Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 915 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
( cf ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Francesco Parte_1 C.F._1
Giordani n. 42, presso lo studio dell'avvocato Fernando Napolitano ( cf ) che lo C.F._2 rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti.
fax 081404530
pec Email_1
Appellante
E
(cf ), elettivamente domiciliata in TI ( Napoli ) alla via Diaz n. 180/B CP C.F._3 presso lo studio dell'avv.to Francesco Marescalco ( cf ) che la rappresenta e la difende C.F._4 in virtù di procura in atti.
fax 081 19502754
pec: Email_2
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso depositando note scritte nelle quali si sono riportate integralmente ai rispettivi atti, chiedendo il totale accoglimento delle richieste negli stessi formulate .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- che il 21.04.2001 aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione erano nati i due figli, CP
il 10.4.2002 e il 24.4.2005; _1 Per_2
- che avevano stabilito la casa familiare dapprima in Napoli e successivamente in Giugliano in Campania (NA) alla via Madonna del Pantano n. 50, in un appartamento di proprietà di esso ricorrente, da egli acquistato il
23.09.2003;
- che in data 11.04.2019 la aveva lasciato la casa coniugale, trasferendosi altrove e da allora il figlio CP
, maggiorenne ma non indipendente, viveva con il padre presso la casa coniugale, mentre la figlia viveva _1 con la madre, ma continuava ad avere ottimi rapporti con il padre ed il fratello maggiore;
- che soffriva di una rara patologia agli occhi della cui cura si occupava solo il padre, così come di tutte _1 le sue esigenze, stante il disinteresse della madre;
- che l'affectio maritalis era venuta meno a causa dei comportamenti della moglie, in quanto la stessa sin dal
2018 aveva mostrato insofferenza rispetto alla vita coniugale trascurando il marito, sino ad abbandonare la casa coniugale nell'aprile 2019 senza farvi più ritorno;
- che il ricorrente era dipendente della Banca Unicredit, mentre la resistente era un agente immobiliare, consulente della Società Unicredit Subito Casa, nonché libero professionista e titolare di una propria struttura imprenditoriale denominata Studio Immobiliare di Cinzia Biondi;
- che pochi mesi prima dell'improvviso abbandono del tetto coniugale la resistente aveva attinto rilevanti importi dal conto corrente cointestato per soddisfare esigenze di carattere personale, come quella di acquistare due immobili siti in Giugliano in Campania, poi rivenduti a terzi, riscuotendo in via esclusiva il ricavato;
- che l'istante per accontentare le richieste della moglie nel periodo 2018/2019 aveva stipulato a proprio nome più prestiti e finanziamenti personali ed inoltre, nel 2010, i coniugi avevano chiesto un mutuo all'Unicredit per ripianare tutte le posizioni debitorie i cui costi erano stati sostenuti dal solo . Pt_1
Tanto premesso, il aveva chiesto: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito Pt_1 alla moglie;
- disporsi l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre anche per consentire ai due fratelli di vivere e crescere insieme nella casa coniugale, regolamentando il diritto-dovere di visita della madre;
- disporsi il godimento della casa coniugale in favore di esso ricorrente;
- porsi a carico della moglie l'obbligo di versare l'assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie;
- confermarsi il rispetto dell'equa partecipazione dei coniugi al pagamento del mutuo cointestato nel 2010 nonché del prestito personale del 2016, entrambi accesi presso l'Unicredit, con separazione della originaria contestazione dei conti correnti sia per l'Unicredit che per Ing. Direct con contestuale rientro dei fidi bancari utilizzati su entrambi i conti, da estinguere in pari misura tra le parti.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si era costituita la quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, aveva tuttavia CP contestato quanto dedotto dalla controparte con riferimento alle cause della crisi coniugale, argomentando a tal proposito che la responsabilità della stessa doveva ascriversi esclusivamente ai gravi agiti posti in essere dal marito in danno della moglie e dei figli, esposti a violenza assistita. Il difatti, sin dall'inizio del matrimonio aveva posto in essere nei confronti della moglie maltrattamenti Pt_1 psicologici e vessazioni, al fine di isolarla ed esercitare un controllo sulla sua vita. La predetta difatti, sebbene percepisse un proprio stipendio, doveva chiedere il permesso al marito per effettuare i prelievi dal conto cointestato che lo stesso aveva aperto, ritenendo la moglie inidonea a gestire le finanze familiari. Il Pt_1 non le consentiva di frequentare i suoi vecchi amici né altre persone esterne al suo stretto nucleo familiare,
a causa di una immotivata gelosia. Inoltre, dal mese di febbraio 2005 l'atteggiamento violento ed irascibile del marito rendeva la convivenza insopportabile, in quanto il predetto la offendeva e denigrava. Durante una delle liti verificatasi nel capodanno 2006/2007 il , avendo appreso che la moglie lo voleva lasciare, Pt_1 aveva minacciato di compiere un gesto inconsulto se la stessa non si fosse convinta a restare con lui, ma nonostante l'intervento dei Carabinieri essa deducente aveva deciso di rimanere con il marito giustificandolo perché depresso per la recente perdita della di lui madre.
