, si veda poi Cass. 4 maggio 2012 n. 6803, che ha affermato che la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anzichè di s.a.s.) non comporta la nullità nè della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), nè della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società” (Cassazione civile sez. II, 27/04/2016, n.8430; cfr. Cass. 22 aprile 1995 n.
4540, Cass. 19 marzo 2001 n. 392).
Pertanto, risulta provata la legittimazione attiva dell'opposta con conseguente rigetto dell'eccezione.
§ Nel merito
La società opposta ha dedotto e comprovato di aver concluso, in data 21.03.2013, il contratto n. 023599 di assistenza e manutenzione software, con il quale veniva stipulata l'erogazione delle prestazioni, ivi pattuite, per un canone annuo pari ad € 6.800,20 ed in forza del quale venivano emesse le fatture n. 296 del 29.01.2019 dell'importo di € 1.640,27, fattura n. 1665 del 06.03.2019 dell'importo di € 1.640,27, fattura n, 3196 del 07.06.2019 dell'importo di € 1.640,27, fattura n. 4135 del 04.09.2019 dell'importo pagina 3 di 7 di € 1.640,27, fattura n. 5047 del 18.12.2019 dell'importo di € 1.640,27, fattura n. 299 del 02.01.2021 dell'importo di € 1.656,66.
Parimenti è circostanza documentata agli atti ed incontestata che, in data 24 aprile 2018, lo Studio
Commerciale Associato OR & IO inviava all'opposto missiva nella quale comunicava la volontà di voler recedere, a far data dal 31/12/2018, dalla scrittura privata sottoscritta.
Parte opponente ha, così, dedotto la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo in ragione della intervenuta disdetta, comunicata sette mesi prima della scadenza del contratto, individuabile, ad opinione di parte opponente al 31.12.2015, avendo il contratto avuto inizio il 21.03.2013 e, pertanto, non sono dovute le somme richieste con le fatture emesse per gli anni 2019 e 2020.
L'esame del contratto evidenzia come le parti abbiano convenuto che “il presente ordine decorre dal
01.01.2014 e ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decorrenza e si intende tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo disdetta del cliente o C&D pervenuta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette mesi prima”.
Pertanto, avendo il contratto avuto esecuzione dall'01.01.2014, secondo quanto contrattualmente stipulato dalle parti, e non essendo intervenuto il recesso prima dello scadere del primo triennio
(individuabile 2014-2017) ma solo successivamente, ovvero in data 24 aprile 2018, il contratto può ritenersi tacitamente rinnovato per il triennio 2017-2020.
È la stessa parte opponente ad aver allegato la missiva, avente ad oggetto “VS. Richiesta di risoluzione anticipata del contratto Manutenzione ed Assistenza Software Applicativo”, nella quale la società opposta esponeva l'impossibilità di esercitare la risoluzione anticipata, non potendo, il contratto, essere risolto prima del 31/12/2020, secondo quanto convenuto nello stesso.
Va precisata la differenza ontologica tra recesso e disdetta, individuabile nella circostanza per la quale attraverso la disdetta la parte esprime una dichiarazione di volontà contraria al rinnovo di un contratto in scadenza, mentre il recesso è una causa di scioglimento del contratto, legittimato da una particolare disposizione di legge o dalla volontà delle parti;
il codice civile ne preclude l'esercizio allorquando sia iniziata l'esecuzione del contratto (art. 1373, primo comma), ma, se si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche durante l'esecuzione del contratto, senza effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione (art. 1373, secondo comma).
La disciplina posta nell'art. 1373 è integrata dall'art. 1386 del c.c., che regola la caparra penitenziale, consistente nel versamento del corrispettivo del diritto di recesso in via anticipata;
diversamente il corrispettivo del recesso da versarsi al momento del recesso costituisce multa penitenziale (1373, co° 3,
c.c.).
Il diritto di recesso deve dunque essere previsto contrattualmente o dalla legge. pagina 4 di 7 La giurisprudenza ha chiarito sul punto che: “Il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed è, comunque, derogabile per volontà delle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del
21/05/2024, ove la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto valido il recesso pur dopo il rilascio di una certificazione della controparte, considerato che le prestazioni di quest'ultima dovevano ulteriormente svolgersi in via continuativa, prevedendosi un'attività di vigilanza circa il mantenimento dei requisiti per l'ottenuta certificazione, ed a fronte di una clausola che consentiva il recesso anche dopo il rilascio della certificazione stessa).
