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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2641/2024, promossa da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Elisabetta Allegrezza ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Senigallia,
Piazza Roma n. 6;
ricorrente
contro
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “all'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale Civile di Ancona, affinché, previa eventuale nomina del Giudice Relatore e convocazione dei coniugi avanti a sé, nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis 14 c.p.c., voglia fissare l'udienza di prima trattazione ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'ìmpossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la
- 1 - separazione personale tra i IGg.ri e , autorizzandoli a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, con obbligo di mutuo rispetto, rassegnando sin d'ora le seguenti conclusioni emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo per il prosieguo del giudizio, conclusioni
In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: nonché pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo
1) La IG.ra , ha l'esclusiva responsabilità genitoriale sui figli minori, e con Parte_1
lei conviventi, nato a [...] il [...] e nato a [...]_3
Senigallia il 22.08.2008;
2) Il padre dovrà corrispondere un assegno di mantenimento nella misura di €700,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da trattenersi direttamente presso l'Ente erogatore Inps con contestuale versamento sul c/c n. n. IT 20 W 08705 37510 000000200476 presso Banca di Credito
Cooperativo di Ostra Vetere, intestato alla SI.ra per i figli sia maggiorenni che Parte_1
minorenni, studenti e non autosufficienti, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie ovvero delle mediche e di istruzione che si rendessero necessarie;
3) La casa famigliare detenuta in locazione dalle case popolari sita in BA (An) C.so
Vittorio Emanuele II n.13 resterà a totale disposizione della IG.ra ; Parte_1
4) La moglie, autosufficiente rinuncia al mantenimento per sé;
***
La IG.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis, Parte_1
49 c.p.c., chiede altresì
Che decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Ancona, venga rimessa la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale di Ancona, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà della ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, venga pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
- 2 - a) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, nonché pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Senigallia.
b) Confermare le condizioni richieste per la pronuncia di separazione nei termini che seguono:
1) La IG.ra , ha l'esclusiva responsabilità genitoriale sui figli minori, e con Parte_1
lei conviventi, nato a [...] il [...] e nato a [...]_3
Senigallia il 22.08.2008;
2) Il padre dovrà corrispondere un assegno di mantenimento nella misura di €700,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da trattenersi direttamente presso l'Ente erogatore Inps con contestuale versamento sul c/c n. n. IT 20 W 08705 37510 000000200476 presso Banca di Credito
Cooperativo di Ostra Vetere, intestato alla SI.ra per i figli sia maggiorenni che Parte_1
minorenni, studenti e non autosufficienti, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie ovvero delle spese mediche e di istruzione che si rendessero necessarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Ancona;
3) La casa famigliare detenuta in locazione dalle case popolari sita in BA (An) C.so
Vittorio Emanuele II n.13 resterà a totale disposizione della IG.ra ; Parte_1
4) La moglie, autosufficiente rinuncia al mantenimento per sé”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.5.2024 ha chiesto la separazione con addebito Parte_1
al coniuge , con il quale ha contratto matrimonio ad Arcevia il 15/09/2001, Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori e e la previsione di un contributo per il CP_3 CP_2
mantenimento dei minori e degli altri tre figli , e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Per_3
ancora economicamente autosufficienti.
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica (il plico è stato inviato presso il luogo di residenza del IGnor ed è stato consegnato nelle mani della madre il 25.6.2024) non si CP_2
è costituito ed è stato dichiarato contumace.
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
3.1 Alla prima udienza del 25.9.2024 il Giudice delegato ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, ponendo a carico del IGnor l'obbligo di corrispondere a CP_2 Parte_1
- 3 - entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_1 Per_3
e la somma mensile di euro 400,00 (100 euro per ciascun figlio) annualmente CP_3 CP_2
rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
3.2 Il procedimento è stato istruito con prove documentali, prove testimoniali e con l'esibizione da parte dell'Agenzia dell'Entrate e dell'Inps della documentazione inerente la situazione lavorativa e reddituale di . Controparte_1
All'udienza dell'11.12.2024 è stato effettuato l'ascolto dei minori e CP_3 CP_2
Alla successiva udienza del 26.3.2025 il difensore della ricorrente, essendo la causa matura per la decisione, ha precisato le conclusioni con rinuncia al deposito degli scritti difensivi finali di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il familiare, come CP_4
evidenzia del resto il comportamento del convenuto e la separazione di fatto già in essere. Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. La ricorrente ha rappresentato che “Da anni i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e ciò per esclusivo fatto e colpa del SI. che sin dal marzo 2015 si è trasferito altrove, mantenendo Controparte_1
saltuari rapporti con i figli e non provvedendo in alcun modo al loro mantenimento.
