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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di iscritta al n° 2557/2023 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da:
(c.f: ), in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Autocentro di AO PE (P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
ES LA - RICORRENTE-
CONTRO
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati dott.sse , ed - RESISTENTE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; rito speciale ex art. 6 d. l.gs.
150/2011.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: « … annullare il provvedimento impugnato, come in epigrafe indicato, perché infondato, illegittimo, con ogni conseguente declaratoria di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite».
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: « … rigetto del presente ricorso, infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese da liquidare ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n.
149/2015».
I FATTI
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 12.12.2023, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale Autocentro di AO PE, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 215/2023 del 12.10.2023, notificata il 16.11.2023, con la quale il Direttore dell' di ha ingiunto all'odierno ricorrente Controparte_5 CP_1 il pagamento della somma di €.10.818,40 (di cui €.18,40 per spese di notificazione) a titolo di sanzione amministrativa di cui all'art. 3 co. 3 d.l. n. 12/2002.
1 L'ordinanza-ingiunzione è stata emessa in forza del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020-155/129 РСON-1 del 27.07.2020 per aver il ricorrente occupato tre lavoratori subordinati , e ) in assenza CP_6 Persona_1 Persona_2 della preventiva comunicazione di assunzione entro il giorno antecedente la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare, l'opponente ha dedotto:
- la previa notifica del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 81/2008, per l'impiego di n. 3 lavoratori (
[...]
, e ) non risultanti dalle scritture o da CP_6 Persona_1 Persona_2 altra documentazione obbligatoria, in misura pari al 27,27 % del totale dei lavoratori occupati al momento dell'ispezione (n. 11);
- la mancata occupazione, da parte del ricorrente, di nessuna delle persone individuate dall'ente come suoi dipendenti “in nero”;
- l'errato computo del personale in servizio presso la sede oggetto di ispezione ai fini del computo della percentuale di lavoratori “in nero” complessivi, dunque,
l'illegittimità del verbale di primo accesso ispettivo e, di conseguenza, dell'ordinanza-ingiunzione;
- la sottoscrizione, all'atto dell'assunzione, da parte di due lavoratori oggetto dell'ordinanza-ingiunzione di autocertificazioni del fatto di aver dichiarato in sede di verbalizzazione di non prestare attività lavorativa;
- l'autocertificazione sottoscritta dal padre di , al fine di Persona_1 Persona_3 attestare che il figlio si era recato insieme al fratello presso la ditta CP_6
Autocentro per ritirare un pezzo del motorino e che lo stesso non prestava ivi alcuna attività lavorativa.
- la contraddittorietà del verbale di primo accesso in merito alla finalità della verifica, effettivamente effettuata per il rispetto delle misure adottate per l'anticontagio
Covid-19 previste dai vari DPCM dettati dal Governo e non già per il controllo della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro dal 12.05.2020, a differenza di quanto formalmente riportato nel verbale.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza- ingiunzione impugnata sulla scorta dei suddetti vizi dedotti del verbale di primo accesso ispettivo.
In data 04.03.2024 si è costituito in giudizio l Controparte_1 opponendosi alla richiesta di sospensione e deducendo:
[...]
2 - la riproposizione, da parte del ricorrente, degli stessi motivi sollevati avverso l'autonomo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale con ricorso amministrativo del 25.05.2020 proposto all' ai Controparte_7 sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, già deciso, e, dunque, l'inammissibilità della contestazione sulla mancata sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività di impresa;
- la consistenza dell'oggetto del presente giudizio nella sola violazione amministrativa contestata con il verbale unico del 27.07.2020, notificato all'opponente in data 12.08.2020, per l'avere lo stesso occupato senza la preventiva comunicazione di assunzione tre lavoratori alla data dell'accesso ispettivo del 12.05.2020;
- la dichiarazione dello svolgimento dell'attività lavorativa, da parte degli stessi tre lavoratori, contestualmente al primo accesso ispettivo del 12.05.2020 e la fidefacienza del relativo verbale;
- la minore credibilità, rispetto alle dichiarazioni rilasciate contestualmente all'accesso ispettivo, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione del 13.05.2020;
- la corretta redazione del verbale di primo accesso ispettivo del 12.05.2020, consegnato in pari data al datore di lavoro, , dallo stesso sottoscritto, Parte_1 ivi risultando tutti gli elementi di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, ossia l'identificazione dei lavoratori, la specificazione delle attività compiute dagli ispettori, l'eventuale dichiarazione del datore di lavoro e la richiesta documentale istruttoria;
- lo scopo dell'accesso ispettivo di controllo della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro riscontrati nella stessa data del 12.05.2020 e, dato il contesto temporale, di verifica del rispetto delle misure anticontagio Covid-19 nei confronti dei dipendenti della ditta, dandone atto, a tale ultimo fine, con la redazione di una separata scheda di accertamento Covid -19, senza contraddizioni nella finalità dei controlli.
L' ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la vittoria delle spese di lite con CP_5 liquidazione ai sensi dell'art. 9 co. 2 del d.lgs. n. 149/2015.
2. Rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ed espletata l'escussione dei testi ammessi richiesti dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa all'odierna udienza.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
3 3. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito espressi.
Innanzitutto, giova precisare che l'oggetto del presente giudizio consiste esclusivamente nell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 215/2023 del 12.10.2023 emessa dal
Direttore dell' di a seguito del verbale unico di accertamento e CP_5 CP_1 notificazione n. 2020-155/129 РСON-1 del 27.07.2020, quest'ultimo prodotto all'esito degli accertamenti ispettivi originati dal primo accesso ispettivo del 12.05.2020, come da relativo verbale n. 2020-163514-PACC-1 del 12.05.2020.
Ciò in virtù del fatto che è lo stesso ricorrente a qualificare l'azione esperita ‒ d'altronde,
l'unica esperibile allo stato ‒ come opposizione alla suddetta ordinanza-ingiunzione, adducendo «l'invalidità derivata dalla illiceità dell'atto presupposto principale e prodromico [intendendo il verbale di primo accesso ispettivo del 12.05.2020], sull'ordinanza, che quivi si impugna» (cfr. p. 7 ricorso introduttivo).
Ordunque, esulano dal presente giudizio le circostanze e le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale emesso ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 81/2008, essendo tra l'altro le stesse ‒ secondo la concorde allegazione delle parti ‒ già oggetto di apposito ricorso amministrativo definito e, ad ogni modo, sottoponibili alla diversa giurisdizione amministrativa.
4. In merito all'effettività della violazione contestata, giova premettere che, ai sensi dell'art. 3 co. 3 d.l. n. 12/2002 convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2002 n. 73,
«in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato […] si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro […]».
Nella fattispecie in esame, in occasione del primo accesso ispettivo del 12.05.2020 da parte del Nucleo Carabinieri di è stato constatato che «il Controparte_1 CP_1 sig. in qualità di titolare di omonima ditta con insegna “Autocentro di Parte_1
PE AO”, si è reso responsabile della seguente irregolarità: 1) ha omesso di trasmettere agli organi competenti, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, il mod. unificato lav - assunzione - relativo ai lavoratori: •
[...]
nato NZ (Cs) 12.05.2000 occupato dalla data del 11.05.2020 adibito quale CP_6 aiuto meccanico;
• nato SA (Cs) 18.07.2003 occupato dalla data del Persona_1
12.05.2020 adibito quale aiuto allo smontaggio;
• nato OS (Cs) Persona_2
4 31.03.1973 occupato dalla data del 12.05:2020 adibito quale operaio carrozziere» (come da verbale unico di accertamento e notificazione in atti).
All'esito della procedura ispettiva ‒ espletata nel rispetto dell'art. 13 del d.lgs. 23 aprile
2004 n. 124 ‒ con la notifica del verbale unico di accertamento del 27.07.2020, sulla base anche del verbale di primo accesso ispettivo e del verbale delle dichiarazioni dei lavoratori, è stata accertata, quindi, la violazione dell'art. 3 co. 3 del d.l. 12/2002.
Non avendo il trasgressore fornito prova di avere ottemperato alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al predetto verbale unico, l ha emesso l'ordinanza- CP_5 ingiunzione n. 215/2023 irrogando nei confronti del trasgressore la sanzione amministrativa di €.10.800,00 ai sensi del succitato art. 3 co. 3 del d.l. n. 12/2002.