Tale clima familiare aveva turbato il figlio , colto da attacchi di ira incontrollati tali da indurre essa _1 resistente a rivolgersi ad uno specialista, su indicazione del quale i coniugi avevano intrapreso una brevissima terapia di coppia, in quanto dopo solo due sedute il marito, avendo compreso che la moglie era ormai decisa a lasciarlo, aveva interrotto bruscamente la seduta con entrambi gli psicoterapeuti, rivolgendo alla moglie atti di violenza.
Il 13.04.2019 si era anche rivolta ad un centro antiviolenza, declinando però l'invito a sporgere denuncia nei confronti del marito. Quest'ultimo la screditava agli occhi del figlio , mentre la madre aveva sempre _1 favorito gli incontri della figlia con il padre. Per_2
Il aveva azionato diversi giudizi contro la er la presunta distrazione delle somme dai due c/c Pt_1 CP cointestati, per la pretesa restituzione di somme versate per il pagamento del mutuo e del prestito afferente la ristrutturazione della casa coniugale, nonché per l'acquisto dell'auto (beni rimasti entrambi al ricorrente).
La avorava quale agente immobiliare presso la società di intermediazione Dominio Immobiliare S.r.l. CP
(affiliato Gabetti) a tempo determinato con orario parziale misto di 20 ore settimanali e con una retribuzione annua di € 8.359,00, unica fonte di reddito;
viveva con la figlia minore in un immobile locato di circa mq 100, corrispondendo un canone di locazione pari ad € 400,00 mensili, oltre agli oneri condominiali pari ad € 40,00.
Il marito, quale impiegato presso la UNICREDIT con funzione di quadro direttivo, percepiva uno stipendio pari ad € 2.500,00/3.000,00 per 14 mensilità e godeva della casa coniugale di sua proprietà.
La resistente aveva quindi concluso chiedendo: pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, stabilendo quale Per_2 residenza privilegiata la dimora materna e prevedendo incontri liberi con il padre;
- determinarsi in € 600,00 il contributo mensile da parte del padre per il mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle Per_2 spese straordinarie per la figlia;
- determinarsi in non più di € 150,00 il contributo al mantenimento dovuto dalla madre per il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente e nella misura del 30% il contributo per _1 le spese straordinarie di detto figlio;
- dichiararsi inammissibili le domande ultra petita avanzate dal marito.
All'esito dell'udienza del 20.01.2021 era stata disposta la riunione al suddetto procedimento del fascicolo iscritto al n. R.G. 4808/2020, avente il medesimo oggetto a parti invertite.
Nel corso del giudizio le parti avevano prodotto documentazione ed era stata espletata l'attività istruttoria ammessa.
All'esito, il giudice di primo grado aveva emesso la sentenza n.314/2024 del 17.1.2024 con la quale aveva posto in evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrevano le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. Le parti avevano formulato reciproche richieste di addebito della separazione a carico della controparte, tuttavia solo quella in capo al marito aveva trovato adeguato riscontro nelle risultanze della espletata prova testimoniale. Era inoltre emerso che le condotte volontarie del , costituenti violazione dei doveri Pt_1 coniugali, avevano acquisito rilievo determinante nel senso dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e, del resto, le risultanze del processo non consentivano di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della moglie che potesse integrare la violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c., né erano stati dimostrati dal i fatti posti a fondamento Pt_1 dell'asserita imputabilità della crisi coniugale in capo alla moglie.