Da ultimo lo stesso è solito contattare la moglie per continue richieste di denaro e da comunicazioni ricevute dalla di lui madre, lo stesso, dedito abitualmente all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, non ha più un'occupazione lavorativa (essendo stato licenziato lo scorso mese di novembre 2023 dalla ditta Plasmeccanica di Jesi dove svolgeva mansioni di operaio)”, per cui ha domandato l'addebito della separazione al marito, evidenziando che “La separazione dei coniugi è da addebitarsi esclusivamente al comportamento del marito SI. che ha abbandonato l'abitazione coniugale fin Controparte_1
dal 2015 e si è disinteressato totalmente della moglie e dei figli con cui da allora ha soltanto
- 4 - quale sporadico contatto telefonico e mai ha provveduto al loro mantenimento pur svolgendo attività lavorativa stabile sino al novembre 2023 con uno stipendio mensile di circa € 3.000,00.”
(cfr. pag. 2 e 3 del ricorso).
5.1 In diritto va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò IGnifica che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
5.2 All'udienza del 25.9.2024 è stata sentita la IGnora la quale ha riferito che “mio Parte_1
marito ha abbandonato la casa familiare nel 2015. I suoi rapporti con i figli da quando se ne è andato sono molto sporadici, nel senso che ad esempio nell'ultimo anno non li ha praticamente mai visti. I più grandi lo hanno anche bloccato al telefono. Da quando se e ne è andato non mi ha mai versato nulla per il mantenimento dei ragazzi, tranne gli ultimi due mesi nei quali mi ha dato 100 euro al mese tramite bonifico bancario”.
Le allegazioni della ricorrente e le dichiarazioni rese in udienza hanno trovato riscontro anzitutto nelle dichiarazioni rese dai testimoni e , rispettivamente madre Testimone_1 Testimone_2
e fratello del convenuto, che sono stati entrambi sentiti all'udienza del 26.3.2025.
- 5 - La IGnora ha riferito: “confermo l'uso sia di alcol che di stupefacenti. Nel 2020 è stato Tes_1
in cura in una clinica di Senigallia, mentre da ottobre 2024 è nuovamente in cura. Fino a lunedì scorso è stato in una struttura di Chiaravalle, mentre adesso è stato trasferito in una struttura di Fano, ma non so altre informazioni”. Ha poi dichiarato: “mio figlio ha frequentato un'altra donna, ma non ricordo il nome. Non so dire però se avessero una relazione sentimentale oppure se la frequentazione era dovuta ad una ragione di comodo, dato che lui non aveva più un posto dove vivere. Io l'ho riaccolto in casa nel giugno 2022 fino al luglio 2023, quando mi disse che sarebbe andato in una comunità di recupero, tanto che aveva bisogno di soldi che io gli ho dato.
Poi ho scoperto che in realtà non è andato a curarsi ma è andato in vacanza con questa donna, per cui l'ho cacciato di casa” ed ha ricordato che “il datore di lavoro gli disse che se lui si fosse curato gli avrebbe concesso l'aspettativa e poi lo avrebbe ripreso a lavorare, tuttavia mio figlio non ha seguito tale conIGlio per cui è stato licenziato”.
ha confermato quanto riferito dalla madre. Inoltre, in risposta al capitolo n. 3 Testimone_2 formulato nel ricorso (“Vero che nel giugno 2023 Lei accompagnò suo fratello presso il Sert di
Senigallia, quindi a quello di Jesi per intraprendere un percorso di disintossicazione”) ha aggiunto “si lo confermo, sono stato io ad accompagnarlo”, mente sentito sul capito n. 5 (“Vero che nel giugno 2023 Lei ebbe a parlare con il direttore della il quale, a Parte_2
conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti, conIGliava al proprio dipendente Controparte_1 un percorso di recupero”) ha risposto “confermo di aver parlato personalmente con il datore di lavoro di mio fratello che conIGliò un percorso di disintossicazione”.
Ai fini della decisione appare IGnificativo riportare anche quanto riferito dai figli minori della coppia nel corso dell'ascolto, durante il quale con entrambi è stata approfondita la tematica del rapporto con il padre. ha riferito che “con lui non sono molto legato, è andato via di casa quando ero piccolo, CP_3
avevo mi sembra sei anni. Non so né dove lavora né dove vive.
Non lo vedo da circa un anno, l'ultima volta l'ho incontrato a casa di mia nonna paterna, dove vado a pranzo tutti i giorni. Devo dire che ci siamo sempre visti molto poco. Lui non mi ha più cercato, né ci siamo sentiti. Mi piacerebbe avere un padre, ma al momento non me la sento di incontrarlo, perché mi sento a disagio, anche se non riesco a dare una spiegazione precisa del perché”.
