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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6599 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 28289/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28289/2021 RGAC e vertente
TRA
e quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini 46 presso l'avv. Alessandro Abbondandolo, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
residente in [...] Controparte_1 piano terra
Spa , quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_2 persona di due procuratori, elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle Belle Arti 58 presso l'avv. Giuseppina Venuti, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti a firme autenticate in data 14/10/2019 in Milano con atto per notaio Persona_2 rep. 22644
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
e quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno convenuto nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_3 quale impresa designata dal FGVS, chiedendo di dichiarare il conducente dell'autovettura Chevrolet MA tg. DJ210TY di proprietà di e non assicurata Controparte_1 per la RCA responsabile di un sinistro verificatosi in data 26/9/2019 in Napoli, quando detto veicolo, a bordo del quale era trasportato il minore aveva Persona_1 dato il via ad un tamponamento a catena – e di condannare i convenuti solidalmente o singolarmente a risarcire i danni patrimoniali e non, subiti dal minore per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 67.486,50 o nella diversa misura ritenuta giusta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita spa , chiedendo di dichiarare il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, o comunque rigettare la domanda degli attori perché infondata, o subordinatamente dichiarare il prevalente concorso di colpa dei genitori o del nonno del minore (l'altro convenuto , e liquidare Controparte_1 il danno nei limiti del giusto e del dovuto, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste , ed è Tes_1 stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ; ora la Persona_3 causa va decisa.
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, per avere gli attori messo in mora l'impresa designata con messaggio pec inviato anche alla Consap in data 21/2/2020.
Il sinistro dedotto in giudizio si è certamente verificato, come risulta dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Napoli, in atti. Come risulta da detto rapporto, l'autovettura Chevrolet MA tg DJ210TY di al Controparte_1 momento del sinistro, non era assicurata per la Rca – ed inoltre ciò risulta pure dalla certificazione Consap, sempre prodotta dalla parte attrice. Per questo, titolare passiva del rapporto giuridico risarcitorio dedotto in giudizio, oltre al conducente e proprietario del veicolo sul quale era trasportato il minore, è l'impresa designata dal FGVS ai sensi dell'art. 283.1 lett. b) Cod.Ass..
Dal rapporto in atti, fondato sulle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti (ed in particolare la dichiarazione confessoria di sulle posizioni Controparte_1 in cui i veicoli furono rinvenuti dai verbalizzanti, e sui danni subiti dai veicoli stessi, risulta chiaramente che l'autovettura Chevrolet MA di andò a Controparte_1 tamponare molto violentemente il veicolo che la precedeva, l'autovettura Mini Cooper D tg. EY798NT: che l'urto sia stato violento lo si ricava anche solo dai danni riportati dall'autovettura Chevrolet, con la parte anteriore completamente distrutta ed il veicolo non marciante, oltre al fatto che l'autovettura Mini Cooper D venne a sua volta sospinta, dalla violenza dell'urto, contro un'altra autovettura che la precedeva, la quale a sua volta ne andò ad urtare un'altra che si trovava ancora più avanti. Anche l'unico teste escusso,
, ha riferito tale dinamica – anche se non ha spiegato per quale ragione non Tes_1 pagina 2 di 4 avrebbe poi riferito nulla ai verbalizzanti. Come affermato da Cass. 12663/2024: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.”. Anche se i veicoli fossero stati in movimento, comunque sarebbe stato Controparte_1 responsabile per avere tamponato l'auto Mini Cooper, il cui conducente sarebbe stato a sua volta responsabile di avere tamponato il veicolo che precedeva quello da lui condotto;
ma dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, e dalla deposizione testimoniale raccolta, risulta che l'automobile Mini Cooper D era ferma nel traffico, come gli altri due che la precedevano: pertanto, è responsabile unico di tutto il Controparte_1 tamponamento a catena.
A bordo della Chevrolet MA erano trasportati 4 bambini, tra i quali Persona_1
il quale nell'evento riportò lesioni personali. Di tali lesioni è ovviamente
[...] responsabile il vettore, ossia proprietario e conducente Controparte_1 dell'autovettura che provocò il sinistro. Anche ammesso che non fossero stati usati, o fossero stati usati non correttamente, i sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini, previsti dall'art. 172 Cod.Strada, di tale omissione sarebbe comunque responsabile il conducente dell'autovettura sulla quale il bambino (all'epoca di 9 anni) viaggiava. Pur volendo ritenere che i genitori del minore siano stati in qualunque modo incauti nell'affidare il figlio al nonno – su un'autovettura non assicurata per la RCA, priva di seggiolino, senza cinture di sicurezza, con un numero di occupanti superiore al consentito - si tratterebbe di un concorso di colpa degli odierni attori in proprio (e non quali legali rappresentanti del minore) che non escluderebbe né diminuirebbe l'obbligo di di Controparte_1 risarcire il danno per l'intero.
