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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. NU SC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO MINI (domicilio telematico) Parte_1 PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE CUOZZO (domicilio Controparte_1 telematico) PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 10- 12/11/2025. In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (Tribunale di Pesaro n. 155/2025) nei Parte_2 confronti di al pagamento della somma di € 39.940,75 oltre interessi e spese. Controparte_2
ha proposto opposizione con atto di citazione a comparire alla udienza del Controparte_2 12/9/2025, consegnato per la notifica in data 14/4/2025 e ha dato atto di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 4/3/2025.
Ai sensi dell'art. 171 bis cpc sono stati concessi i termini ex art. 171 ter nella contumacia della opposta. si è costituita in data 30/9/2025 ed ha eccepito, preliminarmente, la tardività della Parte_2 opposizione.
La eccezione preliminare (rilevabile di ufficio – vedi Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022
– Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13594 del 21/05/2019) è fondata e va accolta.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della tardività della costituzione della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 1 di 2 Dichiara inammissibile la opposizione.
Dichiara la esecutorietà del d.i. opposto.
Spese compensate.
Pesaro, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NU SC
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. NU SC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO MINI (domicilio telematico) Parte_1 PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE CUOZZO (domicilio Controparte_1 telematico) PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 10- 12/11/2025. In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (Tribunale di Pesaro n. 155/2025) nei Parte_2 confronti di al pagamento della somma di € 39.940,75 oltre interessi e spese. Controparte_2
ha proposto opposizione con atto di citazione a comparire alla udienza del Controparte_2 12/9/2025, consegnato per la notifica in data 14/4/2025 e ha dato atto di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 4/3/2025.
Ai sensi dell'art. 171 bis cpc sono stati concessi i termini ex art. 171 ter nella contumacia della opposta. si è costituita in data 30/9/2025 ed ha eccepito, preliminarmente, la tardività della Parte_2 opposizione.
La eccezione preliminare (rilevabile di ufficio – vedi Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022
– Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13594 del 21/05/2019) è fondata e va accolta.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della tardività della costituzione della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 1 di 2 Dichiara inammissibile la opposizione.
Dichiara la esecutorietà del d.i. opposto.
Spese compensate.
Pesaro, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NU SC
pagina 2 di 2