In particolare, l'ordinanza-ingiunzione ha constatato la fondatezza delle violazioni sulla scorta dell'accertamento del fatto che «i n. 3 lavoratori trovati intenti in attività lavorativa erano stati occupati dal datore di lavoro senza preventiva assunzione e, precisamente, che il sig. era stato avviato al lavoro dal giorno 11.05.2020, con le CP_6 mansioni di aiuto meccanico, per un totale di n. 2 giornate di lavoro effettivo;
che il sig.
era stato avviato al lavoro il giorno 11.05.2020 (data dell'accesso Persona_1 ispettivo), con le mansioni di aiutante allo smontaggio, per un totale di n. 1 giornata di lavoro effettivo;
che il sig. era stato avviato al lavoro il giorno Persona_2
11.05.2020 (data dell'accesso ispettivo), con le mansioni di operaio carrozziere, per un totale di n. 1 giornata di lavoro effettivo».
5.a Ciò posto, non può trovare accoglimento il motivo di opposizione relativo all'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
Dal verbale di primo accesso ispettivo emerge che «è stata acquisita dichiarazione solo dal personale trovato intento a svolgere attività lavorativa all'interno dell'area smontaggio autoveicoli della ditta oggetto di ispezione, di cui il titolare sig. non è stato Parte_1 in grado di fornire la regolare assunzione degli stessi. Per quanto sopra viene redatto a parte verbale di sospensione hai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008 e scheda di accertamento COVID-19».
Dall'esame del verbale contenente le dichiarazioni rese dai lavoratori, allegato al verbale di primo accesso ispettivo del 12.05.2020 e redatto nella medesima data e circostanza, risulta chiaramente l'assunzione dei lavoratori e al CP_6 Persona_1 momento dell'ispezione, così come debitamente accertata.
5 Ebbene, stando al medesimo verbale, ha spontaneamente dichiarato e Persona_1 sottoscritto che: «Oggi è il primo giorno di lavoro in questa attività. Per lavorare ho parlato con il datore di lavoro . Sono venuto con mio fratello ». Parte_1 CP_6
ha confermato la suddetta circostanza, dichiarando spontaneamente e CP_6 sottoscrivendo che: «Ieri sono venuto in questa attività per svolgere la mansione di aiuto meccanico. Non ho firmato il contratto di lavoro. Per il lavoro ho parlato con il figlio del titolare, . Mio fratello lavora da oggi, è venuto con me, i miei Persona_4 Persona_1 genitori sono a conoscenza che è a lavoro».
Ciò posto, non può dubitarsi della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai suddetti lavoratori, dal momento che, essendo contenute nei verbali allegati, in assenza di querela di falso, devono considerarsi pienamente attendibili e tali da dimostrare la veridicità del loro contenuto.
5.b Sul punto, deve essere ribadito il principio consolidato secondo cui «i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria» (Cass.,
Sez. L. ord. n. 23252/2024).
5.c Ne consegue che ‒ partendo dal presupposto dell'assodata veridicità delle dichiarazioni verbalizzate in sede ispettiva, in assenza, allo stato, di una apposita querela di falso ‒ le dichiarazioni sostitutive di certificazione datate 13.05.2020 e sottoscritte da e da (padre di , rilasciate per suo conto), così CP_6 Persona_3 Persona_1 come anche le dichiarazioni rese in sede di giudizio da e in CP_6 Persona_1
6 qualità di testi, sono liberamente valutabili sulla scorta del complessivo quadro probatorio.
In particolare, con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alle memorie difensive inviate all'amministrazione procedente, datata 13.05.2020,
[...]
ha dichiarato ‒ contrariamente a quanto affermato in sede di primo accesso CP_6 ispettivo ‒ di aver accompagnato, il giorno dell'ispezione, il fratello «per Persona_1 prendersi un pezzo per il motorino» e di aver dichiarato agli ispettori, una volta intervenuti per l'accertamento nell'autofficina, di non lavorare per il . Pt_1
Allo stesso modo, (padre dell'accertato lavoratore ), anch'esso Persona_3 Persona_1 con dichiarazione sostitutiva di certificazione inviata all'ente procedente, ha dichiarato che «mio figlio [...] il giorno dell'ispezione del 12.05.2020 non lavorava alle Per_1 dipendenze della ditta Autocentro di ma si era recato sul luogo per Parte_1 prendersi un pezzo per il motorino [...]».