- 6 - invece, ha dichiarato: “posso dire di non averlo vissuto tanto perché è uscito di casa CP_2
oramai circa dieci anni fa. Ricordo che era violento perché ho visto con i miei occhi che in un'occasione lui prese a calci mia madre. Io stavo dormendo ma a causa delle urla mi sonosvegliato e ho assistito a quella scena. Quando è uscito di casa non ricordo dove sia andato
a vivere, mi sembra fosse a Moie. Qualche volta mi è capitato di andare e casa sua e di dormirci.
Oramai però è quasi un anno che non ci vediamo e non ci sentiamo. L'ultimo volta ci siamo visti
a casa di mia nonna. Io non l'ho mai cercato, lui qualche volta mi ha scritto al telefono ma io
l'ho bloccato lo reputo una persona orribile dato che non ci è mai stato vicino e, poi, è stato violento. Questa distanza da lui non mi pesa. Sinceramente non saprei né dove lavora né dove vive”.
5.3 L'istruttoria, dunque, ha dimostrato che il IGnor , il quale ha un serio problema di CP_2
abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti - tanto che attualmente è ricoverato presso una struttura di cura, così come già accaduto in passato - che ne ha causato anche il licenziamento dal posto di lavoro, si è oramai da anni allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi completamente sia della moglie che dei figli in palese violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia.
La crisi familiare, dunque, è dipesa dalle scelte di vita del IGnor al quale va addebitata CP_2
la separazione.
6. La ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo dei minori e nati a CP_3 CP_2
Senigallia il 22.8.2008.
6.1 La domanda è fondata.
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo
96 del codice di procedura civile”.
- 7 - In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
È stato merito della giurisprudenza aver elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore.
Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 06/03/2019; n. 5108 del 29/03/2012).
L'affidamento condiviso non può nemmeno ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto
- 8 - sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr.
Cass. n. 30826 del 28/11/2018).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
È pertanto onere del genitore richiedente l'affidamento esclusivo allegare e provare elementi specifici, non astratti e generici, dai quali poter accertare la natura pregiudizievole per l'interesse del minore dell'affidamento condiviso.
6.2 Nel caso di specie sono stati gli stessi minori nel corso dell'ascolto a rappresentare che il padre da quando se ne è andato di casa si è completamente disinteressato delle eIGenze dei figli.
Il IGnor , dunque, oltre alle dipendenze da sostanze, da anni non si occupa della crescita, CP_2
educazione, delle necessità dei figli. Inoltre per molto tempo è rimasto totalmente inadempiente anche agli obblighi di mantenimento che gravano su ciascun genitore, omettendo di contribuire sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie. Soltanto in concomitanza con l'instaurazione del presente procedimento ha provveduto a versare alcune somme alla IGnora
(all'udienza del 25.9.2024 la ricorrente ha riferito di aver ricevuto 100 euro negli ultimi Parte_1 due mesi, poi all'udienza del 26.3.2025 ha rappresentato che “da gennaio 2025, ovvero da quando abbiamo notificato il precetto, mio marito ha iniziato a corrispondere la somma indicata nel verbale del 25.9.2024”).
Va peraltro evidenziato che nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo il convenuto non si è costituito in giudizio, manifestando quindi un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Tale comportamento processuale corrobora la valutazione di grave inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse del minore accogliere la domanda di affido esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine
- 9 - all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità.
6.3 Con riferimento alle modalità di visita padre figli, alla luce della situazione di fatto (il IGnor
non vede da tempo i figli ed è in cura presso una comunità di recupero) non appare CP_2
possibile predisporre un calendario di incontri predeterminato. Ciò IGnifica che, qualora il convenuto decidesse di adempiere ai propri obblighi genitoriali e manifestasse la volontà di partecipare alla crescita dei propri figli, vista l'età dei minori (che nel 2026 compiranno diciotto anni) i quali nel corso dell'ascolto hanno dimostrato di essere ampiamente in grado di manifestare un pensiero preciso e consapevole, lo stesso potrà stare con i figli, tenuto conto della loro volontà, previa supervisione della IGnora Parte_1
7. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento di tutti e cinque i figli.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter
c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali eIGenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
7.1 La ricorrente negli ultimi anni ha prodotto i seguenti redditi: 2020 un reddito imponibile di
7.341 euro, 2021 un reddito imponibile di 14.697 euro con imposta netta di 1.006 euro e 2022 un reddito imponibile di 21.873 euro con imposta netta di 1.813 euro (doc. 4, 4 bis e 4 ter).
Per quanto riguarda la posizione del IGnor dalle testimonianze della madre e del fratello CP_2
è emerso che fino al 2023 lavorava alle dipendenze della Plastmeccanica spa, occupazione che peraltro gli consentiva di beneficiare di un discreto stipendio, come risulta dalla documentazione fiscale (certificazioni uniche) depositata nel fascicolo telematico il 24.10.2024, che ha evidenziato i seguenti redditi: nel 2021 un reddito di 30.939,11 euro con imposta netta di 904,41 euro, nel 2022 un reddito di 31.802,17 euro con imposta netta di 5.524,32 euro e nel 2023 un reddito di 22.691,35 con imposta netta di 3.377,37. Da quest'ultima certificazione, inoltre, si evince che il rapporto di lavoro che era iniziato in data 1.4.2014 è terminato il 14.11.2023.
