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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2888 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Lucia Serrao, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati. Controparte_1
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.” MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/05/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 4/10/1975, e che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1
(26/04/1975), e (13/05/1990), entrambi economicamente indipendenti, che a causa Per_1 Per_2
dei comportamenti del la convivenza era divenuta intollerabile, e si era trasferita a vivere CP_1
dalla madre, di essere disoccupata e di vivere con il fratello, ha chiesto che fosse pronunciata la separazione dei coniugi senza previsione di alcun contributo economico.
Sentita la ricorrente nell'udienza del 29/10/2024, e dichiarata la contumacia del convenuto non costituito né comparso nonostante la regolare chiamata in giudizio, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento in quanto fondata.
Dal tenore degli atti di parte e dalla mancata comparizione del convenuto per il tentativo di conciliazione, emerge che è venuto meno fra i coniugi ogni interesse e ogni intesa, e che la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Nessun contributo economico deve essere previsto tanto più in assenza di domanda.
Le spese del giudizio, vista la natura della causa, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 27/01/1957, e , nato a [...] il [...], mandando al competente Controparte_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 13/02/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti