Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1977
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Sentenza 1 dicembre 2025

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Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in merito all'opposizione proposta dal titolare di una ditta individuale avverso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione era stata irrogata a seguito di un verbale di accertamento che contestava l'impiego di tre lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di assunzione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002. L'opponente aveva dedotto l'illegittimità del verbale di primo accesso ispettivo, sostenendo la mancata occupazione dei lavoratori indicati come propri dipendenti, l'errato computo del personale in servizio, la sottoscrizione di autocertificazioni da parte di due lavoratori e del padre di uno di essi attestanti la non prestazione di attività lavorativa, nonché la contraddittorietà della finalità della verifica ispettiva. L'amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità della contestazione relativa al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, già oggetto di separato ricorso, e aveva ribadito la correttezza del verbale di accertamento, la dichiarazione dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei tre lavoratori, la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo rispetto alle successive autocertificazioni, e la corretta redazione del verbale di primo accesso ispettivo.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondati i motivi dedotti dall'opponente. Ha preliminarmente chiarito che l'oggetto del giudizio era esclusivamente l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, escludendo dal thema decidendum le questioni relative al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, già decise in altra sede e sottoponibili a diversa giurisdizione. Nel merito, il giudice ha ritenuto provata la violazione contestata, basandosi sulla fidefacienza dei verbali redatti dagli ispettori del lavoro, i quali fanno fede fino a querela di falso per quanto attiene ai fatti avvenuti in loro presenza o da loro compiuti. In particolare, le dichiarazioni rese dai due lavoratori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, attestanti l'inizio dell'attività lavorativa, sono state ritenute più attendibili rispetto alle successive dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle testimonianze rese in giudizio, le quali non hanno trovato riscontro probatorio e sono risultate contraddette da elementi emersi da un'annotazione di Polizia Giudiziaria relativa a uno dei lavoratori, il quale, nella stessa data in cui autocertificava di non lavorare, veniva colto intento a svolgere attività lavorativa presso la ditta. Pertanto, il Tribunale ha confermato la fondatezza delle violazioni accertate e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 149/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1977
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 1977
    Data del deposito : 1 dicembre 2025

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