Nella specie, il diritto di recesso è previsto nel contratto, pur non essendo questo depositato nella sua integrale versione, alla clausola 14. ), denominata “diritto di recesso”; dall'inserimento della CP_6 suddetta clausola e può considerarsi pattuito il diritto delle parti di esercitare il diritto di recesso, in difetto di prova contraria.
Pertanto, deve ritenersi legittimamente esercitabile dagli opponenti il diritto di recesso, così come previsto dall'art. 1373, co° 2, c.c. per i contratti a prestazioni periodiche, evenienza idonea ad interrompere l'efficacia del contratto, rinnovatosi per il secondo triennio.
Dalla documentazione allegata dalle parti, invero, emerge che le parti abbiano previsto che il contratto potesse ritenersi tacitamente rinnovato di triennio in triennio, (il primo triennio 2014-2017 ed il secondo 2017-2020); emerge che, essendo stata comunicata la richiesta di risoluzione in data 24 aprile
2018, il secondo triennio di vigenza del contratto era già iniziato.
Il diritto di recesso esercitato per il triennio sopramenzionato rende però valida la pretesa creditoria azionata in via monitoria, nei limiti delle prestazioni effettivamente somministrate fino alla comunicazione del recesso.
All'uopo rileva la missiva, inviata da parte opponente, in cui veniva comunicata alla CP_1
la chiusura dell'attività, invitando la società opposta ad effettuare l'attività di contabilità fino al
[...]
31/12/2018 e le operazioni di conguaglio;
circostanza emersa anche in sede di istruttoria orale.
Risulta altresì allegato dalla parte opponente un nuovo contratto di assistenza, n. 583 dell'1.1.2019, stipulato da con “Labour Team Bart”, con relativa fattura riguardo all'attività Parte_1 effettuata.
Pertanto, dalla documentata chiusura dell'attività dello Controparte_7
e nonché dell'istaurazione di un nuovo rapporto di assistenza
[...] Parte_2 informatica ed in difetto di prova contraria della ultrattività dell'assistenza informatica somministrata dalla società opposta, è possibile confermare il diritto al pagamento del compenso solo per gli importi corrispondenti alle prestazioni erogate sino al 31/12/2018. pagina 5 di 7 Infine, va rigettata l'eccezione di vessatorietà delle clausole. Invero, in merito alla vessatorietà delle clausole inserite nel contratto, occorre considerare che non essendo state le stesse inserite nella loro completezza, ma riportate esclusivamente in un indice riassuntivo, ed in difetto di allegazione della completa documentazione, non è possibile procedere ad una verifica della vessatorietà delle clausole in lite, peraltro trattandosi di rapporti tra operatori professionali, per l'esercizio di attività professionale, di talché non è invocabile la disciplina consumeristica.
Parimenti non è possibile procedere ad una verifica di sproporzione per la clausola penale, riportata esclusivamente nella missiva di risposta e non nella sua completezza nel contratto. Ed invero, la clausola in questione consente ai contraenti di predeterminare specifiche ipotesi di inadempimento che comportano la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, semplificando le procedure rispetto alla risoluzione ordinaria per inadempimento;
nella specie, invece, risulta azionato il diritto di recesso, che come suo corrispettivo potrebbe dar luogo ad una multa o caparra penitenziale, della cui pattuizione non vi è prova in atti, come non vi è prova dell'erogazione della prestazione dopo il recesso.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato nella sua esistenza o persistenza, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr.
Cassazione Civile, sentenza n. 299/2016);
In definitiva, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del riparto dell'onere della prova nella materia delle obbligazioni, secondo cui grava sul creditore che chiede l'adempimento dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, differentemente gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa
(vedi ex plurimis Cass. 11692/99), avendo parte opponente fornito prova della interruzione della relativa attività, databile al 31/12/2018 ed essendo le fatture azionate in via monitoria riferibili a prestazioni successive, in quanto riferibili alle annualità 2019-2020 e 2021, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n.1345/2021.
§ Sulle spese di lite
La peculiarità della lite, unitamente alla soccombenza reciproca, essendo infondati i primi motivi di opposizione, sono ragioni idonee a compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1345/2021;
- compensa integralmente le spese di lite.