Dall'estratto previdenziale predisposto dall'Inps, inoltre, risulta che il convenuto ha sempre lavorato a partire dal 1994, inizialmente con contratti di apprendistato, poi dal 1996 come lavoratore dipendente con impiego a tempo pieno per tutto l'anno con retribuzione che, per
- 10 - quanto riguarda il rapporto con la Plastmeccanica spa, dal 2016 è sempre stata superiore ai
30.000 euro (doc. depositato il 12.12.2024).
La documentazione trasmessa dall'Inps, inoltre, ha evidenziato che il IGnor nel 2024 CP_2
ha percepito 9.646,19 euro a titolo di Naspi
7.2 Dal matrimonio sono nati cinque figli, ovvero oltre ai minori e i maggiorenni CP_3 CP_2
, la cui situazione è la seguente: Per_1 Per_2 Per_3
- sta frequentando l'università di Biologia e sta per terminare il terzo anno, per cui sta Per_1
proseguendo nel proprio percorso di studi, che sta portando avanti con diligenze e tempestività, considerato che è nato nel 2003, per cui ha ancora diritto a percepire il contributo al mantenimento;
- è ancora disoccupato, ma come riferito dalla IGnora all'udienza del Per_3 Parte_1
26.3.2025 è alla ricerca di un posto di lavoro. Essendo nato il [...] non può dirsi che rispetto al raggiungimento della maggiore età sia passato un lasso di tempo idoneo ad ottenere un qualche lavoro che possa garantire una sufficiente stabilità economica. Ciò IGnifica che anche per non può considerarsi venuto meno il diritto a ricever il mantenimento, fermo restando Per_3
che il ragazzo in ragione del principio dell'autoresponsabilità dovrà mettersi seriamente alla ricerca di una sufficiente collocazione lavorativa.
- invece, sin dal mese di giugno 2024 lavora in un bar a Serra dé Conti e percepisce uno Per_2
stipendio di circa 900 / 1.000 euro mensili, per cui - come già evidenziato dal giudice delegato nell'ordinanza resa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. - dopo aver terminato gli studi ha reperito un'occupazione, per cui può essere considerata indipendente sotto l'aspetto economico.
Ciò IGnifica, dunque, che il convenuto deve ad oggi contribuire al mantenimento di quattro figli.
7.3 Per tali ragioni il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro
600,00 mensili complessivi (150 euro per ciascun figlio).
Nella quantificazione dell'importo il Collegio ha ritenuto di dover valorizzare i seguenti elementi:
- i figli sono da sempre a carico della madre, non avendo più alcun rapporto con il padre;
- il IGnor ha una specifica capacità lavorativa, tanto che ha da sempre avuto delle stabili CP_2
occupazioni;
- il rapporto con la Plastmeccanica spa, che consentiva al convenuto di percepire un discreto stipendio, si è interrotto a causa delle dipendenze da sostanze dello stesso;
- 11 - - il IGnor , dunque, al momento non sta lavorando per fattori a lui direttamente CP_2
imputabili;
- in ogni caso, nonostante la disoccupazione, il convenuto percepisce la Naspi.
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
Per completezza va precisato che l'aumento dell'importo rispetto a quello prospettato nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. è chiaramene collegato al fatto che nel momento in cui è stato adottato quel provvedimento non vi era alcuna documentazione attestante le effettive condizioni patrimoniali del convenuto, essendo noto soltanto il suo stato di disoccupato.