Come accertato dal CTU nominato nel presente giudizio, nel sinistro il minore riportò le seguenti lesioni: “frattura del terzo medio diafisario del Parte_1 perone della gamba dx lievemente angolata;
frattura metafisaria distale del radio dx angolata che ha necessitato di manovra di correzione in anestesia;
distorsione del rachide cervicale con all'esame TC lateroversione del dente dell'epistrofeo; infrazioni delle ossa nasali e contusioni multiple cranio-facciali e per il corpo”; ne è derivata una invalidità temporanea totale di giorni 6, parziale al 75% di altri giorni 30 e parziale al 50% di pagina 3 di 4 ulteriori giorni 30; sono residuati postumi permanenti che integrano un danno biologico del 10%, in un soggetto che all'epoca dei fatti aveva, come visto, l'età di anni 9; avverso tali conclusioni le parti non hanno osservato nulla, e non c'è ragione per discostarsene. Gli attori non hanno agito anche in proprio, e non hanno diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per il figlio a seguito dell'evento (comunque, quelle rimborsabili ammontano a soli € 230).Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018 (quelle immediatamente antecedenti all'evento per cui è causa) vanno liquidati in favore del minore infortunato € 4.263 per l'invalidità temporanea ed € 26.817 per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, per un totale di € 31.080; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 26/9/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/9/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28289/2021 rgac vertente tra: e quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
attori; e quale impresa designata
[...] Controparte_1 Controparte_3 dal FGVS, appellata;
così provvede: 1) Dichiara responsabile dell'evento per cui è causa;
Controparte_1
2) Condanna e , solidalmente, a Controparte_1 Controparte_5 risarcire i genitori del minore dei danni subiti da quest'ultimo Persona_1 nell'evento per cui è causa - che liquida in € 31.080; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 26/9/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/9/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna e , in solido, a Controparte_1 Controparte_5 rimborsare agli attori ogni somma che questi documentino di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna e ,, solidalmente, a Controparte_1 Controparte_5 rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 555 per esborsi ed € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Massimo Bucciero. Così deciso in Portici in data 1/7/2025 Il Giudice
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28289/2021 RGAC e vertente
TRA
e quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini 46 presso l'avv. Alessandro Abbondandolo, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
residente in [...] Controparte_1 piano terra
Spa , quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_2 persona di due procuratori, elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle Belle Arti 58 presso l'avv. Giuseppina Venuti, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti a firme autenticate in data 14/10/2019 in Milano con atto per notaio Persona_2 rep. 22644
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
e quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno convenuto nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_3 quale impresa designata dal FGVS, chiedendo di dichiarare il conducente dell'autovettura Chevrolet MA tg. DJ210TY di proprietà di e non assicurata Controparte_1 per la RCA responsabile di un sinistro verificatosi in data 26/9/2019 in Napoli, quando detto veicolo, a bordo del quale era trasportato il minore aveva Persona_1 dato il via ad un tamponamento a catena – e di condannare i convenuti solidalmente o singolarmente a risarcire i danni patrimoniali e non, subiti dal minore per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 67.486,50 o nella diversa misura ritenuta giusta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita spa , chiedendo di dichiarare il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, o comunque rigettare la domanda degli attori perché infondata, o subordinatamente dichiarare il prevalente concorso di colpa dei genitori o del nonno del minore (l'altro convenuto , e liquidare Controparte_1 il danno nei limiti del giusto e del dovuto, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste , ed è Tes_1 stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ; ora la Persona_3 causa va decisa.
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, per avere gli attori messo in mora l'impresa designata con messaggio pec inviato anche alla Consap in data 21/2/2020.
Il sinistro dedotto in giudizio si è certamente verificato, come risulta dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Napoli, in atti. Come risulta da detto rapporto, l'autovettura Chevrolet MA tg DJ210TY di al Controparte_1 momento del sinistro, non era assicurata per la Rca – ed inoltre ciò risulta pure dalla certificazione Consap, sempre prodotta dalla parte attrice. Per questo, titolare passiva del rapporto giuridico risarcitorio dedotto in giudizio, oltre al conducente e proprietario del veicolo sul quale era trasportato il minore, è l'impresa designata dal FGVS ai sensi dell'art. 283.1 lett. b) Cod.Ass..