AVELLINO, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5125/2021 promossa da:
, (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Sabatino Cipollini (C.F.:
[...] C.F._2
), elettivamente domiciliati in Caposele (AV). alla via Duomo n. 25, C.F._3
( ; Email_1
OPPONENTI
contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (C.F.:
e UI ZZ (C.F: ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_4 C.F._5
Avellino, alla via Lorenzo Ferrante, n. 126, ( Email_2
; Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , nella qualità Parte_1 Parte_2 di titolari dello Studio Commerciale Associato OR & IO, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1345/2021, emesso l'8.11.2021 e notificato il 17.11.2021, con il quale il Tribunale ingiungeva loro il pagamento di € 9.833,61, oltre interessi moratori, nonché le spese del pagina 1 di 7 procedimento monitorio, pari € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico presso il Tribunale di Avellino, in accoglimento della presente opposizione: · In via preliminare accertare e dichiarare nullo, illegittimo o inefficace la ingiunzione di pagamento per carenza di legittimazione attiva in capo alla;
· sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del decreto CP_1 ingiuntivo emesso ed in particolare, la fattura n. 299/2020 di € 1.656,66, in quanto non è stata data prova scritta ex art 634 cpc, nei modi e termini di Legge;
· accertare e dichiarare che tra le parti in data 21.3.2013, è stato stipulato un contratto per adesione, privo di trattative e tramite formulari prestampati;
· accertare e dichiarare che lo Studio Commerciale Associato in data 24.4.2013, ha inviato regolare disdetta dal contratto in questione;
· per l'effetto, in applicazione anche dell'art.
1370 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto per adesione n. 023599 alla data del 31.12.2018 e, di conseguenza, annullare le fatture n.ri 296/2019, 1665/2019, 3196/2019, 4135/2019, 5047/2019 e
299/2020, con la emissione delle note di credito;
· in subordine accertare e dichiarare nulle o inefficaci, ai sensi dell'art. 1341, 2 comma c.c., le norme relative al diritto di recesso e risoluzione anticipata, inserite nel contratto, in quanto non richiamate;
· per tutti i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo n.1345/2021 – Rg. 4125/2021, in quanto infondato in fatto e diritto;
· rigettare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, in quanto privo di fondamento logico giuridico;
· condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2 delle spese e compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi tempestivamente la così concludeva: “Ritenere e dichiarare prive di Controparte_1 fondamento le eccezioni sollevate da controparte avverso il D.I. n. 1345/2021; - Di conseguenza, rigettare l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo emesso;
- In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme così come ingiunte. Con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Istruito il giudizio, venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e veniva espletata l'istruttoria orale, al termine della quale la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.07.2025. All'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ Sulla proposta eccezione di carenza di legittimazione attiva
Parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società opposta, attesa la divergenza del numero di Partita Iva, in quanto, nel contratto stipulato, la veniva indicato Controparte_3
pagina 2 di 7 quale numero p.iva diversamente il decreto ingiuntivo recava quale numero p. iva il P.IVA_2
n. . P.IVA_1
Invero, è riscontrabile una difformità tra numeri di partita iva, riportati sui documenti sopramenzionati.
Seppur riscontrabile tale divergenza, si evidenzia come il numero di partita iva riferibile alla opposta società è il medesimo che viene riportato sulle fatture, azionate nel giudizio monitorio, ed invero il contratto, prodotto dalla medesima parte opponente unitamente al documento contrattuale non risultano disconosciuti.
Altresì parte opposta ha provveduto a documentare, con la memoria II termine ex art. 183 c. VI c.p.c., la fusione delle Società e nella società Controparte_4 Controparte_5 CP_1
e conseguentemente, a dare atto del mutamento della causa del diverso numero di partita iva.
[...]
Occorre chiarire, quindi, che l'inesatta individuazione di una società si traduce in un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, salvi i casi di impossibile individuazione del soggetto. Pertanto, va esclusa la nullità degli atti laddove il codice fiscale non risulti assolutamente incerto, ma solo non individuato correttamente, per via di un errore materiale, soprattutto alla luce del principio generale del raggiungimento dello scopo, art. 156 c.p.c.
