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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1936/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con citazione depositata in data 10.06.2022 da:
nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella via Coghinas 4, ed elettivamente domiciliato in Sassari nella via Roma n°95, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Sanna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] CP_1
(c.f.: ) assistita e rappresentata dall'Avv. Rossella Wührer del Foro di C.F._2
Brescia con studio in Via Vittorio Emanuele II n. 60 e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Maria Antonietta Capula del Foro di Sassari con studio in Via Roma n. 3, eleggendo domicilio presso quest'ultima, giusta procura in atti resistente
1 nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI: per l'attore come da citazione del 10.06.2022, per la convenuta come da memoria di costituzione del 04.10.2022 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione del 10.6.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo quanto segue:
- di essere nato in data [...] in [...] e denunciato all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Sassari come figlio della sig.ra nata a [...] il [...], della quale ha Persona_1
acquisito il cognome;
- di avere sempre saputo di essere nato dalla relazione intrattenuta tra la madre ed Persona_1
il sig. nato a [...] il [...] e che ciò sarebbe stato fatto notorio nel paese di Controparte_2
Valledoria;
- che il sig. non si sarebbe mai comportato come padre, privandolo di sostegno sia CP_2
economico che morale;
- che il sig. conclusa la relazione con la sig.ra contraeva matrimonio con CP_2 Persona_1
la sig.ra a lui premorta, e con la sig.ra , e che dalle relative unioni non Persona_2 CP_1
nasceva prole;
- che la sig.ra decedeva il 23.04.2015; Persona_1
- che il sig. decedeva in Sassari il 26.03.1998. Controparte_2
Ha lamentato di aver subito, a causa del comportamento del genitore, oltre ad un rilevante danno economico, danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato riconoscimento dello status di figlio.
2 Ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari che il sig. è il padre Controparte_2
dell'esponente, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sassari la relativa annotazione nel proprio atto di nascita, riconoscendogli altresì il risarcimento del danno patito, da stimare in corso di giudizio.
Si è costituita in giudizio , contestando quanto sostenuto dall'attore e negando che il CP_1
sig. fosse a conoscenza dell'asserito rapporto di filiazione con l'attore e negando, altresì, CP_2
che fosse circostanza nota nel paese di Valledoria. Ha dedotto che, in assenza di prova circa la consapevolezza della procreazione da parte del sig. difetterebbe l'elemento colposo atto a CP_2
cagionare un illecito endofamiliare risarcibile. Inoltre, oltre al fatto che non sarebbero dimostrati i danni subiti, la circostanza che l'attore abbia lasciato trascorrere un tempo lunghissimo (25 anni) da quando sarebbe venuto a conoscenza dello status di figlio a quando si è determinato ad agire per il risarcimento del danno, sarebbe idoneo a interrompere ogni nesso di causalità tra la condotta del presunto padre e il nocumento lamentato. Ciò varrebbe anche a far ritenere prescritto un eventuale diritto al risarcimento del danno.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree perché prescritte e/o infondate, in subordine quantificare il presunto danno nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
La causa è stata istruita con audizione di testimoni, produzioni documentali e CTU tecnica e all'udienza del 05.02.2025 sono stati concessi termini ex art.190 c.p.c. ed è stata trattenuta per essere riferita al Collegio.
***
Deve ritenersi provato che è padre di . Controparte_2 Parte_1
Il test del DNA esperito paragonando i profili genetici estratti dai campioni biologici del defunto e quelli dell'esponente ha restituito una compatibilità che rasenta la certezza, pari al 99,99999991 %.
Sussistono, inoltre, indizi gravi, precisi e concordanti che apportano ulteriori elementi a sostegno della sussistenza del rapporto di filiazione. Infatti, i testimoni sentiti, hanno dichiarato che era noto in tutto il paese di Valledoria che fosse figlio di e Parte_1 Persona_1 CP_2
3 e che, al momento della gravidanza, i due si sarebbero dovuti sposare. Hanno affermato CP_2
che era presentato come uno di famiglia, che veniva invitato dai cugini paterni a Parte_1
tutti gli eventi e che era solito frequentare mentre era in vita. Controparte_2
Dalla prova testimoniale è, anche, emerso con certezza che era perfettamente Controparte_2
consapevole di essere il padre di in quanto quest'ultimo aveva il suo stesso Parte_1
soprannome, si frequentavano e le persone spesso apostrofavano dinanzi a lui come Parte_1
“tuo figlio”. Allo stesso modo non negava la possibilità di riconoscere l'attore come figlio.
