Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 10/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Azzurra Muccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dalla Questura di Bologna in data 25.3.2024 e notificato in data 5.3.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Bologna ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al medesimo rilasciato in data il 18.7.2009 e aggiornato il 23.9.2016, negando, altresì, il rilascio di ogni altro tipo di permesso di soggiorno.
L’Amministrazione ha fondato il suddetto provvedimento sul rilievo che il ricorrente è stato condannato una prima volta dal Tribunale di Bologna in data 12.4.2022 alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. e, successivamente, una seconda volta, dal medesimo Tribunale, in data 14.7.2022, alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 61 n. 1, 582, 585, 576, comma 1, n. 5, 81 comma 2 e 12, comma 2, c.p.; l’Amministrazione ha precisato che, essendo lo straniero padre di minori divenuti cittadini italiani, è stato valutato il rilascio di un titolo per motivi famigliari, ma si è ritenuto che tale interesse non era da considerarsi prevalente rispetto al giudizio di pericolosità.
Nelle premesse in fatto il ricorrente ha precisato quanto segue:
-di essere regolarmente residente in Italia fin dal 2002 (data di arrivo) e di aver sempre regolarmente lavorato;
-di essersi sposato nel 2014 e di avere 3 figli minori, tutti cittadini italiani, così come la propria moglie;
-che nel 2016 il proprio coniuge proponeva denuncia per maltrattamenti, chiedeva il collocamento insieme ai figli presso un luogo protetto e avviava il procedimento di separazione;
-che nel 2018 vi era un riavvicinamento della coppia e il proprio coniuge rinunciava alla separazione e tornava a vivere assieme al marito e ai figli, con conseguente revoca dell’affidamento dei minori ai servizi sociali in precedenza disposto;
-che nel 2021 si verificava un nuovo litigio con intervento delle forze dell’ordine, cui seguiva una nuova richiesta di separazione giudiziale da parte della moglie del ricorrente;
-che in relazione a tali vicende il ricorrente è stato imputato in due diversi procedimenti penali e ha subito le due condanne citate nel provvedimento gravato;
-che la condanna del 14.7.2022 è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha ridotto la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione, dichiarando di non doversi procedere in ordine ai reati di minacce e lesioni personali; nel secondo procedimento penale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali nei confronti della moglie, ma è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti familiari per il periodo 2020-2021 ed è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione;
-che nel 2023 è intervenuta la sentenza del Tribunale di Bologna di separazione dei coniugi che ha disposto l’affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre, i tempi e le modalità di incontro dei figli da parte del padre, l'obbligo di quest’ultimo di corrispondere mensilmente alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l’importo di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli; è stato, inoltre, previsto il monitoraggio del nucleo familiare da parte del servizio sociale per tre anni.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: 1. “ Violazione di legge ed eccesso di potere - in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 4 e 7, del d. lgs. 286/1998 - difetto di motivazione ”; il provvedimento impugnato non si fonderebbe su una valutazione in concreto della pericolosità sociale del ricorrente, come richiesto dalla disciplina di settore, avendo l’Amministrazione operato in via automatica sulla sola base dei pregiudizi penali, senza considerare la situazione complessiva del ricorrente (lunga permanenza in Italia, regolare svolgimento di attività lavorativa); la valutazione e della pericolosità sociale non sarebbe attuale essendo fondata su condotte risalenti ad un periodo di difficoltà del ricorrente ampiamente superato, come dimostrato dal rispetto di tutti i provvedimenti delle autorità giudiziarie e dall’impegno mantenuto nell’attività lavorativa; 2. “V iolazione dell'art. 9, comma 9, d. lgs. 286/1998 - eccesso di potere - carenza istruttoria - manifesta irragionevolezza e sproporzione – ingiustizia manifesta - violazione dell'art. 8 Cedu “; sarebbe violato il comma 9 dell’art. del D.Lgs n. 286/1998 in quanto non sarebbero espresse adeguatamente le ragioni poste a base della decisione di non rilasciare un altro tipo di permesso di soggiorno; sarebbe, inoltre, mancata la possibilità di partecipazione al procedimento per cause non imputabili al ricorrente (cambio di abitazione); la Questura avrebbe dovuto informarsi presso i servizi sociali (che seguono la situazione famigliare fin dal 2016) al fine di meglio ponderare i contrapposti interessi, tenendo conto che rapporto del ricorrente con i figli e del fatto il medesimo provvede all’obbligo di mantenimento (l’ex moglie del ricorrente non lavora da tempo).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, previa contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini e limiti di seguito precisati.
La fattispecie di cui si discute è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998, il quale dispone che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il suddetto comma 4, prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1 ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”; il successivo comma 9 dispone, però, che “ Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico ”.
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.
Di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che “In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale, costantemente seguito anche da questa Sezione (22 luglio 2022, n. 6423; 23 luglio 2018, n. 4455; id. 20 ottobre 2016, n. 4401; id. 15 novembre 2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2022, n.7401 ).
Va sottolineato, tuttavia, che in base al richiamato comma 9 dell’art. 9, l’Amministrazione che provvede alla revoca del titolo di lungo soggiorno rilascia all’interessato “ un permesso di soggiorno per altro tipo “, sempre che nei confronti di quest’ultimo non debba essere disposta l’espulsione.