All'udienza del 11.11.2024, , sentito come teste, ha confermato la CP_6 dichiarazione sottoscritta il 13.05.2020 affermando: «Ero andato il 12 maggio in autofficina del per accompagnare mio fratello che voleva Pt_1 Persona_1 comprare un pezzo del motorino;
io non lavoravo presso l'autofficina; dopo un paio di mesi mi ha assunto [...] io non ho dichiarato quello che risulta nel verbale;
ho firmato il verbale perché gli ispettori mi hanno messo tensione … non ricordo se ho letto il verbale prima di firmarlo».
Anche , all'udienza del 09.12.2024, ha contraddetto quanto dichiarato in Persona_1 sede ispettiva agli accertatori («prendo visione del verbale, l'ho formato io ma senza leggere la dichiarazione … avevo 16 anni e non capivo;
io mi ero recato presso la ditta di
per prendere un pezzo della moto;
non è vero che io abbia riferito agli Parte_1 ispettori che mi ero recato lì per il mio primo giorno di lavoro e che avevo parlato con
»). Parte_1
5.d In merito alle suddette dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni sostitutive di certificazione, è altresì consolidato il principio secondo cui le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo godono di maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale (cfr.
Cass., Sez. L., sent. n. 17774/2015; Cass., Sez. L, ord. n. 24208/2020; Cass., Sez. L., ord. n. 10634/2025).
7 Ciò, a maggior ragione, considerando che tali dichiarazioni testimoniali ‒ come già sottolineato ‒ non hanno trovato il supporto di alcuna querela di falso mossa nei confronti del verbale di primo accesso ispettivo.
Allo stesso modo, devono ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in sede di accertamento rispetto a quelle successivamente prodotte a mezzo di autocertificazione (si veda, in tal senso, Cass., Sez. L., sent. n. 13910/2001, ai sensi della quale: «I giudici di secondo grado, infatti, basandosi su di una serie di elementi di fatto e documentali rettamente valutati e considerati, hanno conferito attendibilità alle dichiarazioni rese all'Ispettore dell'Istituto da due testi, rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, avendo ritenute le prime più veritiere e genuine, giustamente arguendo che dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e sotto "l'effetto sorpresa" non possano essere messe nel nulla da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa un mese dopo [...]»).
5.e Nella fattispecie in esame, dunque, a fronte delle chiare dichiarazioni rese agli accertatori in sede di primo accesso ispettivo da parte di e CP_6 Persona_1
‒ perfettamente concordanti tra loro ‒ e di quanto dagli stessi ispettori accertato direttamente («è stata acquisita dichiarazione solo dal personale trovato intento a svolgere attività lavorativa all'interno dell'area smontaggio autoveicoli della ditta oggetto di ispezione, di cui il titolare sig. non è stato in grado di fornire la regolare Parte_1 assunzione degli stessi»; cfr. verbale di primo accesso ispettivo), sono da ritenersi irrilevanti, poiché inattendibili, le dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte nel corso del procedimento ispettivo e a seguito del primo accesso, così come le dichiarazioni rilasciate da e , in qualità di testi, nel corso del CP_6 Persona_1 presente giudizio.
6.a Per quanto riguarda la specifica posizione di , lo stesso, in sede di Persona_2 primo accesso ispettivo, ha spontaneamente dichiarato che: «Ho lavorato in precedenza con la ditta e ho svolto mansioni da addetto al carico scarico merce. Dal Parte_1 mese di gennaio 2020 sono stato licenziato e quindi ho formulato domanda per indennità di disoccupazione. Questa mattina mi avete trovato all'interno dell'area di montaggio dell'officina , ma perché ero andato a prendere degli attrezzi quali chiavi per Parte_1 uso personale. Non espleto al momento alcuna attività lavorativa».