Deve pertanto ritenersi giudizialmente provato che era, fin da subito, a Controparte_2
conoscenza del rapporto di paternità esistente: sussiste, conseguentemente, la condotta illecita generativa del danno. Ora, posto che il danno da privazione della figura paterna determina un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, che investe lo sviluppo e la progressiva formazione della personalità del danneggiato, influente sul peggioramento delle condizioni di vita, tale da determinare una vita "qualitativamente inferiore", parte della giurisprudenza ritiene che il richiedente non possa limitarsi a dedurre il contegno inadempiente ai doveri genitoriali, ma debba altresì provare se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale (cfr. Trib. Bolzano, 13/03/2020, n. 286; Trib. Savona, 13/01/2020, n. 50).
In particolare, si è ritenuto che il risarcimento spetta ove "siano state dimostrate rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione"(Trib. Roma, 01/08/2019).
Nel presente caso, non vi è prova del diverso tenore di vita di cui avrebbe potuto godere il figlio. Pur ritenendo che la mancata allegazione non possa non inficiare sulla
4 sussistenza del danno, si ritiene, peraltro, che questa rilevi ai fini della quantificazione dello stesso.
Più nello specifico, si rileva che la più recente giurisprudenza tende a liquidare lo stesso utilizzando le tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano relativa alla liquidazione del danno da morte del genitore, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso (cfr. Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib.
Milano, 23/7/2014).
Sul punto, parte della giurisprudenza suggerisce, con valutazione condivisibile, un ampio ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di ancorare tale pregiudizio a precise quantificazioni in moneta e vista la necessità di rideterminare l'importo tabellare sulle base delle circostanze concrete (cfr. Trib. Roma, 17/6/2019; Trib.
Ravenna, 13/5/2019; Trib. Rimini, 3/2/2018). Tra queste circostanze, possono essere valorizzate, a titolo esemplificativo, la durata e il livello d'assenza materiale e affettiva del padre, l'effettiva consapevolezza dell'abbandono, la recuperabilità del rapporto genitoriale e la presenza di altre figure parentali (v. Trib. Modena, 22/4/2020).
Nel caso di specie è, certo, emerso che il Sig. non si sia solo Controparte_2
disinteressato del mantenimento, istruzione ed educazione, ma abbia anche mancato di partecipare affettivamente alla sua vita. Ma se è vero che la “perdita” del genitore non è
compensata dalla presenza dell'altro o dei parenti prossimi, è anche vero che nella liquidazione del danno deve tenersi conto di altri fattori quali, nella specie, la circostanza che le parti hanno vissuto nella zona di Valledoria, e che l'attore è stato accudito dalla madre che ha lavorato come bidella ed era ben stimata in paese, che il padre dopo un
5 periodo sul continente è tornato a vivere nel sassarese, e che l'attore ha frequentato sia il padre che la famiglia paterna (cugini) e che ciò ha, in parte, compensato la carenza dell'affetto paterno.
Ciò premesso, considerato che le tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate alla data di instaurazione del presente giudizio, risarciscono in favore del figlio per la perdita del genitore un importo di €. 155.000, non essendo stati addotti o rilevabili peculiari profili,
che possano portare a valutare in chiave più specifica o personalizzata il danno di cui si tratta, si ritiene congruo liquidare a la somma di €. 50.000, pari a circa Parte_1
un terzo dell'importo di cui sopra.
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto è pacifico in giurisprudenza che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione, che costituisce il dies a
quo della decorrenza della ordinaria prescrizione (Tribunale Roma sez. I, 19/05/2017).