Ebbene, tanto chiarito e ricordato che il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione, tra l’altro, anche dalla tipologia di reati compiuti e dalle specifiche caratteristiche fattuali degli stessi, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale di revoca del titolo di lungo soggiorno, ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs n. 286/1998, formulando un giudizio che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo tenuto conto, in particolare, della gravità e tipologia dei reati di cui alle condanne indicate.
L’Amministrazione, invero, ha in un primo momento rilevato che “ i delitti perpetrati di grave allarme sociale e le condanne riportate costituiscono attuali ed oggettivi elementi di fatto in base al quale desumere la pericolosità sociale dello straniero (….) infatti si evidenzia come la commissione di reati, quali quelli previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis c.p., stante la loro offensività e l’aggravante del venire commessi in ambito familiare, è stata giudicata di particolare disvalore dal legislatore, che con l’art. 18 bis della legge n. 119/13 ha previsto, in caso di condanna per tali reati, l’ostatività al mantenimento del titolo di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’art. 13 del presente TU. Inoltre, sempre il legislatore, stante la diffusione di tale fenomeno (….) ha modificato, con la L. nr. 60/19 denominata <codice rosso> prima e recentemente con la L. nr. 168/23, il c.p., i c.p.p. e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ”; dopo tale premessa l’Amministrazione ha precisato che “ la pericolosità sociale dell’interessato emerge dalla condotta particolarmente molesta ed aggressiva posta in essere per futili motivi legati quasi sempre all’accudimento dei figli, come riportato in sentenza di condanna per lesioni (…) e ancora relativamente alla condanna per maltrattamenti (… )” sentenze di cui sono riportati ampi stralci, aggiungendo che “ tutti gli elementi sopra descritti testimoniano una grave trasgressione delle regole giuridico-sociale alla base dell’ordinamento del Paese in cui ha scelto di vivere e delle civile convivenza, fattori che uniti al giudizio di pericolosità sociale (che da tali illeciti deriva) si dimostrano ostativi al proseguo del soggiorno sul T.N .”.
Dunque, contrariamente a quanto lamentato in ricorso, l’Amministrazione ha effettuato un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, non operando in modo ”automatico” sulla base delle due pronunce di condanne riportate nel provvedimento, ma esaminando anche le caratteristiche concrete dei fatti costituenti reato, come emersi dal contenuto delle pronunce medesime, al fine di poter esprime in modo compiuto tale giudizio, tenendo conto anche dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente medesimo.
Sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente –articolate nel primo motivo di ricorso –e relative ai presupposti per la revoca del titolo di lungo soggiorno non possono trovare accoglimento, atteso che la detta revoca appare conforme alla disciplina di settore sopra richiamata, stante la gravità delle condotte poste in essere.
Diversamente, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta sostanzialmente la violazione del comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98, appare fondato, nei termini di seguito precisati.
Come già ricordato, l’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “ Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico ”. Nel caso in esame la Questura pur avendo rilevato che il ricorrente risulta padre di tre minori divenuti cittadini italiani e dovendo, quindi, valutare la possibilità di rilasciare al medesimo un titolo di soggiorno per motivi familiari, si è limitata ad affermare che, alla luce dei fatti descritti, tali legami familiari “ non possano legittimare il suo soggiorno sul T.N. e non prevalgano in un’ottica di bilanciamento di interessi rispetto al suo giudizio di pericolosità ”.
Ebbene, tale motivazione appare obiettivamente insufficiente a giustificare il diniego del rilascio del titolo di soggiorno “ per altro tipo “, come prescritto dal ricordato comma 9 dell’art. 9, atteso che l’Amministrazione, anche al fine di un effettivo bilanciamento dei contrapposti interessi, non ha minimamente considerato la circostanza che il ricorrente, proprio sulla base di una pronuncia giudiziale, è soggetto all’obbligo di mantenimento dei propri figli minori, considerato che la madre –come affermato in ricorso e non contestato dall’Amministrazione –risulta priva da tempo di regolare attività lavorativa, con la conseguenza che il ricorrente, al momento, costituisce l’unica fonte di reddito per la propria famiglia.
Tali aspetti, dunque, avrebbero dovuto essere presi in considerazione dall’Amministrazione all’atto della valutazione dell’applicazione del disposto di cui al comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98, a seguito della decisione (che, come detto, risulta legittima) di revocare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a suo tempo rilasciato al ricorrente.
Esclusivamente sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento è illegittimo e va, conseguentemente, annullato, limitatamente alla parte in cui, all’atto della revoca del permesso di lungo soggiornate, è stato negato il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo, ex art. 9, comma 9, del TUI, omettendo di adeguatamente motivare tale decisione.
L’Amministrazione dovrà, dunque, pronunciarsi nuovamente in relazione a tale specifico aspetto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, eventualmente acquisendo specifiche informazioni presso i Servizi Sociali che hanno provveduto al monitoraggio della situazione familiare del ricorrente medesimo, come da sentenza del Tribunale di Bologna del 2023 citata in ricorso (ma non allegata in giudizio).
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli limiti di cui in motivazione e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.