Tanto rilevato ed esaminate le ulteriori questioni poste alla sua attenzione, il primo giudice aveva così deciso:
-pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, con addebito a carico del marito;
[...]
-dispone che versi mensilmente, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a favore Parte_1 di , un assegno di €250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre CP Per_2 rivalutazione istat;
-dispone che versi mensilmente, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a favore di CP
, un assegno di €150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre Parte_1 _1 rivalutazione istat;
-dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
-dispone il godimento della casa coniugale in favore del ricorrente;
-dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno e di ripartizione delle spese di mutuo avanzate dal ricorrente;
- condanna al pagamento in favore della resistente delle spese del presente Parte_1 CP giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendo sostanzialmente che il primo Parte_1 giudice aveva addebitato a lui la separazione, fondando tale decisione sulle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, nonché sulla documentazione prodotta dalla Detta A.G. era tuttavia caduta in CP errore in quanto nel certificato del Centro antiviolenza prodotto dalla Biondi si dichiarava che quest'ultima aveva riferito di un litigio senza alcuna violenza fisica tra il padre ed il figlio per motivi scolastici. Inoltre, in nessun atto la aceva riferimento a maltrattamenti fisici subiti dal marito. CP
In ordine poi al quadro probatorio, l'appellante ha sottolineato che lo stesso si concretizzava in due dichiarazioni testimoniali non attendibili, che non conferivano alcun fondamento alla avversa domanda di addebito e che apparivano alquanto scarne, sorreggendosi - di fatto - su alcuni messaggi whatsapp prodotti da controparte, che non potevano ritenersi probanti e che facevano riferimento a fatti e circostanze che non afferivano alla condotta del , oggetto delle doglianze della controparte. Pt_1
Ancora, la d i testimoni avevano fatto riferimento ad un intervento dei Carabinieri presso l'abitazione CP familiare necessitato dalla condotta violenta del , tuttavia tale circostanza non aveva trovato alcun Pt_1 conforto presso la Stazione dei Carabinieri competente territorialmente o presso il Comando provinciale ove era stata chiesta notizia di detto intervento, né in alcun modo era stato possibile acquisire il relativo verbale o l'eventuale annotazione di servizio.
Il ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata per la parte in cui gli era stata Pt_1 addebitata la separazione, ritenendo viceversa sussistente la responsabilità della alla quale doveva CP addebitarsi la stessa, come da egli richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure. L'appellante ha inoltre chiesto ammettersi i mezzi istruttori articolati nel corso del giudizio di primo grado e disattesi dal Tribunale. Spese vinte.
Si è costituita , la quale ha rilevato che il Collegio aveva correttamente ritenuto che alcun CP elemento di prova era stato portato all'attenzione del Tribunale in ordine al dedotto disinteresse della moglie, tale da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis, né vi era prova del nesso di causalità tra l'allontanamento della predetta dalla casa coniugale e la crisi coniugale.
Inoltre, era stato lo stesso ricorrente a dichiarare che la crisi coniugale si era già verificata in epoca antecedente all'allontanamento dalla casa coniugale, circostanza questa idonea a neutralizzare il nesso causale tra la condotta della la suddetta crisi e nello stesso tempo a giustificare la richiesta di rigetto CP del gravame e di conferma della sentenza impugnata. Infine, la ha sottolineato che il nel CP Pt_1 proprio atto di gravame aveva lamentato che il Tribunale aveva disatteso le istanze istruttorie da egli formulate nella seconda memoria, tuttavia tale rilievo era inammissibile in quanto non erano stati riportati i capi di cui si intendeva chiedere l'ammissione ed altresì per il fatto che alcuni dei capi disattesi vertevano su circostanze ( quali quelle riguardanti le statuizioni economiche), non aventi ad oggetto il capo di impugnazione e su cui si era pertanto formato il giudicato interno.