Dal rapporto in atti, fondato sulle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti (ed in particolare la dichiarazione confessoria di sulle posizioni Controparte_1 in cui i veicoli furono rinvenuti dai verbalizzanti, e sui danni subiti dai veicoli stessi, risulta chiaramente che l'autovettura Chevrolet MA di andò a Controparte_1 tamponare molto violentemente il veicolo che la precedeva, l'autovettura Mini Cooper D tg. EY798NT: che l'urto sia stato violento lo si ricava anche solo dai danni riportati dall'autovettura Chevrolet, con la parte anteriore completamente distrutta ed il veicolo non marciante, oltre al fatto che l'autovettura Mini Cooper D venne a sua volta sospinta, dalla violenza dell'urto, contro un'altra autovettura che la precedeva, la quale a sua volta ne andò ad urtare un'altra che si trovava ancora più avanti. Anche l'unico teste escusso,
, ha riferito tale dinamica – anche se non ha spiegato per quale ragione non Tes_1 pagina 2 di 4 avrebbe poi riferito nulla ai verbalizzanti. Come affermato da Cass. 12663/2024: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.”. Anche se i veicoli fossero stati in movimento, comunque sarebbe stato Controparte_1 responsabile per avere tamponato l'auto Mini Cooper, il cui conducente sarebbe stato a sua volta responsabile di avere tamponato il veicolo che precedeva quello da lui condotto;
ma dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, e dalla deposizione testimoniale raccolta, risulta che l'automobile Mini Cooper D era ferma nel traffico, come gli altri due che la precedevano: pertanto, è responsabile unico di tutto il Controparte_1 tamponamento a catena.
A bordo della Chevrolet MA erano trasportati 4 bambini, tra i quali Persona_1
il quale nell'evento riportò lesioni personali. Di tali lesioni è ovviamente
[...] responsabile il vettore, ossia proprietario e conducente Controparte_1 dell'autovettura che provocò il sinistro. Anche ammesso che non fossero stati usati, o fossero stati usati non correttamente, i sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini, previsti dall'art. 172 Cod.Strada, di tale omissione sarebbe comunque responsabile il conducente dell'autovettura sulla quale il bambino (all'epoca di 9 anni) viaggiava. Pur volendo ritenere che i genitori del minore siano stati in qualunque modo incauti nell'affidare il figlio al nonno – su un'autovettura non assicurata per la RCA, priva di seggiolino, senza cinture di sicurezza, con un numero di occupanti superiore al consentito - si tratterebbe di un concorso di colpa degli odierni attori in proprio (e non quali legali rappresentanti del minore) che non escluderebbe né diminuirebbe l'obbligo di di Controparte_1 risarcire il danno per l'intero.
Come accertato dal CTU nominato nel presente giudizio, nel sinistro il minore riportò le seguenti lesioni: “frattura del terzo medio diafisario del Parte_1 perone della gamba dx lievemente angolata;
frattura metafisaria distale del radio dx angolata che ha necessitato di manovra di correzione in anestesia;
distorsione del rachide cervicale con all'esame TC lateroversione del dente dell'epistrofeo; infrazioni delle ossa nasali e contusioni multiple cranio-facciali e per il corpo”; ne è derivata una invalidità temporanea totale di giorni 6, parziale al 75% di altri giorni 30 e parziale al 50% di pagina 3 di 4 ulteriori giorni 30; sono residuati postumi permanenti che integrano un danno biologico del 10%, in un soggetto che all'epoca dei fatti aveva, come visto, l'età di anni 9; avverso tali conclusioni le parti non hanno osservato nulla, e non c'è ragione per discostarsene. Gli attori non hanno agito anche in proprio, e non hanno diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per il figlio a seguito dell'evento (comunque, quelle rimborsabili ammontano a soli € 230).Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018 (quelle immediatamente antecedenti all'evento per cui è causa) vanno liquidati in favore del minore infortunato € 4.263 per l'invalidità temporanea ed € 26.817 per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, per un totale di € 31.080; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 26/9/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/9/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28289/2021 rgac vertente tra: e quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
attori; e quale impresa designata
[...] Controparte_1 Controparte_3 dal FGVS, appellata;
così provvede: 1) Dichiara responsabile dell'evento per cui è causa;
Controparte_1
2) Condanna e , solidalmente, a Controparte_1 Controparte_5 risarcire i genitori del minore dei danni subiti da quest'ultimo Persona_1 nell'evento per cui è causa - che liquida in € 31.080; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 26/9/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/9/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna e , in solido, a Controparte_1 Controparte_5 rimborsare agli attori ogni somma che questi documentino di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna e ,, solidalmente, a Controparte_1 Controparte_5 rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 555 per esborsi ed € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Massimo Bucciero. Così deciso in Portici in data 1/7/2025 Il Giudice
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