A tale stregua, le domande dell'attore devono essere accolte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara che è padre di e, per l'effetto, ordina Controparte_2 Parte_1
all'Ufficiale di stato civile del Comune di Valledoria la relativa annotazione nell'atto di nascita di quest'ultimo;
2) accerta in capo a il diritto al risarcimento per complessivi €. 50.000,00; Parte_1
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
€. 3.809,00, oltre rimborso c.u., rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
6 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice est. dott.ssa Ilaria Bradamante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con citazione depositata in data 10.06.2022 da:
nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella via Coghinas 4, ed elettivamente domiciliato in Sassari nella via Roma n°95, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Sanna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] CP_1
(c.f.: ) assistita e rappresentata dall'Avv. Rossella Wührer del Foro di C.F._2
Brescia con studio in Via Vittorio Emanuele II n. 60 e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Maria Antonietta Capula del Foro di Sassari con studio in Via Roma n. 3, eleggendo domicilio presso quest'ultima, giusta procura in atti resistente
1 nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI: per l'attore come da citazione del 10.06.2022, per la convenuta come da memoria di costituzione del 04.10.2022 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione del 10.6.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo quanto segue:
- di essere nato in data [...] in [...] e denunciato all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Sassari come figlio della sig.ra nata a [...] il [...], della quale ha Persona_1
acquisito il cognome;
- di avere sempre saputo di essere nato dalla relazione intrattenuta tra la madre ed Persona_1
il sig. nato a [...] il [...] e che ciò sarebbe stato fatto notorio nel paese di Controparte_2
Valledoria;
- che il sig. non si sarebbe mai comportato come padre, privandolo di sostegno sia CP_2
economico che morale;
- che il sig. conclusa la relazione con la sig.ra contraeva matrimonio con CP_2 Persona_1
la sig.ra a lui premorta, e con la sig.ra , e che dalle relative unioni non Persona_2 CP_1
nasceva prole;
- che la sig.ra decedeva il 23.04.2015; Persona_1
- che il sig. decedeva in Sassari il 26.03.1998. Controparte_2
Ha lamentato di aver subito, a causa del comportamento del genitore, oltre ad un rilevante danno economico, danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato riconoscimento dello status di figlio.
2 Ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari che il sig. è il padre Controparte_2
dell'esponente, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sassari la relativa annotazione nel proprio atto di nascita, riconoscendogli altresì il risarcimento del danno patito, da stimare in corso di giudizio.
Si è costituita in giudizio , contestando quanto sostenuto dall'attore e negando che il CP_1
sig. fosse a conoscenza dell'asserito rapporto di filiazione con l'attore e negando, altresì, CP_2
che fosse circostanza nota nel paese di Valledoria. Ha dedotto che, in assenza di prova circa la consapevolezza della procreazione da parte del sig. difetterebbe l'elemento colposo atto a CP_2
cagionare un illecito endofamiliare risarcibile. Inoltre, oltre al fatto che non sarebbero dimostrati i danni subiti, la circostanza che l'attore abbia lasciato trascorrere un tempo lunghissimo (25 anni) da quando sarebbe venuto a conoscenza dello status di figlio a quando si è determinato ad agire per il risarcimento del danno, sarebbe idoneo a interrompere ogni nesso di causalità tra la condotta del presunto padre e il nocumento lamentato. Ciò varrebbe anche a far ritenere prescritto un eventuale diritto al risarcimento del danno.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree perché prescritte e/o infondate, in subordine quantificare il presunto danno nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
La causa è stata istruita con audizione di testimoni, produzioni documentali e CTU tecnica e all'udienza del 05.02.2025 sono stati concessi termini ex art.190 c.p.c. ed è stata trattenuta per essere riferita al Collegio.
***
Deve ritenersi provato che è padre di . Controparte_2 Parte_1
Il test del DNA esperito paragonando i profili genetici estratti dai campioni biologici del defunto e quelli dell'esponente ha restituito una compatibilità che rasenta la certezza, pari al 99,99999991 %.
Sussistono, inoltre, indizi gravi, precisi e concordanti che apportano ulteriori elementi a sostegno della sussistenza del rapporto di filiazione. Infatti, i testimoni sentiti, hanno dichiarato che era noto in tutto il paese di Valledoria che fosse figlio di e Parte_1 Persona_1 CP_2
3 e che, al momento della gravidanza, i due si sarebbero dovuti sposare. Hanno affermato CP_2
che era presentato come uno di famiglia, che veniva invitato dai cugini paterni a Parte_1
tutti gli eventi e che era solito frequentare mentre era in vita. Controparte_2
Dalla prova testimoniale è, anche, emerso con certezza che era perfettamente Controparte_2
consapevole di essere il padre di in quanto quest'ultimo aveva il suo stesso Parte_1
soprannome, si frequentavano e le persone spesso apostrofavano dinanzi a lui come Parte_1
“tuo figlio”. Allo stesso modo non negava la possibilità di riconoscere l'attore come figlio.