L'avverso gravame doveva essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese vinte con attribuzione.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nel rispetto del termine stabilito ed alla scadenza dello stesso, con ordinanza del 13.9.2024, questa
Corte - ritenuta la causa matura ai fini del decidere - ha riservato la causa in decisione senza termini.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto esaminare la doglianza dell'appellante volta alla ammissione dei mezzi istruttori oggetto della richiesta da egli formulata nel corso del giudizio di primo grado, disattesa dal Tribunale.
Detta doglianza non è fondata e va pertanto disattesa.
Si deve difatti rilevare sull'argomento che il giudice di primo grado aveva disatteso le istanze istruttorie formulate dal con ordinanza del 19.3.2022 e che successivamente quest'ultimo, per tutta la durata Pt_1 del giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale, non aveva più riproposto le stesse e tantomeno le aveva reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
La Suprema Corte si è del resto univocamente espressa nell'affermare che: “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione…” ( cfr Cass.
Ord. n. 10767/22 e Sent. n. 33103/21.
A ciò si aggiunga in ogni caso che dagli atti e, più in generale, dalla condotta processuale tenuta dal Pt_1 nel corso del detto giudizio in alcun modo si evince che il predetto avesse una volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie di cui si tratta.
Tanto rilevato si deve ora esaminare -alla luce delle doglianze dell'appellante -il materiale probatorio posto dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Al predetto fine, si riportano qui di seguito le dichiarazioni rese dalla teste , la quale aveva Testimone_1 riferito che era un'amica di dal 2005. Abitavano nello stesso parco, ma lei e si Controparte_1 CP frequentavamo soprattutto fuori casa, cioè nel parco, perché il non amava che la moglie frequentasse Pt_1 persone diverse dal nucleo familiare e dai suoi amici. Alla ra interdetta la frequentazione dei suoi amici di vecchia data, nonchè dei propri parenti: la coppia CP frequentava solo i parenti e gli amici del ricorrente ( cfr la relativa domanda nella seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. di parte resistente ) e tanto sapeva perché le era capitato, in quanto nel parco erano un bel gruppo di amici e quando chiedeva a se voleva andare anche lei con il marito, lei diceva sempre di CP no, perché al marito non faceva piacere.
Ancora, alla seguente domanda: “A seguito della morte della propria genitrice, avvenuta nel febbraio 2005, il sig. divenne sempre più violento ed irascibile: il ricorrente umiliava la moglie denigrandola e Pt_1 mortificandola, sostenendo che solo sua madre era una brava donna di casa, che, invece lei non era buona a nulla, che non sapeva cucinare e non sapeva governare la casa tanto in privato che in presenza dei suoi parenti ed amici? La teste aveva risposto di avere letto diversi messaggi sul telefonino di a lei inviati dal marito, CP tramite whatsapp e sms, nei quali la denigrava come moglie e come donna, scrivendole che non “valeva niente, mentre solo la di lui sorella a la di lui madre erano persone valide”. Detti messaggi ricordava di averli letti sia nel 2005, sia successivamente. Non era mai stata presente quando il denigrava la moglie Pt_1 proprio perché, come aveva detto, con lui non aveva alcuna frequentazione.
In risposta alla domanda: “Nel Capodanno tra il 2005/2006, dopo una serie di liti durante le quali il sig. Pt_1 minacciò di morte la moglie che gli aveva partecipato la decisione di lasciarlo, la situazione degenerò al punto tale che questi aprì il cassetto della cucina e prese un coltello minacciando di compiere un gesto inconsulto se la non si fosse convinta a restare con lui, poi iniziò a piangere disperatamente, convincendola del CP suo pentimento. I carabinieri, intervenuti sul posto poiché chiamati da un conoscente, andarono via e la resistente per amore della famiglia non sporse denunzia?”, la teste aveva riferito che era vero e tanto sapeva perché lei stava nel parco, era il 31, era in casa a cucinare per il veglione, avevano sentito i Carabinieri che erano sopraggiunti nel parco, ma lei non era uscita da casa sua. Il giorno successivo se ne parlava nel parco e le avevano detto che “un pazzo” ( che poi aveva saputo essere il ), aveva cacciato un coltello in Pt_1 presenza della moglie.
Alla domanda se i rapporti personali tra le parti fossero sempre tesi e se il in più occasioni -se Pt_1 contraddetto- aveva minacciato la moglie di toglierle i figli, la teste aveva riferito che ciò accadeva spesso, in realtà sempre, ogni volta che aveva da ridire sulle decisioni che prendeva la moglie, anche su un taglio di capelli o su decisioni prese per i figli;
vi erano state varie occasioni in cui il si era comportato da padre Pt_1 padrone e da marito padrone, la tava male e si confidava con lei. Una volta l'aveva vista con un livido CP
e le aveva spiegato che c'era stata una discussione perché il figlio non era andato bene a scuola.
La teste aveva inoltre precisato che prima della separazione non aveva mai assistito ai litigi tra i coniugi, ma le era capitato di assistere ad altri litigi dopo la loro separazione. La teste aveva aggiunto che ricordava che in uno dei messaggi che aveva letto, intorno al 2005/2006, lui le aveva scritto che se lei non avesse fatto esattamente quello che lui diceva le avrebbe fatto fare la stessa fine che aveva fatto sua sorella, che si era suicidata. Tanto accadeva quando i coniugi non erano ancora separati, perché lei non aveva il coraggio di lasciarlo, dato che il marito le diceva che se l'avesse lasciato le avrebbe tolto i figli.
Alla seguente domanda: “La convivenza coniugale negli ultimi cinque anni è stata contraddistinta da contrasti e litigi sempre crescenti poiché la moglie o la prole non potevano esprimere disaccordo rispetto alle decisioni prese dal ?, la teste aveva risposto di si, aggiungendo che lo sapeva perché glielo riferiva la In Pt_1 CP tale periodo incontrava la scuola, perché i suoi figli frequentavano la stessa scuola dei figli dei coniugi CP
( ); lei si era trasferita nel 2007 in un'altra abitazione e non abitava più nel Parco, ma continuava Pt_1 comunque a frequentare il Parco dove abitavano i suoi amici. Detto periodo risaliva alle scuole elementari e medie dei suoi figli, ovvero dal 2020 al 2019.
Ancora, la teste aveva confermato la circostanza che l'11 aprile del 2019, a seguito dell'ennesimo litigio per il quale era stato chiamato anche il 118 - intervento poi respinto dal - la in uno ad entrambi i Pt_1 CP figli, aveva riparato frettolosamente, senza poter prendere alcun effetto personale, presso un'amica che aveva dato loro ospitalità per la notte. La teste aveva inoltre spiegato che tanto sapeva perché la rima CP di chiamare questa amica ( che però lei non conosceva e sapeva solo che era una mamma di un compagno di nuoto del figlio), l'aveva chiamata e lei le aveva risposto che poteva andare, ma che non si sarebbe potuta trattenere anche a dormire perché non aveva una stanza per loro;
successivamente la e aveva detto CP che l'avrebbe ospitata quest'altra amica.
Tanto rilevato, si devono ora prendere in esame i rilievi mossi dall'appellante a tali dichiarazioni, finalizzati ad evidenziare l'inattendibilità della suddetta teste.
Orbene, il ha anzitutto sottolineato che, pur avendo la teste riferito che viveva nello stesso Parco ove Pt_1 abitava la la stessa aveva tuttavia precisato che era andata via dallo stesso nel 2007, per cui era CP indubitabile che la frequentazione con la i fosse ridotta o fosse cessata del tutto. CP
Ciò posto rileva questa Corte che tale assunto dell'appellante non è provato ed è in contrasto con quanto riferito dalla stessa teste, la quale aveva precisato che aveva continuato a frequentare il Parco dove abitavano i suoi amici e ad incontrare la alla scuola frequentata dai figli di entrambe fino al 2020, epoca delle CP scuole elementari e medie degli stessi.
