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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica della regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio iscritto al n. 6480 del registro generale dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Donatella Sanzo e Nicola Salzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 27 ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Modifica della regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21/05/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni economiche della sentenza n. 10671/2002, emessa da questo Tribunale in data
11/10/2002 – 19/12/2002, con cui era stato previsto l'obbligo del medesimo di corrispondere alla resistente un assegno di € 258,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, all'epoca minorenni, (nata il [...]) e (nato il [...]) e con Per_1 Per_2
pagamento diretto da parte del . Controparte_2
Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che i figli, oramai ampiamente maggiorenni, non sono più conviventi con la madre, hanno costituito propri nuclei familiari e hanno conseguito l'indipendenza economica;
che, nello specifico, lavora come operaio meccanico ed Per_2
1 è impiegata presso una panetteria Per_1
La resistente alla quale il ricorso ed il decreto sono stati ritualmente Controparte_1
notificati, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, dall'esame dei certificati di residenza aggiornati risulta che la figlia vive a Per_1
Cremona, in via Aquileia n. 1, ed il figlio a Maniago (PN), in piazza Nicolò di Maniago Per_2
n. 31.
La cessazione della convivenza dei figli con la madre, residente invece a Palermo, vicolo
Parisi n. 12, comporta il venir meno della legittimazione di quest'ultima a continuare a riscuotere il contributo per il mantenimento dei figli.
In ogni caso, anche nel merito, non ricorrono più i presupposti per il mantenimento del contributo.
In punto di diritto, va osservato che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass., sez. I, n. 2392/98) e che l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita”
(Cass. sez. II, n. 12477/04). ha compiuto 29 anni e 28; quest'ultimo, peraltro, ha lavorato alle dipendenze Per_1 Per_2
della società ed ha percepito per l'anno di imposta 2021 un reddito da lavoro Controparte_3
dipendente di € 4.732,18 e per l'anno di imposta 2022 di € 19.583,12, come risulta dalle certificazioni uniche depositate.
La domanda va, pertanto, accolta.
Deve essere, di conseguenza, revocato l'ordine di pagamento diretto che era stato emesso nei confronti del , quale datore di lavoro del . Controparte_2 Pt_1
La natura della lite e la contumacia della resistente consigliano di lasciare a carico del ricorrente le spese processuali dal medesimo sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente:
A parziale modifica delle statuizioni economiche della sentenza n. 10671/2002, emessa da questo Tribunale in data 11/10/2002 – 19/12/2002:
2 1) Revoca l'obbligo di di versare a l'assegno di € Parte_1 Controparte_1
258,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli.
2) Revoca l'ordine di pagamento diretto emesso nei confronti del in Controparte_2
data 02/03/2000.
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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