8. La ricorrente, che per sé non ha avanzato pretese di carattere economico, ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. domandando anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Poiché ai sensi del primo comma della norma in esame “Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza, così da attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio ad Arcevia il 15/09/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Arcevia al n. 7, parte 2, serie A dell'anno 2001; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcevia di procedere alle annotazioni di legge;
addebita la separazione ad;
Controparte_1
affida in via esclusiva i figli minori e alla madre con collocamento prevalente CP_3 CP_2 degli stessi presso l'abitazione materna; dispone che, qualora il IGnor decidesse di adempiere ai propri obblighi genitoriali e CP_2
manifestasse la volontà di partecipare alla crescita dei propri figli, le visite padre figli avverranno
- 12 - nel rispetto della volontà dei minori, con i quali il padre potrà concordare tempi e modalità di frequentazione, previa supervisione della IGnora Parte_1
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli , e la somma Per_1 Per_3 CP_3 CP_2
mensile di euro 600,00 (150,00 euro per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il
Distretto delle Marche;
dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice delegato per il prosieguo, come da separata ordinanza;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2641/2024, promossa da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Elisabetta Allegrezza ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Senigallia,
Piazza Roma n. 6;
ricorrente
contro
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “all'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale Civile di Ancona, affinché, previa eventuale nomina del Giudice Relatore e convocazione dei coniugi avanti a sé, nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis 14 c.p.c., voglia fissare l'udienza di prima trattazione ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'ìmpossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la
- 1 - separazione personale tra i IGg.ri e , autorizzandoli a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, con obbligo di mutuo rispetto, rassegnando sin d'ora le seguenti conclusioni emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo per il prosieguo del giudizio, conclusioni
In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: nonché pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo
1) La IG.ra , ha l'esclusiva responsabilità genitoriale sui figli minori, e con Parte_1
lei conviventi, nato a [...] il [...] e nato a [...]_3
Senigallia il 22.08.2008;
2) Il padre dovrà corrispondere un assegno di mantenimento nella misura di €700,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da trattenersi direttamente presso l'Ente erogatore Inps con contestuale versamento sul c/c n. n. IT 20 W 08705 37510 000000200476 presso Banca di Credito
Cooperativo di Ostra Vetere, intestato alla SI.ra per i figli sia maggiorenni che Parte_1
minorenni, studenti e non autosufficienti, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie ovvero delle mediche e di istruzione che si rendessero necessarie;
3) La casa famigliare detenuta in locazione dalle case popolari sita in BA (An) C.so
Vittorio Emanuele II n.13 resterà a totale disposizione della IG.ra ; Parte_1
4) La moglie, autosufficiente rinuncia al mantenimento per sé;
***
La IG.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis, Parte_1
49 c.p.c., chiede altresì
Che decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Ancona, venga rimessa la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale di Ancona, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà della ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, venga pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
- 2 - a) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, nonché pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Senigallia.
b) Confermare le condizioni richieste per la pronuncia di separazione nei termini che seguono:
1) La IG.ra , ha l'esclusiva responsabilità genitoriale sui figli minori, e con Parte_1
lei conviventi, nato a [...] il [...] e nato a [...]_3
Senigallia il 22.08.2008;
2) Il padre dovrà corrispondere un assegno di mantenimento nella misura di €700,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da trattenersi direttamente presso l'Ente erogatore Inps con contestuale versamento sul c/c n. n. IT 20 W 08705 37510 000000200476 presso Banca di Credito
Cooperativo di Ostra Vetere, intestato alla SI.ra per i figli sia maggiorenni che Parte_1
minorenni, studenti e non autosufficienti, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie ovvero delle spese mediche e di istruzione che si rendessero necessarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Ancona;
3) La casa famigliare detenuta in locazione dalle case popolari sita in BA (An) C.so
Vittorio Emanuele II n.13 resterà a totale disposizione della IG.ra ; Parte_1
4) La moglie, autosufficiente rinuncia al mantenimento per sé”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.5.2024 ha chiesto la separazione con addebito Parte_1
al coniuge , con il quale ha contratto matrimonio ad Arcevia il 15/09/2001, Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori e e la previsione di un contributo per il CP_3 CP_2
mantenimento dei minori e degli altri tre figli , e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Per_3
ancora economicamente autosufficienti.
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica (il plico è stato inviato presso il luogo di residenza del IGnor ed è stato consegnato nelle mani della madre il 25.6.2024) non si CP_2
è costituito ed è stato dichiarato contumace.
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
3.1 Alla prima udienza del 25.9.2024 il Giudice delegato ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, ponendo a carico del IGnor l'obbligo di corrispondere a CP_2 Parte_1
- 3 - entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_1 Per_3
e la somma mensile di euro 400,00 (100 euro per ciascun figlio) annualmente CP_3 CP_2
rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
3.2 Il procedimento è stato istruito con prove documentali, prove testimoniali e con l'esibizione da parte dell'Agenzia dell'Entrate e dell'Inps della documentazione inerente la situazione lavorativa e reddituale di . Controparte_1
All'udienza dell'11.12.2024 è stato effettuato l'ascolto dei minori e CP_3 CP_2
Alla successiva udienza del 26.3.2025 il difensore della ricorrente, essendo la causa matura per la decisione, ha precisato le conclusioni con rinuncia al deposito degli scritti difensivi finali di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il familiare, come CP_4
evidenzia del resto il comportamento del convenuto e la separazione di fatto già in essere. Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. La ricorrente ha rappresentato che “Da anni i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e ciò per esclusivo fatto e colpa del SI. che sin dal marzo 2015 si è trasferito altrove, mantenendo Controparte_1
saltuari rapporti con i figli e non provvedendo in alcun modo al loro mantenimento.