Sul punto va inoltre chiarito che la teste, nel riferire che “i figli” suoi e della nei suddetti anni CP frequentavano insieme le scuole elementari e medie, non aveva indicato i nomi degli stessi e nemmeno se si trattasse di una circostanza che riguardava indistintamente tutti i loro figli. Si ritiene pertanto sufficiente rilevare a tal proposito che la figlia delle parti, nata nell'aprile 2005, nel 2020 aveva 15 anni e Per_2 verosimilmente aveva terminato la scuola media nel 2019. In ragione di quanto sopra il rilievo del Pt_1 riguardante l'età del figlio deve pertanto ritenersi destituito di fondamento. _1
Tanto rilevato, si deve ancora sottolineare che non coglie nel segno quanto affermato dalla appellante circa il fatto che la teste non aveva frequentato la coppia, che aveva fatto riferimento solo agli anni 2005/2006 e quindi nulla sapeva degli ultimi cinque anni di vita coniugale.
Si deve difatti ricordare a tal proposito che la teste ha effettivamente riferito di non aveva frequentato “la coppia” ma solo la la stessa ha inoltre specificato ( come già sopra evidenziato ) che dopo il 2007 CP aveva continuato ad incontrare la predetta.
In ordine poi al rilievo dell'appellante relativo al fatto che l'applicazione “whatsapp” era stata realizzata nel
2009 e, quindi, diversamente da quanto riferito dalla teste, quest'ultima non poteva aver letto messaggi riconducibili a tale applicazione nel 2005/2006, va sottolineato che la aveva riferito di avere Tes_1 letto diversi messaggi sul telefonino di a lei inviati dal marito, tramite whatsapp e sms e che detti CP messaggi li aveva letti sia nel 2005, sia successivamente.
Per quanto poi riguarda il fatto che la teste aveva riferito di aver visto la on un livido, l'appellante ha CP contestato che il litigio di cui aveva riferito la predetta era intervenuto tra il ed il figlio per cui detto Pt_1 livido, presente sulla non trovava alcuna spiegazione. CP
Orbene, a tal proposito va precisato che la teste non aveva dichiarato che il litigio era intercorso tra il padre ed il figlio, ma solamente che la discussione (tra i coniugi in quanto la risposta afferiva ad una domanda sui litigi tra i predetti ) era scaturita dal fatto che il figlio non era andato bene a scuola. _1
Circa la questione relativa a quanto occorso nel Capodanno 2005/2006 va evidenziato che le dichiarazioni rese dalla teste risultano generiche, per cui sull'episodio si tornerà esaminando quanto riferito dalla teste successiva.
Tanto rilevato, si deve ora ricordare che la teste aveva riferito di essere stata amica della Testimone_2 CP da quando suo figlio ra all'asilo con , figlio della predetta, e cioè dal 2005. Per_3 _1 La teste aveva inoltre ricordato che alla ra interdetta la frequentazione dei suoi amici di vecchia data, CP nonchè dei propri parenti e che la coppia frequentava solo i parenti e gli amici del . Tanto sapeva in Pt_1 quanto la si lamentava con lei. I loro figli erano amici e molte volte prendevano un caffè insieme o si CP vedevamo alle feste di classe o ancora a casa sua, quando i bambini giocavano insieme da lei.
le diceva sempre, che a seguito della morte della propria genitrice, avvenuta nel febbraio 2005, il CP
era divenuto sempre più violento ed irascibile: la umiliava denigrandola e mortificandola, sostenendo Pt_1 che solo sua madre era una brava donna di casa, che, invece lei non era buona a nulla, che non sapeva cucinare e non sapeva governare la casa;
ciò avveniva tanto in privato quanto in presenza dei suoi parenti ed amici.