Inoltre, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in diverse sentenze ha affermato che l'erronea indicazione del soggetto contro cui è proposta l'impugnazione “concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono… Con specifico riferimento alla denominazione di una società, si veda poi Cass. 4 maggio 2012 n. 6803, che ha affermato che la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anzichè di s.a.s.) non comporta la nullità nè della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), nè della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società” (Cassazione civile sez. II, 27/04/2016, n.8430; cfr. Cass. 22 aprile 1995 n.
4540, Cass. 19 marzo 2001 n. 392).
Pertanto, risulta provata la legittimazione attiva dell'opposta con conseguente rigetto dell'eccezione.
§ Nel merito
La società opposta ha dedotto e comprovato di aver concluso, in data 21.03.2013, il contratto n. 023599 di assistenza e manutenzione software, con il quale veniva stipulata l'erogazione delle prestazioni, ivi pattuite, per un canone annuo pari ad € 6.800,20 ed in forza del quale venivano emesse le fatture n. 296 del 29.01.2019 dell'importo di € 1.640,27, fattura n. 1665 del 06.03.2019 dell'importo di € 1.640,27, fattura n, 3196 del 07.06.2019 dell'importo di € 1.640,27, fattura n. 4135 del 04.09.2019 dell'importo pagina 3 di 7 di € 1.640,27, fattura n. 5047 del 18.12.2019 dell'importo di € 1.640,27, fattura n. 299 del 02.01.2021 dell'importo di € 1.656,66.
Parimenti è circostanza documentata agli atti ed incontestata che, in data 24 aprile 2018, lo Studio
Commerciale Associato OR & IO inviava all'opposto missiva nella quale comunicava la volontà di voler recedere, a far data dal 31/12/2018, dalla scrittura privata sottoscritta.
Parte opponente ha, così, dedotto la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo in ragione della intervenuta disdetta, comunicata sette mesi prima della scadenza del contratto, individuabile, ad opinione di parte opponente al 31.12.2015, avendo il contratto avuto inizio il 21.03.2013 e, pertanto, non sono dovute le somme richieste con le fatture emesse per gli anni 2019 e 2020.
L'esame del contratto evidenzia come le parti abbiano convenuto che “il presente ordine decorre dal
01.01.2014 e ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decorrenza e si intende tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo disdetta del cliente o C&D pervenuta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette mesi prima”.
Pertanto, avendo il contratto avuto esecuzione dall'01.01.2014, secondo quanto contrattualmente stipulato dalle parti, e non essendo intervenuto il recesso prima dello scadere del primo triennio
(individuabile 2014-2017) ma solo successivamente, ovvero in data 24 aprile 2018, il contratto può ritenersi tacitamente rinnovato per il triennio 2017-2020.
È la stessa parte opponente ad aver allegato la missiva, avente ad oggetto “VS. Richiesta di risoluzione anticipata del contratto Manutenzione ed Assistenza Software Applicativo”, nella quale la società opposta esponeva l'impossibilità di esercitare la risoluzione anticipata, non potendo, il contratto, essere risolto prima del 31/12/2020, secondo quanto convenuto nello stesso.
Va precisata la differenza ontologica tra recesso e disdetta, individuabile nella circostanza per la quale attraverso la disdetta la parte esprime una dichiarazione di volontà contraria al rinnovo di un contratto in scadenza, mentre il recesso è una causa di scioglimento del contratto, legittimato da una particolare disposizione di legge o dalla volontà delle parti;
il codice civile ne preclude l'esercizio allorquando sia iniziata l'esecuzione del contratto (art. 1373, primo comma), ma, se si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche durante l'esecuzione del contratto, senza effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione (art. 1373, secondo comma).
La disciplina posta nell'art. 1373 è integrata dall'art. 1386 del c.c., che regola la caparra penitenziale, consistente nel versamento del corrispettivo del diritto di recesso in via anticipata;
diversamente il corrispettivo del recesso da versarsi al momento del recesso costituisce multa penitenziale (1373, co° 3,
c.c.).
Il diritto di recesso deve dunque essere previsto contrattualmente o dalla legge. pagina 4 di 7 La giurisprudenza ha chiarito sul punto che: “Il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed è, comunque, derogabile per volontà delle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del
21/05/2024, ove la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto valido il recesso pur dopo il rilascio di una certificazione della controparte, considerato che le prestazioni di quest'ultima dovevano ulteriormente svolgersi in via continuativa, prevedendosi un'attività di vigilanza circa il mantenimento dei requisiti per l'ottenuta certificazione, ed a fronte di una clausola che consentiva il recesso anche dopo il rilascio della certificazione stessa).