Da ultimo lo stesso è solito contattare la moglie per continue richieste di denaro e da comunicazioni ricevute dalla di lui madre, lo stesso, dedito abitualmente all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, non ha più un'occupazione lavorativa (essendo stato licenziato lo scorso mese di novembre 2023 dalla ditta Plasmeccanica di Jesi dove svolgeva mansioni di operaio)”, per cui ha domandato l'addebito della separazione al marito, evidenziando che “La separazione dei coniugi è da addebitarsi esclusivamente al comportamento del marito SI. che ha abbandonato l'abitazione coniugale fin Controparte_1
dal 2015 e si è disinteressato totalmente della moglie e dei figli con cui da allora ha soltanto
- 4 - quale sporadico contatto telefonico e mai ha provveduto al loro mantenimento pur svolgendo attività lavorativa stabile sino al novembre 2023 con uno stipendio mensile di circa € 3.000,00.”
(cfr. pag. 2 e 3 del ricorso).
5.1 In diritto va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò IGnifica che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
5.2 All'udienza del 25.9.2024 è stata sentita la IGnora la quale ha riferito che “mio Parte_1
marito ha abbandonato la casa familiare nel 2015. I suoi rapporti con i figli da quando se ne è andato sono molto sporadici, nel senso che ad esempio nell'ultimo anno non li ha praticamente mai visti. I più grandi lo hanno anche bloccato al telefono. Da quando se e ne è andato non mi ha mai versato nulla per il mantenimento dei ragazzi, tranne gli ultimi due mesi nei quali mi ha dato 100 euro al mese tramite bonifico bancario”.
Le allegazioni della ricorrente e le dichiarazioni rese in udienza hanno trovato riscontro anzitutto nelle dichiarazioni rese dai testimoni e , rispettivamente madre Testimone_1 Testimone_2
e fratello del convenuto, che sono stati entrambi sentiti all'udienza del 26.3.2025.
- 5 - La IGnora ha riferito: “confermo l'uso sia di alcol che di stupefacenti. Nel 2020 è stato Tes_1
in cura in una clinica di Senigallia, mentre da ottobre 2024 è nuovamente in cura. Fino a lunedì scorso è stato in una struttura di Chiaravalle, mentre adesso è stato trasferito in una struttura di Fano, ma non so altre informazioni”. Ha poi dichiarato: “mio figlio ha frequentato un'altra donna, ma non ricordo il nome. Non so dire però se avessero una relazione sentimentale oppure se la frequentazione era dovuta ad una ragione di comodo, dato che lui non aveva più un posto dove vivere. Io l'ho riaccolto in casa nel giugno 2022 fino al luglio 2023, quando mi disse che sarebbe andato in una comunità di recupero, tanto che aveva bisogno di soldi che io gli ho dato.
Poi ho scoperto che in realtà non è andato a curarsi ma è andato in vacanza con questa donna, per cui l'ho cacciato di casa” ed ha ricordato che “il datore di lavoro gli disse che se lui si fosse curato gli avrebbe concesso l'aspettativa e poi lo avrebbe ripreso a lavorare, tuttavia mio figlio non ha seguito tale conIGlio per cui è stato licenziato”.
ha confermato quanto riferito dalla madre. Inoltre, in risposta al capitolo n. 3 Testimone_2 formulato nel ricorso (“Vero che nel giugno 2023 Lei accompagnò suo fratello presso il Sert di
Senigallia, quindi a quello di Jesi per intraprendere un percorso di disintossicazione”) ha aggiunto “si lo confermo, sono stato io ad accompagnarlo”, mente sentito sul capito n. 5 (“Vero che nel giugno 2023 Lei ebbe a parlare con il direttore della il quale, a Parte_2
conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti, conIGliava al proprio dipendente Controparte_1 un percorso di recupero”) ha risposto “confermo di aver parlato personalmente con il datore di lavoro di mio fratello che conIGliò un percorso di disintossicazione”.
Ai fini della decisione appare IGnificativo riportare anche quanto riferito dai figli minori della coppia nel corso dell'ascolto, durante il quale con entrambi è stata approfondita la tematica del rapporto con il padre. ha riferito che “con lui non sono molto legato, è andato via di casa quando ero piccolo, CP_3
avevo mi sembra sei anni. Non so né dove lavora né dove vive.
Non lo vedo da circa un anno, l'ultima volta l'ho incontrato a casa di mia nonna paterna, dove vado a pranzo tutti i giorni. Devo dire che ci siamo sempre visti molto poco. Lui non mi ha più cercato, né ci siamo sentiti. Mi piacerebbe avere un padre, ma al momento non me la sento di incontrarlo, perché mi sento a disagio, anche se non riesco a dare una spiegazione precisa del perché”.