In ordine poi all'episodio occorso nel Capodanno tra il 2005/2006, la teste aveva riferito che era presente e che quel pomeriggio la 'aveva chiamata perché aveva litigato con il marito e le aveva chiesto di andare
CP da lei;
le aveva risposto che poteva andare ma era un po' indaffarata. La era andata e, mentre
CP preparavano per la sera, aveva ricevuto dei messaggi minacciosi dal marito che, in uno di detti messaggi le aveva scritto “vai a casa a e vai a vedere cosa ti ho combinato”. Lei ed il marito avevano quindi accompagnato la a casa ed avevano trovato la casa chiusa, nel senso che il aveva lasciato le chiavi di casa
CP Pt_1 dietro alla toppa della porta di ingresso ed aveva messo un lucchetto esterno alla veneziana dell'altro accesso della casa. La veva quindi chiamato il predetto anche perché c'era la bambina che non era stata bene
CP
e c'era umidità. Lui era arrivato ed aveva detto “ ti sei portata i rinforzi”. Il marito della teste era restato fuori e lei era entrata con la nche perché aveva in braccio, erano lei, i coniugi ed i bimbi. La CP Per_2 CP aveva iniziato a preparare le sue cose per andare dalla zia che le aveva dato ospitalità, dato che lui quella sera voleva stare per forza dalla sorella e lei diceva “ basta mi sono scocciata”, ma lui la teneva per un braccio ed a un certo punto aveva cacciato un coltello lungo da un cassetto e le aveva detto “se te ne vai mi uccido”;
i bambini avevano iniziato a piangere ed allora lei era corsa a chiamare suo marito, il quale era entrato ed era riuscito a togliere il coltello dalle mani del . Quest'ultimo aveva detto delle parolacce a suo marito Pt_1 aggiungendo che se ne doveva andare, sicché suo marito, , aveva chiamato i Carabinieri. Persona_4
Aveva aggiunto la teste che era stata nella cucina della solo in detta occasione. I carabinieri avevano CP fatto il verbale ed erano venute anche varie persone, tra cui una zia del che gli aveva detto “ Pt_1 Parte_1 tu ti devi far curare”. Aveva visto il che parlava con il bambino e poi rivolgendosi alla madre ed Pt_1 attaccandosi alla di lei gamba le aveva chiesto di non andare via, sicché la on aveva avuto la forza di CP andarsene ed era restata nella casa coniugale con il marito ed i figli. Da quel momento il marito le aveva detto che il loro figlio non sarebbe più dovuto andare a casa dei . Pt_1
La teste aveva precisato di non aver personalmente assistito al fatto che i rapporti tra i coniugi erano Tes_2 tesi e che il marito se contraddetto minacciava la moglie di toglierle i figli, tuttavia aveva dichiarato che CP le raccontava quanto sopra e quando lo faceva piangeva.
La predetta teste aveva poi aggiunto che le aveva riferito di contrasti e litigi con il marito negli ultimi CP cinque anni, oltre al fatto che lei ed i figli non potevano esprimere disaccordo rispetto alle decisioni prese dal
. Aveva inoltre precisato che glielo aveva detto “un paio di anni fa” ( l'escussione è del Pt_1 CP
16.11.2022 ), quando i coniugi si erano già seperati. Anzi, se ben ricordava, si erano sentite l'anno che lei era andata via di casa, prima del . Dopo l'episodio di Capodanno, i suoi rapporti con la si erano Pt_2 CP interrotti, ma si erano risentite quando si era separata.
Orbene, va a questo punto ricordato che l'appellante ha sottolineato che la predetta teste, nel corso della propria testimonianza, non era stata in grado di rispondere se la cucina dove era avvenuto il litigio di
Capodanno si trovava al piano terra o al seminterrato, se vi erano scale o porte di accesso, se i mobili della cucina erano posti sulla parete o se vi era un'isola e di che colore fossero gli stessi. Ciò posto rileva tuttavia questa Corte che effettivamente la teste aveva riferito di non ricordare se vi fosse un'isola in cucina e se la cucina avesse un'uscita esterna, per poi aggiungere che - pensandosi meglio - credeva di sì, in quanto aveva percorso delle scale per andare a chiamare il marito.
In ogni caso è opinione di questa Corte che le incertezze manifestate dalla teste con riferimento agli aspetti indicati, siano invero pienamente compatibili con la circostanza che la predetta, nell'occasione indicata, era entrata per la prima volta nella cucina della che non vi era più tornata e che dai fatti alla deposizione CP erano passati diciassette anni. Non può del resto trascurarsi che tali aspetti -data la indubbia concitazione del momento- non avevano verosimilmente attirato l'attenzione della teste, concentrata su quanto stava accadendo.
In ordine poi al fatto che la teste nella occasione descritta aveva fatto riferimento all'intervento dei
Carabinieri, si deve rilevare che tale circostanza non è stata del tutto smentita, come invece affermato dall'appellante.