Nella specie, il diritto di recesso è previsto nel contratto, pur non essendo questo depositato nella sua integrale versione, alla clausola 14. ), denominata “diritto di recesso”; dall'inserimento della CP_6 suddetta clausola e può considerarsi pattuito il diritto delle parti di esercitare il diritto di recesso, in difetto di prova contraria.
Pertanto, deve ritenersi legittimamente esercitabile dagli opponenti il diritto di recesso, così come previsto dall'art. 1373, co° 2, c.c. per i contratti a prestazioni periodiche, evenienza idonea ad interrompere l'efficacia del contratto, rinnovatosi per il secondo triennio.
Dalla documentazione allegata dalle parti, invero, emerge che le parti abbiano previsto che il contratto potesse ritenersi tacitamente rinnovato di triennio in triennio, (il primo triennio 2014-2017 ed il secondo 2017-2020); emerge che, essendo stata comunicata la richiesta di risoluzione in data 24 aprile
2018, il secondo triennio di vigenza del contratto era già iniziato.
Il diritto di recesso esercitato per il triennio sopramenzionato rende però valida la pretesa creditoria azionata in via monitoria, nei limiti delle prestazioni effettivamente somministrate fino alla comunicazione del recesso.
All'uopo rileva la missiva, inviata da parte opponente, in cui veniva comunicata alla CP_1
la chiusura dell'attività, invitando la società opposta ad effettuare l'attività di contabilità fino al
[...]
31/12/2018 e le operazioni di conguaglio;
circostanza emersa anche in sede di istruttoria orale.
Risulta altresì allegato dalla parte opponente un nuovo contratto di assistenza, n. 583 dell'1.1.2019, stipulato da con “Labour Team Bart”, con relativa fattura riguardo all'attività Parte_1 effettuata.
Pertanto, dalla documentata chiusura dell'attività dello Controparte_7
e nonché dell'istaurazione di un nuovo rapporto di assistenza
[...] Parte_2 informatica ed in difetto di prova contraria della ultrattività dell'assistenza informatica somministrata dalla società opposta, è possibile confermare il diritto al pagamento del compenso solo per gli importi corrispondenti alle prestazioni erogate sino al 31/12/2018. pagina 5 di 7 Infine, va rigettata l'eccezione di vessatorietà delle clausole. Invero, in merito alla vessatorietà delle clausole inserite nel contratto, occorre considerare che non essendo state le stesse inserite nella loro completezza, ma riportate esclusivamente in un indice riassuntivo, ed in difetto di allegazione della completa documentazione, non è possibile procedere ad una verifica della vessatorietà delle clausole in lite, peraltro trattandosi di rapporti tra operatori professionali, per l'esercizio di attività professionale, di talché non è invocabile la disciplina consumeristica.
Parimenti non è possibile procedere ad una verifica di sproporzione per la clausola penale, riportata esclusivamente nella missiva di risposta e non nella sua completezza nel contratto. Ed invero, la clausola in questione consente ai contraenti di predeterminare specifiche ipotesi di inadempimento che comportano la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, semplificando le procedure rispetto alla risoluzione ordinaria per inadempimento;
nella specie, invece, risulta azionato il diritto di recesso, che come suo corrispettivo potrebbe dar luogo ad una multa o caparra penitenziale, della cui pattuizione non vi è prova in atti, come non vi è prova dell'erogazione della prestazione dopo il recesso.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato nella sua esistenza o persistenza, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr.
Cassazione Civile, sentenza n. 299/2016);
In definitiva, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del riparto dell'onere della prova nella materia delle obbligazioni, secondo cui grava sul creditore che chiede l'adempimento dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, differentemente gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa
(vedi ex plurimis Cass. 11692/99), avendo parte opponente fornito prova della interruzione della relativa attività, databile al 31/12/2018 ed essendo le fatture azionate in via monitoria riferibili a prestazioni successive, in quanto riferibili alle annualità 2019-2020 e 2021, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n.1345/2021.
§ Sulle spese di lite
La peculiarità della lite, unitamente alla soccombenza reciproca, essendo infondati i primi motivi di opposizione, sono ragioni idonee a compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1345/2021;
- compensa integralmente le spese di lite.
AVELLINO, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7