- 6 - invece, ha dichiarato: “posso dire di non averlo vissuto tanto perché è uscito di casa CP_2
oramai circa dieci anni fa. Ricordo che era violento perché ho visto con i miei occhi che in un'occasione lui prese a calci mia madre. Io stavo dormendo ma a causa delle urla mi sonosvegliato e ho assistito a quella scena. Quando è uscito di casa non ricordo dove sia andato
a vivere, mi sembra fosse a Moie. Qualche volta mi è capitato di andare e casa sua e di dormirci.
Oramai però è quasi un anno che non ci vediamo e non ci sentiamo. L'ultimo volta ci siamo visti
a casa di mia nonna. Io non l'ho mai cercato, lui qualche volta mi ha scritto al telefono ma io
l'ho bloccato lo reputo una persona orribile dato che non ci è mai stato vicino e, poi, è stato violento. Questa distanza da lui non mi pesa. Sinceramente non saprei né dove lavora né dove vive”.
5.3 L'istruttoria, dunque, ha dimostrato che il IGnor , il quale ha un serio problema di CP_2
abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti - tanto che attualmente è ricoverato presso una struttura di cura, così come già accaduto in passato - che ne ha causato anche il licenziamento dal posto di lavoro, si è oramai da anni allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi completamente sia della moglie che dei figli in palese violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia.
La crisi familiare, dunque, è dipesa dalle scelte di vita del IGnor al quale va addebitata CP_2
la separazione.
6. La ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo dei minori e nati a CP_3 CP_2
Senigallia il 22.8.2008.
6.1 La domanda è fondata.
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo
96 del codice di procedura civile”.
- 7 - In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
È stato merito della giurisprudenza aver elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore.
Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 06/03/2019; n. 5108 del 29/03/2012).
L'affidamento condiviso non può nemmeno ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto
- 8 - sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr.
Cass. n. 30826 del 28/11/2018).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
È pertanto onere del genitore richiedente l'affidamento esclusivo allegare e provare elementi specifici, non astratti e generici, dai quali poter accertare la natura pregiudizievole per l'interesse del minore dell'affidamento condiviso.
6.2 Nel caso di specie sono stati gli stessi minori nel corso dell'ascolto a rappresentare che il padre da quando se ne è andato di casa si è completamente disinteressato delle eIGenze dei figli.
Il IGnor , dunque, oltre alle dipendenze da sostanze, da anni non si occupa della crescita, CP_2
educazione, delle necessità dei figli. Inoltre per molto tempo è rimasto totalmente inadempiente anche agli obblighi di mantenimento che gravano su ciascun genitore, omettendo di contribuire sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie. Soltanto in concomitanza con l'instaurazione del presente procedimento ha provveduto a versare alcune somme alla IGnora
(all'udienza del 25.9.2024 la ricorrente ha riferito di aver ricevuto 100 euro negli ultimi Parte_1 due mesi, poi all'udienza del 26.3.2025 ha rappresentato che “da gennaio 2025, ovvero da quando abbiamo notificato il precetto, mio marito ha iniziato a corrispondere la somma indicata nel verbale del 25.9.2024”).
Va peraltro evidenziato che nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo il convenuto non si è costituito in giudizio, manifestando quindi un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Tale comportamento processuale corrobora la valutazione di grave inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse del minore accogliere la domanda di affido esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine
- 9 - all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità.
6.3 Con riferimento alle modalità di visita padre figli, alla luce della situazione di fatto (il IGnor
non vede da tempo i figli ed è in cura presso una comunità di recupero) non appare CP_2
possibile predisporre un calendario di incontri predeterminato. Ciò IGnifica che, qualora il convenuto decidesse di adempiere ai propri obblighi genitoriali e manifestasse la volontà di partecipare alla crescita dei propri figli, vista l'età dei minori (che nel 2026 compiranno diciotto anni) i quali nel corso dell'ascolto hanno dimostrato di essere ampiamente in grado di manifestare un pensiero preciso e consapevole, lo stesso potrà stare con i figli, tenuto conto della loro volontà, previa supervisione della IGnora Parte_1
7. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento di tutti e cinque i figli.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter
c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali eIGenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
7.1 La ricorrente negli ultimi anni ha prodotto i seguenti redditi: 2020 un reddito imponibile di
7.341 euro, 2021 un reddito imponibile di 14.697 euro con imposta netta di 1.006 euro e 2022 un reddito imponibile di 21.873 euro con imposta netta di 1.813 euro (doc. 4, 4 bis e 4 ter).
Per quanto riguarda la posizione del IGnor dalle testimonianze della madre e del fratello CP_2
è emerso che fino al 2023 lavorava alle dipendenze della Plastmeccanica spa, occupazione che peraltro gli consentiva di beneficiare di un discreto stipendio, come risulta dalla documentazione fiscale (certificazioni uniche) depositata nel fascicolo telematico il 24.10.2024, che ha evidenziato i seguenti redditi: nel 2021 un reddito di 30.939,11 euro con imposta netta di 904,41 euro, nel 2022 un reddito di 31.802,17 euro con imposta netta di 5.524,32 euro e nel 2023 un reddito di 22.691,35 con imposta netta di 3.377,37. Da quest'ultima certificazione, inoltre, si evince che il rapporto di lavoro che era iniziato in data 1.4.2014 è terminato il 14.11.2023.