Va difatti considerato che i Carabinieri della Stazione di Varcaturo con nota del 25.11.22 avevano riferito che da loro non risultavano effettuati interventi il 31.5.21 ( facendo quindi riferimento ad una data errata ) presso l'abitazione dei coniugi n Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano n. 50. In detta Controparte_2 nota i predetti avevano comunque precisato che il pronto intervento sul territorio era anche di competenza del commissariato di PS , per cui non si escludeva che potessero essere stati effettuati Persona_5 interventi presso l'abitazione in questione da parte di personale del predetto ufficio di Polizia.
Ancora va rilevato che, sempre i Carabinieri della Stazione di Varcaturo, nuovamente compulsati sul punto, con successiva nota del 15.12.2022 dopo aver riferito che nella data correttamente indicata non avevano effettuato l'intervento in questione, avevano aggiunto che sul territorio operavano anche equipaggi della
Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania.
Orbene, non risulta dagli atti che nel corso del giudizio di primo grado siano state inoltrate richieste circa gli eventuali interventi effettuati dal commissariato di PS , o dalla Sezione Radiomobile della Persona_5
Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania, per cui quanto riferito dalla teste non può ritenersi smentito.
Tanto rilevato si deve a questo punto evidenziare che le testi escusse hanno riferito sia circostanze apprese direttamente ( cfr. la teste circa quanto accaduto al Capodanno 2005/2006 e la teste in Tes_2 Tes_1 ordine ai messaggi letti sul telefono cellulare della ), sia quanto da loro appreso dalla circa la CP CP condotta tenuta del marito.
Orbene, in tale ultimo caso si tratta di testimonianza "de relato ex parte actoris" che può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo, che concorrano a confortarne la credibilità. ( cfr. Cass. Sent. n.
18352/13 e n. 11844/2006 ).
Ciò posto ritiene questa Corte che le suddette dichiarazioni trovino ampio ed indubbio sostegno nei messaggi whatsapp provenienti dal , allegati dalla ramite screenshot e non contestati dalla controparte;
Pt_1 CP del resto, la messaggistica whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare, sono utilizzabili quale prova documentale e possono dunque essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica ( cfr. Cass. Sent. n. 39539/2022 ).
Va quindi sottolineato che nei suddetti messaggi il aveva tra l'altro chiesto perdono alla moglie per i Pt_1 comportamenti tenuti nei suoi confronti e soprattutto, per quanto qui rileva, aveva riferito di aver creduto di dimostrare il suo amore “litigando e impostando la sua superiorità” e che aveva attuato condotte materialmente e psicologicamente violente ed inoltre l'aveva obbligata a fare cose che non voleva. Tanto rilevato ritiene pertanto questa Corte, condividendo appieno la decisione del primo giudice, che le dichiarazioni delle testi escusse, lineari, coerenti e conformi, in uno agli ulteriori elementi evidenziati, abbiano costituito piena prova dell'assunto della irca l'addebitabilità al . CP Controparte_3
Il ha difatti posto in essere nei confronti della moglie condotte integranti maltrattamenti psicologici Pt_1
e vessazioni atte ad esercitare sulla stessa una violenza morale, che si concretizzava nelle minacce di compiere gesti inconsulti e di farle togliere i figli per trattenerla, nel controllo sulla sua vita, nello svalutarla, nell'obbligarla ad agire contro la sua volontà, nel limitarne la libertà di movimento e le frequentazioni.
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato l'appello in esame deve essere pertanto disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante che va condannato al pagamento delle stesse, con riferimento alle quali si deve fare applicazione dello scaglione compreso tra euro 26.001,00 52000,00 ed euro
26.000,00 con esclusione della fase istruttoria e tenendo conto della limitata difficoltà delle questioni trattate.
Il tutto, con attribuzione in favore del procuratore della appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 314/24 Parte_1 CP emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 17.1.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della controparte e liquida le stesse in euro Pt_1
3473,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del difensore della predetta dichiaratosi anticipatario.
Napoli, c.c. del 18.9.2024
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)