Deve pertanto ritenersi giudizialmente provato che era, fin da subito, a Controparte_2
conoscenza del rapporto di paternità esistente: sussiste, conseguentemente, la condotta illecita generativa del danno. Ora, posto che il danno da privazione della figura paterna determina un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, che investe lo sviluppo e la progressiva formazione della personalità del danneggiato, influente sul peggioramento delle condizioni di vita, tale da determinare una vita "qualitativamente inferiore", parte della giurisprudenza ritiene che il richiedente non possa limitarsi a dedurre il contegno inadempiente ai doveri genitoriali, ma debba altresì provare se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale (cfr. Trib. Bolzano, 13/03/2020, n. 286; Trib. Savona, 13/01/2020, n. 50).
In particolare, si è ritenuto che il risarcimento spetta ove "siano state dimostrate rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione"(Trib. Roma, 01/08/2019).
Nel presente caso, non vi è prova del diverso tenore di vita di cui avrebbe potuto godere il figlio. Pur ritenendo che la mancata allegazione non possa non inficiare sulla
4 sussistenza del danno, si ritiene, peraltro, che questa rilevi ai fini della quantificazione dello stesso.
Più nello specifico, si rileva che la più recente giurisprudenza tende a liquidare lo stesso utilizzando le tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano relativa alla liquidazione del danno da morte del genitore, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso (cfr. Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib.
Milano, 23/7/2014).
Sul punto, parte della giurisprudenza suggerisce, con valutazione condivisibile, un ampio ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di ancorare tale pregiudizio a precise quantificazioni in moneta e vista la necessità di rideterminare l'importo tabellare sulle base delle circostanze concrete (cfr. Trib. Roma, 17/6/2019; Trib.
Ravenna, 13/5/2019; Trib. Rimini, 3/2/2018). Tra queste circostanze, possono essere valorizzate, a titolo esemplificativo, la durata e il livello d'assenza materiale e affettiva del padre, l'effettiva consapevolezza dell'abbandono, la recuperabilità del rapporto genitoriale e la presenza di altre figure parentali (v. Trib. Modena, 22/4/2020).
Nel caso di specie è, certo, emerso che il Sig. non si sia solo Controparte_2
disinteressato del mantenimento, istruzione ed educazione, ma abbia anche mancato di partecipare affettivamente alla sua vita. Ma se è vero che la “perdita” del genitore non è
compensata dalla presenza dell'altro o dei parenti prossimi, è anche vero che nella liquidazione del danno deve tenersi conto di altri fattori quali, nella specie, la circostanza che le parti hanno vissuto nella zona di Valledoria, e che l'attore è stato accudito dalla madre che ha lavorato come bidella ed era ben stimata in paese, che il padre dopo un
5 periodo sul continente è tornato a vivere nel sassarese, e che l'attore ha frequentato sia il padre che la famiglia paterna (cugini) e che ciò ha, in parte, compensato la carenza dell'affetto paterno.
Ciò premesso, considerato che le tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate alla data di instaurazione del presente giudizio, risarciscono in favore del figlio per la perdita del genitore un importo di €. 155.000, non essendo stati addotti o rilevabili peculiari profili,
che possano portare a valutare in chiave più specifica o personalizzata il danno di cui si tratta, si ritiene congruo liquidare a la somma di €. 50.000, pari a circa Parte_1
un terzo dell'importo di cui sopra.
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto è pacifico in giurisprudenza che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione, che costituisce il dies a
quo della decorrenza della ordinaria prescrizione (Tribunale Roma sez. I, 19/05/2017).
A tale stregua, le domande dell'attore devono essere accolte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara che è padre di e, per l'effetto, ordina Controparte_2 Parte_1
all'Ufficiale di stato civile del Comune di Valledoria la relativa annotazione nell'atto di nascita di quest'ultimo;
2) accerta in capo a il diritto al risarcimento per complessivi €. 50.000,00; Parte_1
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
€. 3.809,00, oltre rimborso c.u., rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
6 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice est. dott.ssa Ilaria Bradamante
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