Dall'estratto previdenziale predisposto dall'Inps, inoltre, risulta che il convenuto ha sempre lavorato a partire dal 1994, inizialmente con contratti di apprendistato, poi dal 1996 come lavoratore dipendente con impiego a tempo pieno per tutto l'anno con retribuzione che, per
- 10 - quanto riguarda il rapporto con la Plastmeccanica spa, dal 2016 è sempre stata superiore ai
30.000 euro (doc. depositato il 12.12.2024).
La documentazione trasmessa dall'Inps, inoltre, ha evidenziato che il IGnor nel 2024 CP_2
ha percepito 9.646,19 euro a titolo di Naspi
7.2 Dal matrimonio sono nati cinque figli, ovvero oltre ai minori e i maggiorenni CP_3 CP_2
, la cui situazione è la seguente: Per_1 Per_2 Per_3
- sta frequentando l'università di Biologia e sta per terminare il terzo anno, per cui sta Per_1
proseguendo nel proprio percorso di studi, che sta portando avanti con diligenze e tempestività, considerato che è nato nel 2003, per cui ha ancora diritto a percepire il contributo al mantenimento;
- è ancora disoccupato, ma come riferito dalla IGnora all'udienza del Per_3 Parte_1
26.3.2025 è alla ricerca di un posto di lavoro. Essendo nato il [...] non può dirsi che rispetto al raggiungimento della maggiore età sia passato un lasso di tempo idoneo ad ottenere un qualche lavoro che possa garantire una sufficiente stabilità economica. Ciò IGnifica che anche per non può considerarsi venuto meno il diritto a ricever il mantenimento, fermo restando Per_3
che il ragazzo in ragione del principio dell'autoresponsabilità dovrà mettersi seriamente alla ricerca di una sufficiente collocazione lavorativa.
- invece, sin dal mese di giugno 2024 lavora in un bar a Serra dé Conti e percepisce uno Per_2
stipendio di circa 900 / 1.000 euro mensili, per cui - come già evidenziato dal giudice delegato nell'ordinanza resa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. - dopo aver terminato gli studi ha reperito un'occupazione, per cui può essere considerata indipendente sotto l'aspetto economico.
Ciò IGnifica, dunque, che il convenuto deve ad oggi contribuire al mantenimento di quattro figli.
7.3 Per tali ragioni il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro
600,00 mensili complessivi (150 euro per ciascun figlio).
Nella quantificazione dell'importo il Collegio ha ritenuto di dover valorizzare i seguenti elementi:
- i figli sono da sempre a carico della madre, non avendo più alcun rapporto con il padre;
- il IGnor ha una specifica capacità lavorativa, tanto che ha da sempre avuto delle stabili CP_2
occupazioni;
- il rapporto con la Plastmeccanica spa, che consentiva al convenuto di percepire un discreto stipendio, si è interrotto a causa delle dipendenze da sostanze dello stesso;
- 11 - - il IGnor , dunque, al momento non sta lavorando per fattori a lui direttamente CP_2
imputabili;
- in ogni caso, nonostante la disoccupazione, il convenuto percepisce la Naspi.
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
Per completezza va precisato che l'aumento dell'importo rispetto a quello prospettato nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. è chiaramene collegato al fatto che nel momento in cui è stato adottato quel provvedimento non vi era alcuna documentazione attestante le effettive condizioni patrimoniali del convenuto, essendo noto soltanto il suo stato di disoccupato.
8. La ricorrente, che per sé non ha avanzato pretese di carattere economico, ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. domandando anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Poiché ai sensi del primo comma della norma in esame “Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza, così da attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio ad Arcevia il 15/09/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Arcevia al n. 7, parte 2, serie A dell'anno 2001; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcevia di procedere alle annotazioni di legge;
addebita la separazione ad;
Controparte_1
affida in via esclusiva i figli minori e alla madre con collocamento prevalente CP_3 CP_2 degli stessi presso l'abitazione materna; dispone che, qualora il IGnor decidesse di adempiere ai propri obblighi genitoriali e CP_2
manifestasse la volontà di partecipare alla crescita dei propri figli, le visite padre figli avverranno
- 12 - nel rispetto della volontà dei minori, con i quali il padre potrà concordare tempi e modalità di frequentazione, previa supervisione della IGnora Parte_1
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli , e la somma Per_1 Per_3 CP_3 CP_2
mensile di euro 600,00 (150,00 euro per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il
Distretto delle Marche;
dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice delegato per il prosieguo, come da separata ordinanza;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 13 -