Il ha sottoscritto, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione datata Per_2
13.05.2020 secondo la quale: «il giorno dell'ispezione del 12.05.2020 mi trovavo presso
l'azienda di in quanto mi serviva una chiave per fare dei lavori a casa in Parte_1
8 proprio. Vi ho lavorato in precedenza [...] Adesso mi ha assunto per forza ma io non sto bene perché mi fa male una gamba e zoppico e non verrò a lavorare anche se mi assume il sig. ». Pt_1
All' udienza del 11.11.2024, , sentito come teste, ha ribadito: «[...] non Persona_2 ero dipendente al tempo dell'ispezione, ma poi il mi ha assunto in quanto Pt_1 costretto … io dopo tale assunzione non sono andato a lavorare in quanto non stavo bene, mi faceva male una gamba;
ho riniziato a lavorare dopo alcuni mesi dall'assunzione; quel 12 maggio 2020 ero andato presso l'autofficina del per Pt_1 prendere degli attrezzi che mi servivano personalmente;
si trattava di chiavi speciali che avrei preso in prestito il le ho prese poi effettivamente in prestito». Pt_1
Tuttavia, come emerge dall'annotazione di Polizia Giudiziaria prodotta in atti dall'amministrazione resistente, il giorno 13.05.2020 lo stesso veniva Persona_2 colto, durante un diverso controllo sul rispetto delle misure anti Covid-19, presso l'attività
Autocentro con sede in via Nazionale n. 2 di Mirto, frazione di OS (di titolarità del ricorrente) ad «aprire il portone che dalla ditta consente l'accesso ad un contiguo capanno aperto» rispondendo alla domanda su che cosa stesse andando a fare «che era andato nel capanno per verificare se lo sportello verniciato fresco di colore giallo, che era ben visibile dalla mia posizione e che era illuminato da un faretto di luce calda, fosse asciugato», con la precisazione da parte dell'ufficiale di P.G. verbalizzante, contenuta nella medesima annotazione, che «il vestiva una tuta da lavoro colore grigio Per_2 con bretelle e t-shirt scura;
ai piedi aveva scarpe antinfortunistica di colore nero. Preciso inoltre col dire che nel capanno vi erano altri manufatti verniciati di fresco di colore grigio messi ad asciugare».
6.b Ne consegue l'inevitabile giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese da sia in sede ispettiva che in sede testimoniale, atteso che ‒ come Persona_2 emergente dalla suddetta annotazione di P.G., anch'essa non oggetto allo stato di querela di falso ‒ il , nella stessa data del 13.05.2020 in cui autocertificava che Per_2 non sarebbe andato a lavorare anche se assunto dal in seguito all'accertamento Pt_1 del 12.05.2020, veniva colto, al contrario, intento a svolgere attività lavorativa presso la ditta dell'odierno ricorrente.
La dichiarazione di «non ero dipendente al tempo dell'ispezione, ma Persona_2 poi il mi ha assunto in quanto costretto … io dopo tale assunzione non sono Pt_1 andato a lavorare in quanto non stavo bene, mi faceva male una gamba;
ho riniziato a lavorare dopo alcuni mesi dall'assunzione [...]» rilasciata come teste all'udienza del
9 11.11.2024 risulta, quindi, chiaramente contraddetta dall'annotazione di P.G. del
13.05.2020 laddove lo stesso ha dichiarato (appena un giorno dopo l'ispezione Per_2 del 12.05.2020 su cui si fonda l'ordinanza-ingiunzione ivi impugnata) di svolgere attività lavorativa nell'Autocentro («riferiva che era andato nel capanno per verificare se lo sportello verniciato fresco di colore giallo [...] fosse asciugato»; cfr. annotazione di P.G. del 13.05.2020) compatibile con quella accertata dagli ispettori nel corso del primo accesso ispettivo del 12.05.2020 (operaio carrozziere), oltre ad essere stato colto nell'adempimento di tale attività lavorativa con divisa da lavoro e scarpe antinfortunistica.
Quanto esposto rende ragione del rigetto dell'opposizione.
Ogni altra eccezione o motivo di opposizione devono ritenersi assorbiti.
7. Conclusivamente l'opposizione va rigettata con condanna dell'opponente alle spese
(calcolate con la riduzione del 20% ex art. 9 d. lgs. 149/2015; valore della causa compreso nella scaglione € 5.200/26.000,00; compensi minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , in qualità di titolare della ditta individuale omonima Parte_1
Autocentro, nei confronti dell' Controparte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 215/2023 del 12.10.2023, disattesa ogni
[...] altra domanda ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA la parte ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 (duemila) per compenso d' avvocato, oltre il 15 % per spese generali.
Così deciso in Castrovillari, all' udienza 01/12/2025, nella quale è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio del processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Di Pede)
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